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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico: la mancata collaborazione non è sanzionabile

Formazione Sicurezza LavoroIl Ministero del Lavoro precisa che non è sanzionabile un datore di lavoro che eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico. E il datore di lavoro prima di collaborare con tali organismi deve valutarne i requisiti di legge.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota del 8 giugno 2015Prot. 37/0009483/MA007.A001, ha risposto ad alcuni quesiti in merito all’adempimento degli obblighi formativi, di cui al D.L.vo n. 81/08, con l’utilizzo di Organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi.

L’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 81/08, stabilisce che il datore di lavoro, al fine di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione soddisfacente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi paritetici, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12, d.lgs. n. 81/2008: che l'organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (cfr Accordo Stato Regioni del 25/07/2012).

Laddove, in sede ispettiva, si riscontri la carenza dei requisiti previsti dalla norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, si deve disconoscere la sua qualità di “Organismo paritetico”. In considerazione di ciò, è d’obbligo, per il datore di lavoro, di verificare il possesso dei requisiti da parte dell’Organismo paritetico.

La nota precisa che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza della norma (comma 12, dell’art. 37) e che, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato in quanto ritiene che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del rapporto con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

AdA

Scarica la nota 8 giugno 2015 – Prot. 9483

Scarica l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

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Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici

trattorePubblicato sulla G.U. n. 149 del 30 giugno 2015 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il decreto, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, riporta le indicazioni sulle modalità e i tempi di revisione delle macchine agricole e operatrici in circolazione per le quali il "Decreto Milleproroghe", emendando l’articolo 111 del Nuovo codice della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), aveva disposto una proroga della pubblicazione al 30 giugno 2015.

Con la pubblicazione del decreto si dispone che la revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici dovrà avvenire ogni 5 anni. Ciò significa che la revisione dovrà avvenire entro 5 anni dalla prima immatricolazione o entro il medesimo termine decorrente dalla precedente revisione, ma per le macchine agricole classificate come trattori stradali è previsto un calendario specifico nell’allegato I del decreto per la regolarizzazione della revisione.

Per le altre macchine agricole soggette a revisione, la decorrenza è fissata a far data dal 31 dicembre 2017. Per le macchine operatici la decorrenza per la revisione generale è fissata a far data dal 31 dicembre 2018. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilirà procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.

Per quanto concerne l’abilitazione all’uso delle macchine agricole, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l’Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le Macchine agricole, di cui all’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono:

  1. trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
  3. rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

Le Macchine operatrici, di cui all’art. 58 del citato decreto 285/92, sono:

  1. macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
  2. macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
  3. carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

AdA

Scarica il Decreto 20 maggio 2015

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Banca Dati Rumore con oltre 200 schede macchine e attrezzature e Software di Valutazione Rischio Rumore.

Scheda Rumore Martello DemolitoreLa Banca Dati Rumore è il risultato del progetto di ricerca "Abbassiamo il rumore nei cantieri edili" frutto della collaborazione tra INAIL direzione regionale della Campania insieme al Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia (Cfs) della provincia di Avellino, con la collaborazione dell’Asl, dell’Unità operativa territoriale provinciale del Settore verifica certificazione e ricerca, e della CONTARP - Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione dell’Inail Campania.

La finalità del progetto è quella di offrire un significativo apporto al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nel comparto edile e di fornire gli strumenti per la corretta valutazione preventiva del rischio rumore così come previsto dall'art. 190, comma 5 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La Banca Dati Rumore, sintesi del progetto di ricerca, contiene più di 200 Schede di emissione sonora di macchine e attrezzature ed è frutto di una copiosa raccolta di dati di misurazione che hanno riguardato 219 tra macchine e attrezzature, per un totale di 1238 misurazioni.

Lo strumento per la valutazione del rischio rumore nasce dalla collaborazione tra CFS e ACCA software. Il Software di valutazione del rischio rumore utilizza le schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore ed effettuta la valutazione preventiva del rischio rumore e la verifica dei dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle norme tecniche.

Le Schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore riportano i dati principali della macchina, i dati ed i grafici dei livelli sonori equivalenti, di picco e di potenza e un grafico con la Time History del livello misurato e il range dei valori per l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale idonei ai sensi della norma UNI EN 458:2005.

Per ciascuna macchina o attrezzatura è stata determinata la potenza sonora (secondo la norma UNI EN ISO 3744:2010) e sono stati misurati i livelli di pressione sonora (secondo la norma UNI EN ISO 9612:2011) con tutti i parametri necessari per eseguire una corretta valutazione preventiva del rischio come previsto dall’art. 190, comma 5 bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il software Rischio-RUMORE utilizza le Schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore ed effettuta la valutazione preventiva del rischio rumore, secondo l'art. 190, comma 5 bis, del D.Lgs. 81/2008, e la verifica dei dispositivi di protezione individuale.

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore e l’attenuazione dei dispositivi sono conformi alla normativa tecnica nazionale UNI EN ISO 9612:2011 e UNI EN 458:2005.

