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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Nuovo Ot/24 2015. L'Inail fa lo sconto-sicurezza. Tagli del premio per chi previene infortuni e malattie professionali

ot24L’Inail ha pubblicato sul proprio sito il nuovo modello Ot/24 per il 2015, destinato alle aziende che abbiano effettuato gli interventi per cui sarà possibile ottenere lo sconto sul premio previsto dell’articolo 24 del Dm 12 dicembre 2000, come rivisitato dal Dm 3 dicembre 2010.

Lo sconto, per cui verrà attivata una procedura online dal 1° gennaio prossimo, è denominato “oscillazione per prevenzione” e premierà le imprese che nel 2014 abbiano eseguito o eseguiranno interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, con una riduzione dell’ammontare dovuto all’Istituto.

Possono effettuare le domande tutte le aziende in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Oltre a questi prerequisiti è necessario che l’impresa interessata abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nella prevenzione degli infortuni e nell’igiene del lavoro individuati nel modello autocertificato. Per quanto concerne le percentuali di sconto sul premio, il Dm 3 dicembre 2010 stabilisce che per le aziende con alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori/anno la riduzione sarà del 30%, da 11 a 50 del 23%, da 51 a 100 del 18%, da 101 a 200 del 15%, da 201 a 500 del 12% e oltre 500 del 7 per cento.

Una delle novità salienti del nuovo modello Ot è l’ancoraggio di alcuni interventi al cosiddetto rischio specifico determinato dal lavoro (mentre prima si faceva riferimento a interventi più generici), la cui incidenza probabilmente verrà accentuata sempre più in avvenire nella redazione del modello. Sono stati così presi in considerazione, ai fini dello sconto, gli infortuni e le malattie professionali maggiormente diffusi. Con riferimento ai comparti in cui più elevato è apparso il novero di tali infortuni o patologie si è proceduto ad assegnare specifici punteggi differenziati per settori a favore delle aziende che effettuano interventi mirati alla eliminazione dello specifico rischio.

Per favorire le aziende che hanno ispirato i loro interventi a quanto previsto nel modello valido per il 2014, sono stati poi riproposti nella sezione C alcuni interventi già presenti in tale modello. Nella sezione A sono stati, invece, inseriti gli interventi che con punteggio 100 consentono l’accesso in automatico allo sconto, per lo più finalizzati a sollecitare le aziende alla adozione di un SGSL (es. BS OHSAS 18001). Quest’ultimo è un sistema organizzativo aziendale che punta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza cercando, attraverso la strutturazione e la gestione, di massimizzare i benefici minimizzando, al contempo, i costi. Nell’ottica di una maggiore semplificazione, l’Inail – pur riconoscendo una particolare valenza alle iniziative di responsabilità sociale – ha provveduto, infine, a eliminare gli allegati degli anni passati costituendo una sezione specifica.

Tutte le sezioni del modello pubblicato contengono già l’individuazione della documentazione probante utile ai fini della dimostrazione poi eventualmente necessaria in sede di verifica a campione della effettiva adozione dell’intervento scelto. Il punteggio soglia da raggiungere per avere accesso allo sconto è pari a 100.

AdA

Scarica il Mod. OT/24 per l'anno 2015

Fonte: Il Sole 24 Ore (19/8/14)

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Montaggio dei palchi: pubblicato il decreto che tutela la sicurezza degli operatori

palchi spettacoliCon Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute del 22 luglio 2014, pubblicato lo scorso 8 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 183, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".

Nel documento le corrette modalità operative per operare in sicurezza. Il gruppo di lavoro voluto dal ministero ha provveduto, così, a redigere un documento tecnico utile a indicare delle corrette modalità operative per il montaggio e smontaggio dei grandi palchi e i cui contenuti sono adesso confluiti nel dm 22 luglio 2014 di recente pubblicazione. Il provvedimento – come sancito dal “decreto del fare” – indica le modalità con cui le disposizioni del titolo IV del “Testo Unico” che regolamenta la sicurezza nel cantieri temporanei e mobili si applicano anche agli specifici settori degli spettacoli cinematografici, teatrali e di intrattenimento e alle manifestazioni fieristiche: una scelta, questa del legislatore, che comporta l'assegnazione della responsabilità dell'opera e della sicurezza degli operatori che la devono realizzare in capo alla figura del committente, riconducendo tale comparto a quella struttura gestionale e organizzativa ben definita proprio dal Titolo IV (e dalla normativa comunitaria che questo, a sua volta, recepisce).

