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Ristrutturazioni e risparmio energetico: riparte la stagione dei bonus fiscali

Ristrutturazioni e risparmio energetico: riparte la stagione dei bonus fiscali

Recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto di arredi, sistemazione del verde di giardini e balconi. Chi ha rinviato al 2019 le spese per i lavori in casa, o deve ancora concludere (e pagare) interventi già avviati nel 2018, può star tranquillo: la legge di Bilancio ha prorogato di un anno l’accesso ai bonus in scadenza lo scorso 31 dicembre. Una conferma “secca” delle regole e delle percentuali di detrazione, così come erano state ridisegnate dalla manovra del 2018.
D’altra parte sarebbe stato difficile giustificare i tagli a un meccanismo di sconti fiscali che – tra interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico – dal 1998 a oggi ha attivato investimenti per 292,7 miliardi di euro, con il record di 28,6 miliardi nel solo 2018, secondo le proiezioni del Cresme.

Fermo restando che per i contribuenti Irpef vale sempre il principio di cassa, cioè non conta la data dei lavori o delle fatture ma quella di pagamento (quasi sempre con bonifico), per cogliere le agevolazioni c’è tempo fino al 31 dicembre 2019. Fanno eccezione le opere di riqualificazione energetica su parti condominiali e gli interventi di prevenzione antisismica (anche su singole unità), che non vengono toccati dalla legge di Bilancio 145/2018 perché hanno già un termine “lungo”: fissato alla fine del 2021.

Anche quest’anno il bonus sul recupero edilizio conserva dunque la detrazione al 50%, che è riferita a un’ampia gamma di opere: dalla manutenzione ordinaria come la tinteggiatura (ma solo su parti comuni condominiali) al cambio delle finestre, dall’installazione di porte blindate agli impianti fotovoltaici. Lo sconto si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e i lavori agevolati (e iniziati non prima del 2018) consentono, a loro volta, di “agganciare” il bonus mobili: la detrazione (sempre al 50%) sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici efficienti destinati all’immobile ristrutturato. Il bonus si calcola su una spesa massima di 10mila euro, riferita a ciascun intervento edilizio (autonomo) e dunque eventualmente “rinnovabile”, se è stata già esaurita in passato e quest’anno si procede a ulteriori lavori sull’abitazione. Lavori che – come precisato dalle Entrate – devono essere almeno di manutenzione straordinaria: non valgono, cioè, le piccole opere quali l’installazione di grate alle finestre.

Confermato per il 2019 anche il bonus verde, la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la «sistemazione a verde» di aree scoperte private quali balconi, cortili e giardini. Uno sconto che si calcola su massimo 5mila euro per unità immobiliare, compresi i costi di progettazione e manutenzione.

Lo sconto sugli arredi non può invece abbinarsi alle opere di risparmio energetico agevolate dall’ecobonus, neanche a quelle con detrazione ribassata al 50%: cambio delle finestre, installazione di schermature solari, sostituzione di caldaie a biomassa o condensazione (in classe A). Di base, l’ecobonus prevede infatti una detrazione (Irpef - Ires) al 65%, con massimali variabili in base al tipo di lavoro green (dalla riqualificazione globale alla domotica). Ma che può salire al 70 o 75% per le coibentazioni nei condomìni. In più, per i lavori condominiali è previsto che ogni beneficiario possa cedere la detrazione Irpef, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati (escluse banche e intermediari finanziari).

La cessione del credito vale anche per alcune opere antisismiche, che consentono di detrarre dall’Irpef o dall’Ires i costi sostenuti per la messa in sicurezza degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Il sismabonus va calcolato su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e ripartito in cinque anni. Con alte percentuali di detrazione, che partono dal 50% per arrivare (in condominio) fino all’85 per cento.

