REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/917 della commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE)
REGOLAMENTO (UE) 2018/782 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2018 che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009
Registro delle attività di trattamento dei dati, nuove FAQ del Garante Privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”).
Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.
L’obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività.
Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
Come specificato nelle FAQ del Garante, sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e - al di sotto dei 250 dipendenti - qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati.
Nelle FAQ vengono indicate, tra l’altro, quali informazioni deve contenere il Registro e le modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.
AdA
Parapetti provvisori, nuova guida Inail per accrescere il livello di sicurezza nei cantieri
L’Inail ha pubblicato un nuovo documento tecnico dedicato ai parapetti provvisori con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di fornire informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.
I parapetti provvisori sono dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) destinati alla protezione contro le cadute di persone e/o cose. Sono costituiti da almeno due montanti sui quali vengono fissati il corrente principale, il corrente intermedio e la tavola fermapiede realizzabili con diversi materiali (legno, acciaio, ecc).
Al riguardo la guida fornisce utili indicazioni per la scelta, il montaggio, l’uso, lo smontaggio e la manutenzione dei parapetti provvisori al fine di prevenire o ridurre il rischio di caduta dall’alto e il rischio di caduta all’interno.
AdA
Salute e sicurezza sul lavoro del personale hotel a bordo delle navi
Pubblicazione realizzata da Inail Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp).
Il quaderno “Salute e sicurezza sul lavoro del personale hotel a bordo delle navi”, rivolto al personale di hotel a bordo, vuole fornire una guida sulle buone pratiche e una serie di raccomandazioni per lavorare in salute e sicurezza.
La tutela della salute e sicurezza della cosiddetta “gente di mare” passa anche attraverso una costante e capillare opera di divulgazione della cultura della prevenzione, finalizzata a rendere sempre più consapevoli i lavoratori del settore marittimo dei rischi e delle misure che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare per migliorare il benessere e le condizioni di lavoro.
AdA
Sistemi antincendio e rivelatori di calore, aggiornata la UNI EN 54-5:2018
In vigore la UNI EN 54-5:2018 in materia di “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori di calore puntiformi”.
La norma, che sostituisce la precedente versione del 2017, specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i rivelatori di calore puntiformi per l'utilizzo in sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio installati all'interno e attorno agli edifici.
La norma fornisce la valutazione e verifica del mantenimento di prestazione (AVCP) e contiene inoltre le disposizioni per la marcatura CE.
Per altri tipi di rivelatori di calore, o per rivelatori destinati all'utilizzo in altri ambienti, la norma dovrebbe essere usata solo come guida, riferisce UNI. I rivelatori di calore con caratteristiche particolari e sviluppati per rischi specifici non sono coperti dalla presente norma.
AdA
Sicurezza delle macchine. Fresatrici verticali
Recepita in lingua italiana dalla Commissione Sicurezza dell’UNI la norma EN ISO 19085-6 - “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 6: Fresatrici verticali monoalbero (toupies)”
La UNI EN ISO 19085-6:2018 tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi, pertinenti alle macchine quando sono utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione e nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso l'utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile. Inoltre, sono state prese in considerazione le fasi di trasporto, assemblaggio, smantellamento, disattivazione e demolizione.
Nello specifico la norma si applica anche alle macchine dotate di uno o più dei seguenti dispositivi/unità di lavoro supplementari:
- dispositivo per la regolazione verticale dell'albero rispetto alla tavola;
- dispositivo per inclinare l'albero;
- dispositivo per l'installazione di un carro mobile per tenonatura a comando manuale;
- unità di taglio listelli fermavetro;
- inserto tavola regolabile;
- dispositivo per cambiare il senso di rotazione dell'albero;
- dispositivo per fissare gli utensili con codolo sull'albero;
- albero intercambiabile;
- sistema di cambio rapido utensile/albero;
- trascinatore rimovibile;
- supporto per il trascinatore rimovibile con regolazioni motorizzate.
