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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Testo unico sicurezza aggiornato a giugno 2016

81  08Pubblicata dal Ministero del Lavoro la versione aggiornata a giugno 2016 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.

L'aggiornamento del TUSL è coordinato con i recenti dispositivi legislativi e relativi interpelli:

  1. Modifiche introdotte agli articoli 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223, 227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e agli allegati XV, XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016);
  2. Interpelli dal n. 6 al n. 10 del 02/11/2015, dal n. 11 al n. 16 del 29/12/2015, dal n.1 al n. 4 del 21/03/2016 e dal n. 5 al n. 10 del 12/05/2016;
  3. Sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo settembre 2016 riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  4. Inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 sulla Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo;
  5. Corretti gli importi della sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione riportati nella circolare 33/2009;
  6. Corrette le sanzioni per la violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note all’art. 80, comma 3-bis;
  7. Corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72;
  8. Inserito un estratto della circolare n. 26 del 12/10/2015 e la nota prot. 19570 del 16/11/2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14;
  9. Nelle copertine, aggiornata la sezione del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it - Temi e priorità - Salute e Sicurezza) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente documento e corretti i link ai documenti esterni, in considerazione della ristrutturazione dei siti ministeriali;
  10. Corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del DM 11/04/2011;
  11. Inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425.

AdA

Scarica la versione aggiornata a giugno 2016 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

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Sicurezza in edilizia. La Cassazione conferma la condanna per omicidio colposo per la caduta di un operaio

edilizia ponteggiNei lavori edili concessi in appalto il committente costituisce la figura espressamente contemplata dalla normativa di settore come fonte di obblighi di controllo e di intervento, seppure diversamente articolati in base alle dimensioni e alla tipologia del cantiere.

Poiché il committente è un soggetto che normalmente concepisce, programma , progetta e finanzia l’opera, egli è quindi titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra quella di altre figure di garanti legali (ex articolo 299 del Dlgs 81/2008: datore di lavoro, dirigente, preposto), tanto da poter anche designare formalmente un responsabile dei lavori con compiti di tipo decisionale e gestionale, e il conseguente esonero, nei limiti dell’incarico conferito, dalle responsabilità.

A tale principio si è ispirata la Corte di cassazione (Sezione IV, sentenza 23171 depositata il 1° giugno) confermando la sentenza di condanna per omicidio colposo di un committente a seguito della costruzione di un fabbricato durante la quale era morto un operaio per caduta dall’alto, complice, l’omessa predisposizione delle opere provvisionali nel cantiere. La decisione della Cassazione è conforme alle novità introdotte nel nostro ordinamento con il recepimento della direttiva comunitaria sui cantieri ad opera del Dlgs 494/1996, trasfuso poi nel Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), che nei cantieri edili anticipa gli obblighi della sicurezza sin dalla fase della progettazione, coinvolgendo così anche il committente mediante l’attribuzione di una sfera di responsabilità che si sostanzia nella previsione di alcuni specifici obblighi destinati a interagire e a integrarsi, come accennato, con quelli di altre figure di garanti.

Si tratta di obblighi di controllo che non sono certamente di natura formale, ma implicano un’effettiva e ragionata verifica circa le soluzioni adottate, come è dimostrato dal fatto che, nel caso in cui non sia in condizione o non voglia o possa assumere direttamente tale ruolo, il committente può nominare un responsabile dei lavori. Tuttavia, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, la sentenza in esame entra più nello specifico, precisando che occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della condotta di questi ai fini della determinazione dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta esecutrice scelta, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, quali siano stati i criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore e, non ultimo, la possibile, agevole e immediata percezione da parte dello stesso committente di situazioni di pericolo.

Lo stesso Dlgs n 494/1996 prima, e il Testo Unico poi, richiamano il committente ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela, ad adempiere all’obbligo di verifica riguardante la documentazione tra cui il documento di valutazione dei rischi, la conformità alla legge di macchine, attrezzature e opere provvisionali, dispositivi di protezione individuali eccetera. La verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore avrebbe consentito al committente di accertare anche l’inadeguatezza dimensionale dell’impresa la quale, assieme alle macroscopiche irregolarità del cantiere, palesemente ed immediatamente evidenti, occupava lavoratori “in nero” ai quali certamente non venivano garantite le misure minime di sicurezza, come del resto è accaduto al lavoratore infortunato, il quale era pensionato e occasionalmente prestava attività lavorativa per la ditta appaltatrice.

AdA

fonte Sole24Ore 151/16 LC

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Medico competente: online la nuova versione del servizio Comunicazione

medico competenteProsegue la fase di rilascio dei nuovi servizi online dell’Inail in un’ottica di adeguamento agli standard di User Experience e di Brand Identity dell’Istituto.

Due sono le tipologie di intervento in termini di processo e tecnologia: quella “strong” prevede una riprogettazione completa del servizio mantenendo le funzionalità originarie, con il coinvolgimento diretto dell’utenza; quella “light” comporta un adeguamento della struttura e dell’interfaccia grafica.

