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Commissione UE, Direttiva Cancerogeni: 5 nuove sostanze da introdurre

Commissione UE, Direttiva Cancerogeni: 5 nuove sostanze da introdurre

La Commissione europea compie oggi un altro importante passo avanti per proteggere i lavoratori nell'Unione europea dalle malattie oncologiche e da altre patologie di origine professionale.

In aggiunta alle 21 sostanze di cui è già stata decisa o proposta la limitazione, la Commissione europea propone di limitare l'esposizione dei lavoratori ad altre cinque sostanze cancerogene. Secondo stime, la proposta odierna migliorerebbe le condizioni di lavoro di più di 1 milione di lavoratori nell'UE e preverrebbe più di 22 000 casi di malattie professionali.

Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Oggi la Commissione ha compiuto un altro importante passo avanti nella lotta alle malattie oncologiche e alle altre patologie di origine professionale sul luogo di lavoro. Proponiamo di istituire limiti all'esposizione dei lavoratori ad altre cinque sostanze chimiche cancerogene. In tal modo miglioreremo la protezione di oltre 1 milione di lavoratori in Europa e contribuiremo a rendere i luoghi di lavoro più sani e più sicuri, nel rispetto di uno dei principi fondamentali del pilastro europeo dei diritti sociali."

La Commissione propone di inserire nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni nuovi valori limite di esposizione per cinque sostanze chimiche. Detti valori limite fissano la concentrazione massima nell'aria di una sostanza chimica cancerogena sul luogo di lavoro. Sono state selezionate le seguenti cinque sostanze cancerogene di grande rilevanza per la protezione dei lavoratori:

  • il cadmio e i suoi composti inorganici;
  • il berillio e i suoi composti inorganici;
  • l'acido arsenico e i suoi sali come pure i composti inorganici di arsenico;
  • la formaldeide;
  • il 4,4'-metilene-bis(2-cloroanilina) (MOCA).

Le prime tre sostanze sono frequentemente utilizzate in settori quali la produzione e la raffinazione del cadmio, la produzione di batterie al nichel-cadmio, la galvanoplastica meccanica, la fusione dello zinco e del rame, le fonderie, la produzione del vetro, le attività di laboratorio, l'elettronica, la chimica, le costruzioni, la sanità, l'industria della plastica e il riciclaggio.

L'imposizione di misure efficaci per impedire l'esposizione elevata alle cinque sostanze e ai gruppi di sostanze indicati avrà ripercussioni positive molto più significative della sola prevenzione oncologica: l'introduzione di tali valori limite ridurrà non solo i tumori di origine professionale, ma anche l'incidenza di altre importanti patologie dovute a sostanze cancerogene e mutagene. Per esempio, oltre al tumore polmonare l'esposizione al berillio causa anche la berilliosi, una malattia cronica incurabile.

I valori limite a livello europeo promuovono inoltre la coerenza, in quanto contribuiscono a creare pari condizioni di concorrenza per tutte le imprese e un obiettivo chiaro e comune per datori di lavoro, lavoratori e autorità preposte ai controlli. La proposta va quindi nella direzione di un sistema più efficiente di protezione della salute dei lavoratori e di un mercato unico più equo.

La proposta si basa su dati scientifici e fa seguito ad ampie discussioni con i portatori di interessi, in particolare rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli Stati membri.

AdA

fonte Commissione europea

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Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

L’INAIL, con circolare n. 13 del 2 marzo 2018, comunica la Riduzione, per il 2018, dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

AdA

Scarica la Circolare Inail n. 13 del 2 marzo 2018

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Ambito Privato e RDP, nuove FAQ Garante Privacy

Ambito Privato e RDP, nuove FAQ Garante Privacy

Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali sono disponibili nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD):

  1. Chi è il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e quali sono i suoi compiti?

Il responsabile della protezione dei dati personali (data protection officer – DPO) è una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l'Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato al Garante; (faq 6) e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).

  1. Quali requisiti deve possedere il responsabile della protezione dei dati personali?

Il responsabile della protezione dei dati personali, al quale non sono richieste specifiche attestazioni formali o l'iscrizione in appositi albi, deve possedere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento.

Deve poter offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il titolare nell'adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare. Deve inoltre agire in piena indipendenza (considerando 97 del Regolamento UE 2016/679) e autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo direttamente ai vertici.

