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Codice Appalti, pubblicato il bando tipo per le gare di progettazione oltre i 100mila euro

Codice Appalti, pubblicato il bando tipo per le gare di progettazione oltre i 100mila euro

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha messo a punto il bando tipo n.3, sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 100mila euro con procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa. Il testo sarà in consultazione fino al 13 giugno. Il bando tipo è uno strumento pensato per dare omogeneità alle procedure di gara e aiutare le Stazioni Appaltanti nella redazione dei documenti e nell’espletamento delle procedure di appalto.

Nel bando tipo n.3 viene innanzitutto ribadito l'obbligo di determinare i compensi da porre a base di gara sulla base del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016). I requisiti di fatturato possono essere sostituiti con il possesso di un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. Se la gara consiste solo nell'affidamento dei servizi di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al Rup, la Stazione Appaltante non può chiedere la garanzia provvisoria. Negli altri casi, l'importo della garanzia provvisoria sarà calcolato al netto degli importi relativi alle attività di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al Rup.

I requisiti di idoneità professionale saranno esclusi dall'avvalimento, mentre per i requisiti di capacità tecnica potranno essere oggetto di avvalimento.

Oltre ad un fac-simile di disciplinare di gara, ci sono due allegati contenenti l’esempio dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica e un esempio di schema di presentazione dell’offerta tecnica. In particolare viene spiegato come dimostrare la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta, quali devono essere le caratteristiche metodologiche dell’offerta e come indicare i criteri premianti.

Il disciplinare ribadisce che l’aggiudicatario dei servizi di progettazione non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. L’aver progettato l’opera comporta infatti dei vantaggi competitivi in grado di falsare la concorrenza. Il disciplinare fornisce, inoltre, indicazioni sulla durata del contratto, sull’oggetto e la possibilità di suddivisione in lotti, sui soggetti ammessi e le condizioni per la partecipazione.

AdA

Scarica il bando tipo n° 3
 

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Bonifica da materiali contenenti amianto, dall’Inail 60 milioni di euro a fondo perduto

Bonifica da materiali contenenti amianto, dall’Inail 60 milioni di euro a fondo perduto

Il terzo asse di finanziamento previsto dal bando Isi 2017 riguarda i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. I fondi disponibili sono pari a 60 milioni di euro e rappresentano la quota più consistente dei 246 milioni stanziati complessivamente, dopo quella riservata ai progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L’introduzione nel bando Isi di un asse di finanziamento specifico per il sostegno degli interventi di bonifica dall’amianto risale all’edizione del 2015 e testimonia l’impegno dell’Inail per la prevenzione e il contrasto delle malattie professionali asbesto-correlate, attraverso politiche mirate.

Per accedere al finanziamento, gli interventi di bonifica devono comprendere sia la rimozione del materiale contenente amianto, sia il successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, gestiti da ditte qualificate iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Tra le tipologie ammesse, elencate nell’allegato 4 del bando, sono comprese la rimozione dei materiali contenenti amianto sia dai mezzi di trasporto che da impianti e attrezzature (come cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi), e la rimozione di coperture, cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti e altre strutture in cemento amianto. A ogni tipologia d’intervento è attribuito un punteggio e, se il progetto comprende più tipologie d’intervento, è necessario selezionarle tutte nella domanda.

Gli interventi devono essere effettuati nel luogo in cui l’impresa che chiede il finanziamento esercita la propria attività. Non sono quindi ammessi al finanziamento i lavori su strutture di cui l’impresa richiedente è proprietaria, ma che sono state date in locazione. Al contrario, l’azienda che ha affittato l’immobile per il quale si richiede l’intervento può accedere al finanziamento. Non sono finanziabili, inoltre, gli interventi relativi al rifacimento o al consolidamento delle strutture di sostegno alla copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o fotovoltaici, né l’acquisto e l’installazione di ancoraggi permanenti.

L’importo totale di ciascun intervento, che include sia le spese di progetto sia le spese tecniche e assimilabili, è finanziabile nella misura del 65%, al netto dell’Iva, purché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di cinquemila euro e quello massimo di 130mila. Le spese di progetto sono quelle necessarie all’intervento e quelle accessorie o strumentali, indispensabili per la sua realizzazione. Tra quest’ultime, nel caso della rimozione di coperture in materiali contenenti amianto, rientrano anche quelle relative al loro rifacimento. Quando è presente anche una sottocopertura in materiale contenente amianto, è possibile aggiungere un’ulteriore voce di spesa, relativa sia alla bonifica che al rifacimento della stessa struttura, nei limiti indicati nell’allegato.

