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INDUSTRIA 4.0. Nuove norme dal CEI

INDUSTRIA 4.0. Nuove norme dal CEI

Recentemente pubblicate a cura del Comitato Tecnico 65 del CEI, cinque nuove norme nel comparto misura, controllo e automazione nei processi industriali.

CEI EN IEC 61804-2 (CEI 65-111) “Blocchi funzionali (FB) per il controllo di processo e il linguaggio di descrizione del dispositivo elettronico (EDDL) – Parte 2: Specificazione del concetto di FB”
Si applica ai Blocchi Funzionali (FB) impiegati nel controllo di processo, specificando detto Blocco Funzionale attraverso un lavoro di armonizzazione nei confronti del modello che definisce le componenti di un dispositivo conforme alla IEC 61804-2 e delle specifiche concettuali dei Blocchi Funzionali per misura, attuazione e gestione. L’edizione sostituisce completamente la precedente (2008-06), che rimane applicabile fino al 14-02-2021.
CEI EN IEC 62439-3 (CEI 65-223) “Reti di comunicazione industriale – Reti per l’automazione ad alta disponibilità – Parte 3: Protocollo con ridondanza parallela (PRP) e anelli ad alta disponibilità senza interruzioni (HSR)”
Specifica due protocolli a ridondanza progettata per fornire un ripristino senza interruzioni in caso di specifici errori sulla rete. L’edizione sostituisce completamente la precedente (2013-11), che rimane applicabile fino al 02-02-2021.
CEI EN IEC 62439-5 (CEI 65-225) “Reti di comunicazione industriale – Reti per l’automazione ad alta disponibilità – Parte 5: Protocollo con ridondanza sui ripetitori (BRP)”
Specifica un protocollo a ridondanza basato sulla duplicazione della rete, quando il protocollo è eseguito tra due nodi terminali, in contrapposizione al protocollo a ridondanza basato sulle commutazioni. L’edizione sostituisce completamente la precedente (2011-05), che rimane applicabile fino al 02-02-2021.
CEI EN IEC 62453-303-1/A1 (CEI 65-227;V1) “Specifica dell’interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo – Parte 303-1: Integrazione dei profili di comunicazione – IEC 61784 CP 3/1 e CP 3/2”
Il fascicolo costituisce una Variante alla Norma CEI EN 62453-303-1:2011-07.
CEI EN IEC 62443-4-1 (65-336) “Sicurezza per automazione industriale e sistemi di controllo – Parte 4-1: Prescrizioni per un ciclo di vita sicuro per lo sviluppo di un prodotto”
Definisce le prescrizioni per un ciclo di vita “sicuro” allo scopo di sviluppare e mantenere sicuro un prodotto utilizzato nell’automazione industriale e nei sistemi di controllo.

mb
Fonte CEI

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Valutazione del rischio. Nuova norma UNI su concentrazioni ambientali di agenti chimici

Valutazione del rischio. Nuova norma UNI su concentrazioni ambientali di agenti chimici

Nel processo di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, le misurazioni delle concentrazioni ambientali degli agenti chimici si rendono necessarie qualora non si riesca a dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione o del rispetto dei limiti di esposizione.
Sul tema la Commissione Tecnica dell’UNI “Ambienti di lavoro”, ha pubblicato una nuova edizione della norma UNI EN 689:2018 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro – Misura dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici – Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale (OELVs).
La nuova UNI EN 689, di applicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 rappresenta un valido strumento per igienisti industriali, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, medici competenti, esperti di valutazione e gestione dei rischi negli ambienti di lavoro.
La norma non è applicabile a OELVs con periodi di riferimento inferiori ai 15 minuti.

mb
Fonte UNI

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Sistemi antincendio e rivelatori di calore, aggiornata la UNI EN 54-5:2018

Sistemi antincendio e rivelatori di calore, aggiornata la UNI EN 54-5:2018

In vigore la UNI EN 54-5:2018 in materia di “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori di calore puntiformi”.

La norma, che sostituisce la precedente versione del 2017, specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i rivelatori di calore puntiformi per l'utilizzo in sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio installati all'interno e attorno agli edifici.

La norma fornisce la valutazione e verifica del mantenimento di prestazione (AVCP) e contiene inoltre le disposizioni per la marcatura CE.

