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Gestione dei dati personali in ambito ICT: nuova prassi UNI/PdR 43:2018

Gestione dei dati personali in ambito ICT: nuova prassi UNI/PdR 43:2018

Pubblicata la prassi di riferimento "Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) - Gestione e monitoraggio dei dati personali in ambito ICT".

Dopo l’emanazione del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), l’UNI diffonde la nuova prassi di riferimento UNI/PdR 43:2018 per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

La prassi UNI/PdR 43 è strutturata in 2 sezioni. La sezione 1 fornisce le linee guida per la definizione e attuazione dei processi afferenti al trattamento dei dati personali, mediante strumenti elettronici (ICT.

La sezione 2 fornisce un adeguato insieme di requisiti che permetta alle organizzazioni, in particolare alle PMI, di essere conformi a quanto previsto dal quadro normativo europeo e nazionale in modo efficace, potendo dimostrare tale conformità ed efficacia anche attraverso un percorso di certificazione. Fornisce, inoltre, gli indirizzi per la valutazione di conformità ai requisiti definiti.

AdA

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Lavoratori outdoor: protezione dalla radiazione UV offerta dagli indumenti da lavoro

Lavoratori outdoor: protezione dalla radiazione UV offerta dagli indumenti da lavoro

È stato pubblicato sul Portale Agenti Fisici il rapporto sulla “Valutazione preliminare della protezione dalla radiazione Ultravioletta Solare offerta dagli indumenti di lavoro utilizzati da assistenti alla balneazione”.

Le indagini condotte hanno evidenziato che i lavoratori all’aperto dei comparti oggetto di indagine (agricoltura, edilizia, pesca, balneazione, cave) svolgono attività in orari a rischio, ricevono dosi elevate di radiazione solare ultravioletta e in genere non sono messe in atto adeguate misure di tutela. Fra i lavoratori outdoor oggetto dei comparti indagati sono state inoltre riscontrate patologie tumorali cutanee.

In considerazione del fatto che la scelta e l’uso consapevole di indumenti da lavoro appropriati nelle ore centrali del giorno in cui l’UV index è elevato rappresenta una delle fondamentali misure di tutela da mettere in atto ai fini della prevenzione del rischio da esposizione ad UV solare per i lavoratori outdoor, è emersa l’esigenza di valutare se e in che misura gli abituali indumenti da lavoro siano in grado di fornire una fotoprotezione cutanea adeguata.

AdA

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Contenitori-distributori di carburante liquido ad uso privato, indicazioni applicative nella circolare VVF

Contenitori-distributori di carburante liquido ad uso privato, indicazioni applicative nella circolare VVF

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 1-2018 prot. n. 11468 del 29 agosto 2018 "DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C". Indicazioni applicative".

Il documento ricostruisce la normativa di riferimento ed in particolare si sofferma su alcuni punti del dm 22 novembre 2017, modificato dal dm 10 maggio 2018, che abroga e sostituisce le norme del precedente decreto e si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

La nota chiarisce i casi in cui i distributori esistenti sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica (art. 4 comma 1 del dm 22 novembre 2017), ossia se sono:

  • in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
  • in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità (o presentata SCIA)
  • pianificati, o sono in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando

In riferimento al termine “contenitore-distributore” impiegato nella regola tecnica (dm 22 novembre 2017), viene confermato che è l’equivalente dei termini “contenitore-distributore rimovibile” e “contenitore-distributore mobile” presenti nel dm 19 marzo 1990.

Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento.

Viene, inoltre, precisato che con l’entrata in vigore del decreto 22 novembre 2017:

  • decadono le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A 1, ai fini delle nuove immissioni sul mercato
  • non decadono le approvazioni di tipo rilasciate in riferimento del dm 19 marzo 1990 e del dm 12 marzo 2003, a condizione che l’eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore approvato

In riferimento al punto 4.1 dell’allegato al dm viene chiarito che il bacino di contenimento non viene considerato elemento strutturale del contenitore distributore; pertanto, l’eventuale modifica del solo bacino non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del dm 31 luglio 1934. Lo stesso vale per il box prefabbricato contenitore-distributore (non è da considerare elemento strutturale).

Il punto 4.10 si riferisce agli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore: sono esentati dalla presentazione SCIA (dall’applicazione del dpr 151/2011); occorre, tuttavia, che osservino quanto indicato dal dm 22 novembre 2017.

