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Regolamento UE. Un software per la valutazione di impatto

Regolamento UE. Un software per la valutazione di impatto

La CNIL, l'Autorità francese per la protezione dei dati, ha messo a disposizione un software di ausilio ai titolari in vista della effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Il software, la cui versione in lingua italiana è stata messa a punto con la collaborazione del Garante per la protezione dei dati personali, offre un percorso guidato alla realizzazione della DPIA, secondo una sequenza conforme alle indicazioni fornite dal WP29 nelle Linee-guida sulla DPIA.

Occorre sottolineare che il software è in continua evoluzione, con revisioni introdotte anche sulla base dell'esperienza raccolta e delle segnalazioni degli utenti.

Il software non costituisce un modello al quale fare riferimento in ogni situazione di trattamento, essendo stato concepito soprattutto come ausilio metodologico per le PMI. Offre in ogni caso un focus sugli elementi principali di cui si compone la procedura di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Potrebbe costituire quindi un utile supporto di orientamento allo svolgimento di una DPIA, ma non va inteso come schema predefinito per ogni valutazione d'impatto che va integrata in ragione delle tipologie di trattamento esaminate.

È inoltre bene ricordare che la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati deve tenere conto del rischio complessivo che il trattamento previsto può comportare per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce dello specifico contesto. Pertanto, il concetto di rischio non si esaurisce nella considerazione delle possibili violazioni o minacce della sicurezza dei dati.

AdA

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Bando Isi: al via la procedura per l’assegnazione dei 249 milioni di euro

Bando Isi: al via la procedura per l’assegnazione dei 249 milioni di euro

Ha preso il via ieri la procedura per l’assegnazione dei 249.406.358 euro di incentivi a fondo perduto del bando Isi 2017, ottava edizione dell’intervento che dal 2010 ha visto l’Inail stanziare un importo complessivo pari a circa 1,8 miliardi di euro, per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Fino alle ore 18 di giovedì 31 maggio le aziende interessate ad accedere al contributo possono inserire e salvare la propria domanda sul portale dell’Inail, dove è possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare se ha raggiunto o meno la soglia di ammissibilità. Per compilare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul sito Inail almeno due giorni lavorativi prima della scadenza per la compilazione della domanda. Ogni impresa può presentare una sola domanda.
 
A partire da giovedì 7 giugno le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento. I giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data.
 
Gli incentivi, ripartiti su base regionale, saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Gli elenchi di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al contributo, saranno pubblicati entro 14 giorni dall’ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno poi fare pervenire all’Istituto, entro il termine di trenta giorni, tutti i documenti indicati nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.
 
I fondi del bando Isi 2017 sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia degli interventi che saranno realizzati: progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (a cui sono destinati 100 milioni di euro), progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (44.406.358), progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (60 milioni), progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica (10 milioni), e progetti per le micro e piccole imprese del settore agricolo, alle quali nel 2016 era stato dedicato un bando specifico (35 milioni, suddivisi in 30 milioni destinati alla generalità delle imprese agricole e in cinque milioni per i giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria).
 
Per i primi quattro assi, il contributo in conto capitale per ciascun progetto ammesso al finanziamento è pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130mila euro (fino a 50mila euro per i progetti per micro e piccole imprese). Il contributo in questi casi è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea. Il contributo destinato alle micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli è pari, invece, al 40% dell’investimento per la generalità delle aziende e al 50% per i giovani agricoltori, fino a un massimo di 60mila euro.
 
Con il nuovo bando Isi la platea dei destinatari degli incentivi Inail non è più limitata esclusivamente alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome, possono infatti presentare i propri progetti per il secondo asse di finanziamento, dedicato alla riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale dei carichi. Un’altra novità è rappresentata dall’introduzione del quinto asse di finanziamento riservato alle imprese che operano in agricoltura, alle quali nel 2016 era stato dedicato un avviso pubblico specifico.

