fbpx

itenfrdees

Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

Combustibili solidi secondari (CSS): pubblicato il rapporto tecnico UNI/TR 11581

CSSIl rapporto tecnico nazionale UNI/TR 11581 riguarda le linee guida applicative delle norme UNI EN 15359 e UNI EN 15358: fornisce indicazioni riguardanti l’applicazione della UNI EN 15359 relativa alle procedure e alle modalità di campionamento dei combustibili solidi secondari (CSS) e della UNI EN 15358 riguardante il sistema di gestione per la qualità per la produzione e la commercializzazione dei CSS.
Il CSS è definito come un combustibile solido ottenuto – ovvero lavorato, omogeneizzato e migliorato a una qualità che può essere oggetto di accordi specifici tra produttore e utilizzatore – da rifiuti non pericolosi, preparato per essere avviato a recupero di energia in impianti di incenerimento o co-incenerimento. Nello specifico, i CSS sono quindi prodotti a partire da rifiuti unicamente non pericolosi e non più economicamente riciclabili, e sono ottenuti, per esempio, da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e da rifiuti speciali non pericolosi quali: rifiuti da costruzione e demolizioni, da attività manifatturiere e da trattamento di rifiuti.
La norma, di competenza del Comitato Termotecnico Italiano è disponibile sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

Leggi tutto...

Siderurgia. Nuovo dossier dall'UNI

Dossier apr2015Pubblicato, a cura di UNSIDER - ente federato UNI -  un Dossier dedicato alle norme tecniche nel settore della siderurgia.
L'industria siderurgica è una componente strategica fondamentale per lo sviluppo economico dei Paesi industrializzati e di quelli in via di sviluppo. L'acciaio è infatti presente in tutti i settori della vita sociale per la sua eccezionale versatilità nonché per la sua elevata e agevole riciclabilità. Non è pertanto una sorpresa che la normazione tecnica abbia un ruolo di primo piano nella siderurgia. Si trovano norme che si occupano di acciaio per impieghi strutturali, acciaio per cemento armato e cemento armato precompresso, acciai da trattamento termico e inossidabili, acciai per impieghi a pressione, acciai per forgiatura e fonderia, vergella e fili, prodotti piani, tubi di acciaio, tubi di ghisa, prodotti refrattari.
Cuore normativo del settore siderurgico sono una serie di Comitati Tecnici CEN, ECISS e ISO. Il Dossier ne traccia un quadro esaustivo.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

Sfoglia il Dossier

mb

Fonte UNI

Leggi tutto...

Per gli iscritti all’Albo dei Periti Industriali norme CEI a prezzi agevolati

CEINel quadro della pluriennale collaborazione tra il Comitato Elettrotecnico Italiano e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, è stata recentemente firmata a Milano dal Direttore Generale del CEI Roberto Bacci e dal Presidente del CNPI Giampiero Giovannetti  una convenzione per il servizio di abbonamento alle Norme CEI.
Alla base della convenzione CEI-CNPI vi è la possibilità per gli iscritti all’Ordine professionale di accedere online alla raccolta completa delle Norme e Guide Tecniche CEI ad un prezzo particolarmente vantaggioso.
L’abbonamento in Convenzione CEI-CNPI 2015 ha un prezzo di € 100 + IVA, ha validità di un anno a partire dal giorno della sottoscrizione e può essere sottoscritto da ogni Perito Industriale o Perito Industriale Laureato in regola con l’iscrizione al proprio Collegio, per il proprio utilizzo personale, oppure per conto e nell’interesse dell’impresa di cui è titolare, purché l’impresa sia, al massimo, una micro impresa.
L’accesso è permesso anche alle Norme e Guide Tecniche CEI che vengono abrogate in seguito alla sottoscrizione dell’abbonamento. L’accesso è personale ed è regolato tramite username e password.
L’abbonamento prevede anche la possibilità di una stampa per ogni Norma o Guida Tecnica di interesse. È possibile, inoltre, selezionare parti di pagine delle pubblicazioni, da riportare in altra documentazione, con le limitazioni descritte nella legge sul copyright.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte CEI

Leggi tutto...

Rifiuti: dichiarazione mud 2015

mud2015Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014. Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.

Per la dichiarazione ambientale MUD 2015 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 17 dicembre 2014 che sostituisce quella utilizzata fino allo scorso anno. Fra le novità del nuovo modello, si segnala la reintroduzione del Modulo RE e, pertanto, la possibilità di indicare i rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti fuori dall’unità locale. In particolare, nel Modulo RE andranno indicati i rifiuti da attività di bonifica amianto, i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito dei lavori di manutenzione e i rifiuti provenienti da cantieri temporanei o mobili.

