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Fibre artificiali vetrose: approvate le linee guida per la sicurezza dei lavoratori

FAVLa Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo 2015 ha sancito l’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome sulle Linee guida per l’applicazione della normativa inerente i rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute alle fibre artificiali vetrose (FAV).

Si tratta del documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute" redatto dal Ministero della Salute e diramato fra febbraio e marzo 2015, approvato poi nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 3 marzo 2015, dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e sancito definitivamente il 25 marzo scorso nella Conferenza Stato-Regioni.

Si spiega nel provvedimento di approvazione, che il Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) al Titolo IX (Sostanze pericolose) - Capo I (Protezione da agenti chimici) e Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) prevede che, in caso di esposizione sul luogo di lavoro a tutti gli agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro è tenuto a effettuare:

  1. la valutazione dei rischi e, in esito alla stessa, ad adottare le previste misure generali per la prevenzione dei rischi;
  2. nel caso di esposizione a fibre ceramiche refrattarie, la valutazione del rischio e, in esito alla stessa, a prendere in considerazione, in primo luogo, la possibilità della riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo, la possibilità dell'utilizzo in un sistema chiuso e, solo in ultima analisi, la riduzione al minimo possibile del livello di esposizione.

Ciò considerato, tutte le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) per le quali non risultano valori limite o indicazioni tecniche sulla valutazione dell'esposizione, rientrano nella categoria dei materiali utilizzabili che presentano rischi per la salute, sia pure con diversa misura di pericolosità diversa composizione e caratteristiche.

Alla luce di ciò, le Linee guida su "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV)" sono state realizzate per assicurare una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati, compresi gli utilizzatori finali, sia negli ambienti di lavoro, sia di vita, nonché favorire sul piano della tutela della salute - superando anche aspetti tecnici cruciali, quali la metodologia analitica di riferimento da utilizzare per la determinazione della corretta classificazione delle diverse FAV oggi presenti sul mercato - l'adozione di misure di prevenzione adeguate, in linea con la vigente normativa, avendo come destinatari particolari, ma non esclusivi, sia i datori di lavoro che gli organi di vigilanza.

AdA

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Disponibili in italiano le norme della serie UNI EN ISO 4210 sui requisiti di sicurezza delle biciclette

BICILa Commissione Tecnica Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi ha pubblicato in lingua italiana le parti 4, 6, 7, 8 e 9 della norma UNI EN ISO 4210: tutte le parti riguardano i metodi di prova e, nello specifico, la parte 4 riguarda la frenatura, la parte 6 il telaio e la forcella, la parte 7 le ruote e i cerchioni, la parte 8 il pedale e l’unità di sistema e, infine, la parte 9 la sella e il reggisella.
Tutti i metodi di prova delle parti 4, 6, 7, 8 e 9 della norma UNI EN ISO 4210 sono relativi alla norma UNI EN ISO 4210-2 che specifica termini e definizioni relativi a requisiti di sicurezza e prestazione per la progettazione, l’assemblaggio e la prova di biciclette e gruppi componenti. Essa si applica alle biciclette da ragazzo con altezza massima della sella maggiore o uguale a 635 mm e minore di 750 mm, alle biciclette da città e da trekking, alle biciclette da montagna e biciclette da corsa con un’altezza massima della sella maggiore o uguale a 635 mm, includendo le biciclette pieghevoli.
Tutte le parti della serie UNI EN ISO 4210 sono contenute negli abbonamenti all’OT U61, alla SC U6100 e al GL U610012 relativi alla commissione tecnica Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

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Sicurezza nei cantieri: nuova norma UNI 11578:2015 sugli ancoraggi permanenti

dispositivi anticaduteUn altro passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate all’uso di questa tipologia di dispositivi a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto. Il documento si integra, colmandone le lacune, coi precedenti interventi in materia dell’Ente nazionale italiano di unificazione

Grazie alla recente norma Uni 11578:2015 viene realizzato un altro importante passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate alle carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica relative ai dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto. Nella maggior parte delle installazioni vengono utilizzati, infatti, dispositivi di ancoraggio che vengono lasciati sul luogo di lavoro indefinitamente senza essere rimossi. Grazie alla nuova norma UNI – “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova” – trova risoluzione una parte di queste problematiche.

