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Ecolabel:  nuova edizione per la UNI EN ISO 14024

Ecolabel: nuova edizione per la UNI EN ISO 14024

Pubblicata la nuova versione della UNI EN ISO 14024:2018Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure”, messa a punto dall’ISO/TC 207/SC 3 "Environmental labelling".
Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’UE che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.
La UNI EN ISO 14024:2018, stabilisce i principi e le procedure per lo sviluppo di programmi di etichettatura ambientale di tipo I, volontari, che possono essere gestiti da organismi pubblici o privati o avere carattere nazionale, regionale o internazionale e per la valutazione e la dimostrazione di conformità.
La norma include la selezione delle categorie di prodotto, dei criteri ambientali di prodotto e delle caratteristiche funzionali di prodotto, stabilendo inoltre le procedure di certificazione per l’assegnazione dell’etichettatura.
La revisione rafforza le indicazioni sugli elementi e sulla documentazione utilizzata per assegnare il marchio ecologico e definisce le competenze dei verificatori, allineandoli con i requisiti di altre tipologie di etichette ambientali menzionate nella UNI EN ISO 14020.
Le descrizioni e i principi base contenuti nella precedente edizione (1999) sono invece rimasti invariati, in quanto descrivono pienamente il lavoro che gli Ecolabel di tipo I svolgono con successo nel mondo”.
 La nuova edizione della norma stabilisce un quadro rigoroso e una guida performante per i marchi ecologici di tipo I, rafforzando il loro posizionamento in diversi mercati per una grande varietà di prodotti. Il suo obiettivo è quello di garantire la trasparenza e la credibilità dei programmi di etichettatura ambientale di tipo I e di armonizzare i principi e le procedure ad essi applicabili. Si tratta, semplicemente, di garantire sul mercato l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni ambientali.

mb

Fonte UNI

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a maggio 2018

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a maggio 2018

Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la versione aggiornata a maggio 2018 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.

Il testo è stato integrato con circolari, interpelli e altre fonti normative e amministrative. La precedente versione risaliva a maggio 2017.

In questa versione sono state introdotte:

  • Inserita la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
  • Inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • Inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 - Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 - Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Inseriti gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
  • Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
  • Inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis

AdA

Scarica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 aggiornato a maggio 2018

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Responsabile della Protezione dei Dati - procedura per la comunicazione dei dati di contatto

Responsabile della Protezione dei Dati - procedura per la comunicazione dei dati di contatto

Disponibile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, la procedura on-line per la comunicazione del nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati.

In base all'articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento UE/2016/679 occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se designato.

Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP 243 rev. 01 - punto 2.6).

Si ricorda, infatti, che in base all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante.

Sul sito dell'Autorità è disponibile una procedura online per la comunicazione del nominativo.

Per facilitare i soggetti tenuti all'adempimento, nella sezione dedicata alla procedura, è presente anche un facsimile in formato .pdf - da non utilizzare per la comunicazione al Garante - che consente di familiarizzare con l'adempimento e verificare, prima di iniziare la compilazione online, quali saranno le informazioni richieste.

AdA

Vai alla procedura on-line

Scarica il fac-simile

Scarica le istruzioni per la compilazione

Scarica le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati

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Raccolta e trasporto metalli ferrosi e non ferrosi: nuova sotto-categoria

Raccolta e trasporto metalli ferrosi e non ferrosi: nuova sotto-categoria

Entra in vigore il 15 giugno 2018 la Deliberazione dell'Albo Gestori n° 2 del 24 aprile 2018 con la quale si individua la sotto-categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e si dettano i criteri e requisiti di iscrizione. Nella Deliberazione anche il Modulo per la comunicazione d'iscrizione alla sottocategoria da presentare alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

La Deliberazione indica le modalità semplificate d'iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

L'art.2 prescrive che le imprese che intendano iscriversi alla sotto-categoria 4-bis devono essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10); essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014; dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Quanto ai rifiuti che possono essere raccolti e trasportati, l'articolo 3 fissa i relativi quantitativi annui, non superiori a 400 tonnellate per specifiche tipologie: ci ritroviamo rifiuti metallici, limatura e trucioli di metalli ferrosi, scaglie e polveri di metalli non ferrosi, corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, imballa metallici, rame, bronzo, ottone.