AdA

fonte Sole24Ore 6/19 DA e LDS

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Sicurezza delle piste da sci. Aggiornate le norme UNI di riferimento

Sicurezza delle piste da sci. Aggiornate le norme UNI di riferimento

La corretta, chiara e visibile segnalazione delle caratteristiche di una pista da sci, dei pericoli che vi si possono incontrare e dei divieti è sicuramente uno dei più importanti strumenti di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti per chi pratica questo sport.
Già nel 2003 la Legge 363 introduceva l’obbligo per i gestori delle aree sciabili di apporre la segnaletica di sicurezza sulle piste demandando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - in collaborazione con UNI - la definizione dei vari tipi di segnali.
Recentemente le norme che regolamentano il settore sono state completamente aggiornate e la segnaletica è stata rivista sia per allinearsi alle nuove regole/disposizioni internazionali adottate dall’ISO negli ultimi anni, sia per introdurre alcune nuove tipologie di segnali legati non esclusivamente alle piste da sci ma anche ad altri tipi di attività ludico-sportive che vengono praticate nelle aree alpine.
Sono stati quindi introdotti, per esempio, segnali che riguardano il trasporto di biciclette in seggiovia, la segnalazione di “Snowpark” e i comportamenti da adottare sugli impianti di risalita.
Sotto il titolo generale di “Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci, alle attività ricreative e agli sport della montagna” le norme aggiornate si distinguono in:

  • UNI 8132:2018 - Caratteristiche
  • UNI 8133:2018 - Segni grafici per segnali di informazione
  • UNI 8134:2018 - Segni grafici per segnali di obbligo
  • UNI 8135:2018 - Segni grafici per segnali di divieto
  • UNI 8136:2018 - Segni grafici per segnali di avvertimento.

Sono in fase di aggiornamento anche altre due norme che completano il pacchetto dedicato alla sicurezza sulle piste: si tratta della UNI 8137 relativa ai segnali per le piste da discesa e la UNI 8867 relativa alla segnaletica dedicata alle piste da fondo.
mb
Fonte UNI

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Dispositivi medici monouso. Pubblicata una nuova norma UNI

Dispositivi medici monouso. Pubblicata una nuova norma UNI

Il settore delle tecnologie biomediche, comprende gli strumenti, le apparecchiature, i farmaci e le procedure utilizzati per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento della malattia e per la riabilitazione e i sistemi organizzativi e di supporto alle stesse.
In tale ambito si colloca il recepimento in lingua italiana da parte della Commissione “Tecnologie biomediche e diagnostiche” della norma UNI EN ISO 11070:2018Introduttori di cateteri intravascolari sterili monouso, dilatatori e fili guida
La norma specifica i requisiti relativi agli aghi introduttori, ai cateteri introduttori, agli introduttori a guaina, ai fili guida e ai dilatatori forniti in condizione sterile, e monouso unitamente ai cateteri intravascolari specificati nella ISO 10555-1.
All’interno del documento sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

  • ISO 7886-1 Sterile hypodermic syringes tor single use - Part 1: Syringes for manual use;
  • ISO 8601 Data elements and interchange formats - lnformation interchange - Representation of dates and times;
  • ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process.


mb
Fonte UNI

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Eurostars 2, sostegno alla ricerca industriale delle Pmi: 700mila euro dal Miur

Eurostars 2, sostegno alla ricerca industriale delle Pmi: 700mila euro dal Miur

Si chiama Eurostars 2 ed è un programma europeo rivolto al sostegno della ricerca industriale delle piccole e medie imprese europee. L’obiettivo è promuovere, in tutti i settori, attività transnazionali di ricerca orientate al mercato delle piccole e medie imprese. Il Programma mira inoltre a contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca, migliorando l’accessibilità, l’efficienza e l’efficacia dei finanziamenti pubblici a favore delle piccole e medie imprese in Europa.

Sono ammissibili ai finanziamenti progetti di ricerca e sviluppo innovativi, volti a sviluppare un prodotto, un processo o un servizio destinato al mercato. I progetti devono essere condotti in collaborazione da minimo due soggetti di nazioni diverse, sotto il coordinamento di una piccola e media impresa innovativa. Almeno la metà dei costi di ciascun progetto deve essere sostenuta da piccole e medie imprese innovative.

Eurostars 2 ha quindi un approccio bottom-up e non ci sono aree tematiche privilegiate o escluse, tranne che per le applicazioni militari. Per essere candidabile ai contributi un progetto deve essere di R&S, innovativo mirante a sviluppare un prodotto, un processo o un servizio destinato al mercato; condotto in collaborazione da almeno due soggetti diversi di due nazioni diverse; il leader deve essere una Pmi innovativa; almeno la metà dei costi del progetto deve essere sostenuta da PMI innovative.

Ad oggi ventisette Paesi membri del network europeo Eureka, tra cui l’Italia, hanno dato la loro adesione al programma mettendo a disposizione proprie risorse umane e finanziarie. Il ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha confermato la partecipazione italiana al prossimo cut-off del bando Eurostars (con scadenza il 28 febbraio 2019) con un budget pari a 700.000 euro.

