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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Aziende che non aderiscono al SISTRI esentate dal pagamento del contributo annuale

sistri2Il ministero dell’ambiente, con il comunicato del 24/06/2014, precisa che i soggetti iscritti al SISTRI, che non sono obbligati all’adesione al sistema di tracciabilità dei rifiuti, non sono tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al sistema e non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30/06/2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa.

Inoltre viene precisato che, procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di categoria, per la cancellazione dal Sistri dei soggetti iscritti che non sono tenuti ad aderire al sistema medesimo, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e delle BLACK BOX, saranno definite con ulteriore comunicazione.

Il Ministero specifica inoltre che resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi citati a carico degli utenti ai quali sono stati consegnati in comodato d’uso.

Il chiarimento si è reso necessario, visto che diversi soggetti, inspiegabilmente, avevano diffuso la notizia che la mancata restituzione entro il 30/06/2014 del dispositivo USB o della BLACK BOX, avrebbe comportato il pagamento del contributo annuale (2014), anche da parte delle imprese non più obbligate all’adesione al SISTRI.

AdA

Scarica il Comunicato SISTRI del 24 giugno 2014

Fonte MinAmb

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Sistemi antincendio con sostanze controllate: rinviato l'obbligo di sostituzione

sistemi antincendioPubblicato il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 144 del 24-6-2014) su "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

Il decreto contiene, oltre a disposizioni che incidono in materia ambientale e dell'efficientamento energetico, anche indicazioni inerenti la prevenzione incendi; in particolare, l'articolo 11 detta misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche. Nel comma 5, vengono integrate le indicazioni contenute nel precedente D.Lgs. 108/2013 a proposito di sostanze estinguenti che riducono lo strato di ozono atmosferico (ovvero quelle elencate nell’allegato I al Regolamento CE n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009).

Va evidenziato, altresì, che l'articolo 5 del D.Lgs. 108/2013 prescriveva che, "chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro".

Mentre, nel nuovo comma 2 bis del DL 91/2014, si aggiunge che "Il termine di sei mesi a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs.108/2013 (entrato in vigore il 12/10/2013) è differito di ulteriori nove mesi (pertanto la scadenza è rinviata al 12/01/2016) per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al decreto 91/2014".

AdA

Scarica il D.L. 24 giugno 2014 n° 91

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Relazione Piano Nazionale OGM. Disponibili i dati 2013

piano ogmCon l’anno 2012 inizia il terzo triennio di programmazione, il Piano nazionale si articola in più parti, definisce ruoli ed obiettivi per tutti i soggetti coinvolti, individua le principali matrici  alimentari da sottoporre al controllo e i criteri a cui ogni Regione e Provincia autonoma deve conformarsi per l’adozione di un Piano regionale di controllo ufficiale sul proprio territorio.
Nel 2013, secondo anno del triennio di programmazione, l’attività di controllo ufficiale per la ricerca di OGM nel settore degli alimenti ha confermato la costante e particolare attenzione che tutte le Regioni e Province autonome e tutti i soggetti interessati rivolgono alla tematica OGM. Solo in una Regione non sono stati svolti i controlli programmati.
Esaminando i dati relativi al territorio, la valutazione generale dei risultati è positiva, sia dal punto di vista della numerosità dei campionamenti che di percentuale di non conformità. Infatti, il numero totale di campioni analizzati ed elaborati è di 868 sul territorio per i quali è stata rilevata una sola non conformità riguardante il riso GM non autorizzato.
La percentuale di positività degli eventi autorizzati e i relativi valori riscontrati sono diminuiti rispetto all’anno precedente. Ciò conferma da una parte la consapevolezza crescente degli operatori del settore alimentare che pongono particolare attenzione lungo tutta la filiera, dall’approvvigionamento delle materie prime alla commercializzazione del prodotto finito, dall’altra l’efficacia dei controlli ufficiali messi in atto.
Relativamente alla fase di importazione, nel corso del 2013 i campionamenti risultano essere stati 137, un numero superiore rispetto a quello dell’anno precedente.
Il riscontro delle positività all’importazione ha riguardato, oltre il riso, altre matrici, confermando che questa fase rimane un punto fondamentale nella catena dei controlli ufficiali. Pertanto, gli uffici di frontiera, prime Autorità sanitarie coinvolte nella nazionalizzazione e commercializzazione di prodotti alimentari, è fondamentale che contribuiscano sempre attivamente alla realizzazione di quanto programmato nel Piano nazionale proprio in relazione al ruolo essenziale che rivestono nella catena dei controlli ufficiali.
Altro ruolo fondamentale nella attività di controllo viene svolto dai laboratori pubblici. A tal proposito, considerata la complessità del controllo analitico, l’attività diventa sempre più intensa, ai fini sia della validazione dei metodi, sia della relativa applicazione nell’ambito del controllo ufficiale. In tale contesto, si sottolinea ancora una volta la necessità di completare il processo di espansione, peraltro già a buon punto, dell’attività analitica di screening, ed iniziare ad incrementare l’attività analitica accreditata anche per la rilevazione e quantificazione di eventi GM autorizzati sul mercato comunitario, al fine di assicurare l’omogeneità dell’azione di controllo sul territorio nazionale.
In considerazione della necessità di ricercare un numero crescente di eventi GM, è tuttavia ipotizzabile per il prossimo futuro, al fine di razionalizzare l’attività analitica sia per gli aspetti tecnici che economici, un sistema di supporto mutualistico tra laboratori con specializzazione analitica complementare.
Premesso quanto sopra, tenuto conto dei risultati complessivi ottenuti anche per il 2013, si conferma che sul mercato italiano sostanzialmente i prodotti alimentari hanno rispettato i requisiti d’etichettatura previsti dalla normativa vigente, assicurando in tal modo una corretta informazione al consumatore. La presenza di OGM, autorizzati e non, negli alimenti in Italia è decisamente limitata ed a concentrazioni estremamente basse, ed i controlli alla frontiera contribuiscono a mantenere tale risultato.