Le spese tecniche sono coperte dal contributo fino a un massimo del 10% delle spese di progetto e complessivamente entro i 10mila euro. Si tratta di voci di spesa che non fanno parte del progetto, ma sono necessarie per la redazione della perizia giurata, la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la produzione di ogni documentazione o certificazione riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, le denunce di messa in servizio di impianti, le relazioni e dichiarazioni asseverate, ove richieste dalla normativa, la corresponsione di oneri previsti per il rilascio delle autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. I fondi non coprono, invece, le spese relative alla compilazione della domanda.

Le caratteristiche aziendali e le caratteristiche dell’intervento sono i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto presentato, riportati nell’allegato 4. Per quanto riguarda le caratteristiche aziendali i parametri presi in considerazione sono il numero dei dipendenti e il fatturato, con l’assegnazione di un punteggio inversamente proporzionale alla dimensione dell’impresa, la lavorazione svolta e il bonus attribuito alle aziende attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale o provinciale.

Le imprese interessate ad accedere al contributo, possono inserire la propria domanda sul sito Inail, nella sezione “servizi online”, fino alle ore 18 di giovedì 31 maggio. Sono escluse le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione al quinto asse di finanziamento del bando Isi. Gli incentivi, ripartiti su base regionale, saranno poi assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento, le cui date saranno comunicate a partire dal prossimo 7 giugno.

AdA

Scarica l’Allegato 4 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

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Rettifica avviso pubblico per l'erogazione di voucher per la partecipazione di Micro e PMI campane ad eventi fieristici internazionali

Rettifica avviso pubblico per l'erogazione di voucher per la partecipazione di Micro e PMI campane ad eventi fieristici internazionali

Rettificato l’avviso pubblico per l’erogazione dei Voucher per partecipazione di Micro e PMI campane a eventi fieristici internazionali.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 33 del 07/05/2018 sono stati pubblicati:

  • Avviso rettificato rispetto a quanto approvato con D.D. n. 52 del 16/03/2018
  • Domanda di assegnazione
  • Modulo richiesta erogazione
  • indirizzo piattaforma web per la presentazione delle domande http://simricerca.regione.campania.it/

Nello specifico, la rettifica dell’avviso riguarda la disponibilità della sede operativa attiva in Campania (di cui al Paragrafo 4 dell’Avviso Pubblico) laddove non posseduto al momento della presentazione della domanda di assegnazione Voucher, possa essere comunque acquisito entro la data di avvio degli interventi.

Dovrà comunque essere garantita la disponibilità di una sede operativa attiva in Campania per un periodo di almeno tre anni, decorrenti dalla data del pagamento del saldo finale.

La presentazione della domanda si articola nelle seguenti sottofasi:

  1. a far data dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C è possibile registrarsi nell’apposita sezione della piattaforma web (17 maggio)
  2. a far data dal ventesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione, le MPMI registrate compilano on line il modulo di domanda provvedendo altresì a firmarlo digitalmente (28 maggio)
  3. a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C., le imprese procedono all’invio telematico del modulo utilizzando la piattaforma web (6 giugno).

L’invio sarà comunque automaticamente inibito a far data dal terzo giorno successivo a quello in cui si verifica l’esaurimento delle risorse allocate sull’avviso.

AdA

Scarica:

Atto

Avviso pubblico  

Domanda assegnazione

Modulo richiesta erogazione

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Regolamento prodotti da costruzione: tre nuove varianti CEI sui cavi

Regolamento prodotti da costruzione: tre nuove varianti CEI sui cavi

Ogni anno una vasta tipologia di edifici sono colpiti da incendi, causa di infortuni per persone, animali e strutture. Proprio per evitare o ridurre al minimo questi pericoli, il 1 luglio 2017 è entrato in vigore il Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 (CPR), che disciplina l’immissione e la libera circolazione sul mercato europeo e introduce un linguaggio tecnico armonizzato per le prestazioni e le caratteristiche essenziali di tutti i prodotti da costruzione, compresi i cavi.
Nel quadro di un costante aggiornamento delle norme sui cavi seguente il Regolamento CPR, nel mese di marzo 2018 il CEI, grazie al lavoro del Comitato Tecnico 20 “Cavi per energia”, ha pubblicato tre nuove Varianti.

