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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Campi Elettromagnetici: dalla Commissione Europea una Guida sulla Direttiva 2013/35/UE

ImmagineLa Commissione Europea ha pubblicato una Guida Pratica non vincolante al fine di agevolare l’attuazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici.

La direttiva 2013/35/UE che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 1° luglio 2016, prevede all'articolo 14 che la Commissione metta a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima della data di recepimento (1 luglio 2016), al fine di agevolare l’attuazione della direttiva stessa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

La guida si compone di tre volumi ed al momento è disponibile solo in lingua inglese: la traduzione nelle altre lingue degli stati menbri è previsto che verrà pubblicata dalla Commissione Europea entro il mese di dicembre.

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Rumore. disponibile il calcolatore on line per la valutazione dell'efficienza dei dpi uditivi

paf rumore dpiPubblicata sul Portale Agenti Fisici (PAF) la procedura per effettuare il calcolo on line dell’efficienza dei dispositivi auricolari di protezione di largo impiego:
•    Cuffie
•    Inserti espandibili
•    Inserti Preformati.

Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

La procedura consente la valutazione dell’efficienza dei protettori auricolari, sulla base delle indicazioni operative fornite dal Coordinamento Regioni - INAIL e dalle norme UNI.

La procedura consente di scegliere il protettore da un data base di DPI-u oppure inserire i valori di attenuazione del DPI-u manualmente, qualora il dispositivo non sia presente in banca dati.

La procedura prevede sia l’impiego del metodo SNR che l’impiego del metodo in bande di ottava (OBM).

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Sicurezza sul Lavoro: corsi gratuiti di formazione per Datori di Lavoro e Addetti alla Sicurezza

aggiornamentiLa Regione Campania in collaborazione con la Direzione Interregionale del Ministero del Lavoro e la Direzione Regionale dell’INAIL indice una Manifestazione di Interesse per diffondere la cultura della Sicurezza sul Lavoro attraverso la promozione di corsi di formazione rivolti ai Datori di Lavoro ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’Avviso è rivolto ai datori di lavoro ed agli RLS del settore edile al fine di assicurare a ciascun lavoratore un ambiente di lavoro privo di rischio e pertanto provvedere ad attivare conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore.

Il percorso formativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro riguarda quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, - Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 - ed è relativo alla formazione generale e specifica del settore edile.

Il corso di formazione/informazione, con il coinvolgimento delle parti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale e/o degli enti bilaterali di appartenenza, si articola in due diverse parti volte proprio a trasmettere nozioni tanto generali quanto specifiche.

  • Parte generale: legislazione vigente, i soggetti attivi nella sicurezza sul lavoro e nella prevenzione e loro obblighi; principali posizioni di garanzia;
  • Parte specifica: individuazione dei rischi, Approfondimenti e focus sui luoghi, attrezzature, dispositivi di sicurezza e di protezione.

I destinatari sono Datori di lavoro, rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) quali soggetti coinvolti nella prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro nei settori dell'edilizia e delle costruzioni di infrastrutture.

La partecipazione alla formazione sarà assicurata in percentuale delle richieste pervenute, principalmente rivolta agli RLS, ai dirigenti e agli altri soggetti preposti sicurezza sui luoghi di lavoro, dando priorità alle richieste per le quali i datori di lavoro dichiarano di partecipare ai corsi che potranno essere organizzati separatamente ed a loro specificamente rivolti.

I percorsi avranno la durata di 32 ore e si svolgeranno presso le sedi istituzionali della Regione Campania, della Direzione Interregionale del Lavoro del Ministero del lavoro e dell'Inail presenti sul territorio regionale.

A conclusione del percorso formativo informativo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’assolvimento degli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le domande di partecipazione, allegate all’Avviso - giusto Decreto Dirigenziale n. 90 del 10/11/2015, dovranno pervenire entro il primo dicembre 2015 esclusivamente al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Scarica l’Avviso e la domanda di partecipazione

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Sospensione dell’attività imprenditoriale: riducibile in edilizia se la formazione si conclude entro 60 giorni

formazione-ediliziaPer la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività nel settore edile non è necessario che l’ispettore attenda il completamento dell’iter formativo in materia di sicurezza da parte del lavoratore in nero.