Il responsabile della protezione dei dati personali deve poter disporre, infine, di risorse (personale, locali, attrezzature, ecc.) necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

  1. Chi sono i soggetti privati obbligati alla sua designazione?

Sono tenuti alla designazione del responsabile della protezione dei dati personali il titolare e il responsabile del trattamento che rientrino nei casi previsti dall'art. 37, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di soggetti le cui principali attività (in primis, le attività c.d. di "core business") consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relative a condanne penali e a reati (per quanto attiene alle nozioni di "monitoraggio regolare e sistematico" e di "larga scala", v. le "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati" del 5 aprile 2017, WP 243). Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere ulteriori casi di designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati (art. 37, par. 4).

Ricorrendo i suddetti presupposti, sono tenuti alla nomina, a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle "utilities" (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento.

  1. Chi sono i soggetti per i quali non è obbligatoria la designazione del responsabile della protezione dei dati personali?

Nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 37, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679, la designazione del responsabile del trattamento non è obbligatoria (ad esempio, in relazione a trattamenti effettuati da liberi professionisti operanti in forma individuale; agenti, rappresentanti e mediatori operanti non su larga scala; imprese individuali o familiari; piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipendenti: v. anche considerando 97 del Regolamento, in relazione alla definizione di attività "accessoria").

In ogni caso, resta comunque raccomandata, anche alla luce del principio di "accountability" che permea il Regolamento, la designazione di tale figura (v., in proposito, le menzionate linee guida), i cui criteri di nomina, in tale evenienza, rimangono gli stessi sopra indicati.

  1. È possibile nominare un unico responsabile della protezione dei dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale?

Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede che un gruppo imprenditoriale (v. definizione di cui all'art. 4, n. 19) possa designare un unico responsabile della protezione dei dati personali, purché tale responsabile sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento (sul concetto di "raggiungibilità", v. punto 2.3 delle linee guida in precedenza menzionate). Inoltre, dovrà essere in grado di comunicare in modo efficace con gli interessati e di collaborare con le autorità di controllo.

  1. Il responsabile della protezione dei dati personali deve essere un soggetto interno o può essere anche un soggetto esterno? Quali sono le modalità per la sua designazione?

Il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali può essere ricoperto da un dipendente del titolare o del responsabile (non in conflitto di interessi) che conosca la realtà operativa in cui avvengono i trattamenti; l'incarico può essere anche affidato a soggetti esterni, a condizione che garantiscano l'effettivo assolvimento dei compiti che il Regolamento (UE) 2016/679 assegna a tale figura. Il responsabile della protezione dei dati scelto all'interno andrà nominato mediante specifico atto di designazione, mentre quello scelto all'esterno, che dovrà avere le medesime prerogative e tutele di quello interno, dovrà operare in base a un contratto di servizi. Tali atti, da redigere in forma scritta, dovranno indicare espressamente i compiti attribuiti, le risorse assegnate per il loro svolgimento, nonché ogni altra utile informazione in rapporto al contesto di riferimento.

Nell'esecuzione dei propri compiti, il responsabile della protezione dei dati personali (interno o esterno) dovrà ricevere supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutturali e, ove opportuno, di personale. Il titolare o il responsabile del trattamento che abbia designato un responsabile per la protezione dei dati personali resta comunque pienamente responsabile dell'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati e deve essere in grado di dimostrarla (art. 5, par. 2, del Regolamento; v. anche i punti 3.2 e 3.3. delle linee guida sopra richiamate).

I dati di contatto del responsabile designato dovranno essere infine pubblicati dal titolare o responsabile del trattamento. Non è necessario - anche se potrebbe rappresentare una buona prassi - pubblicare anche il nominativo del responsabile della protezione dei dati: spetta al titolare o al responsabile e allo stesso responsabile della protezione dei dati, valutare se, in base alle specifiche circostanze, possa trattarsi di un'informazione utile o necessaria. Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e i relativi dati di contatto vanno invece comunicati all'Autorità di controllo.

  1. Il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali è compatibile con altri incarichi?

Si, a condizione che non sia in conflitto di interessi. In tale prospettiva, appare preferibile evitare di assegnare il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali a soggetti con incarichi di alta direzione (amministratore delegato; membro del consiglio di amministrazione; direttore generale; ecc.), ovvero nell'ambito di strutture aventi potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (direzione risorse umane, direzione marketing, direzione finanziaria, responsabile IT ecc.). Da valutare, in assenza di conflitti di interesse e in base al contesto di riferimento, l'eventuale assegnazione di tale incarico ai responsabili delle funzioni di staff (ad esempio, il responsabile della funzione legale).