Il decreto è caratterizzato da diversi punti essenziali. Tra questi: la necessità di considerare i rischi per addetti che, pur con mansioni non specifiche, possono essere coinvolti in attività pericolose svolte dai professionisti del montaggio e dell'allestimento dei palchi; l’attenzione agli aspetti progettuali connessi con la stabilità dei punti di fondazione o sostegno delle strutture e delle opere a esse correlate (fattori all’origine dei crolli fatali di Trieste e Reggio Calabria); la necessità di raccogliere informazioni e di conoscere le possibili situazioni relative a ogni sito specifico (sia in termini geo-topografici che climatico-meteorologici, oppure connessi con le vie di fuga e, in generale, con la gestione delle possibili emergenze).

Ancora, il provvedimento pone l’accento sul ruolo del coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione – che dovrà definire le fasi di montaggio e smontaggio e assicurarne il rispetto (così come individuare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso) – e sull’obbligo da parte delle imprese di rendere coerente il proprio piano di sicurezza con quanto da egli disposto. Infine, assume importanza dirimente la formazione del personale delle imprese, intesa quale elemento in grado di generare conoscenza e competenza sulla legislazione e sulle corrette modalità operative, ma utile anche a generare consapevolezza sull'importanza di rispettare le disposizioni e sulle conseguenzeche la loro disapplicazione possono generare.

AdA

Scarica il decreto

Fonte: Inail

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Antincendio: pubblicate le nuove regole tecniche per le aerostazioni

aeroportiÈ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 17 luglio 2014 (G.U. n°173 del 28-7-2014) per la prevenzione degli incendi, per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 metri quadrati.

Il decreto si applica alle aeroporti di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

Non si applica la regola tecnica nel caso in cui gli aeroporti:

  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del DL 21 giugno 2013, n. 69;
  • siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o di ristrutturazione dell’attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio in base alle scadenze fissate nell'articolo 6.

L'articolo 6.2 del DM 17/7/2014, con riferimento all'art. 3 del DPR 151/2011 richiede che i progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché i progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovranno indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza richiesti alle lettere a), b) e c)

Al termine degli adeguamenti, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (art. 4 del DPR 151/2011).

AdA

Scarica il decreto del 17 luglio 2014

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Prevenzione incendi: pubblicata la nuova regola tecnica per gli asili nido

asili nidoSulla Gazzetta ufficiale n° 174 del 29 luglio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività degli asili devono essere organizzate e gestite in modo da minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti, limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o ad edifici o locali contigui, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo e garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

La nuova regola tecnica è suddivisa nei seguenti titoli:
Titolo I - Disposizioni comuni per tutti gli asili nido
Titolo II - Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti
Titolo III - Asili nido esistenti con più di trenta persone presenti
Titolo IV - Asili nido con meno di trenta persone presenti

Fra le definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, interessano quelle di:
asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
persone presenti: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati.

Fatta la distinzione fra edifici destinati ad accogliere più o meno di 30 persone, il decreto dispone in merito all’ubicazione e alle caratteristiche costruttive (carico d’incendio specifico delle attività che non deve superare 300MJ/mq; le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 45-90, a seconda dell’altezza antincendio; classe di reazione dei tendaggi; scale; impianti di sollevamento).

Gli asili nido con meno di 30 persone presenti devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale previsto dal D.Lgs. 81/08 all'art. 46 comma 3) commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell'edificio. In attesa dell'emanazione del citato decreto, continuano ad applicarsi i criteri generali di cui al DM 10 marzo 1998.