La pubblicazione della norma UNI 11578:2015, spiega Luca Rossi del Dit Inail, mira a risolvere lacune e problematiche determinate dalla UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013 in relazione al campo di applicazione e alla determinazione d’uso dei dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto, separando definitivamente quelli destinati all’installazione permanente da quelli non destinati a non esserlo e, nel contempo, migliora i requisiti e i relativi metodi di prova dei suddetti dispositivi, senza creare barriere commerciali nei confronti dei dispositivi già conformi alla norma UNI 11578:2015 e alla norma UNI 11560:2014.

Entrando nei dettagli del documento, la nuova norma Uni 11578 mantiene un’analogia con le norme UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013 e descrive tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati esclusivamente per l’uso con i DPI contro le cadute dall’alto. Esse sono:

  • dispositivo di ancoraggio di tipo A – Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli;
  • dispositivo di ancoraggio di tipo C – Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°;
  • dispositivo di ancoraggio di tipo D – Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°.

Va ricordato, inoltre, che la recente pubblicazione della “norma d’uso” relativa ai sistemi di ancoraggio in copertura UNI 11560:2014 va a completare la normativa tecnica di settore e la circolare del ministero del Lavoro e Politiche sociali n.3 del 2015 bene si inserisce nel contesto delle norme tecniche, fornendo chiarimenti e linee di indirizzo, per quanto riguarda i dispositivi di ancoraggio, in relazione alla legislazione applicabile: il D.Lgs 81/2008 e s.m.i, D.Lgs 475/92 e s.m.i. e il regolamento Ue n. 305/2011.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

AdA

fonte Inail

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Accordo CEI-CNI: agevolato l’accesso alle normative tecniche

ceilibroApprofondimento delle conoscenze normative nel settore elettrotecnico e possibilità di aggiornamento costante: la stipula della Convenzione 2015 tra CEI Comitato Elettrotecnico Italiano e CNI Consiglio Nazionale Ingegneri, che fa seguito alla sottoscrizione del protocollo d’Intesa siglato nel gennaio 2014, potrà garantire agli ingegneri italiani una serie di benefici significativi nello svolgimento delle proprie attività nel comparto in questione.

Nel dettaglio, i due soggetti hanno raggiunto un accordo economico, sottoforma di convenzione, grazie al quale gli iscritti agli Ordini avranno l’opportunità di accedere, tramite un apposito abbonamento, alla raccolta completa delle Norme Guide Tecniche CEI a condizioni particolari e più vantaggiose di quelle applicate generalmente.

Il prezzo dell’abbonamento che si basa sul numero degli abbonamenti sottoscritti, spiegano il Direttore Generale del CEI Bacci e il Presidente del CNI Zambrano che hanno firmato la convenzione, è di 45 Euro (più IVA) a fronte di un costo ordinario di 6.050 euro (più IVA), avrà la validità di un anno ed ogni iscritto potrà contare sulla possibilità di richiedere più di un abbonamento, sulla base del numero di attività di cui è titolare o delle eventuali necessità registrate per un singolo esercizio (nel caso di sottoscrizione multipla ciascun abbonamento avrà il prezzo di 45 euro più Iva).

“La presente convenzione tra CEI e Consiglio Nazionale degli Ingegneri – dichiara il Direttore Generale del CEI Bacci – si configura come un’ulteriore importante iniziativa del CEI con l’obiettivo di consentire la massima diffusione delle norme tecniche per i professionisti. La missione del Comitato Elettrotecnico Italiano si concretizza infatti non solo nell’attività normativa in ambito nazionale e internazionale ma, in particolare, nel ruolo sociale di diffusione culturale e di supporto ai professionisti, alle imprese e in generale ai portatori di interesse italiani nello scenario nazionale, regionale europeo e internazionale“.

“La convenzione con CEI sintetizza bene lo spirito di servizio che caratterizza il Consiglio – ha spiegato il Presidente del CNI Zambrano – dopo la stipula dell’accordo con UNI, il CNI dà seguito all’intesa con CEI dello scorso anno favorendo un accesso più efficace all’insieme delle norme dell’ente che consentirà agli iscritti di poter contare su una sorta di “banca dati” di notevole utilità. La normazione tecnica è uno strumento essenziale allo sviluppo delle attività imprenditoriali e la sua conoscenza è decisiva per il miglioramento e la crescita competitiva delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti. L’accordo, che rappresenta l’ennesimo tassello voluto dal Consiglio per favorire lo svolgimento delle attività degli iscritti, qualificando ulteriormente la professionalità degli ingegneri, rappresenta anche uno strumento a garanzia dei cittadini che si rivolgono alla nostra categoria“.

