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Attività di scavo: nuovo opuscolo Inail sulla riduzione del rischio

Cop-Riduzione-Rischio-ScavoL'Inail ha pubblicato la nuova edizione dell'opuscolo “Riduzione del rischio nelle attività di scavo”, che affronta tra l'altro il tema della sicurezza del cantiere stradale e i rischi di natura elettrica nell'attività di scavo.

Nella nuova edizione “gli autori si propongono di mettere a disposizione di datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, responsabili tecnici, committenti e addetti ai lavori in generale, uno strumento di semplice e pratica consultazione che possa essere di ausilio per prevenire e ridurre i rischi connessi a questa particolare attività.

Dopo una disamina delle principali caratteristiche dei terreni, dei problemi di instabilità, dei fattori organizzativi e ambientali, delle possibili dinamiche infortunistiche, vengono riportate pratiche soluzioni organizzative e istruzioni tecniche. Inoltre, al fine di fornire indicazioni più esaustive sulle misure di prevenzione e protezione da realizzare, sono riportati due nuovi capitoli riguardanti aspetti importanti e spesso sottovalutati, quali la sicurezza del cantiere stradale e i rischi di natura elettrica nelle attività di scavo”.

La pubblicazione “è inoltre un esempio di come la gestione di attività peculiari e complesse, quali quelle di scavo, richieda un approccio interdisciplinare in grado di includere aspetti di natura tanto ingegneristica quanto geologica. Come per l’edizione precedente, in appendice, viene riportato un riepilogo delle principali disposizioni legislative e normative riguardanti la sicurezza nelle attività di scavo”.

AdA

Scarica l'opuscolo “Riduzione del rischio nelle attività di scavo”

Nuova Sabatini Ter, pubblicata la Guida del MiSE per le richieste di erogazione delle quote di contributo

sabatiniIl Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato la “Guida alla trasmissione delle richieste di erogazione delle quote di contributo” della Nuova Sabatini. La Guida descrive la procedura operativa per effettuare le richieste di erogazione delle quote di contributo.

“L'erogazione del contributo – spiega il Mise - è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.

L’avvenuta ultimazione dell’investimento deve essere attestata dall’impresa con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo.

L’impresa beneficiaria, dopo la ricezione del decreto di concessione, dovrà compilare la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e i relativi allegati esclusivamente in formato digitale e dovrà inoltrarli al Mise attraverso l’accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali che vengono trasmesse via PEC dal Mise all’indirizzo PEC dell’impresa. Contestualmente, una comunicazione informativa circa l’avvenuto invio delle suddette credenziali è trasmessa all’indirizzo e-mail del “referente da contattare per eventuali comunicazioni” indicato nel modulo di domanda.

Con la circolare direttoriale 9 marzo 2017, n.22504 sono state modificate le circolari n.14036 del 15 febbraio 2017 e n.17677 del 24 febbraio 2017, recanti le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi della Nuova Sabatini di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016.

In particolare, è stato sostituito l’allegato 6/A alla circolare n. 17677 del 24 febbraio 2017, relativo all'elenco dei beni materiali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%.

Inoltre, il punto 8.7 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 è sostituito dal seguente: “Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1388/2014, che prevede la non applicabilità dello stesso in caso di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro e aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno”.

AdA

Scarica la Guida alla trasmissione delle richieste di erogazione delle quote di contributo

Vai alla piattaforma del MISE

Energia, contratti anti sprechi al Sud

pon 2014-2020revÈ ai blocchi di partenza l’avvio dello sportello per presentare progetti nell’ambito dei contratti di sviluppo per la tutela ambientale: domande dal 26 aprile per accedere ai 100 milioni di euro stanziati dal Dm dello Sviluppo economico 29 luglio 2015 grazie al Pon «Imprese e competitività» 2014-2020.

La misura, gestita da Invitalia, sostiene gli investimenti delle imprese di qualsiasi dimensione (anche attraverso il contratto di rete) delle Regioni convergenza: e quindi Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia nell’ambito della tutela ambientale, inizialmente “gestita” nel più ampio calderone dei contratti di sviluppo. Con questo strumento, ora, le politiche “verdi” nelle Regioni del Mezzogiorno potranno contare su un canale dedicato che punta verso l’efficientamento dell’energia soprattutto per le imprese energivore e a forte impatto ambientale. Tra i progetti ammissibili rientrano anche gli impianti di cogenerazione e il riciclo dei rifiuti, mentre restano a terra i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Le agevolazioni consistono in un “cocktail” di contributi: si va dal classico fondo perduto in conto impianti e alla spese, passando per il finanziamento agevolato rafforzato, in questo caso, dal contributo in conto interessi. Grandi aziende in prima linea, con il requisito di investimento minimo di 20 milioni. Ma c’è spazio anche per le altre che potranno ricorrere ai contratti di rete per fare sinergia sugli investimenti richiesti.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma dedicata di Invitalia (www.invitalia.it) a partire dalle ore 12 del 26 aprile e fino a esaurimento delle risorse. Sul sito anche un fac-simile della proposta di contratto.