  • La Norma CEI 20-40/1-1;V1 “Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-1 – Cavi elettrici – Guida all’uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) – Parte 1: Criteri generali” introduce alcuni aggiornamenti normativi relativi ai criteri generali descritti nel Regolamento CPR, dedicati ai riferimenti normativi e alla sicurezza, e in particolare: generalità, scelta e installazione, portata di corrente, effetti termici e caratteristiche al fuoco.
  • La Norma CEI 20-40/2-1;V1 “Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2 – Cavi elettrici – Guida all’uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) – Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo specificati nella Norma EN 50525” riporta considerazioni aggiuntive relative ad altri cavi di comune impiego previsti da Norme CEI o Tabelle CEI-UNEL diverse da quelle indicate nella Norma EN 50525. In particolare, sono presenti nuove tabelle dedicate ai cavi con particolari caratteristiche di reazione al fuoco.
  • La Norma CEI 20-67;V3 “Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 KV” aggiunge nuove prescrizioni, dedicate ai seguenti oggetti: esposizione in ambienti a bassa temperatura, temperatura di posa, comportamento al fuoco, cavi non classificati secondo il Regolamento CPR, in particolare focalizzati su generalità, aspetti connessi all’incendio (cavi non propaganti l’incendio, cavi resistenti al fuoco) e allo sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi.

mb

Fonte CEI

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Codice Appalti, bloccata la linea guida ANAC n. 7 sulle concessionarie

Codice Appalti, bloccata la linea guida ANAC n. 7 sulle concessionarie

Con il parere 1152/2018, il Consiglio di Stato ha bloccato le linee guida dell’Anac n. 7 sul limite 80 – 20 per gli affidamenti in house delle concessionarie. Il CdS ha chiesto all’Anac una serie di spiegazioni sul testo, che sembra prestarsi a molteplici interpretazioni. Nel frattempo la norma resta congelata. Uno degli obiettivi del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) è la riduzione degli affidamenti in-house, cioè senza bando, a società controllate dalle Amministrazioni.

Una società è considerata in-house se l’Amministrazione o l’ente aggiudicatore esercita su di essa un controllo “analogo a quello esercitato sui propri servizi”. La società in house non può avere nessuna autonomia: oltre l’80% delle attività svolte devono essere effettuate per conto dell’Amministrazione che le controlla e non devono esserci partecipazioni di capitali privati.

Allo stesso tempo, gli affidamenti in house sono possibili per la produzione di un servizio di interesse generale, la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, la realizzazione e gestione di un'opera pubblica attraverso un contratto di partenariato, l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro.

In base al Codice Appalti e alle linee guida n.7, per le concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro, non affidate con la formula della finanza di progetto o con gara pubblica, la concessionaria ha l’obbligo di affidare con gara almeno l’80% del valore dei lavori, servizi o forniture. Gli affidamenti in-house, cioè a società controllate dall’Amministrazione, possono ammontare al massimo al 20% del valore.

L’importo di 150 mila euro si riferisce al valore della concessione, non a quello dell’appalto da affidare (con gara o in house). Questo significa che i titolari di una concessione di valore pari o superiore a 150mila euro dovranno conteggiare nel limite 80-20 tutti i contratti, anche quelli di piccolo importo.

La normativa precedente prevedeva l’obbligo di affidare con gara almeno il 60% del valore dei lavori, servizi o forniture e la possibilità di affidare in house il 40% del valore. Questi limiti più permissivi sono rimasti in vigore solo per le concessionarie autostradali.

Per dare al sistema il tempo di adeguarsi, l’Anac ha inoltre previsto un periodo transitorio, che è scaduto il 19 aprile scorso. Entro questo termine, i titolari delle concessionarie hanno quindi dovuto rinnovare i contratti eventualmente scaduti adeguandosi ai limiti 80-20, quindi, se necessario, bandendo gare pubbliche o attivando la procedura del project financing. A partire dal 19 aprile sono stati previsti controlli annuali. L’obbligo di attenersi al limite 80-20 deve essere rispettato anno per anno, non su base pluriennale.

