fbpx

itenfrdees

Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

News

News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Rifiuti. Dal 1° giugno nuove regole di classificazione

cerSecondo quanto disposto dalla Decisione 2014/955/Ue e dal Regolamento 1357/2014/Ue, il 1° giugno 2015 entreranno in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo.

Al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da movimentare, e quindi delle relative giacenze, è stata rilasciata in ambiente di esercizio la nuova release dell’applicazione di movimentazione.

Contestualmente viene resa disponibile la procedura relativa alle modalità operative previste per l’adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative.

AdA

Scarica la Nuova Procedura di Classificazione

Scarica il nuovo elenco europeo dei rifiuti

Leggi tutto...

Emissioni in atmosfera. La Regione Campania aggiorna la norma.

emissioni atmosferaPubblicata sul BURC n. 31 del 2015 la DGR n. 243 del 08/05/2015 avente ad oggetto la revisione e l’aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla DGR n. 4102 del 1992 relativa alle norme in materia ambientale e di emissioni in atmosfera.

A seguito delle innovazioni normative introdotte dal D.lgs 152/06 e s.m.i., si è reso necessario aggiornare la D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992, in relazione ai settori produttivi, ai sistemi e tecniche di contenimento delle emissioni atmosferiche inquinanti, ed alle metodiche di campionamento ed analisi.

La Delibera, inoltre, integra i seguenti documenti tecnici prodotti dall'ARPAC:
- elenco dei settori produttivi;
- schede tecniche dei sistemi d’abbattimento;
- metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera

AdA

Scarica la Deliberazione Giunta Regionale n. 243 del 08/05/2015

Leggi tutto...

Consumo di suolo. Pubblicato il Rapporto ISPRA 2015

ISPRA SuoloPubblicata la seconda edizione del Rapporto ISPRA che fornisce un quadro completo sull’avanzata della copertura artificiale del nostro territorio. Il Rapporto sul consumo di suolo in Italia 2015 integra nuove informazioni, aggiorna le precedenti stime sulla base di dati a maggiore risoluzione e completa il quadro nazionale con specifici indicatori per regioni, province e comuni. Sono, inoltre, approfonditi alcuni aspetti che caratterizzano le dinamiche di espansione urbana e di trasformazione del paesaggio a scala nazionale e locale con riferimento alla fascia costiera, alle aree montane, ai corpi idrici, alle aree protette, alle aree a pericolosità idraulica, all’uso del suolo, alle forme e alle densità di urbanizzazione, ai fenomeni dello sprawl urbano, della frammentazione, della dispersione e della diffusione insediativa.
L’importante novità dell’edizione di quest’anno, è la pubblicazione della prima carta nazionale ad altissima risoluzione sul consumo di suolo. Per la prima volta, in Italia, è possibile avere un quadro omogeneo ed estremamente accurato, dell’intero territorio nazionale, che permette la valutazione del fenomeno del consumo di suolo anche a scala locale. È un risultato che non si sarebbe mai ottenuto senza il contributo fondamentale di tutte quelle informazioni e cartografie rese disponibili da una gran parte delle amministrazioni centrali (si pensi ai Ministeri competenti, all’AGEA, all’Istat) e, soprattutto, regionali.

Scarica il Rapporto 2015

mb

Fonte: ISPRA

Leggi tutto...

Rifiuti: dichiarazione mud 2015

mud2015Il 30 aprile 2015 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2014. Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.

Per la dichiarazione ambientale MUD 2015 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 17 dicembre 2014 che sostituisce quella utilizzata fino allo scorso anno. Fra le novità del nuovo modello, si segnala la reintroduzione del Modulo RE e, pertanto, la possibilità di indicare i rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti fuori dall’unità locale. In particolare, nel Modulo RE andranno indicati i rifiuti da attività di bonifica amianto, i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito dei lavori di manutenzione e i rifiuti provenienti da cantieri temporanei o mobili.

Viene confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento. Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.

Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi:

  • fino ad un massimo di tre mesi se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi)
  • fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2015.

Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:

  • le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti;
  • le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.

Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.

Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2015.
Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.

Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (www.unioncamere.it – www.ecocerved.it – www.infocamere.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Allegato 4 del DPCM 17/12/2014.
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.

MUD semplificato
In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • sono produttrici di non più di 7 rifiuti,
  • i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,
  • per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.

Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.

Sul sito di Ecocerved (www.ecocerved.it), nell’area “Link utili – MUD semplificato” è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello che può essere trasmesso alla CCIAA. La comunicazioni semplificata deve essere spedita alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 17/12/2014.

La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.

Diritti di segreteria
Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it.
Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale.

Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2015) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.

AdA

fonte ANCE Brescia

Leggi tutto...

Valutazione di Impatto Ambientale. Emanate le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA

viaCon Decreto 30 marzo 2015 il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto Legge 91/2014.

L’emanazione del decreto ministeriale permetterà all’Italia di superare le censure formulate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per non conformità delle norme nazionali alla normativa comunitaria in materia di VIA.

Le Linee Guida forniscono indirizzi e criteri per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e smi) dei progetti elencati nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 al fine di garantire un’uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva VIA.

Le Linee Guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell’Allegato V alla Parte Seconda del Codice dell’ambiente, ritenuti rilevanti ai fini dell’identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

Il decreto, il cui iter di approvazione è stato molto articolato, è emanato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa l’intesa della Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Il provvedimento entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione avvenuta l'11 aprile 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 84.

AdA

Scarica Linee Guida

Scarica il Decreto 30 marzo 2015

Leggi tutto...

SISTRI 2015: dal 1 aprile scattano le sanzioni per le imprese non in regola

Sistri-3Rinviate al primo aprile 2015, le annunciate sanzioni SISTRI per la mancata iscrizione o per il mancato versamento del contributo al sistema di tracciabilità dei rifiuti, mentre tutte le altre multe sono rinviate di un anno, e per l’intero 2015 si continua ad applicare il regime transitorio. Gli slittamenti sono inseriti nella legge di conversione del Milleproroghe e per la precisione nell‘articolo 9 della legge 11/2015.

Le sanzioni SISTRI, prorogate al 1 aprile 2015 (dal precedente termine del primo febbraio), sono quelle previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 260 bis del Dlgs 152/2006 e riguardano la mancata iscrizione e l’omesso pagamento: vanno da 2.600 a 15.500 euro, e possono aumentare fino a quota 93mila euro nel caso di rifiuti pericolosi.

Sono invece posticipati di un anno, da fine 2014 a fine 2015, tutti gli altri obblighi e le relative sanzioni SISTRI. Per tutto il 2015 resta il regime transitorio, durante il quale restano i vecchi adempimenti in materia di gestione dei rifiuti, registri di carico e scarico, trasporto. La proroga è motivata dall’esigenza di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, anche in vista di semplificazioni e opportune modifiche normative.

AdA

Scarica l’estratto della Legge 27 febbraio 2015 n. 11

Leggi tutto...

Il risparmio energetico è d’obbligo. Tre nuove scadenze.

La caldaia a condensazioneTre scadenze per gli impianti: nuovo libretto, caldaie a condensazione e termoregolazione

L’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica degli immobili, contenere i consumi, educare i cittadini a un uso più consapevole delle risorse. Ma in alcuni casi il traguardo si raggiunge non attraverso un percorso volontario, ma rispettando obblighi e scadenze imposte per legge, sia nazionale che europea.

Dopo l’entrata in vigore il 15 ottobre 2014 del nuovo libretto d’impianto termico - oggi deve essere compilato secondo i modelli fissati dal Dm 10 febbraio 2014 ed è esteso anche ai condizionatori oltre che alle pompe di calore, al teleriscaldamento e ai sistemi alimentati da fonti rinnovabili – stanno per scattare, in Europa e in Italia, altre importanti disposizioni obbligatorie per il risparmio energetico: nel mirino soprattutto le caldaie e, più in generale, la produzione del calore .

La prima scadenza è imminente: dal 26 settembre 2015, per effetto della Direttiva europea Erp (Energy related Products – 2009/125/CE), anche conosciuta come Ecodesign, le caldaie non a condensazione, che usano una tecnologia non efficiente, non potranno più essere prodotte così come tutti quegli apparecchi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria che superano determinati limiti di emissioni.

La seconda data da tenere a mente è il 31 dicembre 2016: dopo questo termine, sarà obbligatorio in tutti i palazzi e i condomini che hanno un sistema di riscaldamento centralizzato introdurre sistemi che consentono di realizzare la termoregolazione del calore e calcolare i consumi appartamento per appartamento, come prescrive il Dlgs 102/2014 (che recepisce su questo punto quanto disposto dall’Europa).