Da oggi è disponibile il primo servizio in versione “strong”, Comunicazione medico competente, che consente ai medici competenti di gestire la comunicazione dei dati di sorveglianza sanitaria in un’ottica di standardizzazione metodologica e procedurale per la trasmissione delle informazioni alla Asl di riferimento. In particolare, l’applicativo è facilmente utilizzabile dai principali browser e accessibile anche da tablet e smartphone.

Il medico competente può operare sulle aree reingegnerizzate “Associa unità produttiva” e “Nuova comunicazione” in maniera più intuitiva grazie alla riorganizzazione delle funzionalità, la presenza di un menù a tendina per la selezione delle opzioni e alla nuova veste grafica della pagina. In ogni momento, il medico competente può identificare nella schermata di compilazione la fase del percorso in cui si trova. Inoltre, una funzione di “alert” prima del salvataggio segnala eventuali errori e ne facilita le soluzioni.

L’applicativo è pienamente rispondente ai requisiti di accessibilità e fruibilità. Per facilitarne l’accesso e l’utilizzo sono state pubblicate delle guide operative che illustrano le fasi in cui si articola il processo di compilazione, l’invio della comunicazione e tutte le altre funzionalità dell’applicativo.

Per quanto riguarda i servizi in versione “light, sono attualmente on line: "Co&Si", "Riepilogo attività", “Consultazione Anagrafica Ditta”, “Gestione uffici zonali”, “Anagrafica light”, “EESSI PD-DA1”, “Lista pratiche”, “Libro unico - Delega tenuta” e “Libro unico- Numerazione unitaria”.

AdA

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Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pubblicati nuovi quesiti 2016

interpelli-sicurezza-lavoroDisponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le risposte a 6 nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

12/05/2016 - n. 10/2016
Destinatario: Confindustria
Istanza: Gestione dell’amianto negli edifici con riferimento alla legge n. 257/1992 e al DM 06/09/1994

12/05/2016 - n. 9/2016
Destinatario: Utilitalia
Istanza: Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati

12/05/2016 - n. 8/2016
Destinatario: Fondazione Rubes Triva
Istanza: Obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore

12/05/2016 - n. 7/2016
Destinatario: Federcoordinatori
Istanza: Attuazione degli obblighi previsti dall’art. 100, comma 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008

12/05/2016 - n. 6/2016
Destinatario: ORSA
Istanza: Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi

12/05/2016 - n. 5/2016
Destinatario: IPASVI
Istanza: Applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri

Interpelli precedentemente pubblicati nel 2016:

21/03/2016 - n. 4/2016
Destinatario: Assobiomedica
Istanza: Formazione specifica dei lavoratori e-learning

21/03/2016 - n. 3/2016
Destinatario: Federcoordinatori
Istanza: Applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 ai POS

21/03/2016 - n. 2/2016
Destinatario: Conferenza delle Regioni
Istanza: Primo soccorso in ambito ferroviario

21/03/2016 - n. 1/2016
Destinatario: CNI
Istanza: Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili

AdA

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Regole differenziate per la protezione dal rischio amianto: per edifici o impianti

amiantoLa protezione dal rischio dell’esposizione all’amianto segue due strade: una se è diretta alla protezione civile, cioè della collettività in quanto il materiale è già presente negli edifici, l’altra se riguarda i lavoratori in quanto operanti su impianti tecnici con presenza di amianto. Lo precisa la Commissione ministeriale per gli interpelli sulla sicurezza istituita presso il ministero del Lavoro.

Il quesito formulato da Confindustria è stato posto per chiarire il campo di applicazione della legge 257/1992 - relativa alle disposizioni riguardanti la cessazione dell’amianto – con il relativo Dm del 6 settembre 1994, riguardante le metodologie tecniche di applicazione dell’articolo 6 della legge, rispetto alla circolare 7/1995 del ministero della Salute nella parte in cui precisa che la normativa contenuta nel Dm si applica anche agli «impianti tecnici sia in opera all’interno di edifici che all’esterno», nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.

È comunque lo stesso decreto a prevedere che tale normativa si applica a strutture edilizie a uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare un’esposizione a fibre disperse nell’aria.

Con l’interpello 10/2016 la Commissione, nel formulare la risposta al quesito, allarga il campo di osservazione chiamando in causa anche il Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Quest’ultima disposizione, fermo restando quanto previsto dalla legge 257/1992, individua il proprio campo di applicazione per tutte le altre attività lavorative che possono comportare un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dello stesso o dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Tenendo pertanto conto delle due disposizioni, l’una destinata all’ambiente (protezione civile), l’altra alla sicurezza sul lavoro, la Commissione ha ritenuto che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:

  • mediante l’applicazione delle disposizioni del Dm 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore dell’edificio e dal Dlgs 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di manutenzione di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile (termici, idrici, elettrici, per esempio);
  • mediante la previsione normativa delle citate disposizioni del Dlgs 81/2008, a cura del datore di lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.

