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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Attività di estetista: aggiornata la disciplina sulle apparecchiature utilizzabili

estetista apparecchiIl Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 15 ottobre 2015, n. 206 recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, ha aggiornato, alla luce del progresso tecnico e delle esigenze di mercato, la disciplina delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzabili per l’attività di estetista, ampliando, da un lato, la gamma delle apparecchiature utilizzabili in condizioni di sicurezza e, dall’altro, meglio precisando le condizioni del loro corretto utilizzo.

Il decreto, emesso di concerto con il Ministero della salute, provvede inoltre a ripristinare la certezza del quadro giuridico, riempendo il vuoto normativo determinato dal parziale annullamento della previgente normativa da parte del giudice amministrativo.

Il provvedimento entra in vigore il oggi 12 gennaio 2016.

AdA

Scarica il Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206

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Piano di sicurezza e coordinamento. Spetta al coordinatore controllare il rispetto degli adempimenti

pscNell'appalto d'opera la vigilanza sull'operato delle ditte esecutrici non è passibile di delega: il coordinatore controlla gli adempimenti delle aziende e il committente esercita una “vigilanza” sul coordinatore. È il principio della Corte di cassazione, IV sezione penale, con la sentenza 16 depositata il 5 gennaio.

Il giudizio trae origine da un infortunio mortale sul lavoro accaduto a un lavoratore apprendista il quale era caduto attraverso l'apertura esistente sul tetto di un fabbricato in costruzione, mentre era intento ai lavori di posa in opera di una guaina bituminosa.

Sia in primo che in secondo grado sono stati condannati per omicidio colposo sia l'amministratore della società committente che il coordinatore per l'esecuzione. Quanto a quest'ultimo la Corte di cassazione, nel respingere i motivi di ricorso, ha ribadito che compito del coordinatore per l'esecuzione è quello di verificare che le misure previste dal piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) siano adottate dalle ditte esecutrici. Nel caso di specie si trattava di porre in essere le misure che già nel piano erano state ritenute necessarie a proteggere dal rischio di cadute di lavoratori, stante la presenza di aperture nel tetto dell'edificio in costruzione.

In merito alla posizione del committente la sentenza non manca di puntualizzare la previsione di cui all'articolo 93, comma 2 del Dlgs 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza sul lavoro), secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzioni non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi in capo al coordinatore per l'esecuzione.

Il committente è tenuto a svolgere attività di vigilanza sull'adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni a essa pertinenti, contenute nel Psc. Pertanto, è palese l'infondatezza secondo cui la “delega di funzioni” rilasciata dal committente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori esonera il committente stesso dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti ai quali il coordinatore è tenuto. Certamente quelli del committente non sono obblighi delegabili al coordinatore sul quale è invece tenuto a vigilare, né, essenzialmente, appare imputabile il committente su compiti propri del coordinatore.

Infatti, come si rileva dalla sentenza della Cassazione che ha assolto il committente, l'affermazione svolta dalla Corte di appello secondo cui il committente non aveva vigilato sul rispetto delle misure contenute nel Pos, non è in alcun modo connessa a specifiche circostanze di fatto, che ne evidenzino il fondamento. Né è apparsa rilevante la stessa sentenza della corte territoriale allorché afferma quando e come l'azione di controllo del committente sull'operato del coordinatore si sarebbe e potuto svolgere, in rapporto delle fasi di lavorazione.

AdA

fonte Sole24Ore 6/16 L.C.

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Abolizione registro infortuni. Per la vigilanza ispettiva Inail apre «l’anagrafe» infortuni.

registro infortuniVia libera dell’Inail alla realizzazione di un cruscotto infortuni in cui sarà possibile consultare gli eventi occorsi e denunciati dallo scorso 23 dicembre, data a partire dalla quale è venuto meno l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

La decisione è stata resa nota dall’istituto assicurativo con la circolare 92/2015, emanata il giorno stesso in cui è stato definitivamente archiviato il registro previsto dall’articolo 403 del Dpr 547/1955, soppresso dall’articolo 21, comma 4, del Dlgs 151/2015 a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il 24 settembre scorso (si legga anche il Sole 24 Ore del 18 dicembre 2015).