Viene confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento. Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.

Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi:

  • fino ad un massimo di tre mesi se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi)
  • fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2015.

Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:

  • le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti;
  • le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.

Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.

Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2015.
Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.

Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (www.unioncamere.it – www.ecocerved.it – www.infocamere.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Allegato 4 del DPCM 17/12/2014.
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.

MUD semplificato
In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • sono produttrici di non più di 7 rifiuti,
  • i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,
  • per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.

Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.

Sul sito di Ecocerved (www.ecocerved.it), nell’area “Link utili – MUD semplificato” è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello che può essere trasmesso alla CCIAA. La comunicazioni semplificata deve essere spedita alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 17/12/2014.

La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.

Diritti di segreteria
Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it.
Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale.

Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2015) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.

AdA

fonte ANCE Brescia

Leggi tutto...

Progettazione della sicurezza nei cantieri, pianificazione dei lavori e organizzazione del cantiere. Pubblicazione Inail

ucm 177229L’INAIL ha recentemente pubblicato un documento dal titolo “La progettazione della sicurezza nel cantiere”. Una pubblicazione che si rivolge a quanti debbano ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.lgs 81/08 e s.m.i. proponendo, anche con l’ausilio di esemplificazioni pratiche, dei possibili schemi per la redazione di PSC e POS e un algoritmo per la valutazione dei rischi.
 
Il settore delle costruzioni rappresenta un’attività particolarmente rischiosa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La pubblicazione si sofferma in particolare sulle tematiche relative alla pianificazione dei lavori e all’organizzazione del cantiere. Si intende fornire non solo una guida all’applicazione della normativa vigente sui cantieri, ma proporre anche una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza nei cantieri: una metodologia incentrata su un’attenta valutazione dei rischi.

AdA

Scarica il Documento “La progettazione della sicurezza nel cantiere”

Errata corrige (Bibliografia aggiornata)

Scarica “Algoritmo cantieri”

Leggi tutto...

Certificazioni volontarie (SGSL): una via per ridurre gli infortuni e le ispezioni

omino SICUREZZAI controlli sul lavoro diminuiscono ma quando arrivano colpiscono (quasi sempre) nel segno. Negli ultimi anni la spending review non ha risparmiato neanche il delicato settore della vigilanza sulle imprese, che per il lavoro è affidata al Ministero ma anche a Inps e Inail. Analizzando i dati contenuti nei rapporti di vigilanza del Welfare, in soli cinque anni le imprese sottoposte a ispezione sono calate costantemente passando dalle oltre 300mila del 2009 a poco più di 220mila del 2014. A conti fatti una flessione di oltre il 27 per cento.

Eppure, nonostante il calo, i controlli effettuati restano comunque incisivi: anche nel 2014 quasi due aziende su tre – il 64% per l’esattezza, esattamente come nel 2013 – tra quelle visitate si sono rivelate irregolari. Con un numero di lavoratori del tutto in nero che supera il 40% degli occupati totali delle aziende.

Come dire: la maggior parte delle volte quando gli ispettori si sono mossi hanno colto nel segno. Dietro a questo risultato c’è sicuramente un affinamento della programmazione dei controlli, necessario appunto anche a seguito dei tagli negli organici (-10% di ispettori negli ultimi cinque anni).

Lo sottolinea lo stesso dicastero nel Rapporto 2014: «La strategia di intervento portata avanti dal ministero del Lavoro – si legge nel documento – già da qualche anno è mirata non tanto a realizzare un incremento numerico degli accessi ispettivi, quanto a concentrare le verifiche verso obiettivi particolarmente significativi, individuati sulla base di una specifica programmazione che ha tenuto conto delle peculiarità delle diverse aree geografiche».

Gli ispettori dei tre enti hanno scovato 142.132 aziende irregolari (erano oltre 152mila nel 2013). Significativo anche il risultato economico: sono stati recuperati 1,5 miliardi tra contributi e premi evasi (cento milioni in più rispetto al 2013).

La sicurezza
I controlli sono diventati più mirati anche sul rispetto delle norme per la salute e la sicurezza del lavoro. Per citare solo un dato nel 2013 ben l’88% delle aziende ispezionate dall’Inail ha riportato irregolarità. A orientare le ispezioni verso i settori e le realtà considerate più a rischio è anche la politica dell’ente infortuni verso le certificazioni volontarie, che è uno degli strumenti utilizzati per “scremare” i soggetti da selezionare, attenuando la vigilanza sulle realtà produttive certificate, che hanno già subito le visite dei certificatori.