AdA

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Sicurezza impianti ed attrezzi sportivi. Dall’UNI due nuove norme

Sicurezza impianti ed attrezzi sportivi. Dall’UNI due nuove norme

Pubblicate dalla Commissione “Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi” la norma UNI EN 1069-1 Acquascivoli - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova e UNI EN 1069-2 Acquascivoli - Parte 2: Istruzioni
La prima parte di questo documento si applica a tutti gli acquascivoli installati nelle piscine per uso pubblico. La UNI EN 1069-1 specifica i requisiti generali di sicurezza per gli acquascivoli di piscine per uso pubblico e specifica i requisiti per definire i tipi di acquascivoli. Tali requisiti riguardano la sicurezza e le regole tecniche per la progettazione, il calcolo e le prove.
La seconda parte della norma si applica agli acquascivoli definiti nella parte 1 e stabilisce le istruzioni per l'uso, il funzionamento e la manutenzione, così come la documentazione e la messa in servizio degli acquascivoli.
Nelle norme sono richiamati i seguenti riferimenti normativi:

  • EN 1990 Eurocode – Basis of structural design
  • EN 1991-1-1/3/4 – Eurocode 1 – part 1-1; part 1-3; part 1-4
  • EN 10088-1 e 2 – Stainless steels part 1; part 2
  • EN 10204 Metallic products – Types of inspection documents
  • EN 13451-1/2/3 Swimming pool equipment part 1; part 2; part 3
  • EN 15288-1 e 2 - Swimming pools part 1; part 2
  • EN 22768-1 General tolerances – part 1
  • EN ISO 9606-1 Qualification testing of welders – part 1
  • EN ISO 13857 Safety of machinery
  • EN ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
  • EN ISO 3834 (all parts) Quality requirements for fusion welding of metallic materials
  • EN ISO 15607 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials
  • ISO 7001 Graphical symbols – Public information symbols
  • ISO 7010 Graphical symbols
  • ISO 20712-1 e 3 – Water safety signs and beach safety flags
  • ISO 22727 Graphical symbols – Creation and design of public information symbols

mb
Fonte UNI

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Sisma bonus alle demolizioni con ricostruzione

Sisma bonus alle demolizioni con ricostruzione

Il sisma bonus, lo sconto fiscale per la messa in sicurezza degli edifici con tetto massimo dell’85%, può essere utilizzato anche per le operazioni di demolizione con ricostruzione. Con una sola condizione: gli interventi dovranno essere qualificabili come ristrutturazione secondo il Dpr 380/2001. Quindi, dovranno mantenere la volumetria iniziale.

L’importante chiarimento è arrivato con la risoluzione 34/E dell’agenzia delle Entrate, per mettere finalmente un punto a una delle questioni più discusse sulla detrazione attivata dal governo a partire da marzo del 2017. Tutto nasce da un interpello di tre comproprietari di un immobile dichiarato inagibile, per il quale è in programma una demolizione con «fedele ricostruzione».

Per rispondere, l’Agenzia riepiloga, anzitutto, le caratteristiche dello sconto fiscale, che potrà essere «guadagnato» per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi che, secondo il Tuir, sono qualificati come di «adozione di misure antisismiche». La premessa, allora, è che il Consiglio superiore dei lavori pubblici (l’organo tecnico consultivo del ministero delle Infrastrutture), con il parere n. 27/2018, ha precisato che gli interventi di demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento, possono essere qualificati come «ristrutturazione edilizia» in base al Dpr 380/2001. E che, quindi, questi interventi possono essere tranquillamente considerati antisismici in base alla definizione del Tuir, purché siano «progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni».

Detto questo, allora, la risoluzione conclude: «Si ritiene che gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi alla detrazione» per la messa in sicurezza in chiave antisismica, «sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione». Quindi sarà fondamentale considerare la volumetria.

Nel caso in esame, allora, «ai fini della applicazione della detrazione è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione».