L’abolizione della tenuta del registro infortuni, se non ha fatto (logicamente) venir meno l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni (indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità) ha complicato, tuttavia, l’attività di controllo del personale ispettivo, per agevolare la quale l’Istituto ha provveduto a realizzare il nuovo cruscotto. Restando inteso, invece, che per gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 resterà consultabile il registro abolito dal Dlgs 151/2015.

Il cruscotto infortuni - fa sapere la circolare - sarà accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito Inail tramite l’inserimento delle proprie credenziali e utilizzerà il criterio della competenza territoriale regionale come parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.

Su queste basi sarà possibile consultare il cruscotto per singolo soggetto infortunato, tramite l’inserimento del relativo codice fiscale, o per tipologia di singolo settore: nel primo caso l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al lavoratore, nel secondo verrà elaborato un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative conseguenze per ogni singolo anno.

Si evidenzia, infine, che il cruscotto è destinato almeno per il momento a colmare solo parzialmente il vuoto lasciato dal venir meno del registro infortuni: quest’ultimo, infatti, nella formulazione corretta dal decreto del ministero del Lavoro 5 dicembre 1996, raccoglieva cronologicamente gli infortuni che comportavano l’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, e fotografava a fini di prevenzione cause e circostanze dell’evento.

La circolare si riferisce invece, ora come ora, solo agli infortuni “occorsi” e denunciati dal datore di lavoro all’Inail, che per legge devono comportare l’assenza dal lavoro per almeno tre giorni. Il dato oggettivo posto in consultazione, dunque, non è immediatamente corrispondente a quello oggetto dell’originario registro.

AdA

fonte Sole24Ore 358/15 M.P.

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Pubblicati a fine dicembre 6 nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza.

interpelli-sicurezza-lavoroPubblicate sul sito del Ministero del Lavoro le risposte a 6 nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, arrivando quindi a 16 interpelli pubblicati nel 2015. Gli argomenti sono diversi: dall’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore alla bonifica preventiva degli ordigni bellici, dalla formazione dell’RSPP agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, nel precisare che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza, ha risposto ai seguenti quesiti tutti datati dicembre 2015:

 

Interpello - n. 16/2015
destinatario: Ance
istanza: I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico, in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e).

Interpello - n. 15/2015
destinatario: Regione Marche
istanza: La formazione del RSPP - validità di un aggiornamento tardivo

Interpello - n. 14/2015
destinatario: CNI
istanza: La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi

Interpello - n. 13/2015
destinatario: INPS
istanza: Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori

Interpello - n. 12/2015
destinatario: AISC - AISI
istanza: Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo

Interpello - n. 11/2015
destinatario: CNI
istanza: Composizione commissione d’esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

A seguire i precedenti interpelli pubblicati nel 2015

Interpello - n. 10/2015
destinatario: Confindustria
istanza: Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999

Interpello n. 9/2015
destinatario: Federcoordinatori
istanza: Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013

Interpello n. 8/2015
destinatario: CISL
istanza: Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

Interpello n. 7/2015
destinatario: USB VVF
istanza: Istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008

Interpello n. 6/2015
destinatario: Federazione Anie
istanza: Corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP

Interpello n. 5/2015
Destinatario: Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)
Istanza: Interpretazione dell’art. 65 del D.lgs. n. 81/2008 (TUSL) sui locali interrati e seminterrati e la possibilità di far operare il lavoratore per l'intera giornata lavorativa.

Interpello n. 4/2015
Destinatario: Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
Istanza: Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale, con esempio di lavoratore su cantiere stradale.