Questa precisazione viene fornita dal ministero del Lavoro con la lettera circolare 19570 del 16/11/2015 in merito alle procedure da seguire da parte delle direzioni territoriali per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Fermo restando che il provvedimento viene adottato quando viene riscontrato l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ove l’accertamento venga effettuato nel settore dell’edilizia, in relazione al quale la competenza dell’ispettore si estende anche alla sicurezza, fra i provvedimenti dell’ispettore rientra anche la prescrizione obbligatoria in materia di sorveglianza sanitaria e formazione ed informazione.

Pertanto l’impresa che chiede la revoca del provvedimento di sospensione, oltre a pagare la somma aggiuntiva prevista dallo stesso testo unico, deve provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente nonché, ai fini della sorveglianza sanitaria, se prevista in relazione alla tipologia di rischio, far sottoporre il lavoratore alla visita medica. Per quanto riguarda invece gli obblighi di informazione e formazione, la nota ministeriale prende spunto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che l’obbligo formativo può essere assolto entro 60 giorni dall’assunzione.

In linea con quanto sopra, il ministero è del parere che il provvedimento di sospensione potrà essere revocato qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

AdA

Scarica la lettera circolare 19570 del 16/11/2015

fonte Sole24Ore 318/15 L.C e R.C.

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Prevenzione incendi, in vigore da oggi le nuove Norme Tecniche

Prevenzione IncendiEntrano in vigore oggi 18 novembre le nuove norme tecniche in materia di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 139/2006, approvate con il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 (G.U. n.192 del 20 agosto 2015).

Il provvedimento, volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, si applica a 34 delle 80 attività individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 151 del 2011: progettazione, realizzazione ed esercizio di attività industriali e produttive come officine meccaniche, stabilimenti per la lavorazione di alimenti, di carta e cartone, per la produzione di arredamento e abbigliamento, di prodotti in gomma, plastica e metalli, stabilimenti di produzione di laterizi, cementifici, centri informatici di elaborazione e archiviazione dati, depositi di combustibili, ecc. Sono esclusi edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi ecc.

Le nuove norme tecniche si applicano sia alle attività di nuova realizzazione che a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, “in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare”.

Me le norme tecniche possono essere utilizzate anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011.

Il ricorso alle nuove norme tecniche resta alternativo all’applicazione dei criteri tecnici di prevenzione incendi, di cui all’art. 15 comma 3 del D.L.vo 139/2006, e delle già vigenti norme “orizzontali”.

AdA

Ulteriori info

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Metropolitane: nuova regola tecnica prevenzione incendi

metropolitana-napoli1Con decreto del Ministero dell’Interno 21 ottobre 2015 è stata pubblicata (GU Serie Generale n.253 del 30-10-2015) la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane. Il provvedimento entra in vigore dal 29/11/2015.

La regola tecnica riguarda sia le metropolitane di nuova costruzione sia quelle esistenti, prevedendo per queste ultime degli specifici termini temporali di adeguamento delle strutture ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al capo VIII della nuova regola e alla regola tecnica contenuta nell'allegato al D.M. 11/01/1988.

Il decreto contiene disposizioni che si applicano “alle metropolitane nuove e nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento”.

Le regole non si applicano alle metropolitane nuove che già dispongano di un progetto approvato dall’autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei Trasporti dell’11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie.

Per quanto riguarda le metropolitane in esercizio, l’articolo 5 prevede che: (“1. Le metropolitane, o parti di esse, in esercizio non già conformi alle disposizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, sono adeguate a tali disposizioni e al capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato I del presente decreto, secondo quanto previsto all’art. 7.
L’articolo 7, riporta in dettaglio scadenze riguardanti l’adeguamento di impianti, gestione, segnalazioni e parti tecniche.

