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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Buone Pratiche sugli Infortuni a Bordo delle Navi

buone pratiche infortuni naviIl 22 dicembre 2014 si è tenuto, presso l'Auditorium della sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di viale dell'Arte a Roma, l'incontro per la presentazione del Manuale "Buone Pratiche in Caso di Infortuni a Bordo delle Navi".

La prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità degli interventi normativi e delle attività delle Amministrazioni preposte. Allo scopo di migliorare le conoscenze sugli infortuni a bordo e la loro prevenzione è stato realizzato, grazie alla collaborazione tra la Direzione Generale per il Trasporto marittimo e per vie d'acqua del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il CIRM, questo Manuale di Buone Pratiche in caso di Infortuni a Bordo delle Navi. Esso ha una parte dedicata a consigli sul cosa non fare e cosa fare in caso di infortuni che interessino specifiche parti del corpo.

Il testo ha un taglio eminentemente pratico ed utilizza un linguaggio volutamente semplice per potere essere utilizzato senza problemi dalle diverse figure professionali di bordo. Per renderlo più agevolmente fruibile ed anche per poterlo facilmente aggiornare in caso di modifiche della normativa, è stato scelto di realizzarlo come e-book. Ci si augura sia utile alla gente di mare e che contribuisca a ridurre gli infortuni sul lavoro nelle navi e ad affrontare meglio le fasi post-infortunio una cui corretta gestione è molto importante.

AdA

Scarica il manuale "Buone Pratiche in Caso di Infortuni a Bordo delle Navi"

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Incidenti in itinere. L'INAIL estende le tutele

inail logoL’incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell’Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato. Lo stabilisce la circolare numero 62 del 18 dicembre, che prende atto dell’orientamento univoco della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzare questo tipo di infortuni.
Le nuove linee guida – le cui disposizioni si applicano ai casi futuri, a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato – precisano che il riconoscimento dell’indennizzo “è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso” – come l’età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli – “attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.
Nella sua premessa la circolare Inail sottolinea che l’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000, che disciplina l’infortunio in itinere, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate” e precisa che “l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”. Anche dopo la sua entrata in vigore, però, il significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali” ha continuato a suscitare perplessità in fase di applicazione e l’Istituto finora aveva escluso dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dai genitori per accompagnare i figli a scuola.

Scarica la Circolare n. 62

mb

Fonte INAIL

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Gestione dello stress. Dall'Eu-Osha una guida on-line

eu oshaNell’ambito della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri”, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) ha messo a disposizione online una guida dedicata alla gestione dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali, il tema al centro delle iniziative promosse nel biennio 2014-2015. La guida si rivolge, in particolare, ai datori di lavoro e ai lavoratori delle piccole e micro imprese e sarà pubblicata in 34 versioni diverse, adattate alla legislazione, al contesto e alla lingua del Paese di riferimento, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a comprendere e a gestire meglio lo stress e i rischi psicosociali nei luoghi di lavoro.
Nel dettaglio, ogni versione della guida, che può essere consultata in rete o scaricata sul proprio computer per l’utilizzo non in linea, offre una spiegazione semplice dei rischi, delle loro cause e delle conseguenze sui lavoratori e sulle imprese, insieme a esempi pratici di prevenzione e a consigli su come rilevare in anticipo i problemi e quali azioni intraprendere per affrontarli, integrati dalla segnalazione delle principali risorse nazionali disponibili.
Lo stress rappresenta un importante elemento di preoccupazione per la salute e la sicurezza sul lavoro per circa l’80% delle aziende europee e costituisce una delle ragioni principali della perdita di giornate lavorative nel continente. Meno di un terzo delle imprese europee, però, è dotato di procedure attive per contrastarlo.

mb

Fonte INAIL

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Aggiornato a Dicembre 2014 il Testo Unico Sicurezza Lavoro Coordinato - Ministero del Lavoro

dlgs81 testo unicoDisponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive, realizzato dal Ministero del Lavoro.

Novità in questa versione di dicembre:

  • Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014.
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014).
  • Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
  • Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria.
  • Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014.

AdA

Scarica il testo aggiornato

Fonte: MinLav

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Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Non è necessario il vincolo di dipendenza.

RSPPPer la valida istituzione, quando prevista, del Servizio di Prevenzione e Protezione prioritariamente all'interno dell'azienda non si richiede necessariamente che il soggetto responsabile (RSPP) abbia un rapporto di dipendenza con l'impresa stessa.

È quanto chiarito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso il Ministero del lavoro, con il documento n. 24/14 del 4 novembre scorso.

