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Online la Guida all'Assicurazione INAIL

Online la Guida all'Assicurazione INAIL

Realizzata da INAIL - Direzione centrale pianificazione e comunicazione e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo la "Guida all'Assicurazione" che analizza le attività lavorative che la legge definisce rischiose, oltre alla figura del datore di lavoro, sia pubblico che privato, tenuto a stipulare l'assicurazione e a versare i relativi premi, ed elenca i lavoratori tutelati. Infine una sezione che analizza il premio assicurativo (che si ottiene moltiplicando le retribuzioni erogate ai lavoratori rientranti nell'obbligo assicurativo per il "tasso di premio" relativo alla lavorazione svolta dai lavoratori stessi) nelle sue quattro diverse tariffe.

Nella sezione Attività soggette si riportano le attività rischiose per le quali si attiva l'obbligo assicurativo e che sono distinte in due grandi gruppi: attività svolte mediante l'utilizzo di macchine, apparecchi o impianti e attività che, per loro natura, esprimono un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l'utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti; queste attività sono tassativamente indicate in specifici elenchi.

INAIL ricorda nella parte relativa ai "Lavoratori" quelli che sono i requisiti soggettivi che deve avere il lavoratore per essere tutelato dall'assicurazione Inail. Specifica quindi le caratteristiche della assicurazione in agricoltura, quella dei lavoratori marittimi e altre tipologie di lavoratori tutelati (che rientrano, per disposizioni di legge o per effetto di sentenze della Corte Costituzionale, tra quelli tutelati e da assicurare: vengono tutti riportati in un utile tabella).)

Nella sezione dedicata al Datore di lavoro si specifica che il datore di lavoro assicura i propri dipendenti, i quali hanno comunque diritto alle prestazioni dell'Inail anche se non sono stati regolarmente assicurati (per il principio di automaticità delle prestazioni).

Con la stipula dell'assicurazione il datore di lavoro viene esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili d'ufficio. Segue una identificazione della figura del soggetto "datore di lavoro" tenuto a stipulare l'assicurazione Inail (in caso per esempio di attività artigiane, portuali, in cooperative, servizi radiotelegrafici)

Da sottolineare poi nella sezione "Il premio assicurativo" la definizione economica del premio dovuto all'Inail, che si ottiene moltiplicando le retribuzioni erogate ai lavoratori rientranti nell'obbligo assicurativo per il "tasso di premio" relativo alla lavorazione svolta dai lavoratori stessi.

La Guida distingue la tariffazione per il premio ordinario e quella per i "premi speciali unitari", determinati in base ad elementi diversi da quelli sopra indicati (retribuzione e tasso di tariffa), come il numero delle persone, la natura e durata dell'attività, il numero delle macchine.

Scarica la Guida all'Assicurazione INAIL

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Acustica negli ambienti interni. Pubblicata una nuova norma UNI.

Acustica negli ambienti interni. Pubblicata una nuova norma UNI.

Nella vita di tutti i giorni siamo consciamente o inconsciamente esposti a stimoli uditivi grazie al nostro orecchio sempre ricettivo che percepisce anche segnali non voluti come ad esempio il rumore.

Si può, pertanto, comprendere quanto le caratteristiche acustiche di un ambiente siano fondamentali per definire un adeguato livello di comunicazione e di comfort. Infatti, per alcune destinazioni d'uso, quali per esempio le aule scolastiche di scuole di ogni ordine e grado, nonché gli ambienti destinati a conferenze e assimilabili, l'intelligibilità del parlato è un'esigenza di primaria importanza.

Altri ambienti, quali ristoranti, mense, spazi comuni, palestre, uffici open space, possono essere resi più accoglienti e funzionali controllandone la qualità acustica che può variare anche in funzione alla rumorosità degli impianti presenti in ambiente.

La Commissione “Acustica e vibrazioni” ha appena elaborato la norma UNI 11532-1:2018Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati – Metodi di progettazione e tecniche di valutazione – Parte 1: Requisiti generali”, che nasce dall'esigenza di fornire gli strumenti di base per la valutazione previsionale della qualità acustica interna di ambienti, diversi dalle grandi sale, dai teatri, dai luoghi di culto e dai palasport che necessitano di un'approfondita progettazione acustica.
In relazione alle destinazioni d'uso in analisi, sono indicati, per ogni descrittore, gli obiettivi da raggiungere, i metodi di previsione, ed in fine i metodi di verifica da utilizzare per appurarne la conformità.
La norma descrive gli aspetti generali comuni a tutti i settori di applicazione elencati al suo interno. In particolare definisce i descrittori che rappresentano la qualità acustica di un ambiente, indicandone i valori di riferimento in relazione alla destinazione d'uso dell'ambiente stesso.
Il documento si applica agli ambienti con diverse destinazioni d'uso nei seguenti settori:

  1. settore scolastico - comunicativo/collettivo - collettivo - piccole sale conferenze e/o polifunzionali;
  2. settore sanitario;
  3. settore ristorazione;
  4. settore terziario;
  5. settore sportivo;
  6. settore museale - fieristico - espositivo.