La regola tecnica è basata su indicazioni tecniche che rappresentano la sintesi di studi ed orientamenti progettuali condivisi a livello internazionale. Il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, in particolare quelli correlati al controllo e gestione dei fumi ed alla progettazione dei percorsi di sfollamento, deve essere conseguito mediante una progettazione di tipo prestazionale basata sui criteri indicati nel DM 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», a partire da alcuni valori prescritti nella presente regola tecnica che, qualora rispettati, non richiedono ulteriori valutazioni del rischio. In caso di scostamento dai valori prescritti è necessario analizzare gli scenari significativi in accordo all'approccio ingegneristico ai sensi del citato decreto; in entrambi i casi dovrà essere attuato un sistema di gestione della sicurezza antincendio, così come previsto dallo stesso decreto.

AdA

Scarica il decreto 21 ottobre 2015 (permalink)

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Amianto: il materiale può essere incapsulato, confinato o rimosso da ditte iscritte all’Albo gestori

amiantoNelle abitazioni sono diversi i casi in cui ci si può imbattere nell'amianto: pannelli, pavimenti, rivestimenti di camini, tubazioni, lastre di copertura, canne fumarie, serbatoi idrici, guarnizioni stufe, intonaco. Come afferma l’allegato sulla valutazione del rischio al Dm 6 settembre 1994, la presenza di materiali che contengono amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti: «Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto». Lo stesso allegato indica norme e metodologie tecniche di applicazione della legge 257/1992 che ha messo al bando questo materiale. Le indicazioni del decreto si applicano a tutte le strutture edilizie: ad uso civile, commerciale o industriale.

Il proprietario dell’immobile - l’amministratore di condominio per le parti comuni, o il gestore dell’attività - deve sempre designare una figura responsabile del rischio amianto, con compiti di controllo e coordinamento dell’attività manutentiva, da cui passa la valutazione dell'eventuale bonifica. Il proprietario deve anche tenere i documenti relativi all’ubicazione dell’amianto, predisporre la segnaletica e le misure di sicurezza, fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sui rischi potenziali e i comportamenti da adottare.

A seconda del tipo di matrice, si predispone quindi un controllo visivo e strumentale periodico. «Il responsabile deve individuare la ditta qualificata e abilitata ad eseguire i lavori: cioè un’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, in categoria 10, con coordinatore e operai specificamente formati», aggiunge Erminio Barbati, vicepresidente Aibam (Associazione imprese bonificatori amianto).

La ditta deve redigere un “piano di lavoro” da presentare all'Asl competente per territorio - tranne casi di urgenza - almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Dopo 30 giorni scatta il silenzio-assenso.

A seconda delle caratteristiche di installazione e dello stato di conservazione, la bonifica può esser fatta tramite incapsulamento (trattare con vernice che ricostruisce la superficie e impedisce la fuga del materiale), confinamento (“chiusura” dietro murature) o rimozione del materiale. Non sempre è possibile rimuovere il materiale, a causa di impedimenti strutturali dell’edificio. In ogni caso, una volta accertata la presenza dell’amianto, è necessario stilare almeno un programma di controllo e manutenzione, per prevenire il rilascio e la dispersione di fibre, e nel caso intervenire per rimuovere o mettere in sicurezza.

«Il rischio è rappresentato dalla friabilità dei materiali e dalla loro esposizione. L’amianto in matrice compatta, comunemente conosciuto come cemento-amianto (fibrocemento, o eternit, dal nome del più diffuso prodotto commerciale), è meno pericoloso di quello in matrice friabile, che ha fibre libere o debolmente legate. Ma va sottoposto alla valutazione periodica dell’indice di degrado», spiega Nicola Giovanni Grillo, presidente di Aibam. In ogni caso, i lavori non si effettuano mai in presenza di abitanti.
«Quanto alle autorizzazioni edilizie - aggiunge Grillo - dipendono dal tipo di intervento collegato: se rimuovo soltanto una parte, non necessito di alcun particolare documento; se tolgo il cemento-amianto e rimetto un’altra copertura, coibentata, dovrò fare una comunicazione di inizio lavori».