Per altri tipi di rivelatori di calore, o per rivelatori destinati all'utilizzo in altri ambienti, la norma dovrebbe essere usata solo come guida, riferisce UNI. I rivelatori di calore con caratteristiche particolari e sviluppati per rischi specifici non sono coperti dalla presente norma.

AdA

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Sicurezza delle macchine. Fresatrici verticali

Sicurezza delle macchine. Fresatrici verticali

Recepita in lingua italiana dalla Commissione Sicurezza dell’UNI la norma EN ISO 19085-6 - “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 6: Fresatrici verticali monoalbero (toupies)”
La UNI EN ISO 19085-6:2018 tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi, pertinenti alle macchine quando sono utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione e nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso l'utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile. Inoltre, sono state prese in considerazione le fasi di trasporto, assemblaggio, smantellamento, disattivazione e demolizione.
Nello specifico la norma si applica anche alle macchine dotate di uno o più dei seguenti dispositivi/unità di lavoro supplementari:

  1. dispositivo per la regolazione verticale dell'albero rispetto alla tavola;
  2. dispositivo per inclinare l'albero;
  3. dispositivo per l'installazione di un carro mobile per tenonatura a comando manuale;
  4. unità di taglio listelli fermavetro;
  5. inserto tavola regolabile;
  6. dispositivo per cambiare il senso di rotazione dell'albero;
  7. dispositivo per fissare gli utensili con codolo sull'albero;
  8. albero intercambiabile;
  9. sistema di cambio rapido utensile/albero;
  10. trascinatore rimovibile;
  11. supporto per il trascinatore rimovibile con regolazioni motorizzate.


Invece la norma non si applica a:

  1. macchine dotate di cuscinetti fuoribordo;
  2. macchine dotate di movimenti motorizzati di una prolunga anteriore della tavola e/o di un carro mobile per tenonatura;
  3. macchine con un diametro massimo previsto dell’utensile minore o uguale a 180 mm.

mb

Fonte UNI

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Valutazione della sostenibilità degli edifici

Valutazione della sostenibilità degli edifici

La Commissione “Prodotti processi e sistemi per l’organismo edilizio” dell’UNI ha recepito anche in lingua italiana la norma EN 15643-5 - “Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della sostenibilità degli edifici - Parte 5: Quadro di riferimento sui principi specifici e requisiti per gli edifici civili
La norma fornisce i principi fondamentali e i requisiti per la valutazione della prestazione ambientale, sociale ed economica degli edifici civili prendendo in considerazione le loro caratteristiche tecniche e funzionali.
Le valutazioni delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche sono i tre aspetti della valutazione della sostenibilità degli edifici civili. Il quadro di riferimento si applica a tutti i tipi di edificio civile, sia di nuova realizzazione sia esistenti, ed è rilevante per la valutazione delle prestazioni ambientale, sociale ed economica per i nuovi edifici civili e per gli edifici esistenti aldilà del loro intero ciclo di vita e fase di fine vita.
Inoltre, la valutazione della prestazione di sostenibilità degli edifici civili si concentra sulla valutazione degli aspetti e degli impatti degli edifici civili espressi con indicatori quantificabili.
Comprende la valutazione dell'influenza di un edificio sugli impatti ambientali, sociali ed economici e sugli aspetti dell'infrastruttura locale aldilà dell'area dell'edificio civile, nonché gli impatti e aspetti ambientali derivanti dal trasporto degli utenti dell'edificio e dall'utilizzo e sfruttamento dell'infrastruttura stessa. La UNI EN 15643-5 esclude la valutazione del rischio ambientale, sociale ed economico, ma si dovrebbero prendere in considerazione i risultati della valutazione del rischio.
Metodi di giudizio, livelli, classi o "benchmarks" possono essere prescritti nei requisiti di prestazione ambientale, sociale ed economica inclusi nel metaprogetto del committente, in regolamenti edilizi, in norme nazionali, in codici nazionali di buona pratica, in schemi di valutazione e certificazione degli edifici e di certificazione degli edifici civili, ecc.
Le regole per la valutazione degli aspetti ambientali, sociali ed economici delle organizzazioni, quali i sistemi di gestione, non sono incluse nella norma-quadro. In ogni caso sono tenute in considerazione le conseguenze di decisioni o azioni che influenzano le prestazioni ambientali, sociali ed economiche dell'oggetto della valutazione.

mb
Fonte UNI

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Serbatoi Gpl: chiarimenti dal Mise per l’interramento

Serbatoi Gpl: chiarimenti dal Mise per l’interramento

Il MISE, con il comunicato del 17 settembre 2018, precisa che le procedure per l’interramento dei serbatoi GPL di capacità inferiore a 13 m³ sono quelle che si applicano per le nuove costruzioni.