La direttiva si applica a tutti gli apparecchi per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria venduti nell’Ue (come caldaie a gas o gasolio, pompe di calore, cogeneratori, scaldabagni, bollitori fino a 2000 litri): per ciascun apparato, sono prescritti requisiti minimi di efficienza energetica.

Dopo un periodo di transizione di due anni (il regolamento dell’Ecodesign risale al 29 settembre 2013), la norma diventerà obbligatoria dal 26 settembre 2015: oltre questa data, gli apparecchi non conformi ai nuovi standard non potranno essere più realizzati. Ad esempio le caldaie tradizionali (non a condensazione) a camera stagna non potranno essere più fabbricate, così come (già da agosto 2015) non potranno essere più prodotte caldaie con pompe a bassa efficienza. «A questo proposito – spiega Giorgio Bighelli, consulente di e-training, la struttura di formazione tecnico-normativa del gruppo Vaillant – è però importante sottolineare che l’obbligo non riguarda direttamente il cittadino, ma il produttore. Non vanno fuori legge gli impianti più obsoleti che sono già presenti nelle case. Così come, per assurdo, se nel 2017 un cittadino volesse installare una caldaia non a condensazione, ammesso che la trovi ancora sul mercato, potrebbe comunque farlo».
In abbinamento ai requisiti ErP, viene inoltre introdotta in Ue una nuova etichetta energetica obbligatoria: per gli apparecchi di riscaldamento, riguarderà quelli fino a 70kW e prevede una classificazione energetica da A++ a G oltre ad informazioni sul prodotto, come la potenza o le emissioni sonore.

L’obbligo (pena sanzioni pecuniarie) scatterà su tutto il territorio nazionale (le Regioni che avevano introdotto scadenze peculiari si sono adeguate allo Stato almeno per la temporalità delle sanzioni) e riguarda solo gli impianti di riscaldamento centralizzati. L’obiettivo è usare in modo intelligente la caldaia comune, determinando ciascuno per sé la temperatura degli ambienti con l’installazione di termovalvole e misurando (cioè anche pagando, salvo una quota che resta di condominio e viene ripartita sui millesimi) il consumo di combustibile per ogni unità.

A seconda del tipo di edificio, cambiano le modalità di adempimento della misura. «Nei vecchi palazzi – spiega infatti Giampiero Bresolin, esperto di Domotecnica, rete in franchising di imprese specializzate in efficienza energetica – gli impianti sono solitamente a distribuzione verticale, con diversi tubi che dalla caldaia salgono nei vari appartamenti e servono uno o più caloriferi per piano. In questo caso, è necessario installare un ripartitore su ogni singolo calorifero. Ogni termosifone sarà inoltre dotato di termovalvole».

Più semplice, invece, e meno oneroso, inserire i contabilizzatori nei palazzi nuovi, dove la distribuzione del calore è orizzontale, appartamento per appartamento. «In questo caso – conclude Bresolin – basta porre un solo contacalorie a monte di tutti i caloriferi».

AdA

fonte Sole 24 Ore 53/15 SR e MCV

Leggi tutto...

Acque potabili. Linee guida per la sicurezza di un sistema idropotabile

acqua rubinettoSul sito dell’Istituto Superiore di Sanità sono disponibili le “Linee guida italiane per la sicurezza di un sistema idropotabile e la protezione della salute dei consumatori”, indirizzate ai responsabili e operatori dei sistemi di gestione idrica, alle autorità sanitarie e a tutti i soggetti interessati ai diversi livelli alla qualità delle acque potabili.

Le linee guida sono frutto del progetto Sperimentazione del modello dei WPS per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano, promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), nelle sue funzioni di organismo di coordinamento tra il Ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze.

L’attività di progetto, confrontata con altre esperienze promosse sul piano regionale e locale, in stretta cooperazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha consentito di produrre le Linee guida, che rappresentano le prime linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo i modelli WPS, definiti “Piani di Sicurezza dell’Acqua”.