La procedura di iscrizione alla sottocategoria 4-bis, prevede la presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello contenuto nell'Allegato alla Deliberazione del 24 aprile 2018. In essa di attestano sede d'impresa, tipologie di rifiuti da raccogliere e trasportare, estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli, pagamento del diritto di segreteria. Sarà poi la Sezione regionale o provinciale a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività o eventualmente a vietarla qualora accerti mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti con provvedimento motivato salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione.

AdA

Scarica la Deliberazione prot. n. 02 del 24 aprile 2018.

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Privacy, check list dei commercialisti per gli studi

Privacy, check list dei commercialisti per gli studi

Il conto alla rovescia è iniziato: il 25 maggio sarà operativo il regolamento europeo sulla privacy e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha messo a punto, insieme alla Fondazione della categoria, un vademecum completo di check list per farsi trovare preparati all’appuntamento.

Non si tratta, però, solo di adempimenti. Il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”, infatti, prospetta al professionista anche la possibilità di lavorare nel settore della privacy. Lo fa nella parte relativa alla nuova figura del Dpo (data protection officer o responsabile della protezione dei dati), ricordando che la tutela della riservatezza rientra tra le materie della formazione professionale e che già da anni «una moltitudine di iscritti all’Albo» svolge attività di consulenza nel campo della privacy. Tanto basta per consentire a quei professionisti di cimentarsi anche nel ruolo di Dpo, perché al momento non sono previste particolari certificazioni. Fondamentale è, invece, che gli aspiranti Dpo tengano «in apposita considerazione i requisiti di indipendenza» prescritti dal regolamento per tale profilo. Per questo «dovranno essere valutate attentamente eventuali situazioni potenzialmente idonee a generare un conflitto di interesse».

Il Dpo non è solo opportunità professionale, ma anche adempimento: la sua nomina non è obbligatoria per i liberi professionisti che operano in forma individuale, tuttavia il Garante - ricorda il vademecum - ne raccomanda la designazione. Indicazione che si unisce alle altre che il documento fornisce per consentire al titolare dello studio di organizzare l’attività in linea con le nuove regole europee. Tutto deve ruotare intorno al principio di accountability, ovvero la predisposizione di modelli organizzativi che consentano l’applicazione del regolamento e, al contempo, riducano al minimo il rischio delle salate sanzioni. Un traguardo che si può raggiungere attraverso una check list che permette un’auto-valutazione del proprio studio. Con l’avvertenza, però, che la sua mera compilazione «non va intesa come strumento sufficiente per ottenere la conformità dell’organizzazione dello studio alle disposizioni del Gdpr» (l’acronimo inglese che indica il regolamento europeo). In attesa, infatti, di un sistema di certificazione della privacy (che il regolamento prevede anche attraverso l’adozione di sigilli e marchi: una sorta di “bollino di qualità”) il titolare dello studio dovrà dimostrare di aver valutato tutti gli aspetti della propria attività e progettato la tutela dei dati di conseguenza.

La check list è di ausilio in questo compito. Si parte con la ricognizione dei dati personali trattati (quelli dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti, tirocinanti compresi) e della loro tipologia; si prosegue con le finalità di quei trattamenti e delle basi che li legittimano (per esempio, all’interno di un contratto o dietro un consenso esplicito); si accerta se risultano assicurati i diritti degli interessati (ovvero, dei “proprietari” dei dati, che possono chiedere, per esempio, la rettifica o la portabilità delle informazioni); si verifica se sono state predisposte in modo corretto le autorizzazioni da parte del titolare nei confronti degli incaricati del trattamento (dipendenti, collaboratori e tirocinanti dello studio); si predispongono le misure di protezione (per esempio: antivirus, armadi chiusi a chiave, dispositivi anti-intrusione); si disegna un piano in caso di violazione dei dati (data breach), così da poter valutare con rapidità se il danno deve essere comunicato al Garante (lo si deve fare entro 72 ore).