Si specifica che le disposizioni della Regola Tecnica si applicano agli asili nido di cui ai commi 2 ,3 e 4, ovvero:

  • asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone ed esistenti (alla data di entrata in vigore del decreto) o limitatamente alle parti interessate dall'intervento di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del decreto;
  • asili nido esistenti con più di trenta persone presenti, soggetti anche alle disposizioni del Titolo III (in base alle tempistiche fissate nell'articolo 6 del decreto ed in base alle esclusioni dell'articolo 3.3);
  • asili nido con meno di 30 persone presenti.

AdA

Scarica il decreto del 16 luglio 2014

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Salute e sicurezza sul lavoro. Il Ministero del Lavoro pubblica nuovi interpelli.

minlavLa Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che sono disponibili le risposte ai seguenti quesiti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro:

  • Interpello 15/2014. Corsi di aggiornamento di cui al D.I. 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008
  • Interpello 14/2014. Effettuazione della formazione mediante "strutture formative di diretta emanazione"
  • Interpello 13/2014. Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008
  • Interpello 12/2014. Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning
  • Interpello 11/2014. Applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
  • Interpello 10/2014. Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

AdA

Vai alla Sezione dedicata per consultare le risposte ai quesiti

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Linea guida sull'uso delle piattaforme di lavoro elevabili

piattaforme PLESono state pubblicate, dal laboratorio di approfondimento Costruzioni della Regione Lombardia, le linee guida “Uso delle piattaforme di lavoro elevabili”.

Il documento, finalizzato a conseguire gli obiettivi del Piano Regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, illustra le buone pratiche da adottare qualora si operi in cantieri temporanei e mobili e risponde a due diverse esigenze: essere riferimento comune per la conduzione dell’attività di sorveglianza da parte degli Psal ed essere riferimento utile per le aziende ai fini della valutazione del rischio.

Il testo illustra le misure generali di sicurezza da adottare prima durante e dopo l’uso di una piattaforma di lavoro elevabile e fornisce indicazioni sul posizionamento, sul controllo delle condizioni ambientali, sulla valutazione del rischio elettrico, sull’uso di stabilizzatori a seconda del terreno, sul caricamento della piattaforma su mezzo e trasporto.

Elenca le operazioni relative alla gestione delle emergenze, i possibili utilizzi delle piattaforme, descrivendo i diversi contesti operativi, i relativi rischi e individuando la specifica tipologia di macchina che meglio si adatta a quell’occasione di utilizzo.

Per ogni occasione di lavoro fornisce una scheda dettagliata: potatura e manutenzione e del verde, montaggio strutture prefabbricate, opere di finitura e completamento di edifici, montaggio di scaffalature metalliche e magazzini industriali, manutenzione di impianti, lavori di demolizioni e smontaggi e bonifica di manufatti in cemento/amianto.

Completano il documento una check list per l’utilizzo delle Ple, la descrizione dei diversi Dpi da utilizzare, indicazioni sul noleggio delle piattaforme.

AdA

Scarica le Linee guida uso piattaforme di lavoro elevabili

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Applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura

agricolturaÈ disponibile sul sito della Rete Rurale Nazionale il documento “Prevenzione e sicurezza sul lavoro in agricoltura: conoscenze e costi per le aziende agricole” con un questionario sull’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura.

La nuova normativa affrontando la problematica della prevenzione dei rischi igienico sanitari e di incidenti sul lavoro in modo “sistemico” e cioè attraverso azioni e responsabilità per i diversi componenti e tipologie di imprese agricole, risulta piuttosto complessa. In particolare prevede una partecipazione diretta del conduttore e delle addetti dell’azienda alle attività di prevenzione. Questo comporta una profonda conoscenza da parte degli operatori dei potenziali rischi ed un loro aggiornamento continuo finalizzata all’acquisizione di capacità e competenze per una gestione in sicurezza delle pratiche produttive. Si tratta quindi di un approccio molto interattivo al problema della sicurezza e della prevenzione a causa della estrema eterogeneità delle aziende e della rilevanza di un percorso personalizzato per ciascuna di queste.