La norma non si applica a grandi sale e teatri, inclusi luoghi di culto; alle sale di registrazione, di regia e di missaggio audiovisivo; alla valutazione dell'esposizione professionale a rumore, per la quale si rimanda alle norme UNI specifiche di settore.

Le norme UNI sono disponibili sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

mb

Fonte UNI

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Packaging, da Comieco 35 mila euro le invenzioni migliori

Packaging, da Comieco 35 mila euro le invenzioni migliori

Packaging in carta e cartone, innovazione come motore dell’economia circolare e sostenibilità: sono questi gli elementi che qualificano il nuovo Bando Invenzioni di Comieco che vuole valorizzare e premiare le migliori invenzioni sostenibili sviluppate nel settore dell’imballaggio cellulosico.

Nell’era dell’economia circolare, la sfida per le aziende produttrici di imballaggi si intensifica: l’obiettivo è quello di coniugare sostenibilità e innovazione per progettare imballaggi funzionali con il minore spreco possibile di risorse e una crescente attenzione all’uso delle risorse.

In questo contesto si inserisce Comieco Factory, il programma di innovazione di Comieco che, da sempre impegnato in attività di prevenzione, vuole incoraggiare e diffondere tra le imprese una cultura di sostenibilità ambientale e valorizzare tutte le azioni volontarie che le imprese mettono in atto per lo sviluppo di imballaggi ecosostenibili in carta e cartone.

Aperto a tutti i soggetti, imprese e professionisti, che abbiano depositato in Italia dal 2014 ad oggi un brevetto per imballaggi cellulosici che possiedano caratteristiche di sostenibilità, il bando Invenzioni di Comieco prevede l’assegnazione di 3 premi per un ammontare di 35.000 euro da destinare ai migliori brevetti per invenzioni (20.000 euro), brevetti per modelli di utilità (10.000 euro) e registrazioni di disegni e modelli (5.000 euro) che riguardino il packaging o soluzioni a esso applicabili con benefici misurabili in termini ambientali.

La commissione di valutazione, composta da Comieco, Assocarta, Assografici e Aticelca, esaminerà tutte le invenzioni presentate entro il 30 settembre 2018 sulla base di molteplici criteri di selezione: dal risparmio della materia prima e l’impiego di materia prima riciclata nella realizzazione del pack, alla semplificazione del sistema di imballo e del suo riciclo, sino all’ottimizzazione logistica o dei processi produttivi per ridurre sprechi e consumi energetici.

AdA

Scarica il Modulo Registrazione

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Codice Appalti, in Gazzetta le linee guida n. 1 (SIA) e n. 4 (sottosoglia)

Codice Appalti, in Gazzetta le linee guida n. 1 (SIA) e n. 4 (sottosoglia)

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018 le due delibere ANAC contenenti le linee guida ANAC n. 1, contenente gli indirizzi generali sull’affidamento dei Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura (SIA), e le linee guida ANAC n. 4, con le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (sottosoglia), entrambe aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo). Le due nuove linee guida, che erano state già pubblicate sul sito dell'ANAC, entreranno in vigore il 7 aprile 2018.

In occasione dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 1, al fine di tener conto delle modifiche normative introdotte dal citato decreto e di alcune osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai professionisti. Inoltre, nell’ottica di tendere all’adozione di testi unici integrati, organici e omogenei per materia, si è ritenuto opportuno recepire all’interno delle Linee guida anche i chiarimenti forniti con il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016.

L’aggiornamento è intervenuto a seguito di una consultazione pubblica che ha visto la partecipazione di 2 amministrazioni, 2 dipendenti pubblici, 6 associazioni di categoria, 3 società di ingegneria, 3 liberi professionisti e 2 altri soggetti, per un totale di 18 partecipanti.

