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Sport bonus, sgravi per ristrutturare piccoli impianti sportivi pubblici

Sport bonus, sgravi per ristrutturare piccoli impianti sportivi pubblici

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018 il dpcm del 23 aprile 2018 recante la disciplina dell’incentivo “sport bonus“, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per gli interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici (articolo 1, commi da 363 a 366, legge 205/2017).

In pratica lo Stato mette a disposizione 10 milioni di euro a beneficio delle imprese private che intendono fare donazioni (erogazioni liberali) finalizzate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, con un credito di imposta pari al 50% della somma donata, fino a un massimo di 40.000 euro.

Lo sport bonus è riconosciuto a favore di tutte le imprese (esercitate in forma individuale e collettiva) e stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti

Si tratta di una detrazione pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro per le imprese che donano fondi finalizzati alla realizzazione di interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, anche se in regime di concessione amministrativa.

Il beneficio è riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, fino a 40.000 euro, effettuate nell’anno solare 2018. Il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, in 2 finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018. Visto il ritardo nella pubblicazione del decreto, dovrebbe essere attiva una sola finestra temporale: dal 20 agosto al 20 settembre 2018.

AdA

Scarica il DPCM 23 aprile 2018

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End of waste: le nuove regole per i conglomerati bituminosi

End of waste: le nuove regole per i conglomerati bituminosi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, n. 139 il regolamento recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) da applicare ai conglomerati bituminosi. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 è stato emanato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Definite anche le modalità di attestazione della conformità, da parte del produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e di conservazione dei campioni che dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità per cinque anni presso l'impianto di produzione (obbligo, quest'ultimo, non previsto per le imprese registrate Emas o certificate Iso 14001).

Il provvedimento entra in vigore il 03/07/2018

AdA

Scarica il decreto 28 marzo 2018, n. 69

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Rifiuti alimentari e solidarietà sociale: dal minAmb un bando di cofinanziamento

Rifiuti alimentari e solidarietà sociale: dal minAmb un bando di cofinanziamento

La direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pubblicato un bando di cofinanziamento dedicato a progetti finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari attraverso la gestione delle eccedenze con azioni di solidarietà sociale.

Il bando cofinanzia progetti integrati per la gestione (approvvigionamento, trasporto, stoccaggio, conservazione, preparazione e distribuzione) delle eccedenze alimentari che prevedono l’acquisto di attrezzature strumentali specifiche, al fine di contribuire alla riduzione della produzione dei rifiuti alimentari attraverso azioni di solidarietà sociale.

Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale indetta con il bando “soggetti donatari” che abbiano stipulato appositi accordi, con almeno un operatore del settore alimentare ed un destinatario finale quale uno o più soggetti riceventi le eccedenze alimentari raccolte.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 300.000,00.

AdA

Scarica il bando

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EMAS: dall'UE una guida di riferimento per l’agricoltura

EMAS: dall'UE una guida di riferimento per l’agricoltura

Con Decisione 2018/813 del 14 maggio 2018 la Commissione ha adottato il Documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura in allegato alla Decisione. La sua elaborazione avviene ai fini del Regolamento EMAS n. 1221/2009 come documento-guida per uno specifico settore economico (in questo caso l'agricoltura): segnala la migliore pratica di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli della prestazione ambientale.

Il Documento-guida sarà applicabile a decorrere dal 5 ottobre 2018. Il documento è destinato innanzitutto alle organizzazioni già registrate a EMAS, in secondo luogo alle organizzazioni che intendono registrarsi a EMAS in futuro e infine a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali. Mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni che desiderano migliorare la loro prestazione ambientale proponendo idee e suggerimenti, nonché orientamenti pratici e tecnici.

Il documento di riferimento settoriale approvato in allegato alla Decisione è basato su una relazione scientifica e strategica dettagliata («Relazione sulle migliori pratiche») elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC) che ha discusso e infine concordato le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore e gli esempi di eccellenza descritti nel documento; in particolare, gli esempi sono stati ritenuti rappresentativi dei livelli di prestazione ambientale raggiunti dalle organizzazioni più efficienti del settore.