AdA

fonte Sole24Ore 91/17 FL

Bonus del 40% anche per il fotovoltaico

fotovoltaicoGli impianti fotovoltaici tornano ad essere considerati beni mobili. La circolare 4/E/2017 trae spunto dalla normativa sugli imbullonati per affermare che, non essendo più accatastabile con il fabbricato, l’impianto fotovoltaico viene ammortizzato con la percentuale del 9 per cento. Pertanto tale bene può usufruire del superammortamento maggiorando il costo del 40 per cento.

La posizione delle Entrate in ordine all’individuazione della percentuale di ammortamento fiscale degli impianti fotovoltaici ha avuto nel tempo interpretazioni alterne. Una prima circolare la 46/E/2007 aveva considerato l’impianto fotovoltaico un bene mobile ed aveva individuato la percentuale di ammortamento nella misura del 9% corrispondente al coefficiente applicabile alle centrali termoelettriche. Questa interpretazione veniva confermata successivamente con le circolari 38/E/2008 e 38/E/2010.

Successivamente l’Agenzia cambia radicalmente interpretazione con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 in cui afferma che l’impianto fotovoltaico, ad eccezione di quelli di modestissime dimensioni, deve essere considerato un bene immobile nella categoria «fabbricati destinati all’industria» con la percentuale di ammortamento pari al 4 per cento. Nella circolare relativa al superammortamento, l’Agenzia richiama la recente normativa in materia di imbullonati (articolo 1, comma 21, della legge 208/2015) la quale ha previsto che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie D ed E, tiene conto del suolo e delle costruzioni escludendo gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

La circolare 2/E del 1° febbraio 2016 precisa in modo esplicito che fra gli elementi non più oggetto di stima catastale ci sono anche gli impianti fotovoltaici. Per questi impianti vanno considerate tra le componenti immobiliari oggetto di stima il suolo, i locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione ed eventuali recinzioni e simili. L’Agenzia conferma la natura di bene immobile delle torri a sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Per questi supporti pertanto non si applica il super ammortamento mentre la agevolazione si applica sulle pale.

Di conseguenza secondo l’agenzia delle Entrate le componenti impiantistiche che sono escluse dalla rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possono essere considerati beni immobili ai fini della determinazione della aliquota di ammortamento. L’aliquota di ammortamento del 4% sarà ancora applicabile sulle componenti immobiliari. Invece per quanto riguarda le componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento. Di conseguenza, tali componenti impiantistiche avendo una percentuale di ammortamento superiore al 6,5% (al di sotto della quale scatta l’esclusione dal beneficio del superammortamento), possono usufruire della maggiore deduzione fiscale.

La questione dell’ammortamento fiscale ora è risolta, anche perché molte imprese sotto il profilo civilistico ammortizzano l’impianto fotovoltaico con la percentuale del 5% al fine di imputare il costo all’esercizio in base all’esatta vita utile del bene che coincide con la durata del contratto, pari a venti anni, in cui il Gse eroga la tariffa incentivante e ritira l’energia prodotta. Il 5% è inferiore al 9% e pertanto nessuna contestazione sarà ora possibile sotto il profilo della deducibilità fiscale. Le imprese che hanno adottato questo criterio sono tranquille anche sotto il profilo civilistico in quanto non devono mutare il piano di ammortamento.

AdA

fonte Sole24Ore 88/17 GPT

Sicurezza lavoro e concorso di colpa da parte del lavoratore infortunato, pesa la tenuità

infortunioLa tenuità del fatto scatta anche per la sicurezza lavoro. Soprattutto quando c’è un concorso di colpa da parte del lavoratore infortunato. Approda a queste conclusioni la Corte di cassazione con la sentenza n. 17163 della Quarta sezione penale. È stato così respinto il ricorso della Procura contro l’applicazione, tra l’altro, della nuova causa di non punibilità a una datore di lavoro accusato del reato di lesioni personali gravi ai danni di un dipendente che si era infortunato mentre stava svolgendo attività di manutenzione all’interno dello stabilimento produttivo.