AdA

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Riqualificazione energetica, la guida Enea all’ecobonus su parti comuni degli edifici

Riqualificazione energetica, la guida Enea all’ecobonus su parti comuni degli edifici

L’Enea, nel “Vademecum sulla riqualificazione energetica nei condomìni”, specifica quali requisiti tecnici devono possedere gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali per poter usufruire dell’ecobonus.

L’intervento, per accedere all’agevolazione, deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente e deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento).

Inoltre, i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U) devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010) mentre i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere inferiori ai pertinenti limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010.  

L’Enea ha anche ricordato che l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia perla prestazione energetica invernale che perla prestazione energetica estiva.

Infine, rientrano tra gli interventi agevolabili le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.), le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi e della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE.

Tra i documenti necessari c’è l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere: la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25%della superficie, i valori delle trasmittanze termiche, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti.

Inoltre, è necessaria la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica e l’APE.

Possono accedere all’ecobonus condomini tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

E’ possibile ottenere l’agevolazione per edifici che, alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi) e dotati di impianto termico.

L’agevolazione prevede una percentuale di detrazione che va al 70% all’85% per spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

AdA

Scarica il vademecum ENEA

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La privacy condona le sanzioni «vecchie» entro il 18 dicembre

La privacy condona le sanzioni «vecchie» entro il 18 dicembre

Il 19 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 101 che ha coordinato le vecchie norme nazionali in materia di riservatezza con il sistema introdotto dal regolamento Ue 679 (il cosiddetto Gdpr), diventato operativo il 25 maggio. Dunque, gli operatori pubblici e privati avranno tutti gli strumenti per muoversi tra i nuovi obblighi - a cominciare dalle procedure per il condono delle vecchie sanzioni, il cui pagamento va effettuato entro il 18 dicembre - anche se la navigazione si preannuncia complicata.

E questo per almeno due motivi. Per la complessità dell’apparato normativo, costituito dal Gdpr (che rappresenta il principale punto di riferimento) e dal decreto 101, che a sua volta si compone di due parti: le regole che vivono di vita propria e le modifiche al vecchio codice della privacy (il decreto legislativo 196 del 2003). Queste ultime rappresentano la materia più consistente del decreto. L’altra difficoltà è rappresentata dalla definitezza del nuovo sistema, che è tale solo in apparenza. All’appello mancano, infatti, ancora parecchi passaggi da compiere, a cominciare dalla ricognizione dei codici deontologici (come quello dei giornalisti o delle investigazioni difensive; si veda la scheda a fianco) e delle autorizzazioni generali: in entrambi i casi si deve appurare la loro compatibilità con la nuova privacy. Compito che spetta al Garante.

Per l’Autorità guidata da Antonello Soro si prospettano mesi di fuoco, perché dovrà gestire anche il contenzioso pregresso, occuparsi del condono delle sanzioni comminate prima del 25 maggio e, allo stesso tempo, monitorare l’applicazione del Gdpr, cercando, però, di non calcare troppo la mano. E questo in ottemperanza al periodo di rispetto di otto mesi imposto dal decreto 101, così da dare a imprese e pubbliche amministrazioni il modo di prendere le misure con i nuovi obblighi. Scatta per l’Autorità un fitto calendario di adempimenti che si concluderà a dicembre del prossimo anno, quando dovrà chiudere il registro dei trattamenti che finora ha gestito e che il Gdpr ha reso obsoleto. E ciò al netto di altri compiti che non prevedono una scadenza ma che spetta sempre al Garante portare a termine, come il regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del proprio ufficio o le linee guida per semplificare la vita alle piccole e medie imprese.

L’urgenza maggiore è, tuttavia, rappresentata dalla revisione di cinque dei sette codici deontologici (per gli altri due c’è più tempo) e delle diverse autorizzazioni generali. Operazione che deve compiersi nei prossimi mesi e che prevede, in una prima fase, la verifica da parte del Garante della compatibilità di quei provvedimenti con il nuovo quadro normativo sulla privacy e, successivamente, la sottoposizione dei nuovi testi a una consultazione pubblica.

