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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Per gli appaltatori Durc regolare a partire dall’offerta

durcL’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze 29 febbraio 2016 n. 5 e n. 6, conferma l’irrilevanza della regolarizzazione postuma in caso di Durc negativo.

Anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 31, comma 8, del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale. L’impresa, infatti, deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.

L'istituto dell’invito alla regolarizzazione (il cosiddetto preavviso di Durc negativo), spiegano i giudici, «può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al Durc chiesto dall’impresa e non anche al Durc richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto»

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato risponde a due ordinanze della quarta sezione del 29 settembre e scioglie un contrasto giurisprudenziale. La plenaria conferma un precedente orientamento e afferma che l’assenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale alla data di presentazione dell’offerta costituisce causa di esclusione, dovendo l’impresa essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva

La Plenaria, inoltre, ribadisce nella sentenza n. 5 del 2016, il proprio orientamento secondo cui l'incameramento della cauzione provvisoria previsto dall'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, conte tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti.

AdA

fonte Sole24Ore 61/16 R.M.A.

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Infortuni sul lavoro e malattie professionali: certificati inviati dal medico

infortuniDa oggi, 22 marzo, l’obbligo di invio telematico del certificato medico non spetta più al datore di lavoro del dipendente vittima d’infortunio o di malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che per prima gli presta assistenza.

Dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore diventano, infatti, operative le disposizioni previste dall’articolo 21 del Dlgs 151/2015 in materia di semplificazioni e che vanno a modificare l’articolo 53, lettera b) del Dpr 1124/1965, secondo cui ora «qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore».

Per chiarire le modalità con cui dovranno operare medici, datori di lavoro e intermediari abilitati l’Inail ha predisposto la circolare 10/15, mentre sul fronte dei medici ulteriori chiarimenti applicativi sono stati forniti dal ministero della Salute. Riassumendo le principali novità, da oggi il datore di lavoro continuerà a effettuare la denuncia obbligatoria in modalità telematica all’Inail (entro due giorni per l’infortunio e cinque per la malattia professionale), ma senza l’invio contestuale del certificato medico, mentre resterà a suo carico l’indicazione nella denuncia dei riferimenti del certificato medico resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore. Su questo punto, nel nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail, la ricerca del certificato medico avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

Il lavoratore infortunato - tenuto a dare avviso immediato di qualsiasi infortunio ed entro 15 giorni di qualsiasi malattia professionale - deve a sua volte fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi relativi all’evento. Dal momento in cui il datore ha a disposizione questi ultimi dati inizia a decorrere il termine previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 53 per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata osservanza dell’obbligo di denuncia d’infortunio o di malattia professionale, che variano da un minimo di 1.290 a un massimo di 7.745,00 euro.

Si precisa che Inail ha chiarito nella circolare che il certificato medico potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo nel caso in cui il documento sia stato trasmesso via Pec, opzione possibile finchè il sistema non entrerà a regime. In questa circostanza il datore di lavoro nella denuncia deve sempre individuare il numero identificativo del certificato nonchè la data di rilascio e solo nel caso in cui si verifichi un’impossibilità oggettiva di reperire il numero identificativo «nella denuncia deve essere indicato un numero fittizio purché di XXXXXX numeri». Qualora, tuttavia, il numero identificativo del certificato e la data di rilascio risultino diversi da quelli processati dall’Istituto, si chiarisce che la circostanza non porterà a una sanzione amministrativa o al rigetto della denuncia.

Nella circolare si dice ancora che, in attesa delle implementazioni dell’applicativo, sono stati predisposti due nuovi moduli per l’invio telematico delle denunce di malattia professionale o di silicosi (Mod. 101-RA) e di infortunio (Mod 4bis RA), entrambi scaricabili dal sito internet dell’Inail nella sezione “Modulistica”.

Ultima novità importante sul fronte delle semplificazioni - introdotte dal Dlgs 151/2015 modificando l’articolo 54 del Dpr 1124/1965 - da oggi non è più a carico del datore di lavoro, ma dell’Inail, l’obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a trenta giorni alle autorità di pubblica sicurezza e alle Dtl. Sul punto la circolare chiarisce che in questa prima fase la segnalazione verrà trasmessa via Pec e non in cooperazione applicativa.

AdA

Scarica la Circolare INAIL 10 del 21 marzo 2016

fonte Sole24Ore

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Linee guida per la verifica di conformità delle Schede Dati di Sicurezza (SDS)

Scheda-di-sicurezzaLa Direzione generale Welfare della Regione Lombardia ha emanato, con Decreto n.977/2016 del 16 febbraio 2016, le nuove Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP).