Il vademecum ricorda, infine, i criteri per la messa a punto dell’informativa da fornire al momento della raccolta dei dati e della richiesta del consenso, nonché dei tempi di conservazione delle informazioni. Ammonendo, da ultimo, che il sistema della privacy va costantemente aggiornato e adeguato all’assetto dello studio.

AdA

Scarica il vademecum completo di check list

Fonte Sole24Ore AC

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Codice Appalti, pubblicato il bando tipo per le gare di progettazione oltre i 100mila euro

Codice Appalti, pubblicato il bando tipo per le gare di progettazione oltre i 100mila euro

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha messo a punto il bando tipo n.3, sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 100mila euro con procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa. Il testo sarà in consultazione fino al 13 giugno. Il bando tipo è uno strumento pensato per dare omogeneità alle procedure di gara e aiutare le Stazioni Appaltanti nella redazione dei documenti e nell’espletamento delle procedure di appalto.

Nel bando tipo n.3 viene innanzitutto ribadito l'obbligo di determinare i compensi da porre a base di gara sulla base del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016). I requisiti di fatturato possono essere sostituiti con il possesso di un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. Se la gara consiste solo nell'affidamento dei servizi di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al Rup, la Stazione Appaltante non può chiedere la garanzia provvisoria. Negli altri casi, l'importo della garanzia provvisoria sarà calcolato al netto degli importi relativi alle attività di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al Rup.

I requisiti di idoneità professionale saranno esclusi dall'avvalimento, mentre per i requisiti di capacità tecnica potranno essere oggetto di avvalimento.

Oltre ad un fac-simile di disciplinare di gara, ci sono due allegati contenenti l’esempio dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica e un esempio di schema di presentazione dell’offerta tecnica. In particolare viene spiegato come dimostrare la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta, quali devono essere le caratteristiche metodologiche dell’offerta e come indicare i criteri premianti.

Il disciplinare ribadisce che l’aggiudicatario dei servizi di progettazione non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. L’aver progettato l’opera comporta infatti dei vantaggi competitivi in grado di falsare la concorrenza. Il disciplinare fornisce, inoltre, indicazioni sulla durata del contratto, sull’oggetto e la possibilità di suddivisione in lotti, sui soggetti ammessi e le condizioni per la partecipazione.

AdA

Scarica il bando tipo n° 3
 

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Bonifica da materiali contenenti amianto, dall’Inail 60 milioni di euro a fondo perduto

Bonifica da materiali contenenti amianto, dall’Inail 60 milioni di euro a fondo perduto

Il terzo asse di finanziamento previsto dal bando Isi 2017 riguarda i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. I fondi disponibili sono pari a 60 milioni di euro e rappresentano la quota più consistente dei 246 milioni stanziati complessivamente, dopo quella riservata ai progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L’introduzione nel bando Isi di un asse di finanziamento specifico per il sostegno degli interventi di bonifica dall’amianto risale all’edizione del 2015 e testimonia l’impegno dell’Inail per la prevenzione e il contrasto delle malattie professionali asbesto-correlate, attraverso politiche mirate.

Per accedere al finanziamento, gli interventi di bonifica devono comprendere sia la rimozione del materiale contenente amianto, sia il successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, gestiti da ditte qualificate iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Tra le tipologie ammesse, elencate nell’allegato 4 del bando, sono comprese la rimozione dei materiali contenenti amianto sia dai mezzi di trasporto che da impianti e attrezzature (come cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi), e la rimozione di coperture, cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti e altre strutture in cemento amianto. A ogni tipologia d’intervento è attribuito un punteggio e, se il progetto comprende più tipologie d’intervento, è necessario selezionarle tutte nella domanda.

