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Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico

Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico

Pubblicato da Inail un nuovo volume contenente “Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico”; si tratta di uno strumento di semplice e pratica consultazione, di ausilio per prevenire e ridurre i rischi connessi alle attività più critiche del settore pirotecnico.

Il settore dei prodotti pirotecnici, sebbene costituisca un comparto circoscritto in termini di numero di aziende e addetti, rientra tra quelli più rischiosi nel quale si sono verificati incidenti con infortuni quasi sempre mortali, anche plurimi.

L’opuscolo - frutto della collaborazione tra l’Inail, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, la Direzione armamenti terrestri del Segretariato generale della Difesa/DNA e il Dipartimento della Pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale del Ministero dell’interno - alla luce dell’analisi delle principali criticità, intende dunque fornire alcune indicazioni sulla gestione dei rischi più rilevanti e sull’attuazione degli aspetti normativi in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, inclusa l’implementazione delle specifiche norme di prevenzione incendi.

A rendere il quadro più complesso è la peculiarità del settore produttivo, costituito per lo più da piccole imprese artigiane che non sempre hanno una struttura organizzativa adeguata a gestire la complessa e articolata normativa in materia, che include sia gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro che quelli di pubblica sicurezza e di sicurezza antincendi (d.lgs.81/2008 e s.m.i., regio decreto 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i - cosiddetto Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza regio decreto 635 del 6 maggio 1940, cosiddetto RETULPS, d.lgs. 151/2011, d.lgs. 105/2015, ecc.).

AdA

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Il regolamento Ue sostituisce il codice privacy

Il regolamento Ue sostituisce il codice privacy

Nel prossimo futuro la privacy parlerà soprattutto il linguaggio europeo. Il Consiglio dei ministri ieri ha, infatti, approvato in via preliminare un decreto legislativo, messo a punto dal ministero della Giustizia, che manda in soffitta l’attuale codice della riservatezza (il Dlgs 196 del 2003) e lascia campo libero al regolamento Ue 679/2016, che diventerà operativo a partire dal 25 maggio.

Da quella data le nuove regole sulla privacy convivranno con una serie di norme interne ora in vigore e ritenute compatibili con l’impianto europeo. Le disposizioni “sopravvissute” sono state messe in fila dal decreto legislativo approvato ieri. Di fatto, però, dal 25 maggio non ci sarà più un testo unico sulla privacy, ma si dovrà fare riferimento al regolamento e al decreto, nel quale non si può, per i vincoli europei, trasfondere anche il regolamento.

A questo punto ciò che è importante è che si arrivi alla scadenza con la nuova privacy con un quadro legislativo il più possibile chiaro. Il rischio era, infatti, che il regolamento europeo si trovasse fianco a fianco con l’attuale normativa nazionale, parte della quale diventerà obsoleta dopo il 25 maggio.

Proprio per evitare tale confusione, il legislatore italiano ha affidato, con la legge di delegazione europea (la legge 163 del 2017), una delega al Governo per armonizzare le disposizioni nazionali sulla privacy in vigore e quelle europee che verranno. La delega prevedeva l’adozione di uno o più decreti legislativi e, alla fine, è stata scelta la strada di un solo provvedimento attuativo.

Il percorso, però, va completato, perché quello pronunciato ieri da Palazzo Chigi è solo il via libera iniziale, a cui dovranno seguire i pareri del Consiglio di Stato, delle commissioni parlamentari competenti e del Garante della privacy.

L’intero percorso dovrà essere ultimato entro il 19 maggio, perché la delega scade in quella data. A quel punto, tra l’altro, mancheranno pochi giorni al debutto del nuovo sistema della privacy in chiave europea e diventerà opportuno dare agli operatori un tempo congruo per orientarsi con il nuovo quadro legislativo di riferimento.

Sulla procedura pesa, però, la formazione del nuovo Parlamento e delle commissioni permanenti. Sui tempi di costituzione di queste ultime, infatti, non c’è certezza.