  1. Il responsabile della protezione dei dati personali è una persona fisica o può essere anche un soggetto diverso?

Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede espressamente che il responsabile della protezione dei dati personali possa essere un "dipendente" del titolare o del responsabile del trattamento (art. 37, par. 6, del Regolamento); ovviamente, nelle realtà organizzative di medie e grandi dimensioni, il responsabile della protezione dei dati personali, da individuarsi comunque in una persona fisica, potrà essere supportato anche da un apposito ufficio dotato delle competenze necessarie ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

Qualora il responsabile della protezione dei dati personali sia individuato in un soggetto esterno, quest'ultimo potrà essere anche una persona giuridica (v. il punto 2.4 delle suddette Linee guida).

Si raccomanda, in ogni caso, di procedere a una chiara ripartizione di competenze, individuando una sola persona fisica atta a fungere da punto di contatto con gli interessati e l'Autorità di controllo.

AdA

Scarica le Linee guida sul RPD

fonte Garante Privacy

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Codice appalti: Anac pubblica le linee guida n. 9 sui contratti di partenariato pubblico privato

Codice appalti: Anac pubblica le linee guida n. 9 sui contratti di partenariato pubblico privato

Con la delibera ANAC n. 318 del 28 marzo 2018 sono state emanate definitivamente le Linee Guida n. 9, sul monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).

L’ANAC prima di procedere all’approvazione della delibera in argomento ha acquisito il parere obbligatorio del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mentre il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere n. 755 del 29 marzo 2017.

Nella prima parte del documento sono contenute indicazioni per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara.

Nella seconda parte sono riportate le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici.

Le nuove Linee guida sono costituite da due parti contenenti l’Analisi e l’allocazione dei rischi (la prima) ed il monitoraggio dell’attività dell’operatore economico (la seconda).

AdA

Scarica le linee guida ANAC n. 9

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Zona Economica Speciale, la Regione Campania approva il Piano strategico

Zona Economica Speciale, la Regione Campania approva il Piano strategico

La Giunta regionale ha approvato nella riunione del 28 marzo u.s. il Piano di Sviluppo Strategico della Zona Economica Speciale (ZES) della Campania, che comprende tutte le aree indicate nella proposta preliminare sottoposta al Governo già nel dicembre 2016.

L'approvazione segue il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio scorso che ha regolamentato l'attuazione delle Zes a livello nazionale, individuando i criteri per l'identificazione e la delimitazione delle aree, per l'attuazione degli investimenti e l'accesso delle aziende, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo. La Campania è la prima Regione a dotarsi del Piano di Sviluppo Strategico della Zes, che con successivo decreto del Presidente del Consiglio sarà finalmente istituita e immediatamente operativa.

Le aree regionali interessate sono i Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia e le relative aree retroportuali. In tali aree sono compresi: gli aeroporti di Napoli e di Salerno; gli interporti “Sud Europa” di Marcianise-Maddaloni e “Campano” di Nola; gli agglomerati indutriali di Acerra, Arzano-Casoria-Frattamaggiore, Caivano, Torre Annunziata-Castellammare, Marcianise, Marigliano-Nola, Pomigliano, Salerno, Fisciano-Mercato San Severino, Battipaglia, Aversa Nord (Teverola, Carinaro, Gricignano), Ponte Valentino, Valle Ufita, Pianodardine e Calaggio; le aree industriali e logistiche di Napoli Est, Bagnoli, Nocera, Sarno, Castel San Giorgio e Contrada Olivola. Rispetto ai 5.467 ettari assegnati alla Regione Campania dal DPCM, la Giunta Regionale ne ha coperti 5.154, riservandosi una verifica sull'attuazione della Zes e sulla sua delimitazione entro un anno dall'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio.