Pure riqualificando, rispetto al giudizio di primo grado, la condotta dell’operaio come non abnorme, la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto di applicare comunque il fatto di particolare tenuità, valorizzando soprattutto la natura e la durata delle lesioni, il tempo della guarigione, la condotta risarcitoria del datore di lavoro e le altre modalità dell’azione criminale che potevano caratterizare con la tenuità sia i profili oggettivi (azione e offesa) sia quelli soggettivi del fatto reato.

Del tutto diversa la lettura della Procura che, nell’impugnazione, contestava proprio l’applicazone dell’istituto della tenuità, ritenendo che non ne ricorrevano i presupposti. A rappresentare un ostacolo, sosteneva la Procura generale, erano elementi come la gravità delle lesioni, la rilevanza penale della condotta del datore per effetto della violazione di norme antinfortunistiche. Nel ricorso si sottolineava inoltre come fosse illogico ritenere che la durata della malattia, 80 giorni, potesse essere considerata causa di non punibilità, visto che era proprio la stessa durata a fare definire come gravi le lesioni. Inoltre la causa di non punibilità non poteva certo discendere dall’entità del risarcimento, perchè, semmai, avrebbe potuto avere un peso a titolo di riconoscimento dei benefici delle circostanze attenuanti.

A tutte queste osservazioni la Cassazione risponde considerando valida la ricostruzione della Corte d’appello soprattutto sul versante della modalità della condotta e della gravità del pericolo. Non può poi essere considerato d’impedimennto al riconoscimento della tenuità l’ambito lavoristico in cui si è realizzato l’infortunio, con il mancato rispetto di regole cautelari oppure il fatto che il legislatore abbia definito «gravi» le lesioni provocate al dipendente.

Vale allora la considerazione che l’impresa non era del tutto priva di un sistema di controllo per garantire che le opere di manutenzione venissero compiute in sicurezza. L’imprenditore, comunque, dopo avere realizzato che i presidi antinfortunistici si erano rivelati insufficienti, aveva rafforzato gli elementi di sicurezza, sostituendo nuove tecnologie al sistema precedente in larga parte concentrato sull’autoresponsabilità del lavoratore.

Quanto al nodo degli 80 giorni, è vero che si tratta di un periodo che porta alla qualificazione come gravi delle lesioni subite. Però, all’inizio, la diagnosi di riabilitazione era stata di 20 giorni poi stabilizzatisi in 80. E proprio quei 20 giorni sono stati messi in evidenza per concedere la tenuità. Da tenere presente c’era poi il concorso di colpa del lavoratore e, a ridurre il pregiudizio del lavoratore, il risarcimento reso disponibile dall’imprenditore.

AdA

fonte Sole24Ore 90/17 GN

Valutazione di impatto acustico e tecnici competenti, dal 19 aprile in vigore i nuovi decreti

valutazione impatto acusticoEntreranno in vigore il 19 aprile due decreti legislativi in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2017. I due provvedimenti hanno lo scopo di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria, in attuazione della delega di cui all’articolo 19 della Legge Europea 2013 bis (Legge n. 161/2014).

Il Dlgs 42 del 17 febbraio 2017 modifica e integra il Dlgs 194/2005 relativo alla gestione del rumore ambientale, e la legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995), disciplina la figura professionale di tecnico competente in acustica e introduce l’obbligo di mappature acustiche e di valutazione di impatto acustico.

Viene aggiornata la disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica. In particolare vengono individuati i criteri generali per l’esercizio di tale professione, si disciplina l’elenco nominativo dei soggetti abilitati istituito presso il Ministero dell’Ambiente e i requisiti necessari per l’iscrizione.

Il decreto introduce l’obbligo per i Comuni di redigere, entro il 30 giugno 2017, le mappature acustiche secondo i criteri e le specifiche dettati dalla Direttiva Inspire (2007/2) e prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2018, metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti dalla Direttiva 2002/49/CE.

Il provvedimento, inoltre, modifica le modalità e i termini di presentazione della relazione sullo stato acustico del Comune e prevede che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto (lineari, aeroportuali e marittime) deve considerare i casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate.

Prevede l’emanazione di nuovi regolamenti per le sorgenti di rumore attualmente non considerate dalla normativa e l’aggiornamento della disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività sportive. Alla definizione di ‘sorgenti sonore fisse’ vengono aggiunti gli impianti eolici.

Il Dlgs 41 del 17 febbraio 2017 colma un vuoto normativo relativo alle macchine rumorose operanti all’aperto e regolamentate dalla Direttiva 2000/14/CE, importate da Paesi extracomunitari e messe in commercio nella distribuzione di dettaglio, per le quali non sia stata prodotta la certificazione e la marcatura CE, e a prevenire possibili procedure di infrazione nei confronti dell’Italia.