Non è l’unica questione affrontata dalla risoluzione. L’Agenzia, infatti, chiarisce altri due punti. In materia di ripartizione degli sconti, «qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, la stessa è ripartita in funzione della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno, come attestata dal bonifico di pagamento contenente nella causale il richiamo normativo che dà diritto alla detrazione d’imposta, e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che esegue i lavori». Non è quindi necessario agganciarsi soltanto alle quote di proprietà.

Infine, una precisazione in materia di Iva. «Alla fattispecie descritta nell’istanza di interpello (demolizione con fedele ricostruzione)», secondo l’Agenzia può essere applicata «l’aliquota Iva agevolata prevista per gli interventi di ristrutturazione, vale a dire l’aliquota del 10 per cento, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla documentazione amministrativa che assente i lavori». È scontato che il discorso, fatte queste premesse, sarà tutto differente per gli interventi di nuova costruzione. A loro saranno applicabili le diverse aliquote previste per le varie fattispecie (ad esempio, per la prima casa, gli immobili strumentali, gli immobili di lusso).

AdA

fonte Sole24Ore 116/18 GL

Scarica la risoluzione 34/E dell’Agenzia delle Entrate

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Certificazione energetica, disponibile la nuova versione del software DOCET

Certificazione energetica, disponibile la nuova versione del software DOCET

È disponibile DOCET v.3.18.04.50, la nuova versione del software DOCET v.3 aggiornata tenendo conto delle norme tecniche, dei decreti attuativi contenenti prescrizioni e requisiti minimi degli edifici e delle nuove Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici. L’aggiornamento rispetto alla versione precedente si è reso necessario a seguito dell’implementazione delle nuove specifiche tecniche di riferimento (serie UNI TS 11300 e la nuova serie UNI 10349:2016 sui dati climatici). Il software DOCET v.3 è stato predisposto da ENEA in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, come espressamente previsto dal DM 26 giugno 2015.

DOCET v.3.18.04.50 è uno strumento indirizzato ai tecnici e agli operatori del settore edilizio, utilizzabile solo per la certificazione energetica edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2 sia che si tratti di singoli appartamenti che edifici (se costituenti un’unica unità immobiliare) fatta eccezione per i casi in cui si rediga l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.

Il software è stato implementato al fine di produrre un file di interscambio nel formato *.xml standard nazionale ridotto v.12. La finalità del file xml è quella di consentire il trasferimento dei dati contenuti nell'Attestato di Prestazione Energetica delle nuove Certificazioni Energetiche tra i software utilizzati dai certificatori per la redazione dell'Attestato e i sistemi informatici predisposti dalle Regioni per il suo invio.

Con questa nuova release è quindi possibile la trasmissione degli APE ai sistemi informativi predisposti dalle Regioni attraverso il file di interscambio generato dal software.

Tale tracciato è stato inoltre adottato da ENEA per il trasferimento degli APE dai sistemi regionali al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica a livello nazionale (SIAPE) istituito da ENEA (in recepimento del decreto Linee Guida 2015) al fine di recepire tutti gli APE degli edifici a livello nazionale.

È in fase di ulteriore sviluppo la predisposizione di DOCET per la generazione del file *.xml standard nazionale nella versione “estesa” che riporterà, oltre alle informazioni contenute nell’APE, anche una serie di dati di input (caratteristiche dell’edificio) e di output (risultati di calcolo intermedi e finali).

La versione attualmente disponibile è un'ulteriore evoluzione di quella (v.3.16.06.47) che compare nell’elenco degli applicativi informatici che hanno ottenuto la certificazione di conformità ai sensi del DLgs. 192/2005 e s.m.i. e che è stata progettata e sviluppata conformemente alle normative UNI TS 11300 - parti 1 e 2:2014, UNI TS 11300 parte 3:2010, UNI TS 11300 parte 4:2012 e ha implementato le specifiche tecniche di recente pubblicazione: UNI TS 11300 parte 5: 2016 e la serie UNI 10349: 2016.