Il Presidente De Luca e l'Assessore alle attività produttive Lepore dichiarano che “il Piano di Sviluppo Strategico della Zes è l'atto finale di un'iniziativa che ha visto come protagonista a livello nazionale la Campania, insieme alle altre Regioni del Mezzogiorno. Con questo provvedimento candidiamo la nostra Regione a un'ulteriore attrazione di grandi investimenti industriali e logistici, e all'incremento dell'occupazione produttiva in un ambito fortemente innovativo e strategico. La Zes è uno strumento che consente una più intensa crescita dei porti e delle aree industriali e logistiche nonché delle infrastrutture e della mobilità regionale. Abbiamo svolto un confronto molto vasto con tutti i Comuni interessati, gli interporti e i Consorzi di sviluppo industriale, le organizzazioni sindacali e quelle delle imprese, con tutto il partenariato sociale ed economico della Regione, giungendo a una piena condivisione delle linee strategiche di sviluppo della Zes da parte di tutti gli enti coinvolti nell' iniziativa e nelle sedi istituzionali di e presentazione del Piano. Ci aspettiamo che il provvedimento venga rapidamente tramutato in norma attuativa ai fini dell'istituzione della Zes della Campania e del dispiegamento delle sue potenzialità per lo sviluppo economico e sociale della Regione”.

Il Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, dichiara che “l’approvazione da parte della Giunta regionale della Campania del piano strategico della ZES costituisce un importante passo in avanti verso la operatività di questo nuovo strumento di politica industriale e logistica. Ora manca solo l’ultimo decreto di Governo per la nascita formale della ZES: è auspicabile che tale atto amministrativo sia emanato quanto prima, per iniziare il percorso di attuazione. Attrarre investimenti per lo sviluppo manifatturiero indirizzato alla crescita del sistema portuale campano rappresenta una sfida che - in altre realtà internazionali - ha portato sviluppo ed occupazione. Istituzioni, imprese, sistema finanziario, parti sociali dovranno assieme dimostrare che si può lavorare in squadra per determinare un ammodernamento della base produttiva dei nostri territori”.

Nella zona speciale, che comprende 37 Comuni, sarà possibile investire a condizioni particolarmente convenienti, con un credito d’imposta per ogni iniziativa fino a 50 milioni (30 milioni in più di quelli riconosciuti oggi da un Contratto di sviluppo), l’esenzione dall’Irap (con un meccanismo di rimborso, dal momento che l’imposta non potrebbe essere eliminata dalla Regione pena la violazione delle norme Ue) e una semplificazione di norme che renderà più facili anche le assunzioni di nuovi lavoratori.

AdA

Scarica il DPCM 25 gennaio 2018, n. 12

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Valutazione del ciclo di vita. Dall'UNI una nuova norma

Valutazione del ciclo di vita. Dall'UNI una nuova norma

La maggiore consapevolezza dell’importanza della protezione dell’ambiente e dei possibili impatti associati ai prodotti/servizi offerti, fabbricati e consumati ha accresciuto l’interesse verso lo sviluppo di metodi atti a comprendere meglio e a ridurre tali impatti. Una di queste tecniche è la valutazione del ciclo di vita LCA – Life Cycle Assessment.
L’LCA può dare supporto a:

  • L’identificazione delle opportunità di migliorare la prestazione ambientale dei prodotti nei diversi stadi del loro ciclo di vita;
  • L’informazione a coloro che prendono decisioni nell’industria e nelle organizzazioni governative o non governative;
  • Le scelte di indicatori pertinenti di prestazione ambientale con le relative tecniche di misurazione;
  • Il marketing (per esempio l’attuazione di un’etichetta ecologica).

Pubblicata a cura della Commissione Ambiente la norma UNI EN ISO 14044:2018Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida”, che tratta proprio dell’LCA.
Questo documento specifica i requisiti e fornisce linee guida per la sua valutazione, comprendendo:

  1. la definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione dell'LCA;
  2. la fase di inventario del ciclo di vita (LCI);
  3. la fase di valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA);
  4. la fase di interpretazione del ciclo di vita;
  5. la rendicontazione e la revisione critica dell'LCA;
  6. le limitazioni dell'LCA;
  7. le correlazioni tra le fasi dell'LCA;
  8. le condizioni per l'utilizzo delle scelte dei valori e degli elementi facoltativi.