Gli interventi devono essere effettuati nel luogo in cui l’impresa che chiede il finanziamento esercita la propria attività. Non sono quindi ammessi al finanziamento i lavori su strutture di cui l’impresa richiedente è proprietaria, ma che sono state date in locazione. Al contrario, l’azienda che ha affittato l’immobile per il quale si richiede l’intervento può accedere al finanziamento. Non sono finanziabili, inoltre, gli interventi relativi al rifacimento o al consolidamento delle strutture di sostegno alla copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o fotovoltaici, né l’acquisto e l’installazione di ancoraggi permanenti.

L’importo totale di ciascun intervento, che include sia le spese di progetto sia le spese tecniche e assimilabili, è finanziabile nella misura del 65%, al netto dell’Iva, purché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di cinquemila euro e quello massimo di 130mila. Le spese di progetto sono quelle necessarie all’intervento e quelle accessorie o strumentali, indispensabili per la sua realizzazione. Tra quest’ultime, nel caso della rimozione di coperture in materiali contenenti amianto, rientrano anche quelle relative al loro rifacimento. Quando è presente anche una sottocopertura in materiale contenente amianto, è possibile aggiungere un’ulteriore voce di spesa, relativa sia alla bonifica che al rifacimento della stessa struttura, nei limiti indicati nell’allegato.

Le spese tecniche sono coperte dal contributo fino a un massimo del 10% delle spese di progetto e complessivamente entro i 10mila euro. Si tratta di voci di spesa che non fanno parte del progetto, ma sono necessarie per la redazione della perizia giurata, la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la produzione di ogni documentazione o certificazione riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, le denunce di messa in servizio di impianti, le relazioni e dichiarazioni asseverate, ove richieste dalla normativa, la corresponsione di oneri previsti per il rilascio delle autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. I fondi non coprono, invece, le spese relative alla compilazione della domanda.

Le caratteristiche aziendali e le caratteristiche dell’intervento sono i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto presentato, riportati nell’allegato 4. Per quanto riguarda le caratteristiche aziendali i parametri presi in considerazione sono il numero dei dipendenti e il fatturato, con l’assegnazione di un punteggio inversamente proporzionale alla dimensione dell’impresa, la lavorazione svolta e il bonus attribuito alle aziende attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale o provinciale.

Le imprese interessate ad accedere al contributo, possono inserire la propria domanda sul sito Inail, nella sezione “servizi online”, fino alle ore 18 di giovedì 31 maggio. Sono escluse le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione al quinto asse di finanziamento del bando Isi. Gli incentivi, ripartiti su base regionale, saranno poi assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento, le cui date saranno comunicate a partire dal prossimo 7 giugno.

AdA

Scarica l’Allegato 4 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

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Rettifica avviso pubblico per l'erogazione di voucher per la partecipazione di Micro e PMI campane ad eventi fieristici internazionali

Rettifica avviso pubblico per l'erogazione di voucher per la partecipazione di Micro e PMI campane ad eventi fieristici internazionali

Rettificato l’avviso pubblico per l’erogazione dei Voucher per partecipazione di Micro e PMI campane a eventi fieristici internazionali.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 33 del 07/05/2018 sono stati pubblicati:

  • Avviso rettificato rispetto a quanto approvato con D.D. n. 52 del 16/03/2018
  • Domanda di assegnazione
  • Modulo richiesta erogazione
  • indirizzo piattaforma web per la presentazione delle domande http://simricerca.regione.campania.it/

Nello specifico, la rettifica dell’avviso riguarda la disponibilità della sede operativa attiva in Campania (di cui al Paragrafo 4 dell’Avviso Pubblico) laddove non posseduto al momento della presentazione della domanda di assegnazione Voucher, possa essere comunque acquisito entro la data di avvio degli interventi.

Dovrà comunque essere garantita la disponibilità di una sede operativa attiva in Campania per un periodo di almeno tre anni, decorrenti dalla data del pagamento del saldo finale.