La checklist, elaborata dal Laboratorio regionale “Rischio Chimico”, nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale SSL, e validato nella riunione di Cabina di Regia del 3 dicembre 2015, permette di controllare una SDS sia in termini di presenza delle informazioni sia, laddove possibile, in termini di correttezza e coerenza tecnico-scientifica dei contenuti.

Inoltre, vengono riportate anche alcune verifiche effettuabili quando si ritiene opportuno un approfondimento; per queste può essere richiesto il confronto con l’etichetta o l’accesso al sito dell’ECHA o del RIPE (REACH Information Portal for Enforcement) per gli ispettori.

AdA

Scarica la Check List

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Sicurezza sul lavoro: Bando Isi, al via la prima verifica di ammissibilità

isiLa prima fase del bando Isi dell’INAIL anche quest’anno prevede l’assegnazione di punteggi ai progetti candidabili articolati in base a:
•    tipologia di progetto di intervento presentato;
•    dimensioni dell’azienda;
•    rischiosità dell’attività svolta;
•    adozione di buone prassi e coinvolgimento delle parti sociali o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito o territoriali.

Chi supererà la soglia di ammissibilità del progetto, potrà poi partecipare al vero e proprio click day che determinerà l’assegnazione dei fondi sulla base del criterio cronologico di invio telematico. Per quanto riguarda i progetti d’intervento ammessi in questa prima fase, il bando suddivide in tre categorie i parametri che determinano il punteggio e che sono finanziabili: progetti di investimento, specifici interventi per l’implementazione dei modelli organizzativi e di responsabilità sociale Sa 8000 e, da quest’anno, anche specifici progetti di bonifica materiali contenenti amianto.

È prevista l’erogazione di fondi, fra l’altro, per l’eliminazione di tutti gli agenti chimici (per l’amianto c’è una linea di finanziamento a parte) o per l’adozione di un sistema chiuso in fase di produzione o utilizzo. Quest’indicazione va nella direzione di quanto previsto nell’articolo 225 del Testo unico sicurezza (Dlgs 81/08), che impone al datore di lavoro di eliminare o ridurre al minimo il rischio legato alla presenza di agenti chimici sul luogo di lavoro. Finanziamenti anche per progetti di riduzione del rumore per valori iniziali superiori alla soglia ammessa, limitatamente alla propagazione. Importante è anche la previsione del contributo per l’acquisto di dispositivi di prevenzione per lavori in spazi confinati, quali rilevatori di agenti chimici, dispositivi di protezione delle vie respiratorie o di salvataggio o recupero previsti dal Dpr 177/2011 (unica tipologia di dispositivi di protezione finanziabile). Nel “settore” amianto sono ammissibili i progetti relativi a opere di rimozione di elementi contenenti amianto, sia da immobili che da mezzi di trasporto.

Dal punto di vista dei modelli organizzativi, c’è un contributo per l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro certificati British Standard OHSAS 18001:07. Il bando prevede una specifica sezione e un punteggio più alto per la prima fase di ammissibilità per i sistemi provenienti da enti di certificazione accreditati per lo specifico settore. Il sistema OHSAS 18001:07 era ritenuto esimente rispetto alla responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/01 (in quanto corrispondente ai contenuti dell’articolo 30 del Tu sicurezza), già dalla prima versione dello stesso articolo 30, con la differenza che il Tu non faceva (e non fa) alcun riferimento alla necessità che il sistema fosse certificato da enti accreditati. Pertanto, il bando Inail alza il livello qualitativo della richiesta, poiché è evidente che la certificazione proveniente da organismi accreditati dovrebbe fornire maggiori garanzie di qualità e di rispondenza del sistema a quanto previsto dal Tu.

Punteggi minori in fase di ammissione sono assegnati a sistemi di gestione diversi, compresi quelli previsti negli accordi fra parti sociali e Inail. Interessante anche il finanziamento dei modelli organizzativi in forma semplificata nelle Pmi, come previsto dal Dm 13/2014, ancora scarsamente attuato. Escluse invece le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (salvo quelli per lavori in spazi confinati); i software e sistemi di protezione sono finanziabili solo se dedicati al funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto. Esclusa anche la sostituzione di macchine delle quali l’impresa richiedente non ha la piena proprietà, acquisti in leasing, costi del personale, compensi ai componenti degli organismi di vigilanza, ponteggi fissi e spese di trasporto dei beni acquistati.

AdA

fonte Sole24Ore G.T.

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Antincendio: nuova regola tecnica per i depositi di gas naturale e di biogas

gas naturale depPubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 35 del 12-2-2016) il Decreto 3 febbraio 2016 concernente la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale e biogas.