 

Il Consiglio di Stato ha considerato poco chiare le linee guida dell’Anac e ha chiesto chiarimenti su cinque punti prima di esprimersi. I giudici hanno chiesto innanzitutto di chiarire inequivocabilmente se le linee guida si applicano anche ai settori speciali, cioè ai contratti nel settore dell’energia, dell’acqua e dei trasporti. A detta del CdS, si tratta di un’ipotesi da escludere dal momento che, in base all’articolo 7 del Codice Appalti, le regole sui limiti 80-20 non si applicano alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata.

Il CdS ritiene che potrebbero crearsi degli equivoci sul periodo transitorio. Le linee guida stabiliscono che l’adeguamento ai nuovi limiti 80-20 è effettuato man mano che i contratti in essere vengono a scadenza. Secondo i giudici, questa affermazione potrebbe essere intesa in contraddizione rispetto al Codice Appalti, che ha concesso un periodo di adeguamento di due anni (terminato il 19 aprile 2018). Il problema non si pone per i contratti che, scadendo durante il periodo transitorio, vengono rinnovati secondo le nuove regole, ma per quelli che, avendo una scadenza successiva al 18 aprile 2018 potrebbero essere considerati validi fino alla loro naturale scadenza. Sulla base di questo dubbio, i giudici hanno chiesto di definire in modo chiaro se i contratti devono essere sciolti anticipatamente, e stipulati nuovamente attenendosi al limite 80-20, o se è possibile attendere la loro scadenza naturale.

Per effettuare in modo efficace i controlli sul rispetto delle nuove regole, il CdS ha chiesto all’Anac di spiegare se l’obbligo di affidare l’80% dei contratti con gara decorre dal momento dell’indizione della gara, dell’aggiudicazione o della firma del contratto e se va considerato l’importo della gara o quello del contratto firmato.

Il Consiglio di Stato ritiene inoltre utile esplicitare a quali procedure attenersi nei bandi di gara.  I giudici non sanno infatti se per bandire le gare pubbliche tutti i concessionari devono rispettare integralmente i contenuti del Codice Appalti o se bisogna attenersi ai limiti previsti dall’articolo 164, comma 5 del Codice, in cui però “non ci sono specifiche indicazioni sulle procedure di evidenza da seguire”.

Le linee guida dell’Anac prevedono infine l’obbligo dei concessionari di elaborare un programma annuale degli affidamenti, da trasmettere ai rispettivi concedenti. Secondo il CdS, si tratta di una disposizione che non ha una copertura normativa e che non avrebbe un valore vincolante.

AdA

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Appalto. Sicurezza nei lavori, serve il responsabile

Appalto. Sicurezza nei lavori, serve il responsabile

La Corte di Cassazione si è attivata per delineare la posizione di garanzia del committente privato, categoria in cui si inserisce il condominio, enucleando lo “statuto della committenza non qualificata” (tra le molte si veda la sentenza della Cassazione penale 23171/2016).

Anche il committente privato, infatti, può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile. Nessuno è legittimato a girare la testa dall’altra parte in caso di percepibili violazioni e anzi deve attivarsi nei limiti in cui può. Il committente potrà scansare il rischio d’essere implicato nel giudizio penale per infortunio del lavoratore nominando il responsabile dei lavori, meglio se tecnico di settore, ma badando di farlo con atto di delega, con il quale gli si attribuiscano poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli (Cassazione penale, sentenza 21059/2013).

Il direttore dei lavori è invece un altro soggetto, incaricato dal committente di vigilare sull’esatta esecuzione dei lavori stessi ma dimenticato dal Tu 81/2008, è stato recuperato dalla giurisprudenza e arruolato nella “filiera della sicurezza” qualora venga accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere (Cassazione penale, sentenza 43462/2017).

Nello scenario della sicurezza dell’appalto va anche considerata la posizione dei coordinatori per la sicurezza (Cse): sull’esatta portata dei loro compiti si sta affacciando un contrasto all’interno della stessa Cassazione penale, polarizzato attorno alla limitazione o meno della responsabilità del Cse al rischio cosiddetto interferenziale. Per l’orientamento più severo le funzioni del coordinatore si estendono alla adeguatezza dei contenuti dei piani di sicurezza, anche della singole imprese (sentenza 2609/2015).

Mentre per la sentenza 34869/2015 la definizione dell’ambito di intervento e di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può prescindere dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra ditte, ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore in fase di esecuzione.