Da anni l’Inail incentiva gli investimenti in prevenzione anche attraverso uno sconto fino al 30% dei premi assicurativi per interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e fornisce anche finanziamenti (tramite il bando annuale Isi) a fondo perduto per i progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In più, appunto, le aziende con la certificazione volontaria Ohsas 18001, che misura proprio la capacità dell’impresa di tenere sotto controllo i fattori di rischio per i lavoratori, vengono visitate con minore frequenza perché già monitorate dagli auditor degli enti di certificazione.

Il rapporto Censis Accredia sulla semplificazione prova a quantificare quali potrebbero essere gli effetti in termini di calo degli infortuni di una diffusione quasi totale tra le aziende di questa certificazione volontaria. In questo caso-limite si potrebbe arrivare – secondo lo studio – a una diminuzione di 80mila incidenti l’anno (- 20%) e a un risparmio massimo di 4 miliardi di euro.

AdA

fonte sole24ore 105/15 V.Uv.

Leggi tutto...

Imprese Chimiche: Linee d’Indirizzo per la gestione della sicurezza

sostanze-chimicheCon Determinazione del Presidente dell’Inail n. 84 del 24 marzo scorso, sono state approvate le Linee d’Indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica, alla cui realizzazione ha lavorato un apposito gruppo di lavoro formato da professionisti dell’Istituto e da rappresentanti di Federchimica e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore Filctem/Cgil, Femca/Cisl e Uiltec/Uil. Si tratta di una tappa importante nel percorso di collaborazione avviato tra i due enti con l’Accordo Quadro siglato il 24 aprile 2013 allo scopo di consolidare il cammino di fattiva cooperazione consolidatosi negli anni.

In appendice al documento è stato inserito inoltre un addendum per guidare le imprese nella adozione di un modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.lgs 231/01, in relazione a quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

In virtù delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed ai sensi delle modalità di applicazione della tariffa dei premi INAIL, l’adozione delle presenti Linee di indirizzo è da considerarsi un intervento di prevenzione nel campo della salute e sicurezza, utile per le aziende in sede di richiesta della riduzione del premio assicurativo (OT24) all’INAIL nei modi e nella misure previste dall’art. 24 D.M. 12 dicembre 2000 e s.m.i.

Le Linee di indirizzo utilizzano il linguaggio proprio degli standard internazionali volontari e sono state redatte ispirandosi al nuovo schema di riferimento comune a tutti i sistemi di gestione pubblicati in seno all’ISO, al fine di valorizzare le metodologie operative, i processi logici e gestionali noti, laddove applicati, e di facilitarne l’adozione, laddove ancora non in uso.

Qualora ne condividano le finalità, le imprese avranno inoltre la possibilità di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione secondo lo schema previsto dallo standard OHSAS 18001 e, grazie al contributo presente nell’appendice A, di adottare un modello organizzativo e gestionale relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti, di cui al Decreto legislativo n. 231/2001 s.m.i., che rispetti i requisiti previsti all’art. 30 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

AdA

Scarica le Linee d’Indirizzo per la gestione della sicurezza nelle imprese chimiche

Leggi tutto...

Pest Management. Nuova norma europea sui servizi di disinfestazione

disinfestazioneAppena pubblicata la nuova norma UNI EN 16636:2015Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) - Requisiti e competenze” che tratta appunto i requisiti dei servizi professionali per la gestione e il controllo dei parassiti. Il documento – che è l’adozione di una norma europea e che sarà presto disponibile in versione bilingue – sarà utilizzato per migliorare la qualità di questi servizi in tutta Europa.
La norma – messa allo studio su proposta italiana – contiene requisiti chiari e una guida per i fornitori su come assicurare che i servizi di disinfestazione da loro offerti siano di alto livello sia dal punto di vista professionale sia qualitativo, in quanto vengono svolti minimizzando i rischi per la salute umana e per l’ambiente e stabilendo un rapporto chiaro con il cliente in merito al contenuto e all'efficacia attesa del servizio.
La presenza di animali infestanti (come topi, insetti o micro-organismi) rappresenta un rischio serio per la salute pubblica in quanto possono agire come veicolo per l’introduzione e la diffusione di malattie e di possibili allergeni nella popolazione umana e animale e un danno materiale per gli alimenti e le cose.
Durante la stesura della norma sono stati presi in considerazione sia gli aspetti ambientali sia quelli relativi alla salute in modo da minimizzare qualsiasi possibile impatto negativo. La norma stabilisce inoltre le competenze richieste per i differenti ruoli (personale amministrativo, addetti alle vendite, responsabili tecnici, ecc.) coinvolti nella fornitura di questi servizi. Non si applica invece al settore della protezione delle colture, alle pulizie e alle disinfestazioni di routine erogate tramite regolari contratti con imprese di pulizia.
La nuova EN 16636 sarà adottata a livello nazionale da 33 paesi europei entro il termine massimo della fine di settembre 2015 (in Italia è già stata adottata dall’UNI). Essa sostituirà le norme sul pest management precedentemente pubblicate a livello nazionale in alcuni paesi (come ad esempio Francia, Germania, Malta e Spagna).
La direttiva europea sui servizi (2006/123/CE) incoraggia lo sviluppo di norme tecniche volontarie a livello europeo per facilitare la compatibilità tra i servizi, assicurare la qualità dell’offerta e delle informazioni che vengono fornite agli utilizzatori. Le norme europee sui servizi contribuiscono inoltre a incrementare il commercio tra i paesi europei migliorando sicurezza e prestazioni e proteggendo i consumatori e l’ambiente.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

Leggi tutto...

Medici Competenti: cancellati di colpo 6.500 su 10.000

medicina-del-lavoroIl Ministero della Salute a fine marzo aveva emesso una nota che informava l'inizio della procedura di cancellazione dall'Elenco Nazionale dei Medici Competenti di tutti coloro i quali risultavano privi dei requisiti. Il giorno di Pasquetta infatti sono letteralmente spariti 6.500 medici su 10.000 circa.

I requisiti per poter assumere incarichi di medico competente sono stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs 81/08 ed in particolare dai commi 3 e 4:
Comma 3. “Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e smi, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Comma 4. “I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."

Pertanto, coloro i quali non hanno effettuato nel triennio 2011-2013 il numero di 150 crediti formativi di cui almeno il 70% in discipline afferenti all’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro e non li hanno comunicati al Ministero della Salute che tiene il Registro Nazionale, entro il 31 marzo 2015, decadono dall'incarico alla fine del triennio e quindi il 1/1/2014.

È per quello che il Ministero specifica, così come anche indicato dall'art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: " L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sè titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente" in quanto il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 D.Lgs 81/08.

È il datore di lavoro, quindi, che all'atto della nomina deve verificare che il medico che sta per incaricare possegga i requisiti e di inserirlo nella lettera di incarico.

Il Ministero della Salute ha semplicemente fatto, eccetto eventuali errori da sanare, quello che doveva fare: verificare e cancellare dal Registro tutti quelli che, a loro, risultano privi dei requisiti.

È chiaro che poi un singolo datore di lavoro o lavoratore che va a consultare il Registro che è pubblico dovrà chiedere conto al medico competente del motivo per cui egli non è inserito nell'elenco.

Si può ritenere vessatoria tale norma e forse lo è. Però è noto dal 2008 a tutti i medici competenti che la norma esiste e che sarebbe entrata in vigore in riferimento al triennio 2011-2013 e che poi il Ministero della Salute ha concesso una proroga di un anno per il recupero dei crediti. Dal 2008 al 2015 sono 7 anni.

Il problema invece esiste per quelli ingiustamente cancellati e sicuramente ci sono. Essi ricevono un danno d'immagine e forse non solo in quanto l'azienda potrebbe anche revocare l'incarico a seguito di una verifica di assenza nel Registro Nazionale. E allora comincia la dispora tutta italiana del peregrino che, nel giusto, deve dover dimostrare di esserlo realmente, tenuto conto che le banche dati che gestiscono i crediti sono lacunose e carenti.

In data 8/4 il Ministero ha informato che coloro i quali hanno inviato l'autocertificazione ma non compaiono nell'elenco possono re-inviarla all'indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

AdA

Consulta il Registro Nazionale

fonte: medicocompetente.blogspot

Leggi tutto...

Valutazione di Impatto Ambientale. Emanate le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA

viaCon Decreto 30 marzo 2015 il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto Legge 91/2014.

L’emanazione del decreto ministeriale permetterà all’Italia di superare le censure formulate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per non conformità delle norme nazionali alla normativa comunitaria in materia di VIA.

Le Linee Guida forniscono indirizzi e criteri per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e smi) dei progetti elencati nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 al fine di garantire un’uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva VIA.

Le Linee Guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell’Allegato V alla Parte Seconda del Codice dell’ambiente, ritenuti rilevanti ai fini dell’identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

Il decreto, il cui iter di approvazione è stato molto articolato, è emanato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa l’intesa della Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Il provvedimento entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione avvenuta l'11 aprile 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 84.

AdA

Scarica Linee Guida

Scarica il Decreto 30 marzo 2015

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS

Iscriviti alla nostra newsletter. Resta aggiornato.NB: Iscrivendoti, accordi il tuo consenso