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Abolizione registro infortuni. Per la vigilanza ispettiva Inail apre «l’anagrafe» infortuni.

registro infortuniVia libera dell’Inail alla realizzazione di un cruscotto infortuni in cui sarà possibile consultare gli eventi occorsi e denunciati dallo scorso 23 dicembre, data a partire dalla quale è venuto meno l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

La decisione è stata resa nota dall’istituto assicurativo con la circolare 92/2015, emanata il giorno stesso in cui è stato definitivamente archiviato il registro previsto dall’articolo 403 del Dpr 547/1955, soppresso dall’articolo 21, comma 4, del Dlgs 151/2015 a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il 24 settembre scorso (si legga anche il Sole 24 Ore del 18 dicembre 2015).

L’abolizione della tenuta del registro infortuni, se non ha fatto (logicamente) venir meno l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni (indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità) ha complicato, tuttavia, l’attività di controllo del personale ispettivo, per agevolare la quale l’Istituto ha provveduto a realizzare il nuovo cruscotto. Restando inteso, invece, che per gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 resterà consultabile il registro abolito dal Dlgs 151/2015.

Il cruscotto infortuni - fa sapere la circolare - sarà accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito Inail tramite l’inserimento delle proprie credenziali e utilizzerà il criterio della competenza territoriale regionale come parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.

Su queste basi sarà possibile consultare il cruscotto per singolo soggetto infortunato, tramite l’inserimento del relativo codice fiscale, o per tipologia di singolo settore: nel primo caso l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al lavoratore, nel secondo verrà elaborato un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative conseguenze per ogni singolo anno.

Si evidenzia, infine, che il cruscotto è destinato almeno per il momento a colmare solo parzialmente il vuoto lasciato dal venir meno del registro infortuni: quest’ultimo, infatti, nella formulazione corretta dal decreto del ministero del Lavoro 5 dicembre 1996, raccoglieva cronologicamente gli infortuni che comportavano l’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, e fotografava a fini di prevenzione cause e circostanze dell’evento.

La circolare si riferisce invece, ora come ora, solo agli infortuni “occorsi” e denunciati dal datore di lavoro all’Inail, che per legge devono comportare l’assenza dal lavoro per almeno tre giorni. Il dato oggettivo posto in consultazione, dunque, non è immediatamente corrispondente a quello oggetto dell’originario registro.

AdA

fonte Sole24Ore 358/15 M.P.

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Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dal registro infortuni ai compiti di primo soccorso del datore di lavoro.

Primo SoccorsoPubblicato il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53) contenente “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Le principali modifiche introdotte in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Capo III, art. 20 e 21) riguardano diverse tematiche. Nello specifico, le principali novità sono:

  • la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell'Inail di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio e l’individuazione di strumenti di supporto per la valutazione dei  rischi  di  cui  agli articoli 17 e 28, tra i  quali  gli  strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive Risk Assessment);
  • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell'INAIL;
  • la trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro;
  • l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell'obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

AdA

Vai al decreto 14 settembre 2015, n. 151 (permalink)

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Prevenzione e sicurezza. Dopo sette anni molte disposizioni restano ancora sulla carta. Registro infortuni ancora da abolire

registro infortuniA sette anni di distanza dal D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) si attende ancora l’emanazione dei decreti per l’attuazione di alcune disposizioni che potrebbero semplificare i vari e numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro. Questo è un esempio del fatto che la materia della sicurezza sul lavoro non sempre suscita la necessaria attenzione del legislatore.

Per quanto riguarda il Testo Unico, alcuni decreti sono stati emanati nel 2014, ma numerosi altri restano nel limbo delle competenze tra Stato e Regioni. Alcuni di questi sono infatti legati all’attuazione del decreto che il ministro del Lavoro avrebbe dovuto adottare, d’intesa con quello per le riforme e delle innovazioni nella Pubblica amministrazione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del TU.

Il decreto, in base all’articolo 8, comma 4 del Testo Unico avrebbe dovuto definire le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale Integrato per la Prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro (SINP). Proprio alla realizzazione del SINP sono state legate le modalità di partecipazione delle Forze armate e di polizia, nonché alcuni adempimenti formali e documentali tra i quali la soppressione del registro infortuni e degli esposti agli agenti cancerogeni e biologici che, nel frattempo, in relazione alle procedure informatiche autonomamente introdotte, non trovano più alcuna utilità, anche formale, per la sicurezza.

A tale ritardo si aggiunge la mancata operatività dei comitati regionali di coordinamento che, istituiti inizialmente dall’articolo 27 del D.Lgs. 626/94 e richiamati dal Dpcm del 21 dicembre 2007 e per ultimo dall’articolo 7 del Testo unico, non hanno trovato pratica attuazione con la conseguente mancata programmazione e uniformità di interventi in ambito regionale, che alcune volte vengono duplicati.

Un possibile intervento risolutore era riposto nel Jobs act ma non sembra che l’attuale formulazione risolva il problema. Infatti, pur essendo prevista l’Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, essa dovrebbe essere istituita solo in seconda battuta, in alternativa, cioè, alle misure di “coordinamento” dell’attività ispettiva nei luoghi di lavoro. Si tratta, in verità, di una norma già esistente nel nostro ordinamento. Infatti l’articolo 5 della legge 628/1961, ribadito poi dall’articolo 3 del Dl 463/1983 conferisce all’ispettorato del lavoro i compiti di coordinamento dell’attività ispettiva con quella svolta in materia contributiva dall’Inps e dall’Inail. Iniziativa che, malgrado i numerosi successivi interventi ministeriali, non è stata mai realizzata: gli stessi istituti vi si sono sempre sottratti.

Non ha avuto maggior fortuna il coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, benché previsto dalle norme sopra richiamate.

L’ultima speranza è riposta nella riforma costituzionale dell’articolo 197, con particolare riferimento al Titolo V, con un eventuale ritorno della materia sulla sicurezza del lavoro alle competenze esclusive dello Stato. In tal caso scomparirà la Commissione permanente Stato-Regioni, che finora ha costituito un forte rallentamento all’emanazione delle disposizioni normative di secondo livello, e sarà ricondotta all’unitarietà dell’ispezione del lavoro la complessiva attività di vigilanza in tutti i suoi aspetti, anche quelli della sicurezza, nell’ambito della costituenda Agenzia.

AdA

Fonte IlSole24Ore L.C.

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