Altro capitolo da affrontare nell’immediato è quello della trattazione dei vecchi ricorsi, reclami e segnalazioni e il condono riservato a determinati tipi di violazioni che al 25 maggio risultavano non ancora definite con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del Garante. In quel caso, gli interessati potranno usufruire del pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo edittale), versamento da effettuare entro il 18 dicembre.

AdA

Fonte Sole24Ore 256/18 AC

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Interventi socio-assistenziali: bando per l'assegnazione di 1.800.000 euro

Interventi socio-assistenziali: bando per l'assegnazione di 1.800.000 euro

Enti pubblici e organismi privati possono presentare la domanda fino alle ore 12.00 del giorno 10 settembre 2018.

Il Ministero dell'Interno, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, rende noto che è online il bando per l'assegnazione di 1.800.000 euro, dal Fondo Lire Unrra, per interventi socio-assistenziali in favore di soggetti che si trovano in condizioni di marginalità sociale e in stato di bisogno.

Le domande di contributo devono essere presentate utilizzando esclusivamente il portale https://fondounrra.dlci.interno.it  a partire dalle ore 12.00 del giorno 06.08.2018 fino alle ore 12.00 del giorno 10 settembre 2018.

Con direttiva del 27 marzo 2018, il ministro dell’Interno ha determinato, per il 2018, gli obiettivi generali, i programmi prioritari, nonché i criteri per l’assegnazione dei contributi:

  • 1.000.000 di euro per il finanziamento di interventi diretti a fornire servizi di assistenza a favore di famiglie in stato di bisogno (Azione 1)
  • 800.000 euro per il finanziamento di interventi diretti a fornire servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili che si trovano in stato di bisogno (Azione 2).

Potranno avanzare richiesta di contributo, indicando analiticamente le attività da svolgere e le spese che le stesse comportano:

  • gli enti pubblici;
  • gli organismi privati aventi personalità giuridica ovvero regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o con requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore, che svolgono da almeno 5 anni attività rientranti nella specifica area di intervento

AdA

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Attrezzature di lavoro: nuovo elenco soggetti abilitati per le verifiche periodiche

Attrezzature di lavoro: nuovo elenco soggetti abilitati per le verifiche periodiche

Con il decreto direttoriale n. 72 del 10 agosto 2018 è stato adottato il diciannovesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto è composto da quattro articoli:
l’articolo 1 apporta le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
l’articolo 2 proroga l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta  e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non  ha potuto tempestivamente concludere la propria;
l’articolo 3 specifica che con il medesimo decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il precedente decreto del 22 maggio 2018;
l’articolo 4 riporta, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L’elenco adottato in allegato al decreto del 10 agosto 2018 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018.

AdA

Scarica il decreto direttoriale 72/2018

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Albo gestori ambientali: novità per rifiuti di metalli ferrosi e non

Albo gestori ambientali: novità per rifiuti di metalli ferrosi e non

Novità dall'Albo gestori ambientali relativamente alla sottocategoria 2-ter, per l’iscrizione, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018, n. 188, sono stati pubblicati due comunicati relativi alla pubblicazione delle deliberazioni dell'Albo nazionale gestori ambientali del 31 luglio 2018, n. 5 e n. 6.

La prima ha approvato i modelli di provvedimento d’iscrizione e di diniego dell’iscrizione nella sottocategoria 2-ter, già individuata dalla precedente delibera albo n. 4/2018, mentre la seconda ha sostituito l’allegato “B” alla stessa delibera n. 4/2018.

AdA

Scarica la Deliberazione n. 5/2018

Scarica la Deliberazione n. 6/2018

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Terzo settore, in Gazzetta i correttivi al Codice

Terzo settore, in Gazzetta i correttivi al Codice

Il correttivo del Codice del Terzo settore (Dlgs 105/2018) è approdato ieri in «Gazzetta Ufficiale». Alcune modifiche sono operative già da oggi. Ecco cosa cambia in concreto per gli enti che vorranno iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e per i professionisti che dovranno occuparsi dei relativi adempimenti.

Confermata l’attesa proroga dei termini per adeguare gli statuti: Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno a disposizione fino al 3 agosto 2019 (e non più fino a febbraio) per strutturare le modifiche necessarie ad allinearsi alla riforma. Resta ferma la possibilità di deliberare gli adeguamenti in maniera semplificata (i.e. con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria) limitatamente alle modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili.