AdA

Scarica il  decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41

Scarica il  decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42

MUD 2017, presentazione entro il 2 maggio

mud-2017Resta vigente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2015 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016” che conferma la validità del modello di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M 17 dicembre 2014, ed in vigore nel 2015.

La presentazione del MUD entro il 30 aprile 2017 avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016. Essendo la scadenza del 30 aprile un giorno festivo, la stessa viene prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio.

ISPRA ha predisposto e rende disponibili, informazioni aggiuntive alle istruzioni, pubblicate anche su una serie di siti tra i quali Ecocerved. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli fuori uso
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi
  • Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it. Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate nell'Allegato 4 al DPCM.  Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere o con altri software che rispettino le specifiche dell’Allegato 4. Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici. (NO: floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato). Le dichiarazioni inviate erroneamente in queste modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.

Le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sono rese disponibili anche tramite i siti Internet:

Il Consorzio Nazionale degli imballaggi presenta la comunicazione alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando il sito www.mudtelematico.it. La Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione va presentata esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it. La Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente tramite il sito www.registroaee.it.

Si evidenzia, inoltre, che i soggetti che producono nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.

La Comunicazione Rifiuti semplificata deve essere compilata utilizzando la modulistica cartacea disponibile sul sito mud.ecocerved.it oppure attraverso la nuova procedura di compilazione disponibile sul sito di Ecocerved. In questo caso il dichiarante inserirà i dati tramite apposita applicazione web e poi stamperà la Comunicazione. Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'Allegato 6; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. La Camera di commercio competente è quella nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.

AdA

Indicazioni per la presentazione del MUD in via telematica

Istruzioni aggiuntive alla compilazione del MUD

Software MUD 2017

PMI vittime di mancati pagamenti, al via i finanziamenti agevolati

finanziamenti agevolati pmiAl via le domande per i finanziamenti agevolati alle PMI vittime di mancati pagamenti: la procedura sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico è attiva dal 3 aprile. Si tratta dello strumento previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (comma 199, legge 208/2015), che ha istituito il “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti“, accessibile alle PMI in crisi di liquidità dopo essere rimaste vittime di debitori imputati per i seguenti reati: estorsione (articolo 629), truffa (articolo 640), insolvenza fraudolenta (641), false comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile).

Il beneficio consiste in un finanziamento a tasso zero per un importo pari a quello dei mancati incassi, fino a un massimo di 500mila euro, di durata compresa fra tre e dieci anni, compreso un periodi di preammortamento massimo di due anni. La domanda si presenta esclusivamente online, seguendo apposita procedura: la fase di compilazione delle istanze è aperta dallo scorso 3 marzo e dal 3 aprile è possibile effettuare l’invio.

La domanda è compilata in formato digitale, seguendo lo schema previsto dalla circolare del Mise dello scorso 22 dicembre 2016, è obbligatorio avere la PEC (posta elettronica certificata) registrata al Registro Imprese. In fase di compilazione della domanda, il sistema espone una serie di dati acquisiti dal registro Imprese, che la PMI è tenuta a verificare, fornendo eventuali precisazioni. Dopo che la domanda è stata compilata in ogni sua parte, il sistema rilascia giorno, ora, minuto e secondo di presentazione della domanda di finanziamento, e codice identificativo della stessa. Ogni PMI può presentare una sola domanda: nel caso in cui ne presenti una successiva, automaticamente si annulla la precedente.

Il ministero esamina le domande verificando correttezza dei dati, possesso dei requisiti, capacità della PMI di rimborsare il finanziamento: se ritiene necessarie integrazioni, le chiede all’impresa attraverso la PEC. Se il finanziamento richiesto è superiore a 150mila euro, è necessaria la documentazione antimafia. I requisiti che la PMI vittima di mancati pagamenti deve avere per accedere al finanziamento agevolato sono:

  • crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti: significa che l’impresa ha un rapporto pari ad almeno il 20% fra ammontare crediti non incassati e crediti verso i clienti;
  • iscrizione al Registro Imprese;
  • pieno esercizio per propri diritti (no scioglimento, liquidazione, procedure concorsuali);
  • parametri di bilancio: rapporto fra patrimonio netto e totale attivo non inferiore al 5%, flusso di cassa dell’ultimo bilancio non inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento richiesto e dagli in essere alla data di presentazione della domanda.

