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Privacy, sotto tutela tutti i dati che consentono l’identificazione

Privacy, sotto tutela tutti i dati che consentono l’identificazione

Il decreto di adeguamento al regolamento Gdpr (Dlgs 101/2018) recepisce in toto la nozione di «dato personale» in continuità con la precedente legislazione Ue. Pertanto, sono da ritenersi attuali le elaborazioni concettuali e le applicazioni maturate prima del Dlgs 101/2018 e del Gdpr, con riguardo all’opinione n. 4/2007 del «Gruppo di lavoro ex art. 29».

L’articolo 4, n. 1, del Gdpr definisce il dato personale come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)». L’identificazione/identificabilità dell’interessato è un requisito essenziale: non basta l’astratto collegamento del dato con una persona, ma occorre che quest’ultima sia singolarmente identificata o almeno possa esserlo; altrimenti, l’informazione rimane anonima e, quindi, estranea alle tutele del Regolamento. Malgrado l’apparente chiarezza della norma, nella pratica quotidiana ci si interroga su cosa vada realmente considerato «dato personale» in un determinato contesto.

Per consolidata impostazione, non occorre arrivare a conoscere il nome della persona, ma è sufficiente che questa venga distinta dagli altri membri di un gruppo. Ne deriva l’equipollenza, quanto alla nozione di dato personale, tra nome anagrafico e qualsiasi altro elemento informativo o complesso di elementi informativi – anche se detenuti da titolari diversi – ugualmente dotati di attitudine distintiva (immagini, suoni, codice identificativo, descrizione, «l’uomo vestito di nero al semaforo»). Nemmeno rileva che la persona sia individuabile da chiunque: ciò che determina l’applicazione delle tutele privacy e data protection è, invece, che essa possa essere distinta o riconosciuta con ragionevole probabilità almeno da qualcuno. Inoltre, dalla premessa che solo alcuni soggetti siano in grado di individuare l’interessato non deriva la conseguenza che una certa informazione sia «dato personale» solo rispetto a costoro, e non agli altri: questo implica che il titolare del trattamento potrebbe anche non conoscere l’identità dell’interessato, né avere modo di determinarla.

Nelle più complesse ipotesi, il collegamento tra identificativo e persona fisica non si configura in termini di certezza bensì di mera possibilità (ad esempio, l’immagine del volto di un soggetto non ancora identificato, ma che possa esserlo). Secondo l’articolo 4, n. 1, Gdpr «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente», ossia, secondo l’interpretazione del Gruppo ex art. 29, attraverso un collegamento dell’identificativo rispetto alla persona fisica di tipo immediato (nome) o mediato (codice fiscale), il quale ultimo consente l’identificazione soltanto attraverso un’operazione ulteriore (confronto con specimen, registri o elenchi).

Ai fini della nozione di identificabilità è essenziale il criterio della «ragionevole probabilità», nel senso che non ha pregio qualsiasi identificazione possibile, bensì, secondo il Considerando n. 26 Gdpr, solo quella a cui si possa pervenire tenendo conto dei mezzi che è probabile verranno utilizzati dal titolare o da un terzo.

La «ragionevole probabilità» va intesa come probabilità «qualificata», ossia con un margine di verificazione apprezzabile. Il legislatore Ue fornisce parametri di riferimento alla stregua dei quali determinare se l’utilizzo dei mezzi di identificazione appaia o no ragionevolmente probabile: per il Considerando n. 26 occorre guardare all’insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l’identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili, sia degli sviluppi tecnologici. Nella valutazione del rischio, il Gruppo ex art. 29 suggerisce un approccio ex ante, integrato da verifiche periodiche, che tengano conto dello stato dell’arte e del mutamento dei contesti rilevanti: in particolare, per stabilire se le informazioni in suo possesso soggiacciono alla disciplina del Gdpr e della normativa interna, il titolare del trattamento deve valutare in ottica prognostica ogni fattore (tipologia dei dati trattati, finalità del trattamento, interessi di terzi a conoscerli ecc.) potenzialmente idoneo a incidere sulla ragionevole probabilità che altri pervengano all’identificazione dell’interessato. È il caso delle immagini della videosorveglianza, che vanno sempre considerate dati personali in quanto la finalità del trattamento è proprio quella di pervenire all’identificazione degli interessati laddove necessario; e ciò ancorché, nella pratica, non tutti i soggetti ripresi siano identificabili.

AdA

Fonte IlSole24Ore 272/18 RB

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Valutazione del rischio. Nuova norma UNI su concentrazioni ambientali di agenti chimici

Valutazione del rischio. Nuova norma UNI su concentrazioni ambientali di agenti chimici

Nel processo di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, le misurazioni delle concentrazioni ambientali degli agenti chimici si rendono necessarie qualora non si riesca a dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione o del rispetto dei limiti di esposizione.
Sul tema la Commissione Tecnica dell’UNI “Ambienti di lavoro”, ha pubblicato una nuova edizione della norma UNI EN 689:2018 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro – Misura dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici – Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale (OELVs).
La nuova UNI EN 689, di applicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 rappresenta un valido strumento per igienisti industriali, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, medici competenti, esperti di valutazione e gestione dei rischi negli ambienti di lavoro.
La norma non è applicabile a OELVs con periodi di riferimento inferiori ai 15 minuti.

mb
Fonte UNI

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