AdA

fonte Sole24Ore 125/18 NC e FM

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Requisiti energetici per illuminazione di edifici

Requisiti energetici per illuminazione di edifici

Quanta energia è necessaria per illuminare un edificio? È questo il concetto che sta alla base della ricerca sul fronte risparmio energetico degli edifici anche in ambito illuminotecnico.

Al riguardo la Commissione UNI  “Luce e illuminazione” ha recepito il Rapporto tecnico UNI CEN/TR 15193-2  “Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione - Parte 2: Spiegazione e giustificazione della EN 15193-1, modulo M9”

La norma affianca la UNI EN 15193-1 e fornisce informazioni per supportare la corretta comprensione, l'utilizzo e l'implementazione nazionale della norma di illuminazione.

Il rapporto tecnico fornisce:

  • il commento ai punti della norma;
  • la spiegazione sulle procedure e fornisce informazioni di fondo;
  • la giustificazione delle scelte che sono state fatte;
  • la descrizione dei processi;
  • un foglio di calcolo per il processo di calcolo;
  • esempi svolti e valori di riferimento;
  • consigli sui sistemi di controllo dell'illuminazione;
  • guida sul progetto di illuminazione per edifici domestici.

Nel documento vengono citati i seguenti riferimenti normativi:

  • EN 12665 Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements;
  • EN 15193-1 Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M9;
  • EN ISO 52000-1 Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1 :2017).

Le norme UNI sono disponibili sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.

mb
Fonte UNI

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Criteri ambientali minimi, decreto per il servizio di illuminazione pubblica

Criteri ambientali minimi, decreto per il servizio di illuminazione pubblica

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale del 28 marzo 2018 che disciplina i criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica (CAM).  

Il decreto costituisce parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, definendo i criteri ambientali minimi che, ai sensi del D.Lgs.  50/2016, le Amministrazioni pubbliche devono utilizzare nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica (IP).

Il decreto tiene altresì conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 "Piano d’azione su produzione e consumo   sostenibili   e   politica   industriale sostenibile”, COM(2008)400” Appalti pubblici   per   un   ambiente migliore" e COM(2011)571 "Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse".

In particolare, i criteri stabiliti nel decreto trovano applicazione anche nei confronti delle Amministrazioni che svolgano in proprio, in tutto o in parte, le attività che costituiscono il servizio IP.

I CAM "Servizio IP" sono stati definiti tenendo conto del fatto che le  Amministrazioni  pubbliche  operano  in  contesti  e   condizioni operative  molto  diversi,  a   partire   dalla   disponibilità   di informazioni sullo stato degli impianti e  delle  risorse  economiche per eventuali  interventi  di  riqualificazione,  e  che  gli  stessi impianti possono trovarsi in situazioni molto diverse in relazione al rispetto della normativa, all'aggiornamento tecnologico ed al livello di efficienza energetica.

Il Decreto entrerà in vigore centoventi giorni dopo il 28 aprile 2018, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AdA

Scarica il Decreto

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Regolamento CLP: modifiche e adeguamenti in allegato VI

Regolamento CLP: modifiche e adeguamenti in allegato VI

Con Regolamento n. 2018/669 del 16 aprile (GUUE 4 maggio 2018 n. L 115), la Commissione europea modifica il Regolamento CLP n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare è oggetto di modifica la Tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate.

Al fine di consentire a fornitori di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e per poter vendere le scorte esistenti, il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019 anche se, in via derogatoria, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al CLP così modificato anche prima di tale data.

La tabella 3.1 (rinominata tabella 3) è stata modificata per rispecchiare il livello del progresso tecnico e scientifico mediante l’aggiunta, la soppressione o la modifica delle sostanze o della loro classificazione. La tabella 3.2, invece, elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE, abrogata con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015.

Scarica il Regolamento (UE) 2018/669 del 16 aprile 2018

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Le sostanze chimiche nella nostra vita, nuovo sito web ECHA

Le sostanze chimiche nella nostra vita, nuovo sito web ECHA

L'ECHA, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, ha lanciato un nuovo sito web dedicato ai consumatori per aumentare la consapevolezza sui benefici e i rischi delle sostanze chimiche nella loro vita quotidiana.

Molti consumatori in Europa sono preoccupati per i possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche nella loro vita.

Il sito web, disponibile in 23 lingue dell'UE, fornisce informazioni utili sui benefici e sui rischi legati all'uso di delle sostanze chimiche e spiega come la legislazione dell'UE in materia di prodotti chimici ci protegge.

AdA

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