Un’intesa, quella stretta tra CEI e CNI, che aiuterà gli ingegneri ad orientarsi meglio e ad avere un quadro più chiaro sul recepimento di documenti normativi, specie internazionali, che costituiscono uno strumento fondamentale per soddisfare le prescrizioni di natura obbligatoria previste dalla legislazione nazionale ed europea con particolare riferimento al settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni e ai requisiti di qualità e sicurezza dei relativi materiali, apparecchi, macchine, impianti, processi e loro programmi.

Per la sottoscrizione all’abbonamento annuale alle norme CEI è attivo il link  http://webstore.ceiweb.it/cniregistrazione.aspx

AdA

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ROA: Procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione

Ottiche LampadaPubblicate sul Portale Agenti Fisici (PAF) le “Procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali: Cappe sterili e Lampade Germicide” elaborate dal Laboratorio Agenti Fisici della USL 7 di Siena.

Il rapporto contiene i principali risultati inerenti uno specifico studio condotto sul rischio da radiazioni ottiche artificiali nell’impiego di lampade germicida installate in cappe a flusso laminare o per lampade installate a parete o a soffitto. Tali apparati trovano largo impiego prettamente in ambito sanitario, di laboratorio e di ricerca.

Il rapporto fornisce procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione alla radiazione UVC e le principali misure di tutela per le differenti tipologie di sistemi maggiormente utilizzate in ambito sanitario, di laboratorio o di ricerca scientifica.

AdA

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Lavori in quota: dall’Inail un nuovo manuale operativo prevenire le cadute dall’alto

lavori tettiPubblicato dall’INAIL un “Manuale per la prevenzione delle cadute dall’alto” che si rivolge a tecnici, installatori ed esperti di lavorazioni su tetti e coperture.

Il manuale è stato realizzato dai ricercatori Inail del dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) e dalla Consulenza tecnica per l’Edilizia (Cte) e raccoglie i risultati di due importanti seminari sui lavori in copertura svolti al Made di Milano e al Saie di Bologna.
 
Il manuale offre una panoramica delle diverse problematiche relative alla sicurezza nelle attività di manutenzione sulle coperture degli edifici.
 
Tra le problematiche la scarsa qualificazione degli operatori tecnici per l’accesso in luoghi di lavoro costituiti da coperture di edifici e una certa sottovalutazione, legata purtroppo alla entità degli interventi e alla crisi dell’occupazione, che spinge a correre dei rischi inaccettabili.
 
Oltre a promuovere la cultura della manutenzione, il testo si sofferma anche sulla fase della progettazione, durante la quale vengono spesso sottovalutate le possibili implicazioni di salute e sicurezza che gli operatori dovranno affrontare nelle fasi successive.

AdA

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Interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: gli incentivi INAIL

logo inailIl Bando Incentivi Isi (Incentivi di sostegno alle imprese) 2014 INAIL mette a disposizione delle aziende oltre 267 milioni di euro a titolo di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro o all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Le imprese interessate potranno inserire le domande di finanziamento fino al 7 maggio 2015 sul portale INAIL.

L’incentivo ISI – ripartito in budget regionali che tengono conto del numero dei lavoratori e dell’indice di gravità degli infortuni rilevato sul territorio – viene assegnato fino all'esaurimento sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e da ISMEA.

Considerato il perdurare della difficile congiuntura economica, anche per quest’anno la copertura dei costi ammissibili è stata mantenuta al 65% fino a un massimale di 130.000 euro. Al fine di valorizzare i progetti migliori, è stato aggiornato il sistema di attribuzione dei punteggi per rendere questi ultimi facilmente associabili a ciascuno intervento previsto.

Anche quest’anno nell'ambito dei progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per le aziende del settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile, il Bando contempla, tra altre opzioni, i l’adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del D.Lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile.
La modulistica e le informazioni di dettaglio relative agli avvisi pubblici regionali del Bando Isi 2014 sono reperibili sul sito internet INAIL.