AdA

Scarica Docet v.3.18.04.50

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Aiuti per l’area di crisi industriale di Acerra

Aiuti per l’area di crisi industriale di Acerra

In data 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Campania e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, un Accordo di programma finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento nel territorio dei Comuni della Regione Campania tra cui anche quelli compresi nell’area di crisi industriale di Acerra individuata ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80 e del DPCM 7 luglio 2005, non rientranti nell’elenco delle aree di crisi industriale non complessa individuate ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016.

Con circolare direttoriale 24 aprile 2018, n. 186934 è stato attivato l’intervento ai sensi della legge n. 181/1989.

La misura, in sintesi, promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni riportati nell’allegato n. 1 alla circolare, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.

Le risorse finanziarie disponibili ai fini della concessione delle agevolazioni ammontano a euro 6.300.000 a valere sulle risorse della legge n. 181/1989.

Sono ammissibili alle agevolazioni – purché realizzate nel territorio dei Comuni agevolati - le iniziative che prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione, con spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, entro i limiti previsti dal regolamento UE n. 651/2014 (“Regolamento GBER”).

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it) a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2018.

Per tutte le richieste di chiarimenti ed informazioni contattare esclusivamente la casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

AdA

Scarica l’avviso (circolare direttoriale 24 aprile 2018, n. 186934)

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Bando da 15 milioni per le Pmi campane all’estero

Bando da 15 milioni per le Pmi campane all’estero

Imprese campane verso l’internazionalizzazione con un bando del Por Fers 2014-2020 da 15 milioni di euro.

Possono accedere ai finanziamenti le micro, piccole e medie imprese in forma singola e associata in Ats, Ati, reti d’impresa, società consortili e consorzi che abbiano una sede operativa in Campania. Il bando è aperto anche i liberi professionisti.

Nello specifico, le imprese devono operare nei settori: aerospazio, beni culturali, turismo, edilizia sostenibile, biotecnologie, salute dell’uomo e agroalimentare, settore dell’energia e ambiente, nanotecnologie e altri materiali avanzati, sicurezza del territorio e gestione delle risorse ambientali, settore delle bioplastiche e delle biochemicals, logistica e trasporti di superficie (settore automotive, costruzioni veicoli e sistemi di trasporto su rotaia,  aeroportuale e portuale), abbigliamento, calzature, tessile.

Sono esclusi invece i settori agricoltura, silvicoltura e pesca, oltre ad alcune attività manifatturiere e dell’industria alimentare; sono invece ammesse altre attività come la lavorazione delle patate, la produzione di succhi di frutta e ortaggi, la produzione di gelati, di pane, di fette biscottate, etc.

È esclusa inoltre l’industria delle bevande, con l’eccezione della distillazione, miscelatura degli alcolici, produzione di vini da uve, acqua minerale, acqua in bottiglia e bibite analcoliche, etc. Non possono partecipare neppure le industrie del tabacco.

A essere sostenuti, progetti di partecipazione a fiere e saloni, incoming di operatori esteri, incontri bilaterali, workshop e seminari, utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive all’estero, comunicazione, supporto specialistico.

Per le iniziative di imprese in forma singola, le sovvenzioni sono pari al 70% delle spese ammesse, nella misura massima di 150mila euro. Per i progetti presentati da aggregazioni temporanee è pari al 70% delle spese, nella misura massima di 150mila euro per singola impresa e di 500mila euro per l’intero programma.

La piattaforma web è stata aperta il 18 aprile per le registrazioni. Domande dal 18 maggio.

AdA

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Rifiuti: ufficializzata la rettifica della decisione 2014/955/UE sulla classificazione

Rifiuti: ufficializzata la rettifica della decisione 2014/955/UE sulla classificazione

Tante le tipologie di rifiuti per le quali si sono rese necessarie precisazioni dai fanghi di perforazione contenenti oli ai residui della pulizia delle fognature.

Come noto da tempo (il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare intervenne con la circolare del 28 settembre 2015) la versione italiana della decisione 2014/955/Ue, di modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, conteneva discrepanze rispetto alla traduzione contenuta nella decisione 2000/532/CE.