Interpello n. 3/2015
Destinatario: Federazione Nazionale UGL Sanità
Istanza: Applicazione dell’art. 96 del D.lgs. n. 81/2008 (TUSL) alle imprese familiari, ossia l'obbligo per quest'ultime di redigere un Piano Operativo di Sicurezza (POS) in caso di lavori in cantieri temporanei e mobili.

Interpello n. 2/2015
Destinatario: Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)
Istanza: Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei corsi per Datori di Lavoro che svolgano il ruolo di RSPP.

Interpello n. 1/2015
Destinatario: Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori)
Istanza: Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

AdA

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Calcolo online per i premi Inail in scadenza il 16 febbraio 2016

20140508-103207Sono disponibili sul sito dell’Inail, nella sezione “fascicolo aziende” , le comunicazioni delle basi di calcolo del premio relativo alla prossima autoliquidazione in scadenza il 16 febbraio 2016.

Nella comunicazione delle basi di calcolo dei premi sono indicati gli elementi necessari per il conteggio del premio dovuto a titolo di rata anticipata e di regolazione per l’anno precedente, con eventuali oscillazioni del tasso (OT/20 e 24) ai sensi degli articoli 20 e 24 delle modalità di applicazione delle tariffe, la riduzione prevista dalla legge 147/2013 ove spettante, l’addizionale Fondo amianto se dovuta, alcune agevolazioni previste dalla vigente normativa nonché l’importo delle retribuzioni presunte da utilizzare per determinare il premio anticipato e, per gli artigiani, quelle convenzionali unitamente all’importo del premio speciale unitario.

Con la circolare 88/2015 l’Inail ha illustrato le modalità di fruizione del nuovo servizio che nasce dalle novità introdotte dal D.Lgs. 151/2015. In un’ottica di semplificazione degli adempimenti, con riguardo all’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, il D.Lgs. ha disposto che la comunicazione delle basi di calcolo del premio assicurativo, finora inoltrata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata oppure, ove mancante o non attiva la casella Pec, tramite posta ordinaria, sia resa disponibile dall’Inail con modalità telematica sul proprio sito.

Attraverso apposito avviso sul proprio sito istituzionale, pertanto, ogni anno l’istituto provvederà tempestivamente a informare l’utenza dell’avvenuta pubblicazione della comunicazione delle basi di calcolo.

A decorrere dall’autoliquidazione 2015/2016, pertanto, la comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene esclusivamente tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” appositamente realizzata in www.inail.it – servizi online che permette di visualizzare ed acquisire la comunicazione in formato Pdf delle basi di calcolo.

I datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione annuale prendono visione della comunicazione, esclusivamente ad essi riservata, collegandosi al sito istituzionale dell’Inail con le credenziali di accesso previste per i servizi telematici riguardanti il rapporto assicurativo. Il servizio è accessibile anche agli intermediari per le aziende in delega.

In fase transitoria, e solo per l’autoliquidazione 2015/2016, agli utenti che non risultano aver mai utilizzato i servizi telematici la comunicazione delle basi di calcolo, oltre a essere disponibile nel nuovo servizio online, sarà trasmessa per posta elettronica certificata oppure, ove mancante o non attiva la casella Pec, tramite posta ordinaria. Ciò al fine di favorire gli utenti a un graduale passaggio alla nuova modalità di fruizione del servizio e nel contempo consentire il corretto calcolo del premio assicurativo e il suo tempestivo pagamento.

Nel servizio online per ogni comunicazione sono indicate la data di emissione, quella di pubblicazione sul sito e, dopo la prima visualizzazione, la presa visione da parte dell’utente.

Sul sito istituzionale è disponibile il manuale utente del nuovo servizio online. Nel testo sono riportati i riferimenti normativi, le istruzioni per la lettura delle basi di calcolo, il riepilogo delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamento del premio nonché eventuali contributi associativi, le istruzioni per la compilazione dei modelli F24 e F24 EP.

AdA

fonte Sole24Ore 352/15 S.P.