La norma entrerà in vigore il 12 Aprile 2016 e, a decorrere da tale data, viene abrogata la parte seconda dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984 (recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8"), su "Depositi per l'accumulo di gas naturale". "

La Regola tecnica si applica ai depositi di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. Si specifica altresì che gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, non possono, in ogni caso, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

La regola non si applica ai depositi per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011.

AdA

Scarica il decreto 3 febbraio 2016

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Sportello Scia per le imprese: autorizzazioni in due mesi e stop ai cantieri solo per false dichiarazioni

sciaLa semplificazione della Scia, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, una delle procedure più utilizzate dalle imprese o nell’edilizia, impone alle amministrazioni non solo di dare risposte in tempi certi ma di garantire ai privati uno “sportello unico” cui rivolgersi. Anche nei casi in cui le pratiche da mettere insieme fossero più d’una. Una volta presentata la Scia, l’amministrazione che la riceve valuta se sono necessari pareri di altre amministrazioni e nel caso convoca entro 5 giorni una Conferenza dei servizi in via telematica, che dovrà chiudersi entro 60 giorni. In più l’amministrazione deve pubblicare sul proprio sito il modulo unificato e standardizzato con le indicazioni di ulteriori documenti richiesti.

Lo “sportello unico” cui si fa riferimento nella bozza del decreto di attuazione della delega approvato ieri in primo esame dal Cdm potrebbe farci ricordare il vecchio “sportello unico per le attività produttive” (Suap) ma in veste rafforzata. Non averlo costituisce grave inadempienza che fa scattare le procedure disciplinari. E anche l’eventuale richiesta al cittadino o impresa di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare. Per il privato che, presentata la Scia, apre il suo cantiere, arriva poi la certezza che la sospensione delle attività può arrivargli solo in casi gravi, come le attestazioni non veritiere e casi di pericolo per l’interesse pubblico mentre se gli errori sono solo formali arriva solo la richiesta di correzione.

Ieri la ministra Marianna Madia ha confermato che questo decreto rappresenta solo il «primo passo» per la semplificazione della Scia. Il secondo, previsto nei prossimi mesi, arriverà con la presentazione di una sorta di “catalogo dei procedimenti” per i quali serve una Scia, oppure un’autorizzazione espressa oppure ancora quelli che potranno procedere con il silenzio-assenso. Quello che, in pratica, dovrebbe diventare il passepartout per le imprese che vogliono avviare una attività con la certezza del quadro autorizzatorio richiesto.

Il decreto Scia va letto insieme con quello di semplificazione della Conferenza servizi, che come si diceva non potrà durare più di 60 giorni, viaggerà d’ora in poi in via telematica con la regola del silenzio-assenso e con un rappresentante unico per oggi amministrazione coinvolta. «Nel peggiore dei casi più sfortunato una conferenza dei servizi potrà avere una durata massima di 5 mesi» ha spiegato ieri Matteo Renzi in conferenza stampa per poi aggiungere: «vorrei essere di nuovo sindaco per vedere in funzione queste nuove regole». Contro le decisioni assunte da una conferenza dei servizi nel limite massimo di 10 giorni possono esprimere un dissenso le amministrazioni preposte a interessi sensibili (tutela ambiente, tutela paesaggistico-territoriale o storico-artistico, o della salute o della pubblica incolumità) e lo faranno presentando un’opposizione alla presidenza del Consiglio dove, se non riesce a comporre la questione proposta da un ministro competente entro 15 giorni, si delibera direttamente in un Cdm cui possono partecipare i presidenti delle Regioni o delle province autonome interessate. In quest’ultimo caso la durata massima di una conferenza dei servizi versione Madia potrebbe arrivare, appunto, a 5 mesi prima della chiusura.

Ieri il premier ha anche posto molta enfasi sulla terza azione di semplificazione introdotta con un regolamento che punta a dimezzare i tempi per le autorizzazioni di grandi opere o grandi insediamenti ad elevato impatto economico e occupazionale ricorrendo ai poteri sostitutivi della presidenza del Consiglio. Marianna Madia ha assicurato che l’intera attuazione della delega sarà garantita «entro la legislatura»?e che con i decreti approvati mercoledì è stato dato il via a metà delle norme necessarie: «Provvedimenti scritti con grande serietà e che hanno tutti una cogenza, sono previste sanzioni per assicurare che queste misure non resteranno sulla carta».