La presentazione della domanda si articola nelle seguenti sottofasi:

  1. a far data dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C è possibile registrarsi nell’apposita sezione della piattaforma web (17 maggio)
  2. a far data dal ventesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione, le MPMI registrate compilano on line il modulo di domanda provvedendo altresì a firmarlo digitalmente (28 maggio)
  3. a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C., le imprese procedono all’invio telematico del modulo utilizzando la piattaforma web (6 giugno).

L’invio sarà comunque automaticamente inibito a far data dal terzo giorno successivo a quello in cui si verifica l’esaurimento delle risorse allocate sull’avviso.

AdA

Scarica:

Atto

Avviso pubblico  

Domanda assegnazione

Modulo richiesta erogazione

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Regolamento prodotti da costruzione: tre nuove varianti CEI sui cavi

Regolamento prodotti da costruzione: tre nuove varianti CEI sui cavi

Ogni anno una vasta tipologia di edifici sono colpiti da incendi, causa di infortuni per persone, animali e strutture. Proprio per evitare o ridurre al minimo questi pericoli, il 1 luglio 2017 è entrato in vigore il Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 (CPR), che disciplina l’immissione e la libera circolazione sul mercato europeo e introduce un linguaggio tecnico armonizzato per le prestazioni e le caratteristiche essenziali di tutti i prodotti da costruzione, compresi i cavi.
Nel quadro di un costante aggiornamento delle norme sui cavi seguente il Regolamento CPR, nel mese di marzo 2018 il CEI, grazie al lavoro del Comitato Tecnico 20 “Cavi per energia”, ha pubblicato tre nuove Varianti.

  • La Norma CEI 20-40/1-1;V1 “Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-1 – Cavi elettrici – Guida all’uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) – Parte 1: Criteri generali” introduce alcuni aggiornamenti normativi relativi ai criteri generali descritti nel Regolamento CPR, dedicati ai riferimenti normativi e alla sicurezza, e in particolare: generalità, scelta e installazione, portata di corrente, effetti termici e caratteristiche al fuoco.
  • La Norma CEI 20-40/2-1;V1 “Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2 – Cavi elettrici – Guida all’uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) – Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo specificati nella Norma EN 50525” riporta considerazioni aggiuntive relative ad altri cavi di comune impiego previsti da Norme CEI o Tabelle CEI-UNEL diverse da quelle indicate nella Norma EN 50525. In particolare, sono presenti nuove tabelle dedicate ai cavi con particolari caratteristiche di reazione al fuoco.
  • La Norma CEI 20-67;V3 “Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 KV” aggiunge nuove prescrizioni, dedicate ai seguenti oggetti: esposizione in ambienti a bassa temperatura, temperatura di posa, comportamento al fuoco, cavi non classificati secondo il Regolamento CPR, in particolare focalizzati su generalità, aspetti connessi all’incendio (cavi non propaganti l’incendio, cavi resistenti al fuoco) e allo sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi.

mb

Fonte CEI

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Codice Appalti, bloccata la linea guida ANAC n. 7 sulle concessionarie

Codice Appalti, bloccata la linea guida ANAC n. 7 sulle concessionarie

Con il parere 1152/2018, il Consiglio di Stato ha bloccato le linee guida dell’Anac n. 7 sul limite 80 – 20 per gli affidamenti in house delle concessionarie. Il CdS ha chiesto all’Anac una serie di spiegazioni sul testo, che sembra prestarsi a molteplici interpretazioni. Nel frattempo la norma resta congelata. Uno degli obiettivi del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) è la riduzione degli affidamenti in-house, cioè senza bando, a società controllate dalle Amministrazioni.

Una società è considerata in-house se l’Amministrazione o l’ente aggiudicatore esercita su di essa un controllo “analogo a quello esercitato sui propri servizi”. La società in house non può avere nessuna autonomia: oltre l’80% delle attività svolte devono essere effettuate per conto dell’Amministrazione che le controlla e non devono esserci partecipazioni di capitali privati.

Allo stesso tempo, gli affidamenti in house sono possibili per la produzione di un servizio di interesse generale, la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, la realizzazione e gestione di un'opera pubblica attraverso un contratto di partenariato, l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro.