La competente Direzione generale quale Autorità di vigilanza sul mercato ribadisce <<che ogni intervento di ricondizionamento dei serbatoi GPL per “interramento” si configura come “modifica” e, pertanto, deve essere realizzato in conformità alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l’attrezzatura ad una procedura di valutazione della conformità in ottemperanza al decreto legislativo 93/2000, come modificato dal d.lgs. 26/2016 di attuazione della direttiva 2014/68/UE “attrezzature a pressione –  PED”>>

Ai sensi di tale normativa, al fine di non esporre gli utenti a rischi potenziali, eventuali attività di interramento di serbatoi GPL devono essere poste in essere, predisponendo le misure di messa in sicurezza, ad opera di “organismi notificati” sulla Direttiva “attrezzature a pressione – PED”, ai sensi del d.lgs. 93/2000, tramite il rilascio di nuova Dichiarazione di conformità e marcatura CE.

L’attrezzatura deve essere pertanto sottoposta ad una procedura di valutazione della conformità in ottemperanza al decreto legislativo 93/2000, come modificato dal d.lgs. 26/2016 di attuazione della direttiva 2014/68/Ue.

AdA

Consulta il comunicato MISE

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Gestione dei dati personali in ambito ICT: nuova prassi UNI/PdR 43:2018

Gestione dei dati personali in ambito ICT: nuova prassi UNI/PdR 43:2018

Pubblicata la prassi di riferimento "Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) - Gestione e monitoraggio dei dati personali in ambito ICT".

Dopo l’emanazione del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), l’UNI diffonde la nuova prassi di riferimento UNI/PdR 43:2018 per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

La prassi UNI/PdR 43 è strutturata in 2 sezioni. La sezione 1 fornisce le linee guida per la definizione e attuazione dei processi afferenti al trattamento dei dati personali, mediante strumenti elettronici (ICT.

La sezione 2 fornisce un adeguato insieme di requisiti che permetta alle organizzazioni, in particolare alle PMI, di essere conformi a quanto previsto dal quadro normativo europeo e nazionale in modo efficace, potendo dimostrare tale conformità ed efficacia anche attraverso un percorso di certificazione. Fornisce, inoltre, gli indirizzi per la valutazione di conformità ai requisiti definiti.

AdA

Scarica la UNI/PdR 43.2:2018

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Contenitori-distributori di carburante liquido ad uso privato, indicazioni applicative nella circolare VVF

Contenitori-distributori di carburante liquido ad uso privato, indicazioni applicative nella circolare VVF

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 1-2018 prot. n. 11468 del 29 agosto 2018 "DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C". Indicazioni applicative".

Il documento ricostruisce la normativa di riferimento ed in particolare si sofferma su alcuni punti del dm 22 novembre 2017, modificato dal dm 10 maggio 2018, che abroga e sostituisce le norme del precedente decreto e si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

La nota chiarisce i casi in cui i distributori esistenti sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica (art. 4 comma 1 del dm 22 novembre 2017), ossia se sono:

  • in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
  • in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità (o presentata SCIA)
  • pianificati, o sono in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando

In riferimento al termine “contenitore-distributore” impiegato nella regola tecnica (dm 22 novembre 2017), viene confermato che è l’equivalente dei termini “contenitore-distributore rimovibile” e “contenitore-distributore mobile” presenti nel dm 19 marzo 1990.

Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento.

Viene, inoltre, precisato che con l’entrata in vigore del decreto 22 novembre 2017:

  • decadono le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A 1, ai fini delle nuove immissioni sul mercato
  • non decadono le approvazioni di tipo rilasciate in riferimento del dm 19 marzo 1990 e del dm 12 marzo 2003, a condizione che l’eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore approvato

In riferimento al punto 4.1 dell’allegato al dm viene chiarito che il bacino di contenimento non viene considerato elemento strutturale del contenitore distributore; pertanto, l’eventuale modifica del solo bacino non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del dm 31 luglio 1934. Lo stesso vale per il box prefabbricato contenitore-distributore (non è da considerare elemento strutturale).

Il punto 4.10 si riferisce agli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore: sono esentati dalla presentazione SCIA (dall’applicazione del dpr 151/2011); occorre, tuttavia, che osservino quanto indicato dal dm 22 novembre 2017.