Una volta completata l’opera, il materiale rimosso va portato in un centro di stoccaggio o direttamente in discarica. «A farlo può essere la stessa ditta che ha eseguito i lavori, ma per il trasporto deve esser comunque iscritta all’Albo in categoria 5: tutto è indicato nel piano di lavoro inviato all’Asl, anche il tragitto compiuto per lo smaltimento», dice il presidente di Assoamianto, Sergio Clarelli. «Al proprietario deve poi tornare entro 90 giorni una copia del Fir (formulario di identificazione rifiuti), che attesta il conferimento presso una discarica autorizzata. Questo documento si aggiunge al certificato di fine lavori, e all’eventuale copia del campionamento dell’aria successivo all’intervento».

AdA

fonte Sole24Ore 302/15 D.A.

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Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pubblicati nuovi quesiti 2015

interpelli-sicurezza-lavoroDisponibili sul sito del Ministero del Lavoro le risposte a 5 nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, arrivando quindi a 10 gli interpelli finora pubblicati nel 2015. Gli argomenti sono diversi: dalla formazione dei RSPP alla delega di funzioni, dalla sorveglianza sanitaria agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, nel precisare che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza, ha risposto ai seguenti quesiti tutti datati novembre 2015:

Interpello - n. 10/2015
destinatario: Confindustria
istanza: Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999

Interpello n. 9/2015
destinatario: Federcoordinatori
istanza: Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013

Interpello n. 8/2015
destinatario: CISL
istanza: Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

Interpello n. 7/2015
destinatario: USB VVF
istanza: Istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008

Interpello n. 6/2015
destinatario: Federazione Anie
istanza: Corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP

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Strutture sanitarie: dai Vigili del Fuoco indirizzi applicativi sul D.M. 19 marzo 2015

ImmagineLa Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la circolare 28 ottobre 2015, n. 12580 recante indirizzi applicativi al Decreto Ministero dell'Interno 19 marzo 2015Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" (G.U. n. 70, 25/3/2015).

La circolare ha ricordato che quelli del D.M. 19 marzo 2015 sono stati aggiornamenti necessari per far fronte a quanto previsto dall'art.6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e riguardano:

  • strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002;
  • strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 mq;
  • strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011.

Nel dettaglio, gli Allegati I e II del D.M. 19/03/2015 sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002, mentre l'Allegato III aggiunge il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.

Per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare, con i termini di seguito esplicitati.

A. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1000 mq:
•    I scadenza 24 ottobre 2015
•    II scadenza 24 ottobre 2018
•    III scadenza 24 ottobre 2021

B. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 mq:
•    I scadenza 24 aprile 2016
•    II scadenza 24 aprile 2019
•    III scadenza 24 aprile 2022

C. Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o m regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:
•    I scadenza 24 aprile 2016
•    II scadenza 24 aprile 2019
•    III scadenza 24 aprile 2022
•    IV scadenza 24 aprile 2025


Per le attività di cui al punto C, l'adeguamento può essere, altresì, realizzato procedendo per singoli lotti di lavori caratterizzati, ciascuno, dagli elementi indicati nel decreto in argomento. Si introduce in tal modo un elemento di flessibilità che, senza rinunciare agli obiettivi di sicurezza, consentirà di poter meglio pianificare l'impiego delle risorse.

Anche i responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002, che non intendano optare per l'applicazione del D.M. 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio alla luce del cronoprogramma dei lavori, da completarsi , in ogni caso, entro il 24 aprile 2025.

Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, e per la relativa attuazione, deve essere individuato, dal titolare dell'attività, un "responsabile tecnico della sicurezza antincendio"; tale figura, deve essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura tecnica presente all'interno dell'attività.

AdA

Scarica la Circolare 28 ottobre 2015, n. 12580

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Vibrazioni mano-braccio (HAV): aggiornata la banca dati PAF

pafAggiornata sul Portale Agenti Fisici (PAF) la Banca Dati Vibrazioni Trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) con misure di n. 220 elettroutensili:
•    martelli picconatori/demolitori
•    trapani
•    fresatrici
•    levigatrici
•    avvitatori
•    seghetti alternativi e seghe circolari

Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008, Capo III Titolo VIII, in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV), oltre che a specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del documento di valutazione dei rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

AdA

Vai alla Banca Dati Vibrazioni Mano-braccio

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