Il Software Rischio-RUMORE visualizza ed esporta le singole Schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore in formato PDF e genera in automatico il Rapporto di valutazione del rumore in completo di tutti i risultati di calcolo e verifiche in formato RTF.

AdA

Scarica gratuitamente il software + la Banca Dati

Scarica gratuitamente solo la Banca Dati in pdf

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Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pubblicati nuovi quesiti 2015

interpelloDisponibili sul sito del Ministero del Lavoro le risposte a 5 nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli argomenti sono diversi: dai luoghi lavoro interrati ai requisiti del docente formatore passando per la segnaletica stradale.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha risposto ai seguenti quesiti tutti datati giugno 2015:

Interpello n. 5/2015 del 24/06/2015
Destinatario: Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)
Istanza: LUOGHI LAVORO INTERRATI. Interpretazione dell’art. 65 del D.lgs. n. 81/2008 (TUSL) sui locali interrati e seminterrati e la possibilità di far operare il lavoratore per l'intera giornata lavorativa.

Interpello n. 4/2015 del 24/06/2015
Destinatario: Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
Istanza: FORMAZIONE SPECIFICA. Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale, con esempio di lavoratore su cantiere stradale.

Interpello n. 3/2015 del 24/06/2015
Destinatario: Federazione Nazionale UGL Sanità
Istanza: IMPRESA FAMILIARE. Applicazione dell’art. 96 del D.lgs. n. 81/2008 (TUSL) alle imprese familiari, ossia l'obbligo per quest'ultime di redigere un Piano Operativo di Sicurezza (POS) in caso di lavori in cantieri temporanei e mobili.

Interpello n. 2/2015 del 24/06/2015
Destinatario: Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)
Istanza: REQUISITI FORMATORE. Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei corsi per Datori di Lavoro che svolgano il ruolo di RSPP.

Interpello n. 1/2015 del 23/06/2015
Destinatario: Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori)
Istanza: SEGNALETICA STRADALE. Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

AdA

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Amianto: dall’ISPRA un manuale operativo per la valutazione del rischio

ispraDocumento realizzato dal Centro interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro" quale rete dei referenti del tema sicurezza del lavoro nell'ambito delle "Attività integrate di tipo strategico" (Area 8, Macroarea C) del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA). In particolare è stato prodotto dal gruppo di lavoro "Rischio amianto" formato da ISPRA, ARPA Piemonte (agenzia leader), ARPA Liguria, ARPA Puglia, ARPA Basilicata, ARPA Sardegna e con un significativo contributo da parte di ARPA Toscana e ARPA Veneto.

Si tratta di una guida pratica, funzionale alla definizione di un approccio comune a tutte le Agenzie Ambientali per la valutazione e gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, finalizzato alla tutela della sicurezza dei lavoratori e al controllo del corretto adempimento della normativa vigente in materia.

Pur non avendo la pretesa di esaurire una tematica così vasta e complessa, nonché di sostituirsi all’approfondimento normativo necessario da parte dei soggetti preposti e dei responsabili di posizioni di garanzia giuridica (Datori di lavoro e Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08), questo manuale operativo intende comunque proporre una modalità di analisi adattabile ad ogni esigenza e contesto, costituendo così una raccolta di soluzioni che potranno essere singolarmente incluse o escluse nella valutazione in funzione delle specificità della singola realtà agenziale.

I principali destinatari del manuale sono gli operatori del Sistema della Agenzie che si occupano di valutazione del rischio amianto, tipicamente i Servizi di prevenzione e protezione.

AdA

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16 giugno 2015. Seminario su "Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie. Dal progetto alla costruzione e gestione"

antincendio strutture sanitarieIl 16 giugno 2015 dalle ore 14:00, presso la Camera di Commercio di Napoli, in Via S. Aspreno 2, si terrà un seminario su "Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie. Dal progetto alla costruzione e gestione".

L'evento, patrocinato dal Consorzio Promos Ricerche, quale Sportello di Napoli della Responsabilità Sociale d’Impresa, è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri, dal Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali, dal Comando dei Vigili del Fuoco, dal CFS - Centro Formazione e Sicurezza di Napoli e dal Formedil Campania.

Con l’entrata in vigore del DM 19/3/2015, inerente l’ "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", si sono modificate ed aggiornate le disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi, introdotta con il decreto 19 marzo 2015, sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.

Novità di rilievo è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio e la nuova figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione. Viene inoltre indicato il criterio per la designazione degli addetti ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 81/08 ed è presente il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio. Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".  

L'evento è valido per 4 ore formative ai fini dell'aggiornamento professionale antincendio ai sensi dell'art. 7 del D.M. 05/08/2011.

Agli Ingegneri iscritti all'Albo che parteciperanno saranno rilasciati n. 3 C.F.P.

Si segnala che è obbligatoria la registrazione utilizzando esclusivamente il form presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri.