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Rischio chimico: manuale INAIL per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca

ImmaginePubblicato da INAIL un nuovo manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca.

L’impiego di sostanze chimiche nei laboratori di ricerca coinvolge figure professionali diverse, con preparazione non sempre specifica (tirocinanti, tesisti, specializzandi). Le sostanze chimiche possono essere fonte di pericolo ed i relativi rischi devono essere controllati in modo da aumentare la qualità e la sicurezza delle attività di laboratorio.

Gli effetti sulla salute che possono verificarsi a seguito di eventi espositivi sono i più diversi, fortemente condizionati dal tipo di agente chimico con cui si viene in contatto e dalle condizioni di esposizione che si realizzano; l’utilizzo di sostanze e miscele in questo particolare contesto lavorativo porta l’operatore a contatto con volumi comunemente ridotti di sostanze con pericolosità diverse, che sono spesso adoperate in miscela, realizzando, così, esposizioni ad agenti multipli ma a basse dosi.

Lo scopo dell'opuscolo è fornire al personale addetto ai laboratori una guida rapida e di facile consultazione per identificare e controllare il rischio chimico. Quanto qui riportato non esaurisce l’argomento e non sostituisce la conoscenza del D.Lgs. 81/2008, per il quale esiste un obbligo formativo dei lavoratori, ed ai sensi del quale i rischi specifici di ciascun laboratorio saranno identificati nel documento di valutazione del rischio.

In particolare le sostanze pericolose sono trattate al Titolo IX, che illustra al Capo I la “protezione da agenti chimici” e al Capo II la “protezione da agenti cancerogeni e mutageni”. Per alcune sostanze esistono inoltre dei valori limite di esposizione professionale e dei divieti che è necessario conoscere e rispettare (Allegati XXXVIII, XXXIX e XL).

AdA

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Aria indoor, nuove schede informative agenti inquinanti

95a78f3015bd19286b33c65657114fc4 LIl Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria e Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, ha reso disponibili nuove schede informative dedicate agli agenti inquinanti l’aria indoor.

La qualità dell’aria indoor (Indoor Air Quality-IAQ) definisce l’aria interna che si respira negli ambienti confinati: abitazioni, uffici, strutture comunitarie, ambienti destinati ad attività ricreative e sociali, mezzi di trasporto.

Negli ultimi decenni si sono verificati profondi mutamenti nella qualità dell'aria interna, con progressivo aumento delle fonti e delle concentrazioni degli inquinanti. In presenza di fonti interne di inquinamento e scarsa ventilazione degli ambienti, i livelli degli inquinati (chimici, fisici e biologici) nell’aria indoor possono essere di gran lunga superiori rispetto a quelli rilevati all’esterno. Il rischio espositivo interessa una parte estesa della popolazione e risulta di particolare gravità per alcuni gruppi più vulnerabili, quali i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, i malati cronici ed i poveri.

I seguenti inquinanti sono affrontati per singole schede di approfondimento:
Fumo di tabacco ambientale
Ossido e biossido di azoto
Ossidi di zolfo
Monossido di carbonio
Idrocarburi aromatici policiclici
Composti organici volatili
Formaldeide
Benzene
Particolato
Ozono
Amianto
Fibre minerali sintetiche
Agenti microbiologici
Acari
Derivati epidermici di animali domestici
Umidità e muffe
Radon

AdA

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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali: premi e contributi INAIL ridotti del 16,61%

gazzetta ufficiale1Con decreto del 30 settembre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto il Ministero dell’Economia e Finanze hanno deliberato la "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali" per l’esercizio 2016 per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2015, facendo seguito alla determinazione del Presidente dell’INAIL n. 283 del 27 luglio 2015, fissa per l’anno 2016 al 16,61%, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel 2015 era al 15,38%.

