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Linea guida sull'uso delle piattaforme di lavoro elevabili

piattaforme PLESono state pubblicate, dal laboratorio di approfondimento Costruzioni della Regione Lombardia, le linee guida “Uso delle piattaforme di lavoro elevabili”.

Il documento, finalizzato a conseguire gli obiettivi del Piano Regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, illustra le buone pratiche da adottare qualora si operi in cantieri temporanei e mobili e risponde a due diverse esigenze: essere riferimento comune per la conduzione dell’attività di sorveglianza da parte degli Psal ed essere riferimento utile per le aziende ai fini della valutazione del rischio.

Il testo illustra le misure generali di sicurezza da adottare prima durante e dopo l’uso di una piattaforma di lavoro elevabile e fornisce indicazioni sul posizionamento, sul controllo delle condizioni ambientali, sulla valutazione del rischio elettrico, sull’uso di stabilizzatori a seconda del terreno, sul caricamento della piattaforma su mezzo e trasporto.

Elenca le operazioni relative alla gestione delle emergenze, i possibili utilizzi delle piattaforme, descrivendo i diversi contesti operativi, i relativi rischi e individuando la specifica tipologia di macchina che meglio si adatta a quell’occasione di utilizzo.

Per ogni occasione di lavoro fornisce una scheda dettagliata: potatura e manutenzione e del verde, montaggio strutture prefabbricate, opere di finitura e completamento di edifici, montaggio di scaffalature metalliche e magazzini industriali, manutenzione di impianti, lavori di demolizioni e smontaggi e bonifica di manufatti in cemento/amianto.

Completano il documento una check list per l’utilizzo delle Ple, la descrizione dei diversi Dpi da utilizzare, indicazioni sul noleggio delle piattaforme.

AdA

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Applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura

agricolturaÈ disponibile sul sito della Rete Rurale Nazionale il documento “Prevenzione e sicurezza sul lavoro in agricoltura: conoscenze e costi per le aziende agricole” con un questionario sull’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura.

La nuova normativa affrontando la problematica della prevenzione dei rischi igienico sanitari e di incidenti sul lavoro in modo “sistemico” e cioè attraverso azioni e responsabilità per i diversi componenti e tipologie di imprese agricole, risulta piuttosto complessa. In particolare prevede una partecipazione diretta del conduttore e delle addetti dell’azienda alle attività di prevenzione. Questo comporta una profonda conoscenza da parte degli operatori dei potenziali rischi ed un loro aggiornamento continuo finalizzata all’acquisizione di capacità e competenze per una gestione in sicurezza delle pratiche produttive. Si tratta quindi di un approccio molto interattivo al problema della sicurezza e della prevenzione a causa della estrema eterogeneità delle aziende e della rilevanza di un percorso personalizzato per ciascuna di queste.

L’Agricoltura rappresenta uno dei settori a maggior rischio per infortuni invalidanti e il primo settore per infortuni mortali. A questo va aggiunto che coloro che lavorano nel settore agricolo sono quelli con maggior rischio di contrarre malattie professionali in quanto il settore ha il primato anche per questo.
La prevenzione e sicurezza sul lavoro costituiscono quindi un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un’azienda agricola. Negli ultimi anni vi è stata una evoluzione della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro che ha tenuto conto delle diverse situazioni, ambienti di lavoro e delle attività svolte nel settore.

Con riferimento al settore agricolo vi è stata una razionalizzazione delle misure di tipo normativo e di accompagnamento finalizzata ad introdurre, nelle imprese e nelle diverse figure che vi operano, una vera e propria “cultura” della prevenzione dei rischi igienico sanitari e le informazioni, conoscenze e competenze per ridurre i rischi di infortuni e di malattie croniche collegate al lavoro agricolo.