AdA

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Nasce l'Associazione “Terra Flegrea” per la difesa ed il rilancio dell'agricoltura di qualità e della tradizione dei Campi Flegrei

terra flegreaE' nata “Terra Flegrea”, un'associazione senza fine di lucro, che accomuna l’intento di persone e di aziende del territorio di tutelare, promuovere e proporre al mercato le tradizionali produzioni agricole locali e i loro derivati di pregio.
E' convinzione comune nell’Associazione “Terra Flegrea”, che bisogna favorire l'incontro produttore-consumatore, sviluppare politiche di prodotto e di marketing, assistere gli associati per la predisposizione di pratiche di finanziamento, predisporre disciplinari di produzione a tutela della qualità, realizzare marchi e manuali di gestione dei prodotti e quanto altro utile agli associati, al territorio ed al mercato.
L'agricoltura del territorio, nonostante in difficoltà, sia per l’abbandono dei giovani, sia per le nuove tendenze di mercato, rappresenta ancora un'importante componente dell'economia locale, che per le eccellenti qualità del terreno vulcanico e per le condizioni climatiche, va ulteriormente rivalutata e rilanciata.
Si parte dal “Mandarino dei Campi Flegrei”, che è stato di recente riconosciuto “prodotto della tradizione” dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, grazie all’impegno dell’Associazione “L'Immagine del Mito”, del Consorzio Promos Ricerche e della Camera di Commercio di Napoli, che ha assicurato il contribuito per mettere a punto il disciplinare di produzione, il marchio ed il regolamento d’uso.
Soddisfatti del risultato Giovanni Guardascione, Domenico Ferrante e Sergio Pepicelli dell'Associazione “L'immagine del Mito”, promotori del progetto “Terra Flegrea”, a cui hanno dato pieno sostegno l’Amministratore Delegato, Ferdinando Flagiello ed il Direttore Generale, Attilio Montefusco, del Consorzio Promos Ricerche, che si sono avvalsi, per il supporto tecnico, dall'agronomo Gianluca Iovine.
Tutti presenti i primi soci che, il 29 marzo u.s. dinanzi al Notaio Marco De Ciutis, presso gli uffici del Consorzio Promos Ricerche all'interno della sontuosa sede della Camera di Commercio di Napoli, hanno costituito la nuova associazione: Nunzio Mancino – Presidente, Raffaele Verde – Vicepresidente, Antonio Guardascione - Segretario e Tesoriere, Ernesto Colutta, Vincenzo Guardascione, Nicola Scamardella, Gennaro Schiano e Teresa Vitale.

mb

 

Apparecchi di sollevamento. Il punto in un nuovo Dossier dell'UNI

Mezzi-di-SollevamentoQuesto dossier sugli “Apparecchi di sollevamento” è stato creato e voluto appositamente per approfondire tutto il lavoro che c’e dietro la progettazione, la costruzione e la manutenzione di una gru e dei suoi accessori per garantirne la sicurezza degli operatori e di chi le sta attorno durante la sua attività e nel suo ciclo di vita tenendo conto della funzionalità e considerando i rischi dovuti alle intemperie e all’efficienza dei suoi componenti col passare del tempo.
Non tutti sono a conoscenza di quanto importante sia il collegamento che c’e tra gli apparecchi di sollevamento e la normativa tecnica per fare in modo che grazie all’applicazione delle norme, i prodotti che costituiscono gli apparecchi di sollevamento possano essere più sicuri e garantire nel tempo la qualità dei loro componenti.
La Commissione Tecnica UNI/CT 5 Apparecchi di sollevamento è stata appositamente costituita per seguire l’attività normativa a livello Nazionale Italiano UNI, Europeo CEN e Mondiale ISO.
La UNI/CT 5 è composta da più di 50 esperti che sono i rappresentanti di società produttrici e utilizzatrici di gru, di apparecchi di sollevamento e dei loro accessori, ma composta anche da rappresentanti di INAIL, ASL, Associazione di categoria, Liberi professionisti, Organismi notificati,
CUNA, e altri organismi interessati e competenti nell’argomento, riuniti in UNI con lo scopo di votare, recepire, adottare, pubblicare, le norme UNI, CEN, ISO. La Commissione, seguendo le regole del CEN, ha il compito di recepire in inglese come da regolamento tutte le norme EN e valutare di volta in volta quali far tradurre in italiano. In riferimento al fatto che le macchine afferenti alla CT 5 risultano soggette a verifiche obbligatorie in relazione al comma 11 Art. 71 del D.Lgs 81/2008 tutte le norme CEN armonizzate sono tradotte in italiano. Inoltre, sempre seguendo le regole del CEN, la CT 5 adotta le norme ISO se non c’è una norma europea corrispondente.

mb

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Fonte UNI

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