AdA

Scarica la Circolare

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Dispositivi medici. Pubblicate due norme UNI

Dispositivi medici. Pubblicate due norme UNI

Recepite dalla Commissione Tecnologie biomediche e diagnostiche dell’UNI le norme:

  • UNI EN ISO 11607-1:2017 “Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 1: Requisiti per materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio”
  • UNI EN ISO 11607-2:2017 “Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 2: Requisiti di convalida per il formato, la tenuta e i processi di assemblaggio”


Il processo di progettazione e sviluppo di un sistema di imballaggio per dispositivi medici sterilizzati terminalmente è un'attività complessa e di importanza critica. I componenti del dispositivo e il sistema di imballaggio dovrebbero essere combinati per creare un prodotto dalle prestazioni efficienti, sicure ed efficaci nelle mani dell'utilizzatore.
La UNI EN ISO 11607-1 specifica i requisiti e i metodi di prova per i materiali, sistemi di barriera preformati sterili, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio che sono destinati a mantenere la sterilità dei dispositivi medici sterilizzati terminalmente fino al momento del loro utilizzo.
L'obiettivo di un sistema di imballaggio per dispositivi medici sterilizzati terminalmente è quello di consentire la sterilizzazione, fornire protezione fisica, mantenere la sterilità fino al sito di impiego e consentire la presentazione asettica. La natura specifica del dispositivo medico, il(i) metodo(i) di sterilizzazione previsto(i), l'utilizzo previsto, la data di scadenza, il trasporto e la conservazione influenzano tutti la progettazione del sistema di imballaggio e la scelta dei materiali.
All’intero della norma viene citata come riferimento normativo la ISO 5636-5 Paper and board - Determination of air permeance and air resistance (medium range) - Part 5: Gurley method.
La UNI EN ISO 11607-2 specifica i requisiti per la messa a punto e la convalida dei processi di imballaggio dei dispositivi medici che sono sterilizzati terminalmente. Tali processi includono il formato, la tenuta e l'assemblaggio dei sistemi di barriera sterili preformati, dei sistemi di barriera sterili e dei sistemi di imballaggio.
Una delle caratteristiche di maggiore criticità di un sistema di barriera sterile e sistema di imballaggio per dispositivi medici sterili è l'assicurazione del mantenimento della sterilità. Inoltre, lo sviluppo e la convalida dei processi di imballaggio sono cruciali per garantire di ottenere l'integrità del sistema di barriera sterile e di mantenerla fino all'apertura da parte degli utilizzatori dei dispositivi medici sterili.
In questa norma viene citata come riferimento normativo la ISO 11607-1 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems.

mb

Fonte UNI

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Cosmetici. Analisi microbiologica

Cosmetici. Analisi microbiologica

Pubblicata in italiano a cura della commissione “Tecnologie biomediche e diagnostiche” dell’UNI la norma UNI EN ISO 21148 - “Cosmetici - Microbiologia - Istruzioni generali per l'analisi microbiologica

La norma fornisce le istruzioni generali per l'esecuzione delle analisi microbiologiche dei prodotti cosmetici, allo scopo di garantire la loro qualità e sicurezza, in conformità a un'adeguata analisi del rischio (per esempio la bassa attività idrica, i valori estremi di pH, i prodotti idroalcolici). Da ricordare che a causa della grande varietà di prodotti e potenziali utilizzi che rientrano nella norma, queste istruzioni potrebbero non essere idonee in ogni dettaglio per determinati prodotti come ad esempio quelli non mescolabili in acqua. Inoltre, quando si eseguono le analisi microbiologiche è di particolare importanza che:

  • siano isolati o enumerati solo i microrganismi presenti nei campioni;
  • i microrganismi non contaminino l'ambiente.

L’utilizzo della norma contribuisce a garantire che le tecniche generali utilizzate per condurre le analisi microbiologiche dei cosmetici siano le stesse in laboratori diversi al fine di ottenere risultati omogenei proteggendo la salute del personale di laboratorio per prevenire il rischio di infezione.

In tal senso non è trascurabile la preparazione del personale dedicato ai controlli. Infatti, tutti gli operatori che lavorano in un laboratorio di microbiologia devono aver ricevuto una formazione adeguata a garantire di condurre correttamente le operazioni di cui sono incaricati.

Mb

Fonte: UNI

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