A differenza di altre norme, che riguardano la sicurezza alimentare, dell’ambiente e il benessere animale, la normativa sulla sicurezza sul lavoro non è entrata a far parte del “pacchetto” della “condizionalità” previsto dalla Regolamentazione europea per avere accesso ad aiuti diretti e/o alle diverse agevolazioni previste dalla Politica Agricola Comune. Tuttavia, considerata l’importanza dell’argomento molte regioni l’hanno introdotta tra i requisiti per l’accesso ai finanziamenti pubblici comprese quelli previsti dai piani di Sviluppo Rurale. E’ dunque importante una riflessione su questo tema prima dell’avvio della nuova programmazione.

L’attuale normativa si basa sul D.Lvo 81/2008 meglio noto come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” che riguarda tutti i settori e quindi anche l’agricoltura e sui diversi aggiornamenti e circolari che si sono susseguite dalla sua emanazione ad oggi.

AdA

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Antincendio: nuove regole tecniche per gli autodemolitori

autodemolizioniPubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2014 (G.U. 11 luglio 2014, n. 159) che contiene, la "regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²" che entra in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione.

Il Decreto si propone di:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree limitrofe;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

La nuova Regola tecnica si applica alla progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di demolizioni di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

Si specifica che se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della regola tecnica si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attività oggetto di intervento di modifica o di ampliamento. Se l'aumento di superficie da destinare ad attività di demolizione autoveicoli è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio vanno adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

In alternativa a quanto sopra previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II della regola tecnica, applicate all'intera attività.

Le attività di demolizione esistenti vanno adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II rispettando le scadenze fissate all'art. 6, salvo nei casi in cui le attività di demolizione:

  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del DL del Fare 69/2013;
  • siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, (ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011).

AdA

Scarica il DM 1 luglio 2014

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Gestione dei pneumatici fuori uso. Pubblicato un Decreto Direttoriale dal Ministero dell'Ambiente

pneumaticiIl 9 luglio 2014, sul sito del Ministero dell'Ambiente è stata annunciata la pubblicazione del Decreto Direttoriale 7 luglio 2014, n. 5171, di approvazione del contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita per l'anno 2014. Il decreto ha efficacia dal quindicesimo giorno dalla loro data di pubblicazione sul sito ministeriale.Nel decreto è presente una tabella che indica l'importo del contributo in base alle diverse Tipologie di pneumatico, al loro peso e alla tipologia di veicoli utilizzatori, classificati secondo le categorie di cui all'articolo 47 Dlgs 285/1992 (Codice della strada)
La gestione dei pneumatici fuori uso è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice Ambiente), in particolare, l'articolo 228, comma 2 del Codice Ambiente, prevede che la gestione dei pneumatici fuori uso sia regolata con apposito decreto del Ministro dell'Ambiente, ovvero il DM 11 aprile 2011, n. 82 con il quale è adottato il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso.
L'articolo 7, comma 2 del DM 82/2011 ha istituito il Comitato di gestione degli PFU provenienti da veicoli fuori uso che, entro il 31 maggio 2015, deve inviare a all'Autorità competente, ovvero la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, il rendiconto economico della gestione dei proventi introitati nell'anno 2014 in applicazione del decreto 5171/2014.
Con l'articolo 7 comma 5 del DM 82/2011 si ricorda che è il Comitato a definire l'entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita, mentre con apposito regolamento (contenuto nel Decreto 20 gennaio 2012) sono stati definiti i parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie di contributo per la copertura dei costi di raccolta e trattamento degli PFU, nonché delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo in cui è versato il contributo (fondo) stesso riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita.
Il contributo, ai sensi dell'articolo 7 del DM 82/2011, deve garantire la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici provenienti dai veicoli a fine vita, nonché delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo.