Sempre sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.69 del 23 marzo 2018 è stata pubblicata anche la Delibera Anac numero 206 del 1 marzo 2018 che aggiorna al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Queste Linee guida n. 4 aggiornate entrano in vigore il 7 aprile 2018 e sono redatte ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici che affida all’Anac la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l’Autorità è altresì chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

L'Anac ha recepito nel testo alcune osservazioni del Consiglio di Stato. Tra le principali novità, sono previste più verifiche sugli affidamenti senza gara e, per agevolare le piccole e medie imprese, viene incentivata la rotazione degli inviti. Viene chiarito che, per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia, le procedure aperte ai soggetti interessati consentono la non applicazione del principio di rotazione.

AdA

Scarica le linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

Scarica le Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

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L’UNI per la conservazione del patrimonio culturale

L’UNI per la conservazione del patrimonio culturale

L’Italia ha nel suo patrimonio artistico e culturale una delle sue più grandi fortune. Un tesoro di valore incalcolabile riconosciuto in tutto il mondo, non sempre adeguatamente valorizzato. Proprio la valorizzazione e la tutela dei beni culturali possono alimentare le potenzialità di sviluppo del Paese. La conservazione è una priorità centrale quando si tratta di tutelare, proteggere e condividere l’importanza significativa dei beni culturali ed offre una rara e privilegiata opportunità di comprendere, valorizzare e proteggere questo patrimonio.
Al riguardo la Commissione UNIProdotti processi e sistemi per l’organismo edilizio” ha recepito in lingua italiana la norma UNI EN 16853:2017Conservazione del patrimonio culturale - Processo di conservazione - Decisione, pianificazione e realizzazione”, che illustra le buone pratiche per gli elementi concettuali e pratici della conservazione.
Questo documento è indipendente ma rispetta le normative nazionali e si applica a tutti i tipi di oggetti protetti o non protetti dalla legislazione. Può essere utilizzato per le gare d’appalto pubbliche e private e per le procedure delle istituzioni.
La norma specifica il processo decisionale, la pianificazione e l’attuazione della conservazione dei beni culturali tangibili, come singoli oggetti, collezioni, l’ambiente costruito, siti storici e archeologici, e paesaggi culturali.
All’interno del documento troviamo i seguenti riferimenti normativi:

  • EN 16095 Conservation of cultural property - Condition recording for movable cultural heritage;
  • EN 16096 Conservation of cultural property - Condition survey and report of built cultural heritage.

mb

Fonte UNI

 

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Antincendio. Porte, chiusure e finestre: aggiornata la UNI EN 1634-1

Antincendio. Porte, chiusure e finestre: aggiornata la UNI EN 1634-1

È entrata in vigore il 15 marzo la UNI EN 1634-1:2018 (che sostituisce la versione del 2014) e detta le indicazioni per le prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili.

La norma stabilisce un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di porte, sistemi di chiusura e finestre apribili destinati ad essere installati in aperture praticate in elementi di separazione verticale, quali:

  • porte incernierate o su perni;
  • porte scorrevoli in senso orizzontale e in senso verticale, incluse porte non rigidamente scorrevoli e sezionali;
  • porte a libro;
  • porte basculanti;
  • sistemi di chiusura avvolgibili;
  • finestre apribili;
  • cortine flessibili apribili.

UNI raccomanda di utilizzarla unitamente alla UNI EN 1363-1.

AdA

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Privacy. L’Autority «consiglia» il responsabile dati

Privacy. L’Autority «consiglia» il responsabile dati

La nomina di un Dpo (data protection officer, in italiano Rpd, responsabile per la protezione dei dati), che secondo il regolamento europeo non è obbligatoria per tutti, è «raccomandata» dal Garante a tutti i titolari «anche alla luce del principio di accountability che permea il regolamento».

Questa una delle indicazioni fornite dal Garante della privacy nelle Faq, pubblicate sul suo sito, relative al comparto privato in vista dell’entrata in vigore del Regolamento (Gdpr) il 25 maggio 2018.

Si ripete, dunque, quello che già era accaduto con la tenuta del «Registro delle attività di trattamento», disciplinato dall’articolo 30 del Gdpr. Una misura prescritta per soggetti o trattamenti di rilevante importanza diventa consigliata alla generalità dei titolari e individuata come modalità favorita per dimostrare il rispetto dei requisiti del Gdpr (in caso di controversie, ispezioni, procedimento davanti al Garante).

Il motivo è facile da intuire: il regolamento è una norma nuova che, almeno rispetto alla legislazione italiana, muta la struttura del sistema privacy. Fino al 25 maggio, i titolari devono dimostrare di avere messo in atto misure minime per la tutela dei dati trattati; dal 25 maggio in poi le misure che permetteranno di dimostrare la compliance con il regolamento devono essere sufficienti (il principio di accountability, appunto).