È il caso del testo unico sulle partecipate. A vigilare sulla razionalizzazione, con poteri ispettivi e sostitutivi fino al commissariamento, sarà una unità di monitoraggio attivata al Mef. Le amministrazioni controllanti dovranno fare una ricognizione delle partecipazioni e, entro il primo anno, eliminare quelle non necessarie, con più amministratori che dipendenti, che fatturano per 3 anni meno di un milione o che risultino in sovrapposizione con altri servizi. Tagli anche alle poltrone: la regola è l’amministratore unico ma si potrà mantenere un Cda con 3 o 5 componenti, e arriva una disciplina sulle crisi d’impresa. In fase di prima applicazione si indicheranno le partecipate escluse dalla nuova regulation oltre alle quotate e quelle che hanno emesso titoli entro dicembre. «Noi ci siamo dati come termine il 31 dicembre di quest’anno, ma immaginiamo già nei prossimi 90 giorni di poter portare un elenco delle aziende che avranno subito l’applicazione delle norme e quindi un primo elenco delle aziende chiuse» ha detto ieri il sottosegretario alla Funzione pubblica, Angelo Rughetti, intervistato da Radio 24.

AdA

fonte Sole24Ore 21/16 D.C.

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Direttiva 2013/35/UE sui Campi Elettromagnetici: pubblicata dalla Commissione Europea una guida per le PMI

9267284e7733f4bec00d2e114d3f3ba1 MLa Commissione Europea ha pubblicato una Guida Pratica non vincolante al fine di agevolare l’attuazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici.

La direttiva 2013/35/UE che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 1° luglio 2016, prevede infatti all' Articolo 14 che la Commissione metta a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima della data di recepimento (1 luglio 2016), al fine di agevolare l’attuazione della direttiva stessa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

AdA

Scarica la Guida Pratica (Bibliotema)

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Radiazioni ottiche e campi elettromagnetici: aggiornate le banche dati

ImmagineAggiornata sul Portale Agenti Fisici (PAF) la Banca Dati ROA (radiazioni ottiche artificiali) e CEM (campi elettromagnetici) con l'inserimento di nove differenti tipologie di saldatrici ad arco.

Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

AdA

Vai alla Banca dati Campi Elettromagnetici

Vai alla Banca dati Radiazioni Ottiche Artificiali

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Regolamento Biocidi (Bpr), da Echa la guida pratica su obblighi e scadenze

guida biocidiPubblicata dall’ECHA (European Chemicals Agency) una “Guida pratica sul regolamento sui biocidi (BPR)” relativa agli adempimenti previsti dal Regolamento Biocidi n. 528/2012 (Bpr).

Il regolamento sui biocidi (Biocidal Products Regulation) concerne l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell'uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione di principi attivi contenuti nel biocida.

Il documento, pensato per aiutare le aziende a soddisfare meglio i propri obblighi, fornisce una panoramica del regolamento (UE) n. 528/2012, illustra il tema della condivisione dei dati e presenta alcune considerazioni inerenti alle PMI. Fa parte di una serie speciale di guide pratiche sulla condivisione dei dati in relazione al BPR, che comprende anche guide pratiche sulla condivisione dei dati, sulle lettere di accesso e sui consorzi.

AdA

Scarica la guida

Scarica il Regolamento Biocidi n. 528/2012 (BPR)

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Stress e rischi psicosociali sul luogo di lavoro: guida per la gestione in azienda

eu-osha-stressEU-OSHA pubblica una guida per la gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul luogo di lavoro.

Come parte della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri per la gestione dello stress”, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato quest’oggi la sua guida sulla gestione dello stress e dei rischi psicosociali. Lo stress è un importante fattore di preoccupazione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) per l’80% circa delle aziende europee e costituisce una delle ragioni principali della perdita di giorni lavorativi in Europa. Tuttavia, meno di un terzo delle imprese europee è dotato di procedure attive per contrastare lo stress lavoro-correlato. La guida costituisce uno strumento pratico per aiutare sia i datori di lavoro che i lavoratori, in particolar modo quelli delle piccole imprese, a comprendere e a gestire meglio lo stress e i rischi psicosociali.

Lo stress è una delle ragioni principali della perdita di giorni lavorativi in Europa: si ripercuote sulla salute dei lavoratori e può portare ad un incremento dei costi del personale e ad una riduzione della produttività.

Come pratico strumento, la guida fornisce chiarimenti, consigli ed esempi, diretti in particolar modo ai datori di lavoro e ai lavoratori delle piccole imprese.

Questa guida è stata sviluppata come parte della campagna dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sulla gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. Il contenuto fornisce ai datori di lavoro, in particolare a quelli che impiegano meno di 50 addetti, una fonte di informazioni sui seguenti argomenti:
• Cos'è e cosa può causare lo stress
• Come gestire lo stress
• La situazione giuridica
• Gli effetti sulle aziende e sui lavoratoriù

Oltre a queste sezioni, la guida fornisce anche un glossario e una pagina di risorse. Le risorse fornite comprendono i PDF citati nel corpo di questa guida, link esterni che richiedono una connessione a Internet.

AdA

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