AdA

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Bando Fabbrica intelligente e Agrifood, dal 22 gennaio presentazione dei progetti

Bando Fabbrica intelligente e Agrifood, dal 22 gennaio presentazione dei progetti

Con la pubblicazione in GURI n. 279 del 29 novembre 2018 del decreto Mi.S.E. 20 novembre 2018 è stata fissata al 22 gennaio 2019 l’apertura dello sportello per la presentazione dei progetti sperimentali nell’ambito dei settori applicativi per le linee di intervento Fabbrica Intelligente e Agrifood, definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

La dotazione finanziaria, per i progetti da realizzare nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, è pari a € 127.039.600,00, distribuiti in egual misura tra le linee di intervento “Fabbrica intelligente” e “Agrifood”. Il 60% delle risorse disponibili, rivenienti dalla dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, è riservato ai progetti di ricerca e sviluppo presentati da P.M.I. e reti d’imprese.

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti che abbiano la disponibilità di un’unità locale ubicata nei territori delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia:

  • imprese industriali dirette alla produzione di beni e servizi;
  • imprese dei trasporti, via terra e via aria;
  • imprese artigiane di produzione di beni;
  • imprese agro – industriali;
  • centri di ricerca.

Sono ammessi progetti congiunti su iniziativa di massimo 3 proponenti, mediante ricorso al contratto di rete, consorzio o accordo di partenariato. Limitatamente ai progetti del settore “Agrifood” presentati in forma congiunta, possono beneficiare delle agevolazioni anche le imprese agricole.

Sono finanziati i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, all’implementazione di servizi e processi esistenti, nell’ambito dei settori applicativi  riconducibili alle linee di intervento Fabbrica intelligente e Agrifood, come definiti dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

Le proposte progettuali devono prevedere spese per almeno € 800.000 e fino ad un massimo di € 5.000.000.  Sono ammesse le spese relative a personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione, somministrazione ovvero titolare di assegno di ricerca; strumenti ed attrezzature nuove di fabbricazione; servizi di consulenza e gli altri servizi necessari per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo; acquisizione e ottenimento di licenza dei risultati di ricerca; brevetti, know-how.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato, non assistito da forme di garanzia, a copertura del 20% delle spese ammissibili, oltre che del contributo a fondo perduto.

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica a partire dalle ore 10.00 del 22 gennaio 2019. È prevista una fase di precompilazione a partire dal 17 dicembre 2018.

AdA

Scarica il bando Fabbrica intelligente e Agrifood

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BIM: obbligo per appalti pubblici superiori a 100 milioni di euro

BIM: obbligo per appalti pubblici superiori a 100 milioni di euro

In vigore dal 1° gennaio l’obbligo all’utilizzo del Building Information Modeling (BIM) per le opere pubbliche di importo pari o superiore a 100 milioni di euro in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017.

Il Decreto, infatti, ha stabilito le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

L’obbligo dell’utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre:
- dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo da 100 milioni di euro;
- dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro;
- dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro;
- dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
- dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
- dal 2025 per tutte le nuove opere.
 
Il provvedimento disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti che devono aver già adottato un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
 
È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.

AdA

Scarica il Decreto Ministeriale 560 del 01/12/2017

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Voucher digitalizzazione PMI, proroga al 31 gennaio

Voucher digitalizzazione PMI, proroga al 31 gennaio

Tempo fino al 31 gennaio 2019 per sostenere le spese per le quali si intende richiedere il voucher digitalizzazione: ad ufficializzare la proroga del termine, precedentemente fissato al 14 dicembre, è stato il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 dicembre 2018. Dunque le imprese hanno quasi un mese di tempo in più per portare a completamento i propri progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Il 31 gennaio 2019, precisa il MiSE, rappresenta la scadenza per l’ultimazione delle spese d’investimento, ovvero la data di riferimento per l’ultimo titolo di spesa ammissibile ma non coincide necessariamente con il termine per effettuare il pagamento delle fatture. Queste ultime dovranno essere datate al massimo 31 gennaio 2019, mentre pagamento il potrà avvenire anche successivamente, ma entro il 14 marzo.