Invece la norma non si applica a:
- macchine dotate di cuscinetti fuoribordo;
- macchine dotate di movimenti motorizzati di una prolunga anteriore della tavola e/o di un carro mobile per tenonatura;
- macchine con un diametro massimo previsto dell’utensile minore o uguale a 180 mm.
mb
Fonte UNI
Sicurezza alimentare, recepita in italiano la norma EN ISO 22000
Quanto è importante la sicurezza degli alimenti? È alla base di una buona dieta alimentare e quindi della salute stessa degli individui. Dunque, un tema poco trascurabile. Ecco perché la commissione Agroalimentare si è occupata del recepimento anche in lingua italiana della norma EN ISO 22000.
Questo documento specifica i requisiti per un sistema di gestione per la sicurezza alimentare (SGSA) per consentire a un'organizzazione direttamente o indirettamente coinvolta nella filiera alimentare di:
- pianificare, attuare, rendere operativo, mantenere e aggiornare un SGSA per fornire prodotti e servizi sicuri, in conformità al loro utilizzo previsto;
- dimostrare la conformità ai requisiti legislativi e regolamentari applicabili per la sicurezza alimentare;
- esaminare e valutare i requisiti per la sicurezza alimentare reciprocamente concordati con il cliente e dimostrare la conformità ad essi;
- comunicare efficacemente le questioni di sicurezza alimentare alle parti interessate all'interno della filiera alimentare;
- assicurare che l'organizzazione sia conforme alla propria politica per la sicurezza alimentare dichiarata;
- dimostrare tale conformità alle parti interessate;
- perseguire la certificazione o la registrazione del proprio SGSA tramite un'organizzazione esterna, oppure emettere un'auto-valutazione o un’auto-dichiarazione di conformità alla presente norma.
Tutti i requisiti della norma sono di carattere generale e previsti per essere applicabili a tutte le organizzazioni della filiera alimentare, indipendentemente dalle dimensioni e dalla loro complessità. Le organizzazioni che sono coinvolte direttamente o indirettamente comprendono, in termini non esaustivi, produttori di mangimi, produttori di alimenti per animali, raccoglitori e pescatori/cacciatori, agricoltori, produttori di ingredienti, fabbricanti di alimenti, dettaglianti e organizzazioni che forniscono servizi alimentari, servizi di catering, servizi di pulizia e sanificazione, servizi di trasporto, immagazzinaggio e distribuzione, fornitori di attrezzature, agenti per la pulizia e la disinfezione, materiali di imballaggio e altri materiali a contatto con gli alimenti.
Agricoltura: dal 9 ottobre obbligatorio il servizio telematico di denuncia infortunio
Nell’ambito del processo di trasferimento online dello scambio di dati e informazioni tra gli utenti e le amministrazioni pubbliche, è disponibile sul portale Inail il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio per i datori di lavoro del settore agricoltura. Come precisato nella circolare n. 37, pubblicata lo scorso 24 settembre, i soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps, che provvede sia alla riscossione dei contributi di previdenza e assistenza sociale e assicurativi, sia all’accertamento dell’appartenenza al settore agricoltura. La denuncia/comunicazione può essere effettuata anche dagli intermediari e dai loro delegati.
La nuova procedura online per l’invio delle denunce/comunicazioni di infortunio è attiva e utilizzabile da subito, mentre da martedì 9 ottobre diventerà obbligatorio avvalersene in via esclusiva. Il rilascio del servizio è stato preceduto dalla realizzazione dell’applicativo “Gestione DL agricolo”, che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro del settore agricoltura – aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti – ed è aggiornato con i dati forniti dall’Inps con cadenze periodiche.
Per l’accesso ai servizi telematici Inail, i datori di lavoro del settore agricoltura devono essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite la sezione “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale dell’Istituto oppure effettuando l’accesso con Spid (Sistema pubblico per l’identità digitale), Pin Inps o Carta Nazionale dei Servizi (Cns). In alternativa, può essere presentata richiesta alle sedi territoriali dell’Inail, previa compilazione del modulo reperibile online con le modalità precisate nella circolare. Gli intermediari e i loro delegati – consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, ecc. – possono invece accedere al servizio per l’inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio con le credenziali già in loro possesso.
In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore deve fornire al proprio datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nello stesso certificato. Se non si dispone del numero identificativo, al datore di lavoro deve essere fornito il certificato in forma cartacea. I datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere il certificato all’Inail, che lo acquisisce per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, mettendolo a disposizione di tutti i datori di lavoro, i loro delegati e intermediari attraverso il servizio online “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online.
AdA