La sufficienza delle misure andrà misurata ex ante. Il titolare dovrà provare di aver adottato misure tali da rendere i dati e i trattamenti sicuri e legittimi. Il registro in cui annotare trattamenti e regole può certamente costituire una prima prova di ciò; e così un Dpo validamente scelto (garanzia di competenza e professionalità) e dotato delle necessarie strutture e risorse (personale, locali, attrezzature).

Di certo la sua nomina dovrà essere un processo sostanziale e non un obolo formale alle prescrizioni del Gdpr. Quindi, non solo il Dpo designato dovrà possedere i requisiti di «conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati» previsti dall’articolo 37 del regolamento, ma dovrà anche interagire con le funzioni aziendali per assicurare il rispetto della normativa, la gestione delle criticità e, in aggiunta, «fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento» (articolo 39).

Questa inedita figura a metà tra la consulenza e la garanzia è stata individuata fin da subito come una delle novità più evidenti introdotte dal Regolamento. Il Dpo può essere sia un consulente che un dipendente, ma anche in quest’ultimo caso deve agire in piena indipendenza e autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo direttamente ai vertici aziendali.

Non ci sono incompatibilità con altri incarichi, ma il Garante evidenzia la necessaria assenza di un «conflitto di interesse» in capo al Dpo. Ciò può creare qualche problema all’interno delle aziende, che in molti casi potrebbero essere portate a nominare responsabile un dipendente che si sta già occupando attivamente di privacy.

Invece, dice il Garante, è sconsigliabile nominare Dpo chi opera all’interno di strutture che hanno potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati, e quindi (se ne deduce) anche chi ha costruito e gestisce in prima persona il sistema e i documenti privacy di una società. Queste risorse dovranno essere, semmai, il punto di contatto con il Dpo. La scelta della persona da nominare non va quindi sottovalutata. Il responsabile è una professione creata ex novo dal Regolamento; potrebbe diventare uno dei cardini su cui ruota l’intero sistema privacy.

fonte Sole24Ore 85/18 AB

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Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate: nuovo reato nel Codice Penale

Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate: nuovo reato nel Codice Penale

Entrerà in vigore il prossimo 6 aprile il Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, che contiene, all'art. 3 (Modifiche in materia di tutela dell'ambiente) una previsione di reato in materia di traffico illecito di rifiuti all'art. 452-quaterdecies "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Tale reato si aggiunge agli altri contro la salute pubblica di cui all'art. 453) e agli altri reati ambientali introdotti Legge sugli ecoreati 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”. Infine, all'articolo 7 del D.Lgs. n.21/2018 viene disposta la abrogazione dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Il Principio della riserva del Codice è stato previsto da una delle deleghe di cui alla l. n. 103/2017 ed è sancito dal nuovo art. 3-bis c.p. secondo il quale «Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».

Il D.Lgs. n.21/2018 apporta modifica al Codice Penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 introducendo l'Art. 452-quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Scarica il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21

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Sicurezza sul lavoro, nelle imprese certificate calano frequenza e gravità degli infortuni

Sicurezza sul lavoro, nelle imprese certificate calano frequenza e gravità degli infortuni

Il passaggio delle aziende da un livello di sicurezza base a un livello di sicurezza certificato comporta una riduzione pari a circa il 16% degli infortuni, che nel 40% dei casi sono meno gravi rispetto a quelli che avvengono nelle imprese non certificate. L’entità di queste riduzioni, però, può variare sensibilmente a seconda del settore di attività. In quello del legno, per esempio, il calo della frequenza degli infortuni nelle aziende certificate è solo del 7%, mentre l’indice che ne misura la minore gravità tocca il 61%. Il tessile, invece, registra una riduzione del 10% dell’indice di frequenza e del 30% di quello di gravità.
 
A sei anni dalla prima edizione, il nuovo quaderno dell’Osservatorio Accredia dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro, frutto della collaborazione con Inail e Aicq (Associazione italiana cultura qualità), conferma la maggiore efficacia delle politiche di prevenzione nelle aziende che adottano dei sistemi di gestione certificati sotto accreditamento. Come sottolineato dal presidente dell’Inail, Massimo De Felice, nel corso della conferenza stampa che si è svolta oggi a Roma presso il Parlamentino dell’Istituto in via IV Novembre, “la normazione tecnica volontaria è un ausilio prezioso”, perché “potenzia la legislazione, fornisce documenti guida che definiscono gli interventi da adottare e i criteri per garantirne l’affidabilità, stabilendo i livelli di prestazione nei settori commerciali, industriali e del terziario, a tutela della sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e dei consumatori”.
 