Questo perché rimane fissata al 14 marzo la scadenza per l’invio della domanda di erogazione del contributo e per il pagamento delle fatture, anche se in linea teorica la richiesta del voucher digitalizzazione andrebbe inviata entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione delle spese. Il MiSE specifica infatti che le spese connesse al progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico devono risultare pagate alla data di richiesta di erogazione del voucher digitalizzazione, scadenza per la quale il decreto del MiSE non ha previsto alcuna proroga.

Alla domanda di erogazione del bonus, che va effettuata utilizzando la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero, va allegata tutta la documentazione necessaria per attestare il sostenimento delle spese ammissibili ai fini dell’erogazione del voucher digitalizzazione.

AdA

Scarica il D.D. MiSE 14/12/2018

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Bando Inail ISI: 370 milioni da investire in sicurezza sul lavoro

Bando Inail ISI: 370 milioni da investire in sicurezza sul lavoro

Crescono le risorse messe in moto dall’Inail per incentivare la sicurezza nelle imprese. Mentre infiammano le polemiche dei sindacati sui tagli che il governo potrebbe inserire nella legge Bilancio, sul capitolo delle risorse strutturali destinate all’Istituto proprio per finanziare progetti di investimento in formazione e sicurezza, quest’ultimo ha presentato il bando Isi 2018 che può contare su quasi 370 milioni a fondo perduto, già messi a bilancio preventivo, contro i 250 scarsi della precedente edizione. Il contributo sarà erogato in conto capitale e potrà coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso.

Si tratta del maggiore stanziamento effettuata nelle nove edizioni dell’iniziativa, che dal 2010 ad oggi ha messo a disposizione delle aziende oltre 2 miliardi a fondo perduto. Secondo il presidente dell’Inail, Massimo De Felice «il bando Isi è un’iniziativa ormai strutturale unica a livello nazionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale, che non ha eguali neppure in Europa». Il considerevole incremento «dei fondi messi a disposizione - ha sottolineato a sua volta il direttore generale Giuseppe Lucibello, consentirà di sostenere ancora più imprese, con ricadute positive sulla sicurezza dei lavoratori e, di conseguenza, anche sul sistema welfare e società».

Rispetto al bando precedente, Isi 2018 presenta alcune novità a livello di assi di finanziamento, caratterizzati da risorse ripartite in budget regionali.

L’Asse 1 (Isi Generalista), in particolare, oltre a portare da 100 a 182 milioni il tesoretto a disposizione delle imprese, ripartisce in maniera netta la torta fra i progetti d’investimento, a cui vanno 180 milioni, e i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, a cui vanno i restanti 2.

All’Asse 2 (Isi Tematica) vanno 45 milioni per progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (lo scorso anno erano 44,4), mentre per l’Asse 3 (Isi Amianto), destinato a progetti di bonifica, vanno 97,4 milioni contro i 60 del 2017.

Altra novità: cambiano i destinatari dell’Asse 4 (Isi Micro e piccole imprese): i 10 milioni a bilancio, in precedenza destinati a realtà dei settori legno e ceramica, stavolta andranno a progetti destinati a micro e piccole imprese operanti nei settori della pesca e del tessile, abbigliamento, pelle e calzature.

Invariati anche gli stanziamenti per l’Asse 5 (Isi Agricoltura): 35 milioni per progetti delle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, di cui 30 per la generalità delle imprese agricole e 5 riservati ai giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria.

Come per i bandi precedenti, anche stavolta le domande d’accesso agli incentivi andranno presentate in modalità telematica, con una procedura valutativa a sportello suddivisa in tre fasi con il “click day” in programma a giugno.

AdA

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Dal CEI nuove norme per gli apparecchi d’illuminazione

Dal CEI nuove norme per gli apparecchi d’illuminazione

Pubblicate dal CEI tre nuove norme per gli apparecchi di illuminazione, lampade e relative apparecchiature (CT 34)

CEI EN IEC 60238 (CEI 34-11) “Portalampade a vite Edison”
Questa norma si applica ai portalampade con filettatura Edison E14, E27 ed E40, progettati unicamente per la connessione delle lampade e dei semi-apparecchi all’alimentazione. Si applica anche ai portalampade con interruttore per l’uso nei soli circuiti in c.a., con la tensione di esercizio non superiore ai 250 V r.m.s. Le modifiche tecniche significative di questa nuova edizione rispetto alla precedente riguardano: l’aggiunta di una prova di trazione per alcuni portalampade E5 ed E10 e l’introduzione dell’Allegato D che elenca le prescrizioni/articoli modificati che richiedono la riverifica dei prodotti. Essa sostituisce completamente la Norma CEI EN 60238:2007, che rimane applicabile fino al 23-03-2021.