In base al Codice Appalti e alle linee guida n.7, per le concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro, non affidate con la formula della finanza di progetto o con gara pubblica, la concessionaria ha l’obbligo di affidare con gara almeno l’80% del valore dei lavori, servizi o forniture. Gli affidamenti in-house, cioè a società controllate dall’Amministrazione, possono ammontare al massimo al 20% del valore.

L’importo di 150 mila euro si riferisce al valore della concessione, non a quello dell’appalto da affidare (con gara o in house). Questo significa che i titolari di una concessione di valore pari o superiore a 150mila euro dovranno conteggiare nel limite 80-20 tutti i contratti, anche quelli di piccolo importo.

La normativa precedente prevedeva l’obbligo di affidare con gara almeno il 60% del valore dei lavori, servizi o forniture e la possibilità di affidare in house il 40% del valore. Questi limiti più permissivi sono rimasti in vigore solo per le concessionarie autostradali.

Per dare al sistema il tempo di adeguarsi, l’Anac ha inoltre previsto un periodo transitorio, che è scaduto il 19 aprile scorso. Entro questo termine, i titolari delle concessionarie hanno quindi dovuto rinnovare i contratti eventualmente scaduti adeguandosi ai limiti 80-20, quindi, se necessario, bandendo gare pubbliche o attivando la procedura del project financing. A partire dal 19 aprile sono stati previsti controlli annuali. L’obbligo di attenersi al limite 80-20 deve essere rispettato anno per anno, non su base pluriennale.

 

Il Consiglio di Stato ha considerato poco chiare le linee guida dell’Anac e ha chiesto chiarimenti su cinque punti prima di esprimersi. I giudici hanno chiesto innanzitutto di chiarire inequivocabilmente se le linee guida si applicano anche ai settori speciali, cioè ai contratti nel settore dell’energia, dell’acqua e dei trasporti. A detta del CdS, si tratta di un’ipotesi da escludere dal momento che, in base all’articolo 7 del Codice Appalti, le regole sui limiti 80-20 non si applicano alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata.

Il CdS ritiene che potrebbero crearsi degli equivoci sul periodo transitorio. Le linee guida stabiliscono che l’adeguamento ai nuovi limiti 80-20 è effettuato man mano che i contratti in essere vengono a scadenza. Secondo i giudici, questa affermazione potrebbe essere intesa in contraddizione rispetto al Codice Appalti, che ha concesso un periodo di adeguamento di due anni (terminato il 19 aprile 2018). Il problema non si pone per i contratti che, scadendo durante il periodo transitorio, vengono rinnovati secondo le nuove regole, ma per quelli che, avendo una scadenza successiva al 18 aprile 2018 potrebbero essere considerati validi fino alla loro naturale scadenza. Sulla base di questo dubbio, i giudici hanno chiesto di definire in modo chiaro se i contratti devono essere sciolti anticipatamente, e stipulati nuovamente attenendosi al limite 80-20, o se è possibile attendere la loro scadenza naturale.

Per effettuare in modo efficace i controlli sul rispetto delle nuove regole, il CdS ha chiesto all’Anac di spiegare se l’obbligo di affidare l’80% dei contratti con gara decorre dal momento dell’indizione della gara, dell’aggiudicazione o della firma del contratto e se va considerato l’importo della gara o quello del contratto firmato.

Il Consiglio di Stato ritiene inoltre utile esplicitare a quali procedure attenersi nei bandi di gara.  I giudici non sanno infatti se per bandire le gare pubbliche tutti i concessionari devono rispettare integralmente i contenuti del Codice Appalti o se bisogna attenersi ai limiti previsti dall’articolo 164, comma 5 del Codice, in cui però “non ci sono specifiche indicazioni sulle procedure di evidenza da seguire”.

Le linee guida dell’Anac prevedono infine l’obbligo dei concessionari di elaborare un programma annuale degli affidamenti, da trasmettere ai rispettivi concedenti. Secondo il CdS, si tratta di una disposizione che non ha una copertura normativa e che non avrebbe un valore vincolante.

AdA

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