Come riporta il minAmb in una nota pubblicata sul proprio sito: «Tali discrepanze non sono da imputare ad una modifica effettiva della descrizione del codice di identificazione del rifiuto ad opera della predetta Decisione 2014/955/UE ma solo ad una diversa traduzione italiana della Decisione stessa. Ciò è facilmente desumibile dalla lettura della versione inglese della Decisione 2014/955/UE la quale, ad eccezione di alcune limitate modifiche, è rimasta invariata rispetto alla Decisione 2000/532/UE. La competente Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento ha pertanto, segnalato alla Commissione europea tutte le discrepanze ed errori presenti nella traduzione italiana della Decisione 2014/955/UE che è stata di recente rettificata».

La rettifica della decisione 2014/955/Ue è ora stata resa ufficiale con una nota pubblicata sulla G.U.C.E. L del 6 aprile 2018, n. 90.

AdA

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Esposizione a vibrazioni: nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare

Esposizione a vibrazioni: nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare

Pubblicato dal Portale Agenti Fisici (PAF) il documento “Nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare associato ad esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: ISO/TR 18570:2017”. Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

Il report descrive in maniera sintetica il metodo supplementare di valutazione del rischio vascolare associato all’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio contenuto nel nuovo ISO/TR 18570:2017.

Viene presentato un esempio applicativo nel caso di motoseghe e decespugliatori, da cui emerge la necessità di adottare specifiche misure di prevenzione in relazione all'insorgenza di possibili patologie vascolari, anche nei casi in cui si riscontrino valori di esposizione a vibrazioni inferiori ai livelli di azione prescritti dalla vigente normativa.

Recenti evidenze epidemiologiche, e studi biomeccanici, hanno mostrato che l'utilizzo della curva di pesatura riportata nella UNI EN ISO 5349 parte 1 per particolari tipi di esposizione (frequenze comprese nell’intervallo 20 Hz -400 Hz) può portare ad una sottostima o sovrastima del rischio vascolare per l’insorgenza dei sintomi del fenomeno di Raynaud (dito bianco).

Per tale motivo è stato pubblicato recentemente lo standard ISO/TR 18570:2017 che presenta una nuova curva di ponderazione, denominata Wp e un nuovo parametro, Ep,d (m/s1,5), per la valutazione del rischio da usare come indice supplementare e non sostitutivo rispetto a quelli descritti nella ISO 5349 parte 1. La curva Wp è stata definita sulla base delle evidenze degli studi sperimentali ed epidemiologici pubblicati, e rappresenta il migliore strumento attualmente disponibile per valutare il rischio vascolare derivate dall’esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio.

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Bando ISI INAIL: fino al 31 maggio le domande di incentivo

Bando ISI INAIL: fino al 31 maggio le domande di incentivo

Con il bando Isi 2017, l’Inail mette a disposizione delle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, circa 249 milioni di euro a fondo perduto per sostenerle negli investimenti in salute e sicurezza. La quota maggiore, pari a 100 milioni di euro, è quella stanziata per il primo dei cinque assi di finanziamento previsti, dedicato ai progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Tra i progetti che possono essere ammessi al finanziamento rientrano quelli che affrontano i rischi di tipo chimico, biologico e sismico, e i pericoli derivanti dalle vibrazioni meccaniche, dal rumore e dalle cadute dall’alto, mediante l’adozione di buone prassi, l’installazione di sistemi, impianti e nuove macchine e la sostituzione delle macchine obsolete utilizzate nelle lavorazioni con macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento.

Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2) possono partecipare anche gli Enti del terzo settore.

La compilazione può essere effettuata dal 19 aprile 2018 fino alle ore 18.00 del giorno 31 maggio 2018, anche in più riprese, eseguendo simulazioni relative al progetto d a presentare, verificando il raggiungimento della soglia di ammissibilità e, quindi, procedendo al salvataggio definitivo della domanda inserita, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura.

Dopo le ore 18.00 del 31 maggio 2018 le domande salvate non saranno più modificabili. A partire dal 7 giugno 2018 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.

AdA

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