Spiega la Commissione che l'agricoltura è un settore molto eterogeneo che comprende una varietà di tipi di prodotti e di aziende: pertanto, il documento dovrebbe illustrare le migliori pratiche atte ad essere applicate al maggior numero possibile di aspetti del settore e le azioni concrete da intraprendere per migliorare la gestione dei rifiuti e degli effluenti di allevamento, la gestione del suolo e l'efficienza di irrigazione.

Può essere tenuto in considerazione da tutte quelle organizzazioni che, se registrate o in procinto di registrarsi a titolo del sistema di ecogestione e audit, devono valutare le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all'allegato IV del regolamento.

AdA

Scarica la Decisione (UE) 2018/813 della Commissione del 14 maggio 2018

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Prestazione ed Efficienza energetica: Pubblicata la nuova Direttiva UE 2018/844

Prestazione ed Efficienza energetica: Pubblicata la nuova Direttiva UE 2018/844

È stata pubblicata (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156/75 del 19 giugno 2018) la Direttiva UE 30 maggio 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Nella nuova direttiva 2018/844/UE, che entrerà in vigore il 9 luglio 2018, si modificano le due precedenti direttive sula prestazione energetica e sull’efficienza energetica e gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva entro il 10 marzo 2020.

Con la nuova direttiva vengono modificato alcuni articoli della direttiva 2010/31/UE ed è previsto, anche, l’inserimento dell’articolo 2-bis rubricato “Strategia a lungo termine” in cui ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell’obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95% rispetto al 1990; ciò al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

Con l’integrale sostituzione nella direttiva 2010/31/UE dell’articolo 8 contenente “Impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza” è prevista, tra l’altro, la presenza negli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, l’installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici.

È inoltre previsto che gli Stati membri debbano imporre che i nuovi edifici siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Relativamente agli edifici intelligenti, nella nuova direttiva è previsto che entro il 31 dicembre 2019 la Commissione deve adottare un atto delegato in conformità dell’articolo 23, che integra la nuova direttiva istituendo un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva.

AdA

Scarica la Direttiva UE 30 maggio 2018/844

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Sicurezza delle macchine. Una norma sulle seghe circolari

Sicurezza delle macchine. Una norma sulle seghe circolari

La commissione Sicurezza dell’UNI ha recentemente recepito la norma UNI EN ISO 19085-2:2017 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 2: Sezionatrici orizzontali per pannelli con sega circolare”
Il documento fornisce tutti i requisiti e le misure di sicurezza per le sezionatrici orizzontali per pannelli con barra di pressione, con l'unità a segare della linea di taglio anteriore montata sotto il supporto del pezzo, a carico e/o scarico manuale o meccanizzato. La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi come ad esempio pericoli di natura meccanica, elettrica, da rumore, da radiazione, dall’inosservanza di principi ergonomici, dalle combinazioni di pericoli, ecc. inoltre sono state prese in considerazione le fasi di trasporto assemblaggio smontaggio disattivazione e rottamazione delle macchine. Le sezionatrici orizzontali, descritte nella norma, sono progettate per il taglio di pannelli costituiti da:

  1. legno massiccio;
  2. materiale con caratteristiche simili al legno;
  3. pannelli di gesso, pannelli di fibre legati con gesso;
  4. pannelli compositi realizzati con i materiali elencati sopra, e materiali compositi con nucleo costituito da, per esempio, poliuretano o materiale minerale laminato con lega leggera.


Per concludere nella UNI EN ISO 19085-2 vengono citati i seguenti riferimenti normativi:

  • ISO 7960 Airborne noise emitted by machine tools - Operating conditions for woodworking machines;
  • ISO 12100 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction;
  • ISO 13849-1 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design;
  • ISO 13857 Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs;
  • ISO 14118 Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up;
  • ISO 19085-1 Woodworking machines - Safety - Part-1: common requirements;
  • EN 847-1 Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools, circular saw blades;
  • IEC 60204-1 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements.