AdA

fonte Sole24Ore 134/16 LC e RC

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Aggiornata banca dati vibrazioni Corpo intero (WBV)

wbvDisponibili sul Portale Agenti Fisici (PAF) aggiornamenti alla Banca Dati Vibrazioni Corpo Intero (WBV)

Inseriti dati di esposizione a vibrazioni WBV misurati in campo su 35 macchinari nel comparto “Trattamento Rifiuti”:

  • Carrelli elevatori
  • Sollevatori telescopici
  • Ruspe
  • Compattatori

Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

AdA

Vai alla Banca dati vibrazioni WBV

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Sicurezza su lavoro, il datore non è responsabile per l’operaio distratto

infortunioIl datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta nei riguardi del lavoratore, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e adempiute tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Il principio è stato enunciato dalla Cassazione con la sentenza 8883/16, in cui si considera maggiormente la responsabilità dei lavoratori attuando il cosiddetto «principio di auto responsabilità» degli stessi. Viene così abbandonato il criterio esterno delle mansioni che «si sostituisce con il parametro della prevedibilità, intesa come dominabilità del fattore causale».

La sentenza trae motivo dal ricorso proposto dall’amministratore di una società e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) della società stessa, contro la sentenza d’appello che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di lesioni a carico di un lavoratore caduto dal tetto di un capannone. Dai fatti accertati è risultato che la sera prima dell’incidente, il lavoratore, elettricista manutentore, dipendente della società da 5 anni, si era recato per un sopralluogo, su incarico della propria azienda e accompagnato dall’amministratore della società, presso un capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti esterne. In tale circostanza il lavoratore e il Rspp della committente avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. A conclusione del sopralluogo il Rspp della società datrice di lavoro, informato telefonicamente del lavoro da eseguire, gli aveva detto di prendere tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza, con la verosimile certezza che l’operaio avrebbe operato dall’elevatore messo a disposizione dal committente. È avvenuto invece che il lavoratore, pur servendosi dell’elevatore, si era portato sul cordolo esterno del capannone, frantumatosi per l’esilità delle lastre di eternit causando l’infortunio.

In base alla ricostruzione istruttoria dei fatti, per il Tribunale non era possibile sostenere che quei lavori dovessero essere svolti dal tetto e non dall’elevatore. Era risultato, inoltre, che gli imputati avevano organizzato il lavoro da effettuare senza che fosse prevista la necessità di salire sul tetto, sincerandosi che la ditta cliente mettesse a disposizione l’elevatore, ritenuto più che sufficiente per svolgere l’attività in sicurezza.

Di diverso avviso la Corte d’appello, che condannava invece i due imputati per aver omesso di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza.  Prima di stabilire il principio già citato, la Corte di legittimità ha ribadito che la radicale riforma in appello di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineata situazione di conflitto valutativo delle prove.

AdA

fonte Sole24Ore 102/16 LC e RC

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Bonifiche Acustiche: online la nuova Banca Dati

paf acustiÈ da oggi disponibile sul Portale Agenti Fisici (PAF) la nuova Banca Dati sulle bonifiche acustiche. Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

Questa banca dati vuole rappresentare uno strumento che orienti gli operatori della prevenzione alla attuazione di interventi tecnici per la riduzione del rischio rumore alla fonte, in attuazione a quanto richiesto dall’art.192 D.lgs 81/08 titolo VIII Capo II.

La banca dati è in corso di continuo aggiornamento, con schede di bonifica tratte dal Manuale di Buona Pratica per la Riduzione del Rischio Rumore nei Luoghi di Lavoro edito da INAIL - Coordinamento Tecnico delle Regioni disponibile sul PAF e da bonifiche selezionate dal comitato scientifico del PAF, da dati di letteratura o da soluzioni di bonifica inviate dai costruttori o consulenti in materia di bonifiche acustiche.

AdA

Vai alla Banca dati bonifiche Acustiche

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Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pubblicati nuovi quesiti 2016

interpelli-sicurezza-lavoroDisponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le risposte a 4 nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

21/03/2016 - n. 4/2016
Destinatario: Assobiomedica
Istanza: Formazione specifica dei lavoratori e-learning

21/03/2016 - n. 3/2016
Destinatario: Federcoordinatori
Istanza: Applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 ai POS

21/03/2016 - n. 2/2016
Destinatario: Conferenza delle Regioni
Istanza: Primo soccorso in ambito ferroviario

21/03/2016 - n. 1/2016
Destinatario: CNI
Istanza: Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili

AdA

Interpelli pubblicati nel 2015

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Apparecchi a pressione: in Gazzetta la nuova disciplina di settore

attrezzature-a-pressionePubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2016, n. 53, la nuova disciplina di settore per gli apparecchi a pressione. In particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, ha dato attuazione alla «direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente  l’armonizzazione  delle legislazioni degli Stati membri relativa alla  messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)».

Il provvedimento modifica sostanzialmente il precedente decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, sia nell’articolato sia in quattro Allegati, sostituiti integralmente.

AdA

Scarica il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26

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