AdA

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Agenti cancerogeni e mutageni. Utilizzo e gestione sul luogo di lavoro

Agenti cancerogeni e mutageniL’opuscolo, redatto dalla Contarp, vuol essere uno strumento di ausilio nell’utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro.

Destinato a lavoratori, datori di lavoro e Rspp, fornisce informazioni sulla gestione dei rischi connessi alla presenza di detti agenti nei luoghi di lavoro.

Dopo una panoramica su classificazione ed etichettatura di cancerogenicità e mutagenicità secondo la normativa vigente – aggiornata al Regolamento UE n.1272/2008 (CLP) – e sui meccanismi di cancerogenesi e mutagenesi, vengono descritte le principali misure da intraprendere per il controllo dell’esposizione degli addetti.

Segue una serie di Schede di facile consultazione, dedicate ai principali agenti cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo, compresi i chemioterapici antiblastici, indi sono riportate le procedure basilari per lavorare in sicurezza. Completano l'opera due appendici, di cui una normativa e l'altra vertente sugli enti nazionali e internazionali che si occupano di classificazione di cancerogenicità.

Sono più di 400 gli agenti potenzialmente cancerogeni per l’uomo identificati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). In Europa stime documentate degli esposti ad agenti cancerogeni per motivi professionali sono state prodotte dal sistema CAREX (CARcinogen EXposure), creato da un gruppo internazionale di esperti.

Gli agenti cancerogeni e mutageni sono in grado di provocare alterazioni genetiche e/o neoplasie nei soggetti esposti. Il tema dell’epidemiologia dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale e delle neoplasie correlate è complesso per diverse ragioni, fra le quali il lungo periodo di latenza tra esposizione ed insorgenza dei sintomi patologici, la multifattorialità nell’eziopatogenesi tumorale che non consente di isolare facilmente il rischio esclusivamente professionale e la difficoltà nel redigere anamnesi accurate.

Esistono agenti cancerogeni/mutageni fisici, biologici e chimici; l’opuscolo pubblicato è dedicato in maniera specifica agli agenti chimici, ad esclusione del radon e dell’amianto, i quali meritano una trattazione separata sia dal punto di vista normativo che pratico.

Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori: li si può trovare come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca), o come sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma).

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana.

Scopo della pubblicazione è fornire un primo orientamento, per coloro che vengono in contatto con agenti cancerogeni e mutageni, per motivi professionali, aiutandoli a riconoscere il pericolo e ad affrontarlo correttamente attraverso nozioni base sulla classificazione ed etichettatura degli agenti cancerogeni e mutageni, attraverso schede riassuntive dedicate ai principali agenti utilizzati nei luoghi di lavoro, ed attraverso l’illustrazione delle misure da intraprendere al fine di controllare e ridurre al minimo il rischio di esposizione.

AdA

Scarica l’opuscolo

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Bando Isi 2014: il 25 giugno le domande per accedere ai finanziamenti

isi 2014Il 25 giugno parte il terzo step della procedura per l’assegnazione di 267 milioni di euro di incentivi a fondo perduto che l’Inail ha messo a disposizione del sistema produttivo italiano con il bando ISI 2014.

Dalle ore 16 alle 16,30 le imprese, utilizzando il codice identificativo che è stato loro attribuito a seguito dell’inserimento online del proprio progetto, potranno inviare, attraverso lo sportello telematico dell’Istituto, la domanda di ammissione al contributo. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande online saranno pubblicate entro il 18 giugno.
 
L’incentivo ISI sarà assegnato, fino ad esaurimento dei fondi, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e da Ismea.

Gli elenchi, in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo.

AdA

Fonte: Inail

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Prevenzione incendi strutture sanitarie: pubblicata una correzione al Decreto 19 marzo 2015

ospedale prevenzione incendiÈ stato pubblicato in Gazzetta (GU Serie Generale n.123 del 29/05/2015) un comunicato relativo al decreto del 19 marzo 2015, recante «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002».

Con la pubblicazione del comunicato vengono apportate correzioni al D.M. 19/3/15: alla tabella 4 (valori di “C” - numero di posti letto complessivi), dell'Allegato III (Sistema di Gestione della Sicurezza Finalizzato all'Adeguamento Antincendio), nella prima riga, sesta colonna, dove è scritto: «oltre 1000 fino a 15000», leggasi «oltre 1000 fino a 1500» e nella prima riga, settima colonna, della medesima tabella 4, dove è scritto «oltre 15000» leggasi «oltre 1500».

I valori di C concorrono, insieme al valore B (altezza antincendio) e valore A (superficie del compartimento), a definire il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento.

AdA

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Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi

legionella pneumoniaApprovate in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015, le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi.

Il documento intende riunire, aggiornare e integrare tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative: ‘Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi’, pubblicate in G.U. del 5 maggio 2000; “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali” e  “Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi” (G.U. n 28 del 4 Febbraio 2005 e G.U. n 29 del 5 Febbraio 2005).

Le linee guida sono state  aggiornate alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, con l’ausilio tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e di figure istituzionali esperte del settore.

AdA

Scarica le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi

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