Le sperimentazioni condotte nell’ambito del progetto, confluite nella preparazione delle linee guida, consentono oggi di raccomandare l’adozione dei piani di sicurezza dell’acqua nei sistemi idro-potabili in Italia, individuando i piccoli sistemi idro-potabili come obiettivi prioritari, al fine di delle acque di rubinetto e, su tutto, il livello di tutela della salute pubblica.

Diverse azioni sinergiche condotte dalla Direzione generale della prevenzione del Ministero in stretto raccordo con le autorità regionali e territoriali, sono rivolte all’applicazione dei piani di sicurezza dell’acqua, con diverse sperimentazioni già iniziate. Nell’ambito del nuovo progetto CCM “portale acque” in corso di attivazione in cooperazione con il Dipartimento di Ambiente dell’ISS, sono, tra l’altro, previste specifiche attività dirette a potenziare le attività di controllo ed informazione dei consumatori in tema di qualità delle acque destinate al consumo umano e protezione della salute dei consumatori, anche in relazione ai parametri oggetto di non regolare monitoraggio, ai piccoli sistemi di gestione idrici, all’impatto dei cambiamenti climatici sui sistemi idro-potabili.

AdA

Scarica le Linee Guida

Fonte ISS

Leggi tutto...

Impianti termici. Libretti di caldaia integrabili entro dicembre

libretto-manutenzione-caldaiaPer il nuovo libretto della caldaia c’è tempo sino a fine 2015. La legge 11/2015, che ha convertito il Dl 192/2014 (il “milleproroghe“) ha differito al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per gli adempimenti relativi all’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili da 35 kW in su.

Il D.lgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) prevede che gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale al valore di soglia di 35 kW devono essere muniti di un libretto di centrale. Questo deve essere conservato presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico. La compilazione per le verifiche periodiche dell’impianto è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale subentrante, l’originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

L’articolo 284 comma 2 del Dlgs 152/2006 prevedeva, tra l’altro, che per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW), il libretto di centrale avrebbe dovuto essere integrato, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche (di cui all’articolo 285) ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione (di cui all’articolo 286) previsti dallo stesso decreto.

L’articolo 11, comma 7, del Dl 91/2014 ha differito il termine precedente, consentendo di ottemperare agli adempimenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto legge, quindi entro il 25 dicembre 2014. Il differimento si era reso necessario perché tra gli adempimenti integrativi da presentare, in base al comma 2 dell’articolo 284 del Codice dell’ambiente, figura un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285, caratteristiche che però erano scomparse, in seguito all’entrata in vigore del comma 52 dell’articolo 34 del Dl 179/2012. Le caratteristiche tecniche, però, sono state reinserite con l’articolo 11, comma 9 del Dl 91/2014. Si era reso perciò necessario fissare il nuovo termine al 25 dicembre 2014. Il milleproroghe, al comma 2-bis dell’articolo 12, ha infine differito il termine al 31 dicembre 2015.

Il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 286 del Codice dell’ambiente.

È punito con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige, o redige in modo incompleto questo documento con l’indicazione delle manutenzioni, come descritto all’articolo 284, comma 2 del Dlgs 152/2006, o non lo trasmette all’autorità competente. La stessa sanzione è prevista nel caso in cui venga mantenuto in esercizio un impianto termico non conforme.

AdA

Fonte Sole 24 Ore E.R.

Leggi tutto...

MUD 2015. Disponibile il software per la comunicazione

mud softwareUnioncamere, conformemente all’Allegato 1 al DPCM del 17 dicembre 2014, ha reso disponibile sul proprio sito il software per la compilazione delle comunicazioni sui rifiuti speciali, imballaggi, veicoli fuori uso, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello proposto da Unioncamere per la presentazione telematica.

Il nuovo MUD, da presentarsi entro il 30 aprile 2015 presso la Camera di Commercio competente per territorio, contiene alcune modifiche, in tema di attività di gestione. Gli obiettivi sono il miglioramento delle istruzioni, con particolare riferimento alle informazioni sui materiali secondari e a quelle contenute nelle autorizzazioni degli impianti di incenerimento e coincenerimento, in merito alla capacità annua autorizzata.

Il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale è diviso in sei comunicazioni: rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, RAEE, rifiuti urbani e assimilati, produttori di AEE.

I soggetti che svolgono solo attività di trasporto e gli intermediari, devono, invece, presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede legale l’impresa.

AdA

Scarica il software

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS