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Infrastrutture verdi, la Campania apre il bando per gli agricoltori

Infrastrutture verdi, la Campania apre il bando per gli agricoltori

La Regione Campania (Psr Feasr 2014-2020), nell’ambito del Gal Alto Casertano Psl 2014-2020, ha aperto il bando infrastrutture verdi ed elementi del paesaggio agrario. Disponibili 200mila euro per agricoltori singoli e associati, proprietari, gestori pubblici, consorzi di bonifica, autorità di bacino regionali e interregionali.

Finanziati interventi per fasce tampone e siepi, filari, boschetti. Contributo pari al 100% della spesa ammessa, per un massimo di 50mila euro. Domanda presentata tramite il portale Siar http://siar.regione.campania.it previa autenticazione dalle ore 9:00 del 1°marzo alle ore 16 del 10 aprile 2019.

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Nuova Sabatini: riapertura sportello

Nuova Sabatini: riapertura sportello

Con il decreto direttoriale del Mise n. 1338 del 28 gennaio 2019, è disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dalla nuova Sabatini, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro.

L’agevolazione prevista dalla nuova Sabatini consiste nella concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A (Addendum), allo scopo di sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Mise rapportato agli interessi sui detti finanziamenti.

L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing), finanziamento assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, a condizione che sia di durata non superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro e interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Mise è un contributo “in conto interessi” il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. Industria 4.0).

Per la concessione del contributo, le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento (che può coprire fino al 10% degli investimenti) devono presentare alla banca o all’intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo.

AdA

Scarica il DD n. 1338 del 28 gennaio 2019

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Norme Tecniche per le Costruzioni: circolare applicativa in Gazzetta Ufficiale

Norme Tecniche per le Costruzioni: circolare applicativa in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nella GU Serie Generale n.35 dell’11 febbraio 2019 - Suppl. Ordinario n. 5, la circolare n.7 del 21 gennaio 2019 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, recante “Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”.

Il CSLLPP ricorda che, con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato in GU del 20 febbraio 2018, n. 42, è stato approvato l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità.

Tale aggiornamento costituisce un più avanzato sistema normativo atto a fornire i criteri generali di sicurezza, a precisare le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, a definire le caratteristiche dei materiali ed a trattare gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere, nuove ed esistenti: impostazione condivisa dal mondo accademico, professionale e produttivo-imprenditoriale.

In considerazione del carattere innovativo di detto aggiornamento, si è ritenuto opportuno emanare la presente circolare applicativa che sostituisce la precedente circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, relativa alle norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, la quale ha lo scopo di fornire agli operatori del settore, ed in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti, indicazioni ed elementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme stesse.

Pur essendo state apportate numerose e significative modifiche rispetto alla precedente circolare, non è stato cambiato l'impianto generale e l'articolazione del documento e, pertanto, il testo è articolato conformemente alle norme tecniche di cui mantiene la medesima strutturazione in capitoli e paragrafi, al fine di una più agevole consultazione.

AdA

Scarica la circolare applicativa delle NTC 2018

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Impianti di gestione rifiuti: linee guida per la prevenzione dei rischi

Impianti di gestione rifiuti: linee guida per la prevenzione dei rischi

Con Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", sono stati regolamentati criteri operativi e gestionali per prevenire e ridurre i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.

La Circolare, realizzata in collaborazione con il Dipartimento VV.F., annulla e sostituisce il Documento prot. 4064 del 15/03/18 che aveva apprestato una prima regolamentazione dei fenomeni di incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti sotto il profilo dell'impegno di risorse e di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni.

Scarica le Linee Guida

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Analisi del mercato immobiliare: pubblicata la UNI/PdR 53:2019

Analisi del mercato immobiliare: pubblicata la UNI/PdR 53:2019

Pubblicata la Prassi di Riferimento UNI/PdR 53:2019 “Analisi del mercato immobiliare - Linee guida per l’individuazione del segmento di mercato e per la rilevazione dei dati immobiliari”.
Frutto della collaborazione con RPT - Rete Professioni Tecniche la prassi di riferimento si applica ai seguenti comparti del mercato immobiliare:

  • residenziale,
  • direzionale/uffici,
  • commerciale,

e fornisce delle linee guida sulla metodologia per la rilevazione degli elementi economico-estimativi (segmento di mercato) e sulla rilevazione dei dati immobiliari (caratteristiche quantitative e qualitative).
La prassi di riferimento fornisce ai valutatori immobiliari e, più in generale, agli stakeholder del settore, una metodologia finalizzata a rilevare e analizzare il mercato immobiliare al fine di conseguire obiettivi di completezza, accuratezza e veridicità dei dati rilevati, dando le informazioni necessarie per conseguire trasparenza e oggettività nelle attività di valutazione degli immobili, sia per supportare l’elaborazione di indici di mercato e lo svolgimento di analisi sulla congiuntura del settore immobiliare, sia per costituire una base di indagine nell’ambito della pianificazione urbanistica e dei programmi di rigenerazione urbana.

Scarica la UNI/PdR 53:2019

mb
Fonte UNI

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Agenti cancerogeni e mutageni: novità sulla protezione dei lavoratori

Agenti cancerogeni e mutageni: novità sulla protezione dei lavoratori

Con Direttiva (UE) 2019/130, del 16 gennaio 2019 (in G.U.C.E. L 30 del 31/1/2019) viene apportata modifica alla direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare, le modifiche più rilevanti riguardano l'Allegato I "Elenco di sostanze, preparati e procedimenti" e l'Allegato III "Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse".

All'allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” sono stati aggiunti i lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore e i lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel;

L'allegato III (Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse) viene invece sostituito integralmente.

AdA

Scarica la Direttiva (UE) 2019/130

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Diagnosi energetica degli edifici pubblici, nuove linee guida ENEA

Diagnosi energetica degli edifici pubblici, nuove linee guida ENEA

L’ENEA ha elaborato un manuale per una corretta redazione della diagnosi energetica degli edifici pubblici a partire dalle esperienze già realizzate. La redazione del “Manuale per la diagnosi energetica (DE) degli edifici pubblici” si inserisce nell’ambito del Progetto dell’ENEA ES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione”.

La Diagnosi Energetica (DE) è la procedura che permette di individuare le soluzioni di efficientamento energetico più efficaci a partire dallo status quo del sistema. Infatti, gli interventi di coibentazione dell’involucro edilizio risultano spesso prioritari, ma richiedono lunghi tempi di ritorno dell’investimento, d’altra parte la semplice sostituzione degli impianti può non risultare la scelta ottimale in quanto si rischia di produrre calore in maniera ottimale per poi disperderlo a causa delle scarse prestazioni dell’involucro.

Lo strumento ideale per risolvere questo genere di incertezze è proprio la DE; questa permette infatti di definire le priorità di intervento e di analizzare le soluzioni sotto il profilo costi-benefici.

Le linee guida ENEA rappresentano uno strumento che guida il referente della DE nello svolgimento della stessa; queste descrivono punto per punto le fasi della procedura di diagnosi e approfondiscono in particolare la fase di analisi, che risulta la più complessa a livello tecnico.

Le linee guida risultano fondamentali per garantire l’omogeneità di esecuzione delle DE in modo da rendere possibile l’organizzazione di banche dati per il confronto tra edifici di riferimento e esistenti a parità di destinazione d’uso.

In allegato al documento è poi disponibile un modello di Report e delle schede di rilievo utili alla raccolta delle informazioni necessarie alla DE.

AdA

Scarica il manuale

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Legge anticorruzione 3/2019, interdizione fino a 7 anni per le società

Legge anticorruzione 3/2019, interdizione fino a 7 anni per le società

Il “Daspo a vita per i corrotti” previsto dalla legge anticorruzione (la 3/2019, in vigore dal 31 gennaio) ha importanti ricadute anche per le persone giuridiche. Le nuove norme inaspriscono infatti le sanzioni interdittive che, in base al Dlgs 231/2001, colpiscono le persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sono stati commessi i reati per cui scatta, nei confronti della persona fisica, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la Pa.

Con la legislazione precedente (e cioè fino al 31 gennaio) la durata massima delle misure interdittive per la persona giuridica (tra le quali rientra il divieto di contrattare con la Pa, l’esclusione da agevolazioni o finanziamenti e la revoca di autorizzazione e licenze) era di 2 anni: da giovedì 31 gennaio, il termine di 2 anni diventa invece la soglia minima, mentre quella massima sale a 7 anni.

Per le persone giuridiche il limite di 2 anni rimane invece per i reati commessi a suo favore in materia ad esempio di criminalità organizzata, terrorismo, riciclaggio internazionale, o contro l’ambiente e la salute pubblica, che il legislatore ritiene quindi meno gravi della corruzione.

Le novità toccano direttamente anche gli studi professionali associati organizzati in forma societaria (in linea con quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 4703/2012), tra cui anche le “società tra avvocati”, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 124/2017. L’assorbimento del reato di “millantato credito” (ora soppresso) nel delitto di “traffico di influenze illecite” estende l’incidenza delle sanzioni interdittive per le categorie professionali che hanno a che fare con la Pa per conto dei loro clienti: la legge 3/2019 prevede infatti che il nuovo reato faccia scattare sia l’interdizione perpetua per la persona fisica che le sanzioni pecuniarie per la persona giuridica.

Gli inasprimenti per le persone giuridiche non sono però accompagnati dalla possibilità di godere dei nuovi benefici previsti in caso di “ravvedimento” per il corrotto e il corruttore: la legge 3/2019 introduce infatti la non punibilità dei reati di corruzione – e di quelli, spesso collegati, di turbativa degli incanti – per la persona fisica che, entro 4 mesi dalla commissione del fatto, lo denunci volontariamente, restituisca il profitto e fornisca indicazioni per assicurare la prova del reato e individuare gli altri autori.

La persona giuridica che collabora – per di più eliminando le carenze dei modelli organizzativi che hanno determinato il reato – ha solo uno sconto di pena, che rischia però di non produrre effetti concreti: per il Codice degli appalti, infatti, una sentenza di condanna, o patteggiamento, riportata da un amministratore, socio, membro di organo di controllo o vigilanza, procuratore, direttore tecnico costituisce causa di esclusione da una gara per almeno 1 anno dalla cessazione dell’interessato dalla carica. Si tratta di un pregiudizio ulteriore che potrebbe verificarsi nel caso in cui l’autore del reato, per beneficiare della nuova causa di non punibilità, si “penta” chiamando in correità uno dei soggetti di cui sopra, che sarebbe inevitabilmente spinto - anche solo per una ragione di mera opportunità - alle dimissioni non appena avuta notizia dell’indagine.

Per le persone giuridiche, le nuove norme sembrano quindi puntare quasi esclusivamente sull’aspetto sanzionatorio, senza premiare concretamente il ravvedimento: al contrario, la natura sempre più afflittiva delle misure interdittive (cui si aggiungono rilevanti sanzioni economiche) dovrebbe invece imporre la previsione di forme adeguate di riabilitazione. In questo senso si sono mossi altri ordinamenti stranieri, prevedendo la non punibilità degli enti che, dopo un periodo di messa alla prova monitorato dalla magistratura, dimostrino di avere raggiunto un pieno ravvedimento.

AdA

Scarica la legge 9 gennaio 2019, n. 3

fonte Sole24Ore 27/19 GC

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato a gennaio 2019

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato a gennaio 2019

Pubblicato sul sito dell'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’aggiornamento a gennaio 2019 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81.

Questa nuova versione, che va ad aggiornare quella già pubblicata a luglio del 2018, contiene in particolare:

  • Modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) dalla Legge 1 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU n. 281 del 3/12/2018 in vigore dal 04/12/2018);
  • Inseriti gli interpelli n. 6 del 18/07/2018 e n. 7 del 21/09/2018;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 - Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
  • Inserita l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatari con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio);
  • Corretto il refuso relativo all’Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 - Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”.

AdA

Scarica il D.Lgs. 81/08 aggiornato a gennaio 2019

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