CEI EN 60598-2-4 (CEI 34-29) “Apparecchi di illuminazione – Parte 2: Prescrizioni particolari – Sezione 4: Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale”
La norma specifica le prescrizioni per gli apparecchi di illuminazione mobili di uso generale per uso interno e/o esterno (ad es. in giardino), diversi dai proiettori, progettati per essere utilizzati con o che incorporano sorgenti luminose con tensioni di alimentazione non superiori a 250 V. Le modifiche tecniche più significative di questa nuova edizione rispetto alla precedente riguardano: l’allineamento con la IEC 60598-1 e la modifica del campo di applicazione (per trattare tutte le sorgenti di luce), della classificazione e delle prescrizioni, introducendo le prescrizioni già elencate nella IEC 60598-2-7 (che, di conseguenza, verrà ritirata). Altre modifiche riguardano: l’introduzione del simbolo per apparecchi diversi da quelli ordinari, ma idoneo solo per applicazioni interne (ad es. apparecchio con cavo in PVC), la modifica della prova per chiarire che la prova di stabilità su un piano inclinato deve essere effettuata con la sorgente di luce installata, la modifica del grado minimo di protezione contro la polvere e l’umidità per apparecchi mobili per uso esterno da IPX3 a IPX4, la modifica delle prescrizioni per i criteri di accettazione della presa e spina. La Norma viene utilizzata congiuntamente alla CEI EN 60598-1:2015-04. L’edizione attuale sostituisce completamente la CEI EN 60598-2-4:1998 e la CEI EN 60598-2-7:1988, che rimangono applicabili fino al 30-03-2021.

CEI EN IEC 60598-2-17 (CEI 34-38) “Apparecchi di illuminazione – Parte 2-17: Prescrizioni particolari – Apparecchi per palcoscenici, studi televisivi e cinematografici (per uso esterno e interno)”
Questa Norma specifica le prescrizioni per gli apparecchi di illuminazione per palcoscenici, studi televisivi, cinematografici e fotografici (inclusi i proiettori) per uso esterno e interno, con sorgenti luminose aventi tensioni di alimentazione non superiori a 1000 V. Le modifiche tecniche più significative di questa edizione rispetto alla precedente riguardano: l’estensione del campo di applicazione dalla sorgente luminosa alla sorgente luminosa elettrica e la considerazione del fatto che ci sono molti apparecchi a LED con sorgente luminosa non sostituibile e con sorgente luminosa senza un bulbo di vetro o con bassa temperatura di funzionamento. La norma attuale sostituisce completamente la norma CEI EN 60598-2-17:1997, che rimane applicabile fino al 23-03-2021.

mb
Fonte CEI

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Dispositivi di protezione dell’udito. Nuova guida dall’UNI

Dispositivi di protezione dell’udito. Nuova guida dall’UNI

Pubblicata in italiano, a cura della Commissione Sicurezza, la norma UNI EN 458:2016 “Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida”
Le diverse situazioni lavorative mettono in evidenza il fatto che ovunque vi siano livelli di rumore considerabili è opportuno dotarsi di protettori non solo in situazioni in cui il rumore è particolarmente fastidioso o talmente forte da non permettere l’attività lavorativa. I danni all’udito sono irreversibili pertanto preservare questo senso non è questione da sottovalutare.
La norma fornisce raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione dei protettori dell'udito destinati a ridurre gli effetti nocivi che il rumore e il suono possono avere sull’udito.
Sono indicati inoltre gli strumenti per valutare il livello di esposizione al rumore quando si utilizza un determinato protettore dell'udito. Generalmente sono di due forme principali: cuffie e inserti auricolari disponibili con caratteristiche e funzioni aggiuntive. Entrambe presentano vantaggi e svantaggi in termini di attenuazione, comfort, facilità d'uso, mezzi di comunicazione e costo.
Affinché i protettori dell'udito siano efficaci dovrebbero essere utilizzati in ogni momento in cui l'utilizzatore è in un ambiente di rumore potenzialmente pericoloso. Quando si selezionano protettori dell'udito, si dovrebbe prestare attenzione a fattori che influenzano il comfort e la preferenza dell'utilizzatore.

mb
Fonte UNI

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