AdA

Fonte UNI

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Biocombustibili solidi: in italiano la serie della UNI EN ISO 17225

biocomb solidoPubblicate anche in italiano tutte le parti della serie appartenente alla UNI EN ISO 17225, che si occupano di requisiti generali e della definizione delle classi di pellet di legno, delle classi di bricchette di legno, delle classi di cippato di legno, delle classi di legna da ardere, delle classi di pellet non legnoso e, infine, delle classi di bricchette non legnose.
In particolare:

  • La UNI EN ISO 17225-1Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 1: Requisiti generali”, determina le specifiche dei biocombustibili solidi costituiti da materiale naturale e trattato derivante da: a) Silvicoltura e colture arboree; b) Agricoltura e orticoltura; c) Acquicoltura. Il materiale trattato chimicamente non include livelli di composti organici alogenati o metalli pesanti superiori ai valori caratteristici del materiale vergine del paese di origine.
  • La UNI EN ISO 17225-2Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 2: Definizione delle classi di pellet di legno ”. La norma si riferisce solo al pellet di legno ottenuto dalle seguenti materie prime: 1) Bosco, piantagione e altro legno vergine; 2) Prodotti e residui dell’industria di lavorazione del legno; 3) Legno da recupero. Non è incluso il legno derivante da demolizioni di edifici o di impianti di ingegneria civile, né quello trattato termicamente mediante il sistema di torrefazione, consistente in un blando pretrattamento della biomassa ad una temperatura compresa tra 200 ºC e 300 ºC.
  • La UNI EN ISO 17225-3Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 3: Definizione delle classi di bricchette di legno”.  La norma si riferisce solo alle bricchette di legno ottenuto dalle seguenti materie prime: 1) Bosco, piantagione e altro legno vergine; 2) Prodotti e residui dell’industria di lavorazione del legno; 3) Legno da recupero non trattato chimicamente. Non è incluso il legno derivante da demolizioni di edifici o di impianti di ingegneria civile, né quello trattato termicamente mediante il sistema di torrefazione, consistente in un blando pretrattamento della biomassa ad una temperatura compresa tra 200 ºC e 300 ºC.
  • La UNI EN ISO 17225-4Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”. La norma si riferisce solo al cippato di legno ottenuto dalle seguenti materie prime: 1) Bosco, piantagione e altro legno vergine; 2) Prodotti e residui dell’industria di lavorazione del legno; 3) Legno da recupero non trattato chimicamente.
  • La UNI EN ISO 17225-5Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 5: Definizione delle classi di legna da ardere”. La norma si riferisce solo alla legna da ardere ottenuta dalle seguenti materie prime: 1) Interi alberi senza le radici; 2) Residui di legno non trattati chimicamente; 3) Tronchi; 4) Residui di potatura (grossi rami, cime, ecc.).
  • La UNI EN ISO 17225-6Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 6: Definizione delle classi di pellet non legnoso”. La norma si riferisce solo al pellet non legnoso ottenuto dalle seguenti materie prime: 1) Biomasse erbacee, quali le piante che possiedono un tronco e che muoiono a fine stagione. Sono incluse granaglie e coltivazioni di semi derivanti dall’industria alimentare e i rispettivi prodotti, come i cereali; 2) Biomassa derivante dalla frutta; 3) Biomassa acquatica; 4) Miscugli e miscele di biomassa, sia intenzionali che non, inclusa quella derivante dalle principali categorie legnose di biocombustibile solido, biomassa erbacea, acquatica e prodotta dalla frutta. Qualora le miscele di biocombustibile solido dovessero contenere materiale trattato chimicamente sarà necessario dichiararlo. Non è incluso il legno trattato termicamente mediante il sistema di torrefazione, consistente in un blando pretrattamento della biomassa ad una temperatura compresa tra 200 ºC e 300 ºC.
  • La UNI EN ISO 17225-7Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 7: Definizione delle classi di bricchette non legnose”. La norma si riferisce solo alle bricchette non legnose ottenute dalle seguenti materie prime: 1) Biomasse erbacee, quali le piante che possiedono un fusto non legnoso e che muoiono a fine stagione. Sono incluse granaglie e coltivazioni di semi derivanti dall’industria alimentare e i rispettivi prodotti, come i cereali; 2) Biomassa derivante dalla frutta; 3) Biomassa acquatica; 4) Miscugli e miscele di biomassa, sia intenzionali che non, inclusa quella derivante dalle principali categorie legnose di biocombustibile solido, biomassa erbacea, acquatica e prodotta dalla frutta. Qualora le miscele di biocombustibile solido dovessero contenere materiale trattato chimicamente sarà necessario dichiararlo. Non è incluso il legno trattato termicamente mediante il sistema di torrefazione, consistente in un blando pretrattamento della biomassa ad una temperatura compresa tra 200 ºC e 300 ºC.