La norma è disponibile sia in formato elettronico, sia in formato cartaceo.

mb

Fonte UNI

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In consultazione l'aggiornamento alle Linee guida ANAC

In consultazione l'aggiornamento alle Linee guida ANAC

Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ed Equo compenso. Sono questi due gli argomenti su cui si fonda la consultazione ANAC per l'aggiornamento delle Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017", pubblicate con delibera 21 febbraio 2018, n. 138 (Gazzetta Ufficiale 23/03/2018, n. 69).

La consultazione, aperta fino al 9 luglio 2018, si è resa necessaria a seguito della pubblicazione del DM 1 dicembre 2017, n. 560 (c.d. Decreto BIM) e del d.lgs. n. 148/17 che ha previsto l'introduzione dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti verso la pubblica amministrazione.

In documento in consultazione è articolato in uno schema di Linee guida, da integrare opportunamente nelle Linee guida n. 1, e in una nota esplicativa in cui sono illustrate le ragioni delle scelte proposte e sono contenute domande rivolte ai partecipanti alla consultazione, che sono liberi di proporre ulteriori valutazioni in merito alle indicazioni del documento di consultazione.

Per quanto riguarda il BIM, è previsto che tutti i soggetti interni alla stazione appaltante che sono chiamati ad interfacciarsi con le attività connesse alla realizzazione dell’opera pubblica, dalla progettazione alla costruzione, quali il RUP, il direttore lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudatore, devono essere in possesso di adeguate competenze con riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici conseguite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia.

Molto interessante la sezione che parla dell'equo compenso. Oltre a rimarcare la necessità per le stazioni appaltanti di definire l’importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016, l'ANAC ha riconosciuto la necessità di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara. A tal fine, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, l'ANAC ha previsto la possibilità di ricorrere alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell’interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull’equo compenso.

Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara. L’equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all’articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

AdA

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Apparecchi di sollevamento, istruzioni per la prima verifica periodica

Apparecchi di sollevamento, istruzioni per la prima verifica periodica

Pubblicato da Inail il volume “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù – Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del Dm 11 aprile 2011”. Realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, edizione maggio 2018.

L’articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’Inail è preposto alla gestione, diretta o avvalendosi a soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.

Nello specifico, l’elaborato descrive in dettaglio le autogrù, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).

AdA

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Ecobonus e Sismabonus, una nuova guida operativa per le detrazioni

Ecobonus e Sismabonus, una nuova guida operativa per le detrazioni

L’Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili ha pubblicato la guida operativa “Ecobonus e sismabonus e la piattaforma Ance-Deloitte” che rappresenta uno strumento utile alle imprese per comprendere il funzionamento degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza sismica degli edifici.

La guida dell’ANCE sulle detrazioni è strutturata in modo semplice e chiaro, con un indice “a domanda e risposta” che mira a illustrare tutte le tematiche relative a Ecobonus e Sismabonus. Non mancano poi approfondimenti di natura tecnica e fiscale.

Inoltre la guida descrive con precisione il complesso meccanismo della cessione del credito e spiega il funzionamento della piattaforma Ance-Deloitte (la piattaforma per agevolare l’incontro della domanda e dell’offerta di cessione di credito corrispondente alle detrazioni da Ecobonus e Sismabonus).

La guida è suddivisa in 7 capitoli: Sismabonus ed Ecobonus; Gli interventi agevolati; La cessione dei crediti; La qualificazione delle imprese Ance; Gli interventi nei condomini; I contratti di cessione del credito; I prodotti finanziari.

Completano la guida 13 utili allegati con l’indicazione dei documenti da controllare e conservare, tutti i riferimenti normativi e dei moduli di lettere di invito di professionisti e/o imprese e di convocazione e delibera di assemblea condominiale.

AdA

Scarica la guida operativa “Ecobonus e sismabonus e la piattaforma Ance-Deloitte”

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