AdA

fonte Sole24Ore 80/18 AC

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Gas a effetto serra, la nuova disciplina europea

Gas a effetto serra, la nuova disciplina europea

Entra in vigore il prossimo 8 aprile 2018 la direttiva 2018/410/UE che revisiona il funzionamento del sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (Eu Ets) per il periodo 2021-2030.

Tra le principali novità che la direttiva 2018/410/UE (“Modifica della direttiva 2003/87/Ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio”) presenta rispetto al sistema attualmente vigente, si segnala l’innalzamento del cd. “fattore di riduzione lineare” delle quote di emissioni annualmente messe all’asta (da 1,74% a 2,2%), la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote, il ritocco al funzionamento della “riserva stabilizzatrice” (dove le quote vengono integrate nel caso di ingente eccedenza sul mercato o svincolate nel caso di ingente disavanzo), l’aggiornamento delle regole per gli impianti “nuovi entranti” e per la concessione di finanziamenti da parte dell’Ue.

Gli Stati membri, in base a quanto stabilito dall’articolo 3 della stessa direttiva, hanno tempo fino al 9 ottobre 2019 per recepire le novità a livello nazionale (sono previste disposizioni transitorie).

AdA

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Dal Ministero, le linee guida per la gestione degli stoccaggi negli impianti di rifiuti

Dal Ministero, le linee guida per la gestione degli stoccaggi negli impianti di rifiuti

Pubblicata dal Ministero dell’Ambiente la Circolare Ministeriale “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.
Il territorio nazionale è stato recentemente interessato da diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità.

Tale fenomeno, nel destare forte preoccupazione in tutta la popolazione direttamente ed indirettamente interessata dai predetti episodi, ha reso necessario un confronto tra il Dicastero unitamente al Dipartimento dei vigili del fuoco, alle amministrazioni regionali ed alle agenzie ambientali maggiormente interessate, per individuare in sinergia le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.
Lo stoccaggio di rifiuti, inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero, può essere eseguito da un impianto autorizzato attraverso l’autorizzazione integrata ambientale, attraverso la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06, ovvero, per la sola operazione di recupero, attraverso la procedura semplificata di cui all’art. 216 del d.lgs. 152/06.

La pluralità delle procedure amministrative previste dal legislatore nazionale, cui conseguono provvedimenti amministrativi espressi o taciti da parte delle differenti autorità competenti, può comportare una disomogenea applicazione, da parte dei gestori degli impianti, delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti.

Circolare Ministeriale e Check list

Fonte Ministero dell’Ambiente

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Ristrutturazioni edilizie, dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida al bonus

Ristrutturazioni edilizie, dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida al bonus

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al bonus per le ristrutturazioni edilizie, aggiornata alle ultime novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018. Dal nuovo obbligo di trasmissione dei dati all'Enea alla proroga della detrazione maggiorata al 50 per cento per tutto il 2018. Dall'estensione del bonus agli istituti autonomi di case popolari alla proroga dell'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati.

La legge di Bilancio 2018 ha prorogato a tutto il 2018 il bonus del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie, che senza il differimento sarebbe passato al 36 per cento. Il limite massimo di spesa resta di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare e l'applicazione dell'incentivo resta valida sia per la ristrutturazione di singole unità immobiliari che di parti comuni di edifici condominiali. Invariata anche la ripartizione della detrazione, che va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione - ricordano dalle Entrate, spetta anche per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

La manovra ha anche mantenuto in vita per un altro anno l'incentivo per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+ o A per i forni) e di altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Riguardo alle spese sostenute per interventi antisismici, sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all'85 per cento ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021, ma sul sisma bonus sarà pubblicata un'ulteriore guida dall'Agenzia delle Entrate.

Tra le novità c'è anche un nuovo adempimento, che consiste nell'obbligo di invio all'Enea, per via telematica, di alcune informazioni sugli interventi effettuati. Informazioni che serviranno all'Agenzia per effettuare un monitoraggio e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione agevolati. A riguardo, la guida non fornisce alcun dettaglio aggiuntivo.

Prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili ad uso abitativo già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

Anche in questo caso, per tutto il 2018, la detrazione è pari al 50 per cento, spetta su un importo massimo di spesa di 96mila euro e va ripartita in 10 rate annuali di uguale importo.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile deve calcolare la detrazione (del 50 o 36%) su un importo forfettario, pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione (comprensivo di Iva) dell'abitazione, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La guida contiene anche un esempio per rendere più comprensibile il meccanismo. Dunque, se un contribuente acquista un'abitazione nel 2018 al prezzo di 200mila euro, essendo il costo forfetario di ristrutturazione (25% di 200mila euro) pari a 50mila euro, la detrazione sarà pari a 25mila euro (50 per cento di 50mila euro).

Dal 2018 tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.

AdA

Scarica la guida 2018

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Dal GSE la guida alla cogenerazione ad alto rendimento

Dal GSE la guida alla cogenerazione ad alto rendimento

L’utilizzo di impianti di cogenerazione trova largo impiego in edilizia, dal riscaldamento alla produzione di energia per interi edifici o piccoli Comuni. Il GSE (Gestore dei servizi energetici) ha pubblicato, al riguardo, la Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento – CAR.

Con il termine “cogenerazione” si indica la produzione contemporanea di diverse forme di energia secondaria (energia elettrica e/o meccanica ed energia termica) partendo da un’unica fonte (sia fossile che rinnovabile) attuata in un unico sistema integrato (un esempio tipico di impianto di cogenerazione è il motore di un’automobile).

Il GSE ha pubblicato la guida in cui sono descritte le procedure tecniche predisposte dal Gestore per richiedere il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (CAR).

In pratica, il documento ha l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche per predisporre correttamente la documentazione da trasmettere al GSE per la presentazione delle richieste di riconoscimento CAR e/o di accesso al regime di sostegno previsto dal dm 5 settembre 2011 che definisce il nuovo regime di incentivazione.

La guida contiene, oltre a una revisione della precedente guida del 2012:

  • una panoramica sul quadro normativo nazionale e comunitario relativo alla cogenerazione ad alto rendimento, dalla normativa entrata in vigore dal 2012 ad oggi;
  • modalità di presentazione delle richieste;
  • calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e del numero dei certificati bianchi;
  • esempi di metodologie di calcolo delle grandezze di interesse in caso di diverse configurazioni impiantistiche e per differenti tipologie di utenza;
  • esempi pratici.

Ogni argomento è corredato dalle risposte alle domande più frequenti poste al GSE dagli operatori nel corso degli anni.

AdA

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F-gas, approvato il decreto di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014

F-gas, approvato il decreto di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 marzo 2018, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame preliminare, il regolamento - da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica - che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

Il decreto, nel definire le modalità attuative nell’ordinamento italiano del predetto Regolamento (UE) n. 517/2014 relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche:

  • individua il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale autorità competente ad interloquire con gli operatori e le imprese;
  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;
  • istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas;
  • stabilisce, infine, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.

AdA

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Atmosfere iperbariche: pubblicata dal PAF la nuova sezione

Atmosfere iperbariche: pubblicata dal PAF la nuova sezione

È disponibile on line sul Portale Agenti Fisici (PAF) la nuova sezione: atmosfere iperbariche. Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

Per lavoratori esposti ad atmosfere iperbariche si intendono tutti i lavoratori che effettuano la loro attività in condizioni iperbariche, cioè in ambienti in cui la pressione è del 10% superiore alla pressione a livello del mare.

Il fattore specifico di rischio da esposizione ad atmosfere iperbariche è introdotto dal D.Lgs. 81/08. Tale aspetto viene inserito tra i fattori di rischio fisici nel Titolo VIII, art. 180.

L’esposizione ad ambiente iperbarico può causare sia effetti di tipo acuto che di tipo cronico (barotrauma, intossicazione da gas inalati, patologie decompressive), con conseguenze più o meno gravi, che vanno dall’irritazione cutanea alla morte.

Il termine “immersione” deve essere interpretato come esposizione ad un aumento della pressione della miscela respiratoria. Il rischio da esposizione ad atmosfera iperbarica è sempre da valutare tenendo in considerazione gli altri fattori di rischio lavorativo a cui il soggetto è esposto nelle differenti condizioni.

AdA

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