Inoltre, la norma tratta gli studi di valutazione del ciclo di vita e di inventario del ciclo di vita (LCI).
Nel testo viene richiamata come riferimento normativo la ISO 14040 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework.

mb

Fonte UNI

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Fondi europei, europrogettazione e consulenza alle PP.AA. Convegno a Napoli l’11 aprile 2018

Fondi europei, europrogettazione e consulenza alle PP.AA. Convegno a Napoli l’11 aprile 2018

I fondi europei, tra gli strumenti di cui l’Unione europea si avvale per il raggiungimento degli obiettivi strategici, costituiscono anche un’indispensabile leva di sviluppo locale e di valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori

In questa prospettiva, il convegno che si terrà l’11 aprile 2018 alle ore 9,00 a Palazzo Pacanowski in Via Generale Parisi 13, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, intende promuovere il confronto tra rappresentanti delle agenzie pubbliche nazionali, del mondo della consulenza, dell’assistenza tecnica e delle imprese che illustreranno strumenti, metodi, approcci gestionali e best practices messe in atto nel ciclo di programmazione dei fondi europei 2014-2020.

Nell’ambito del convegno saranno proposti focus specifici sulle seguenti tematiche: la struttura del “mercato” della consulenza alla PA e dell’europrogettazione; le competenze chiave dei professionisti operanti nel settore della consulenza alla PA e dell’europrogettazione; il ruolo degli Organismi Intermedi nell’attuazione della programmazione; l’attività di assistenza tecnica alle PP.AA. nell’implementazione dei Programmi di Sviluppo Rurale; i fondi europei a supporto dell’innovazione delle imprese; le sinergie tra il settore pubblico e il settore privato nella realizzazione dei Programmi; i sistemi di monitoraggio e audit degli interventi dei Fondi europei; dei programmi a gestione diretta come veicolo di governance locale partenariale; la dimensione “esterna” dello sviluppo locale.

La finalità dell’evento consiste nell’evidenziare le opportunità offerte dai fondi europei ad amministrazioni, imprese, associazioni e di far emergere gli sbocchi professionali nei settori dell’europrogettazione e dell’assistenza tecnica e della consulenza della PP.AA. nella programmazione, gestione, rendicontazione e valutazione delle iniziative finanziate con fondi europei.

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Bando Artigianato Campania 2018, finanziamenti agevolati fino a 200.000€

Bando Artigianato Campania 2018, finanziamenti agevolati fino a 200.000€

La Regione Campania ha pubblicato il bando artigianato 2018. La misura, dotata di risorse complessive per € 28.000.000,00, incentiva l’artigianato campano, in particolare l’artigianato artistico, e favorisce l’ammodernamento delle imprese artigiane di tutti i comparti agevolando l’acquisto di beni strumentali e l’introduzione di nuove tecnologie, soprattutto digitali, nell’impresa artigiana campana.

La dotazione finanziaria complessiva riviene per 14 milioni di euro dalla dotazione P.O.R. Campania F.E.S.R. 2014 – 2020 e per ulteriori 14 milioni di euro dalla dotazione del Fondo Jeremie Campania.

Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese artigiane annotate nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese istituita presso una delle Camere di Commercio presenti sul territorio regionale ed aventi sede legale ed operativa nel territorio della Regione Campania.

Possono accedere alle agevolazioni anche aggregazioni di imprese artigiane sotto forma di consorzi o società consortili e le reti di micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un progetto di rete con almeno 2 imprese artigiane presenti.

Il bando prevede 3 linee di intervento:

  • promozione e valorizzazione di imprese artigiane artistiche e religiose, mediante l’ammodernamento e la diversificazione per le imprese tipiche di qualità legate alla creatività ed all’arte – dotazione finanziaria: € 14.000.000,00;
  • innovazione delle imprese artigiane, mediante il finanziamento di interventi diretti all’impiego di nuovi modelli di produzione e di business che utilizzino processi di digitalizzazione, nuovi beni strumentali, e sistemi di progettazione computerizzata – dotazione finanziaria € 7.000.000,00;
  • sviluppo di nuove tecnologie nella fruizione dei servizi delle imprese artigiane – dotazione finanziaria € 7.000.000,00.

Il bando finanzia i programmi d’investimento che presentino valore complessivo tra € 25.000,00 ed € 200.000,00. Le agevolazioni concedibili, a copertura del 100% dei costi ammissibili, sono così erogabili:

  • 40% contributo a fondo perduto;
  • 60% finanziamento agevolato della durata di 7 anni, rate trimestrali, tasso 0,50% assistito da garanzie reali (pegni, ipoteche) e/o personali (es. fideiussioni).

La presentazione delle istanze di accesso alla misura potrà avvenire dalle ore 10.00 del 25 maggio 2018.