Attenzione anche agli adempimenti a carico degli enti non profit. Per consentire una maggiore fruibilità da parte degli operatori del settore, viene data più uniformità alle nome in materia contabile, inserendo anche ai fini fiscali lo stesso limite civilistico di proventi (220 mila euro) entro cui è possibile redigere il rendiconto per cassa. Analogamente, l’ «apposito documento» in cui gli enti del Terzo settore non commerciali dovranno indicare le attività di interesse generale e quelle secondarie viene sostituito dal bilancio dell’articolo 13, evitando così aggravi documentali.

Correzioni anche sulle modalità di rendicontazione delle attività diverse e sulle competenze dell’organo di controllo. Sul primo fronte, è previsto che il carattere strumentale e secondario di queste attività potrà essere documentato alternativamente nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, a seconda del sistema di rendicontazione in concreto adottato. Con riguardo all’organo di controllo interno, invece, al superamento dei limiti dell’articolo 31 del Codice del Terzo settore (Cts) lo stesso potrà svolgere anche la revisione legale dei conti, purché i suoi componenti siano tutti revisori iscritti nell’apposito registro. In caso contrario sarà necessaria la nomina di un revisore esterno.

Sotto il profilo tributario, immediatamente operativa è l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato (Odv). Fatte salve le modifiche statutarie per adeguarsi a variazioni normative (esenti per tutti gli enti del Terzo settore), fino a ieri questi atti scontavano imposta di registro proporzionale o fissa, a seconda del loro contenuto (patrimoniale o meno). Da oggi, invece, viene reintrodotta all’articolo 82 del Cts questa particolare esenzione, ripristinando così il regime originario della legge 266/1991, che era in vigore fino al 31 dicembre 2017. Efficacia immediata anche per le correzioni alla legge sul «Dopo di noi» (112/2016): i privati che effettuano erogazioni liberali a favore di trust o fondi speciali beneficeranno della detrazione al 35% prevista per le Odv, ma potranno continuare ad optare per la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% delle organizzazioni di volontariato).

Tempistiche diverse invece per le modifiche che interessano la finanza sociale. Da un lato, infatti, il correttivo elimina il richiamo al decreto attuativo inizialmente previsto per l’operatività delle piattaforme di social lending, che potranno dunque funzionare sin da subito. Dall’altro, per i titoli si solidarietà bisognerà ancora attendere: il via libera di questi strumenti rimane ancorato all’autorizzazione della Commissione europea e all’emanazione di uno specifico decreto attuativo.

AdA

fonte Sole24Ore 250/18 GS

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Calcolatore del tempo di riverbero, online la nuova versione

Calcolatore del tempo di riverbero, online la nuova versione

Disponibile on line sul Portale Agenti Fisici (PAF) la nuova versione del calcolatore del tempo di riverbero che consente la stima del tempo di riverbero ed il confronto con i limiti normativi per differenti tipologie di ambienti confinati:

  • Aule scolastiche
  • Mense
  • Palestre
  • Piscine

Il Tempo di riverbero è uno dei requisiti acustici principali che concorre al benessere degli occupanti di un ambiente, in particolare per tutti gli ambienti di lavoro ove è richiesto ascolto e comunicazione verbale.

In un campo riverberante, se una sorgente sonora cessa istantaneamente di emettere, il suono non cessa altrettanto istantaneamente ma prosegue, grazie alle riflessioni sulle superfici (echi riflessi), per un certo tempo.

Il tempo di decadimento, detto “tempo di riverbero”, dipende dalla velocità del suono, dalla distanza fra le pareti e dal numero e dalla qualità delle superfici riflettenti e quindi dalla capacità di assorbimento del suono delle stesse.

Il “tempo di riverbero”, è definito come quel tempo necessario per ottenere un decadimento di 60 dB del livello sonoro a partire dall’istante di interruzione della sorgente sonora.

In ambienti con pareti molto riflettenti, come le aule o le mense non trattate con materiali fonoassorbenti, il tempo di riverbero è lungo, mentre in ambienti con pareti rivestite con materiali fortemente fonoassorbente, il tempo di riverbero si riduce. È importante che il tempo di riverbero sia adeguato all’uso cui è destinato l’ambiente. Un tempo di riverbero molto lungo causa perdite di intelligibilità della parola e incrementa il rumore di fondo.

AdA

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