L’Agricoltura rappresenta uno dei settori a maggior rischio per infortuni invalidanti e il primo settore per infortuni mortali. A questo va aggiunto che coloro che lavorano nel settore agricolo sono quelli con maggior rischio di contrarre malattie professionali in quanto il settore ha il primato anche per questo.
La prevenzione e sicurezza sul lavoro costituiscono quindi un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un’azienda agricola. Negli ultimi anni vi è stata una evoluzione della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro che ha tenuto conto delle diverse situazioni, ambienti di lavoro e delle attività svolte nel settore.

Con riferimento al settore agricolo vi è stata una razionalizzazione delle misure di tipo normativo e di accompagnamento finalizzata ad introdurre, nelle imprese e nelle diverse figure che vi operano, una vera e propria “cultura” della prevenzione dei rischi igienico sanitari e le informazioni, conoscenze e competenze per ridurre i rischi di infortuni e di malattie croniche collegate al lavoro agricolo.

A differenza di altre norme, che riguardano la sicurezza alimentare, dell’ambiente e il benessere animale, la normativa sulla sicurezza sul lavoro non è entrata a far parte del “pacchetto” della “condizionalità” previsto dalla Regolamentazione europea per avere accesso ad aiuti diretti e/o alle diverse agevolazioni previste dalla Politica Agricola Comune. Tuttavia, considerata l’importanza dell’argomento molte regioni l’hanno introdotta tra i requisiti per l’accesso ai finanziamenti pubblici comprese quelli previsti dai piani di Sviluppo Rurale. E’ dunque importante una riflessione su questo tema prima dell’avvio della nuova programmazione.

L’attuale normativa si basa sul D.Lvo 81/2008 meglio noto come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” che riguarda tutti i settori e quindi anche l’agricoltura e sui diversi aggiornamenti e circolari che si sono susseguite dalla sua emanazione ad oggi.

AdA

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Antincendio: nuove regole tecniche per gli autodemolitori

autodemolizioniPubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2014 (G.U. 11 luglio 2014, n. 159) che contiene, la "regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²" che entra in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione.

Il Decreto si propone di:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree limitrofe;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

La nuova Regola tecnica si applica alla progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di demolizioni di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

Si specifica che se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della regola tecnica si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attività oggetto di intervento di modifica o di ampliamento. Se l'aumento di superficie da destinare ad attività di demolizione autoveicoli è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio vanno adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

In alternativa a quanto sopra previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II della regola tecnica, applicate all'intera attività.

Le attività di demolizione esistenti vanno adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II rispettando le scadenze fissate all'art. 6, salvo nei casi in cui le attività di demolizione:

  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del DL del Fare 69/2013;
  • siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, (ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011).

AdA

Scarica il DM 1 luglio 2014

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Prorogata al 15 ottobre la scadenza per il Libretto di impianto per la climatizzazione e il Rapporto di Efficienza Energetica

libretto impiantoIl Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico.

Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.

Il MiSE ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici.

AdA

Allegati: DM 20 giugno 2014

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Immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico

mulettoIl Ministero dei Trasporti ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni previste dal codice della strada, riguardante la circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. I chiarimenti forniscono indicazioni utili per l’immissione in circolazione dei carrelli e, con la loro pubblicazione, vengono abrogate le disposizioni impartite con la Circolare prot. n. 14906 del 10.06.2013 e con la Circolare 26363/DIV3/ C del 25.10.2013 che imponevano apposita immatricolazione del carrello alla stregua di “macchina operatrice” ai sensi del codice della strada.

Con le nuove disposizioni i carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare nuovamente su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico nel rispetto di specifiche condizioni (disponibilità di scheda tecnica del macchinario, dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, pannelli retroriflettenti, dispositivo retrovisore, oltre ad altri accessori e certificazioni).

In ultimo il Mistero dispone che venga nuovamente richiesta all’Ufficio motorizzazione civile l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello. Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 1989, ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007.

AdA

Scarica la circolare

 

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