AdA

Scarica la Delibera di Giunta n. 633 del 18/10/2017

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Digitalizzazione Pmi, dal 14 settembre le richieste di voucher

Digitalizzazione Pmi, dal 14 settembre le richieste di voucher

Gli investimenti per la digitalizzazione delle Pmi possono essere effettuati dal 14 marzo 2018 dalle imprese elencate nel Dm Sviluppo economico del 14 marzo 2018, il quale però non ha ancora stabilito l’importo dei voucher assegnabili alle singole imprese ammesse. In attesa di questo provvedimento, il Mise, con decreto del 29 marzo 2018, ha stabilito che le «richieste di erogazione» definitiva del voucher potranno essere presentare telematicamente dal 14 settembre 2018.

Le domande di “prenotazione” del voucher digitalizzazione (il quale prometteva un contributo a fondo perduto di un importo massimo di 10mila euro, pari al 50% della spesa), potevano essere presentare, telematicamente dal sito del ministero dello Sviluppo economico, dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018 (il termine originario del 9 febbraio 2018 è stato posticipato dal decreto del direttore per gli incentivi alle imprese del Mise del 9 febbraio 2018).

Il «provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher» è stato emanato il 14 marzo 2018 e contiene l’elenco, su base regionale, delle imprese, a cui risulta assegnabile il voucher. Non riporta, però, l’«importo del voucher assegnato», in quanto le domande sono state ben 91.500 e l’ammontare delle agevolazioni richieste è stato di circa 625 milioni di euro, a fronte di risorse disponibili di 100 milioni di euro. Pertanto, potrebbero essere attribuiti voucher solo per il 16% dell’ammontare richiesto dalle imprese.

Il ministero sta ancora svolgendo i necessari approfondimenti e verifiche (ad esempio, sulle «dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese» nella domanda), anche al fine di destinare ulteriori risorse finanziarie, ma ha ritenuto opportuno non rinviare l’emanazione del decreto del 14 marzo 2018, con l’elenco delle imprese ammesse, per consentire a queste ultime di «dare immediato avvio alla realizzazione dei progetti di digitalizzazione dei processi aziendali». Va ricordato, infatti, che le relative spese sono ammissibili, solo se sono «sostenute successivamente» al 14 marzo 2018. Un ulteriore decreto, quindi, fornirà l’elenco delle imprese per le quali le suddette verifiche si sono «concluse con esito positivo, con l’indicazione dell’importo del voucher assegnato», come determinato sulla base delle risorse disponibili (articolo 1, comma 4, del decreto 14 marzo 2018).

Nonostante questo decreto, con gli importi dell’incentivo ammesso, non sia ancora stato emanato, il 29 marzo scorso il ministero ha decretato che le imprese indicate nel provvedimento cumulativo del 14 marzo 2018 potranno presentare telematicamente le «richieste di erogazione» definitiva del voucher a partire dal 14 settembre 2018.

AdA

fonte Sole24Ore 91/18 LDS

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Giovani in agricoltura, via al bando Ismea da 70 milioni di euro

Giovani in agricoltura, via al bando Ismea da 70 milioni di euro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso di bando 2018 per il Primo insediamento in agricoltura, lo strumento Ismea che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla terra da parte dei giovani che intendono diventare imprenditori agricoli.

I giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti che si insediano in agricoltura per la prima volta potranno beneficiare di mutui a tasso agevolato per acquistare un’azienda agricola. Le agevolazioni sono legate alla presentazione di un Piano di sviluppo aziendale che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e ambientale dell’intervento in relazione allo sviluppo dell’attività agricola.

La dotazione finanziaria che Ismea mette a disposizione per il bando 2018 è di 70 milioni di euro suddivisi in 2 lotti, 35 milioni di euro per le iniziative localizzate nelle Regioni del centro -nord e 35 milioni di euro per le iniziative nel Sud e nelle Isole. Negli ultimi due anni sono stati 151 i giovani che sono diventati imprenditori agricoli grazie all’intervento finanziario di Ismea.

Le risorse complessivamente messe in campo dall’Istituto sono state circa 116 milioni di euro che hanno interessato un totale di circa 6 mila ettari e contribuito alla creazione di 450 posti di lavoro. Le domande di accesso al bando potranno essere presentate sul portale dell’Ismea a partire dalle ore 12 di oggi fino alle ore 12 dell’11 maggio.

AdA

Scarica il bando

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