Il parere ministeriale è stato fornito in seguito ad un quesito posto per conoscere se nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 6, del D.Lgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), recentemente modificato dall'articolo 32 del Dl 69/13, il responsabile del servizio, di cui al successivo comma 7, debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro.

Occorre a questo proposito precisare che la modifica di cui al Decreto legge 69 ha reso più incisivo l'obbligo in capo al datore di lavoro di organizzare il servizio in questione, prevedendo che esso debba essere istituito, appunto, prioritariamente, all'interno dell'azienda.

Si tratta di un obbligo che ricorre quando l'attività svolta si riferisca: a quella di cui al Dlgs 334/99, comportante rischi rilevanti; a centrali termoelettriche; ad impianti e installazioni di cui al Dlgs 230/95 con esposizione a radiazioni ionizzanti; alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi polveri e munizioni; alle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; alle aziende estrattive con oltre 50 lavoratori; alle strutture di ricovero pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Tale previsione è motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio all'interno dell'azienda.

Ciò posto, a prescindere dalla tipologia del rapporto, il RSPP dovrà essere conoscitore delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, per cui sarà necessariamente incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale provvedendo a coordinare il servizio interno. Si deve tenere presente, però, secondo l'interpello in esame, che il termine «interno» non equivarrà alla definizione di «dipendente», per cui l'incarico potrà ben essere affidato a un professionista che assicuri, tuttavia, una presenza adeguata allo svolgimento della propria attività.

AdA

Fonte Il Sole 24 Ore L.C.

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Valutazione dei rischi immediata per le neo-aziende

valutazione-dei-rischiPubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 261 del 10-11-2014) la Legge europea (2013) bis -Legge 30 ottobre 2014, n. 161 per risolvere numerose procedure di infrazione su svariate tematiche fra le quali importanti questioni in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la Legge europea bis dispone modifica diretta del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, in caso di costituzione di nuova impresa (oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227).

In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro, sin dal primo giorno, oltre a effettuare la valutazione dei rischi deve elaborare un'idonea documentazione che ne attesti l'adempimento. Con la legge comunitaria, che modifica l'articolo 28, comma 3-bis del D.Lgs. 81/08, per le imprese vengono anticipati i tempi della valutazione dei rischi e della relativa documentazione.

La novità si inserisce su quanto già previsto dall'articolo 28 comma 3-bis il quale stabilisce che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la Valutazione dei Rischi (VDR) elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Ferma restando l'immediatezza della Valutazione dei Rischi, ora l'articolo 13, lettera a), della legge comunitaria stabilisce che il datore di lavoro deve comunque dare subito evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi e ne deve dare immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il quale, a richiesta, può accedere a tale documentazione.

La novità non è di poco conto, atteso che gli obblighi riguardano: l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione adottati a seguito della Vdr; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del medico competente; l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Se dunque la nuova «immediata e idonea documentazione» deve contenere gli stessi elementi poi riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), non appare del tutto infondato considerare che sostanzialmente la nuova legge anticipa l'elaborazione dello stesso DVR al momento della costituzione della nuova impresa. Né, peraltro, viene precisato quando la documentazione può ritenersi idonea trasferendo così in capo all'ispettore prima e al giudice poi (in caso di contestazioni), la valutazione di tale circostanza.

Analoga iniziativa è stata adottata in merito all'articolo 29, comma 3, del Testo Unico il quale già stabilisce che la Valutazione dei Rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di significative modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro o della evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Anche in tale ipotesi, fermo restando che la rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi deve avvenire entro 30 giorni, secondo la norma introdotta dall'articolo 14 della legge comunitaria, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, di tale aggiornamento.

AdA

Scarica la Legge 30 ottobre 2014, n. 161

Fonte: L.C. Sole24Ore

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Cantieri temporanei o mobili. Nuovi Quaderni Tecnici INAIL per la sicurezza

Quaderni tecnici inailL’INAIL ha pubblicato una nuova serie di documenti, “I Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili”, con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese.

Gli argomenti trattati nei Quaderni sono:

AdA

Fonte: INAIL

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Esposizione al benzene: progetto di norma UNI sugli indicatori biologici in ambienti di lavoro

UNIScadrà il 24 novembre l'inchiesta pubblica finale UNI sul progetto di norma E0903Q510 elaborato da UNICHIM (Associazione per l'Unificazione nel settore dell'Industria Chimica) per la determinazione della concentrazione (µg/l) di acido trans, trans muconico (t,t-MA), utilizzato quale indicatore biologico d'esposizione al benzene in ambienti di lavoro.