Con la certificazione, ha spiegato De Felice, “è garantito il rispetto delle norme, documentata la qualità dell’impresa, correttamente tutelata la competitività. Sono tutti mezzi e azioni che contribuiscono, in grande, al miglioramento del sistema socio-economico”. Per il presidente dell’Inail, “l’analisi promossa insieme ad Accredia e Aicq è un primo risultato utile per individuare i fattori che hanno condotto le imprese sulla strada della certificazione e per valutare gli esiti di questa propensione alla qualità. È un risultato che apre a domande e curiosità, sollecitando l’arricchimento della base informativa, il controllo intertemporale, l’analisi di causalità”.
 
Alcune risposte sono già contenute nel quaderno appena pubblicato, che rappresenta una sorta di bussola per orientarsi in uno scenario in rapida evoluzione, che nell’ultimo triennio ha visto aumentare di un terzo il numero delle aziende che hanno scelto di certificare sotto accreditamento il proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Sgsl). “Oggi sono quasi 17mila, il 9% in più rispetto al 2016 e il 32% in più rispetto a tre anni fa”, ha precisato Giuseppe Rossi, presidente di Accredia, l’ente italiano di accreditamento. “Sono numeri importanti – ha aggiunto – che non ci sollevano dall’impegno nel diffondere sempre di più la certificazione accreditata come buona pratica e leva di sviluppo per le imprese. Sono le stesse imprese, infatti, a dirci che la certificazione porta con sé dinamiche di efficienza che si riverberano su tutta la struttura aziendale e che ne aumentano la competitività, anche attraverso un miglioramento dell’immagine nel mercato”.
 
Un’indagine qualitativa condotta attraverso la somministrazione di un questionario ai responsabili della sicurezza e al top management di 311 aziende certificate secondo lo standard britannico OHSAS 18001 – finora norma di riferimento ma destinato a essere sostituito dalla nuova certificazione internazionale UNI ISO 45001 pubblicata lo scorso 12 marzo, alla cui elaborazione hanno dato un importante contributo sia Inail che Accredia – ha rilevato che quasi tutte le imprese (98,4%) dopo la certificazione del proprio sistema di gestione hanno verificato un miglioramento della sicurezza, misurato attraverso il numero di infortuni e malattie professionali (74,6% dei rispondenti) e dei mancati infortuni (70,1%), le ore di formazione (63,3%) e le non conformità gestite (55,6%).
 
Nella maggioranza dei casi – ha sottolineato il presidente di Aicq, Claudio Rosso – la scelta di certificare il sistema di gestione deriva da un’iniziativa della direzione aziendale e, nei settori delle costruzioni e del commercio, dalla richiesta del mercato. Il miglioramento dell’immagine che coinvolge l’impresa certificata rispetto ai propri clienti, ma anche rispetto al gruppo industriale di appartenenza, è un asset per l’azienda che porta con sé un importante ritorno di competitività. Allo stesso tempo, circa un terzo delle imprese certificate rileva un limite a una maggiore diffusione della certificazione nella scarsa conoscenza dei suoi benefici, a cui si aggiunge, per le aziende del settore delle costruzioni, un’elevata incidenza dei costi iniziali”.
 
Dalle risposte contenute nei questionari emerge anche una maggiore efficienza dei processi interni nelle imprese certificate per la salute e la sicurezza, dovuta all’integrazione con altri sistemi di gestione, in particolare qualità e ambiente, che ha generato processi virtuosi di miglioramento continuo. La nuova norma ISO 45001 tiene in considerazione, facilitandola, proprio l’integrazione con altri sistemi di gestione e sostiene la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, favorendo l’affermazione di una cultura aziendale della prevenzione basata sul coinvolgimento attivo e partecipato di tutti i soggetti tutelati.
 
Dall’analisi regionale dei dati sulle aziende certificate per la norma OHSAS 18001 si rileva una maggiore attenzione al tema della sicurezza in Valle d’Aosta (24,9% sul totale delle imprese certificate per i sistemi di gestione), Liguria (18,5%), Friuli Venezia Giulia (17,0%) e Trentino Alto Adige (14,7%) nel nord, in Umbria (15,4%), Marche (14,6%) e Toscana (14,5%) nel centro, mentre al sud spiccano le percentuali di Molise (13,5%), Basilicata (13,1%) e Puglia (12,8%).

Scarica il quaderno "La sicurezza sui luoghi di lavoro e la certificazione"

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