AdA

Scarica il Decreto del 30 settembre 2015 (permalink)

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Quadri Elettrici per Bordo Macchina: da ANIE la guida tecnica per migliorare la sicurezza

b6d7090a321aeca0f529ab265a288b1b MANIE Energia - Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, presenta la Guida Tecnica “Quadri Elettrici per Bordo Macchina” strumento rivolto a progettisti, costruttori e assemblatori per fornire un contributo al miglioramento dei livelli di sicurezza, qualità e affidabilità di questi prodotti.

ANIE ha inteso così offrire una panoramica delle norme tecniche e delle direttive in vigore applicabili a questo comparto (Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica, ATEX, macchine) per fornire delle linee guida alle quali attenersi per la progettazione e la realizzazione di apparecchiature con elevatissimi standard di sicurezza e affidabilità.

L’obiettivo identificato è quello di migliorare il livello di comprensione delle specifiche tra committente e costruttore e diffondere una modalità operativa comune.

Il volume è ricco di esempi pratici per spiegare in modo dettagliato i contenuti di norme e direttive, le caratteristiche tecniche dei quadri bordo macchina, i materiali utilizzati per la loro costruzione, acciaio al carbonio, acciai inossidabili, alluminio, vetroresina e loro proprietà e l’utilizzo nei diversi ambienti produttivi. Dalla protezione contro i contatti diretti alla caricabilità, dal dimensionamento termico alla compatibilità elettromagnetica sino alla attività in ambienti potenzialmente esplosivi, oltre a ruoli e responsabilità dei costruttori e assemblatori.

La guida tecnica contiene inoltre il capitolo sui ruoli e le responsabilità dei soggetti che possono avere a che fare con la realizzazione del prodotto finito e una rassegna delle FAQ più frequenti su specifici argomenti. Una serie di aziende di rilievo nel panorama industriale italiano ha collaborato alla realizzazione di questo strumento volto a dirimere le richieste di chiarimenti rivolte all’associazione. Il Gruppo di Lavoro Quadri Bordo Macchina è composto da esperti del mondo industriale italiano aderenti ad ANIE Energia.

AdA

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“La Semiotica degli incendi”: manuale dei Vigili del Fuoco con soluzioni pratiche per studiare gli incendi e individuarne le cause

ImmagineL’investigazione sulle cause d’incendio/esplosione è un’attività che richiede particolari conoscenze multidisciplinari, quali quelle relative al “fenomeno incendio” o quelle sul comportamento al fuoco dei materiali e delle strutture.

L’investigazione antincendio è, inoltre, resa complessa non solo dalla natura distruttiva dell’evento su cui si indaga, che vede gli investigatori operare su scenari caratterizzati da livelli di danneggiamento delle strutture e dei materiali tali da non consentire una ricostruzione dello stato dei luoghi, ma anche della carenza di strumenti uniformi per la ricerca delle cause di incendi e di esplosione.

In considerazione delle numerose richieste ricevute da parte delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le finalità di fornire un ausilio al personale chiamato a svolgere l’attività investigativa, si è ritenuto di approfondire le problematiche della ricerca delle cause di incendio e di esplosione predisponendo e pubblicando alcuni documenti per l’investigazione di specifici scenari incidentali (incendio di impianti fotovoltaici, incendi di impianti di riscaldamento, ecc.).

In questa pubblicazione gli autori, Vigili del Fuoco appartenenti a strutture centrali del Corpo, sulla base della propria esperienza operativa, maturata anche nell’espletamento dell’attività di soccorso, hanno predisposto un documento teso a rintracciare i “segni” lasciati da un incendio, prediligendo un approccio sintetico e il più possibile orientato a fornire soluzioni pratiche. “Semiotica” è il termine tecnico che è stato utilizzato in questo particolare ambito.

La pubblicazione è stata curata dall’ing. Michele Mazzaro, Dirigente del Nucleo Investigativo Antincendi, che si è avvalso del supporto e dell’esperienza investigativa del personale del Nucleo, nonché della letteratura scientifica sull’argomento.

AdA

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