mb

Leggi il Decreto Direttoriale del 7 luglio 2014

Leggi il DM n. 82 del 11/04/2011

Fonte Ministero Ambiente

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Dal Ministero dell'Ambiente una guida per il risparmio di carburante nelle autovetture

guida risparmio carburanteDisponibile sul sito del Ministero dell’Ambielte la “Guida al risparmio di carburante delle autovetture” - edizione 2014, la cui pubblicazione è prevista dalla direttiva 1999/94/CEE, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84. La guida fornisce ai consumatori informazioni utili per un acquisto consapevole di autovetture nuove, con lo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e al risparmio energetico.
La guida, approvata con decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle Infrastrutture e Trasporti, è pubblicata anche sui siti Internet degli altri Ministeri interessati.
Il trasporto, la cui domanda è in forte espansione, rappresenta un settore critico per il raggiungimento degli obbiettivi di Kyoto in quanto è responsabile di una parte significativa del consumo totale di energia. I fattori che determinano tali livelli elevati di emissioni di gas serra sono legati in parte alle prestazioni dei singoli modelli di autovettura in termini di consumi ed emissioni di CO2 e in parte alle elevate percorrenze annue dei veicoli e allo stile di guida del conducente.
La guida contiene un elenco di tutti i modelli di autovetture commercializzate al 15 marzo 2014, con i rispettivi consumi ed emissioni di CO2, una lista dei modelli a più basse emissioni, divisi per alimentazione a benzina, a gasolio, a bifuel (con utilizzo di GPL o metano) e a propulsione elettrica e ibrida, nonché consigli utili agli automobilisti per guidare in modo ecologico ed economico.

Scarica la Guida

mb

Fonte: Ministero Ambiente

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Impianti a gas. Parte la revisione delle norme UNI 7128 e serie UNI 7129

impianti gasDal 14 luglio in inchiesta pubblica preliminare sei progetti CIG (Comitato Italiano Gas) che rappresentano la revisione delle norme UNI 7128 e serie UNI 7129 in tema di progettazione e installazione degli impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione e che interessano fabbricanti di apparecchi, installatori e manutentori, laboratori di prova, professionisti.
Il progetto E01089450 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Termini e definizioni”, revisione della UNI 7128:2011, ha lo scopo di raggruppare tutte le definizioni relative agli impianti a gas ed è un elemento di chiarezza e uniformità per gli operatori del settore gas.
Dal titolo comune “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio”, gli altri cinque progetti rappresentano la revisione della serie UNI 7129:2008 e un supporto alla legislazione vigente e in particolare alla Legge 1083/71 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”. Tutti i documenti si applicano agli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla I, II e III famiglia secondo la UNI EN 437 e alimentati da rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 e UNI 10682. Passiamoli in rassegna:

  • Parte 1. Impianto interno” (progetto E01089441): si applica alla costruzione e ai rifacimenti di impianti o parti di esse, comprendenti il complesso delle tubazioni e degli accessori che distribuiscono il gas a valle del gruppo di misura o punto di inizio, agli apparecchi utilizzatori di singola portata termica nominale massima non maggiore di 35 Kw
  • Parte 2. Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione, e aerazione dei locali di installazione” (progetto E01089442): definisce i criteri per l'installazione di apparecchi aventi singola portata termica nominale non maggiore di 35 kW e per la realizzazione della ventilazione e/o aerazione dei locali di installazione
  • Parte 3. Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione” (progetto E01089443): definisce i requisiti dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi aventi singola portata termica nominale non maggiore di 35 kW
  • Parte 4. Messa in servizio degli impianti/apparecchi” (progetto E01089444): definisce i criteri per la messa in servizio sia degli apparecchi di utilizzazione aventi singola portata termica nominale non maggiore di 35 kW, sia degli impianti gas di nuova realizzazione o dopo un intervento di modifica o sostituzione di apparecchio
  • Parte 5. Sistemi per lo scarico delle condense” (progetto E01089445): definisce le modalità per la raccolta e lo scarico delle condense prodotte dai generatori di calore a condensazione e a bassa temperatura e quelle che si formano nei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.

mb

Fonte UNI

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