UNI ricorda che il benzene è un inquinante classificato come cancerogeno sulla base di un’ampia letteratura. La valutazione del rischio derivante dall’esposizione a questa sostanza è quindi diventata un argomento d’interesse ampiamente diffuso sia per gli ambienti di vita che di lavoro.

Il Decreto 81/08 (il testo unico sulla sicurezza sul lavoro) fissa un valore limite di esposizione occupazionale al benzene, mentre gli indicatori biologici forniscono indicazioni sulla reale dose assorbita dall'organismo umano. Il monitoraggio biologico, quindi, assume un ruolo cruciale per la valutazione del rischio chimico da esposizione a benzene, perché consente di stimare la sua dose interna, misurando quantitativamente nella matrice urinaria i suoi metaboliti, che sono direttamente correlati alla dose assorbita.

Gli indicatori biologici forniscono indicazioni sulla reale dose assorbita dall’organismo umano. Il monitoraggio biologico, quindi, assume un ruolo cruciale per la valutazione del rischio chimico da esposizione a benzene, perché consente di stimare la sua dose interna, misurando quantitativamente nella matrice urinaria i suoi metaboliti, che sono direttamente correlati alla dose assorbita.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN, DIN, BSI, AFNOR, ecc.).

AdA

Scarica il Progetto di Norma E0903Q510

Fonte UNI

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Verifiche attrezzature di lavoro. Nuovo elenco dei verificatori

ATTREZZATURESi amplia la platea degli operatori abilitati alle verifiche delle attrezzature di lavoro soggette ai controlli preventivi e periodici di sicurezza sul lavoro.

Con il decreto direttoriale (Lavoro, Salute e Sviluppo) del 29 settembre scorso annunciato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 3 ottobre, è stato completato il quadro normativo previsto dall'articolo 71, comma 11, del DLgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) che prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di sottoporre le attrezzature, riportate nell'allegato VII al TU, a verifiche periodiche per valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

In base a quanto stabilito dall'articolo 32, comma 5, del decreto legge del "Fare" (69/2013), come corretto dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto legge 101/2013, per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail nel termine di 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale scadenza il datore può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche periodiche sono effettuate su libera scelta dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa o dai soggetti pubblici o privati abilitati.

Sempre l'articolo 71 ha previsto che lo stesso Inail possa avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati e che, in ogni caso, le spese per le verifiche sono a carico del datore di lavoro. Da qui i decreti attuativi per determinare le modalità per l'inserimento dei professionisti nel relativo albo e la pubblicizzazione dello stesso.

Con il decreto del 29 settembre, che riporta l'elenco nazionale completo dei soggetti abilitati, viene stabilito che l'iscrizione ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Questi hanno l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché il regime (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del Tu, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature certificate Ce da parte di organismi notificati, il relativo numero di identificazione.

Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica dovranno essere conservati per almeno dieci anni, mentre i verbali di ciascuna verifica devono essere tenuti sul posto di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.

Il registro informatizzato deve essere trasmesso ogni tre mesi per via telematica al soggetto titolare della funzione di verifica: Inail, per la prima; Asl o Arpa per quelle successive.

Poiché il legislatore non dà alcuna indicazione circa il termine entro cui il datore di lavoro deve effettuare la richiesta all'Inail, si ritiene che tale termine possa identificarsi con quello indicato, per ciascuna attrezzatura, nell'allegato VII del Testo unico.

AdA

Scarica il Decreto 29 settembre 2014

Fonte Il Sole 24 Ore 275/14

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Interpelli in materia di salute e sicurezza. On line le risposte a 8 nuovi quesiti

minlavSono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro le risposte a 8 nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli argomenti sono diversi: dalle caratteristiche di alcune figure della sicurezza (RLS e Coordinatori della Sicurezza) ai requisiti dei formatori, passando per la normativa sugli spazi confinati.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha risposto ai seguenti quesiti tutti datati 6 ottobre 2014:

Interpello n. 16/2014
destinatario: Unione Sindacale di Base dei VV.F.
istanza: Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Interpello n. 17/2014
destinatario: ABI e Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito
istanza: Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo

Interpello n. 18/2014
destinatario: Unione Sindacale di Base dei VV.F.
istanza: Visite mediche al di fuori degli orari di servizio

Interpello n. 19/2014
destinatario: Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
istanza: Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza

Interpello n. 20/2014
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza: Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori

Interpello n. 21/2014
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza: I criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Interpello n. 22/2014
destinatario: Unione Sindacale di Base dei VV.F.
istanza: Dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione

Interpello n. 23/2014
destinatario: FederUtility
istanza: Interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177

I nuovi 8 interpelli si sommano ai 15 già emanati nel 2014.

AdA

Consulta gli interpelli

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