Le 7 parti della norma sono di competenza della commissione tecnica CTI (Comitato Termotecnico Italiano).

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

 

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Strutture sanitarie pubbliche e private: in Gazzetta l'aggiornamento alla Regola tecnica di prevenzione incendi

ospedale estintoreIn Gazzetta Ufficiale (del 25 marzo 2015, n. 70), è stato pubblicato il Decreto 19 marzo 2015 del Ministero dell'Interno (di concerto col Ministero Salute) inerente l’ "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002". Il decreto entrerà in vigore il 7 aprile prossimo.

Il DM 19/3/2015 era necessario ai fini di modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il decreto 19 marzo 2015 sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.

Novità di rilievo è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio e la nuova figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione. Viene inoltre indicato il criterio per la designazione degli addetti ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 81/08 ed è presente il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio. Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".  

Strutture esistenti con oltre 25 posti letto
L'Allegato I riporta il nuovo Titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, riguarda le "Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno" con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. Tali strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in base ai termini temporali dettate nel comma 1 dell'articolo 2 del DM 19/3/2015 o per lotti, secondo i termini del comma 2 dell'articolo 2.

Strutture esistenti fino a 500 mq o maggiori di 1000 mq
All'articolo 3 del DIM 19/3/2015 si dispone sull'applicazione dell'allegato II, che sostituisce il Titolo IV del DM 18/9/2002:

  • le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 devono applicare le nuove previsioni con riferimento a quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19/3/2015 in base alla tempistica riportata all'art.3 comma 1. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata (comma 2).
  • le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al nuovo titolo IV (così come modificato dall'Allegato II), Capo III, del DM 18 settembre 2002 in base alle tempistiche previste al comma 4, salvo che nei seguenti casi:
    a) sia stata presentata la segnalazione certificata;
    b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.151/2011.

 

Presentazione della SCIA e di un sistema di gestione della sicurezza antincendio
Nelle Disposizioni finali, si legge che è possibile optare per l'applicazione del nuovo decreto per le strutture esistenti con oltre i 25 posti letto, per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al DM 18/9/2002. Se non si optasse per tale ipotesi, gli enti e i privati responsabili delle strutture dovranno presentare al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2. Inoltre va adempiuto quanto previsto all'articolo 2 comma 1, lettera b) che richiede agli enti e ai privati responsabili delle strutture la presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22.

Inoltre, la SCIA dovrà attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo titolo V del DM 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al DM 19/3/2015 che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. A tali fini dovrà quindi essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo titolo V.

AdA

Scarica il DM 19 marzo 2015

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Chirurgia estetica. Pubblicata la UNI EN 16372 a tutela dei pazienti

esteticaLa chirurgia estetica,  in controtendenza rispetto ad altri settori, non sembra soffrire dell’attuale periodo di crisi economica ma ha visto anzi una crescita costante, soprattutto negli ultimi anni.
L’ampia offerta di interventi a basso costo, proposti anche su Internet, indica che il turismo medico – in particolare quello rivolto alla chirurgia estetica – è diventato una realtà e quindi è avvertita l’esigenza di garantire i pazienti facendo in modo che siano bene informati e che possano fare affidamento su interventi sicuri, sia nel proprio paese che all’estero.
La nuova norma europea UNI EN 16372 stabilisce i requisiti per i servizi chirurgici forniti ai pazienti che desiderano modificare qualche tratto del proprio aspetto fisico e le raccomandazioni per i professionisti della chirurgia estetica. Queste raccomandazioni riguardano vari aspetti come, ad esempio, etica e marketing, informazioni fornite al paziente, competenze dei chirurghi, requisiti per i servizi clinici e controlli post operatori.
La EN 16372 è stata sviluppata dal CEN/TC 403, il Project Committee “Aesthetic surgery and aesthetic non-surgical medical services” costituito nel 2010. Tra gli stakeholder del comitato – oltre a numerosi professionisti – anche i rappresentanti di ANEC, l’associazione europea che rappresenta gli interessi dei consumatori nel processo di normazione tecnica.
Il comitato CEN che ha elaborato la EN 16372 sta attualmente sviluppando un altro nuovo progetto di norma europea (prEN 16844) che stabilisce i requisiti per i servizi di medicina estetica e fornisce raccomandazioni per procedure mediche non chirurgiche per trattamenti clinici, inclusi i principi etici e i principi generali sulla base dei quali tali servizi sono forniti dai professionisti di medicina estetica.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

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mb

Fonte UNI

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