mb

Consulta la Relazione

Fonte: Ministero della Salute

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Sistemi geotermici a pompa di calore. Qualificazione delle imprese geotermiche secondo la UNI 11517:

geotermicoNell’ambito di un utilizzo migliore (ovvero più sostenibile) delle risorse, i sistemi geotermici a pompa di calore possono ricoprire un ruolo molto importante: questo genere di impianti, infatti, funziona estraendo calore dalla terra in inverno e reintroducendolo in estate, migliorando il comfort dell’edificio cui sono collegati, con il solo utilizzo di energia elettrica.
Questa tecnologia, se venisse sfruttata adeguatamente, avrebbe diversi vantaggi, sia dal punto di vista energetico che economico, sul sistema nazionale. Tuttavia, proprio in quanto mercato emergente, vi è un rischio più che meramente teorico di possibili deviazioni rispetto alle BAT (migliori tecniche) di progettazione e realizzazione disponibili sul mercato.
Per questo motivo il CTI, in collaborazione con Regione Lombardia, ha sviluppato un pacchetto di norme per indirizzare gli operatori su un percorso di miglioramento, fornendo altresì gli strumenti necessari a un corretto sviluppo di questi sistemi.
Ultima pubblicata tra queste norme è la UNI 11517:2013 “Sistemi geotermici a pompa di calore - Requisiti per la qualificazione delle imprese che realizzano scambiatori geotermici”, che fornisce i requisiti che un’impresa deve soddisfare per poter essere qualificata. Queste competenze sono state reputate le minime conoscenze necessarie a una ditta per poter essere in grado di lavorare in questo mercato in maniera:

  • responsabile, sia per l’ambiente che per il committente
  • funzionale, sia per il progettista che per gli installatori
  • trasparente, per le amministrazioni e i controllori.

La norma fornisce una serie di elementi utili alle imprese interessate alla qualificazione per identificare quei settori in cui devono svilupparsi per offrire un servizio completo e di qualità, specificando quali sono i requisiti e le capacità (tecnica, organizzativa, economico-finanziaria e di gestione) che devono possedere e quali attività devono fornire.
In aggiunta, la norma fornisce tutta una serie di tabelle la cui compilazione permette una veloce fotografia della società; l’appendice B, in particolare, fornisce la lista di controllo per la pianificazione, realizzazione e controllo delle attività dell’impresa, definendo chiaramente tutte le fasi della realizzazione dell’impianto geotermico, chi deve effettuare tale operazione, chi ne è responsabile, quale tipo di controllo deve essere svolto e da chi e, infine, dove tale operazione è stata descritta (in quale punto della UNI 11467:2012 o in quale disposto legislativo).
La norma fornisce, inoltre, l’elenco di tutti i documenti che devono essere presentati al committente in fase di redazione del contratto, in modo tale da fornire tutti i dati che possono essere utili all’interessato sia per determinare le competenze della società, sia per poter velocemente confrontare preventivi da ditte diverse, valutandone la qualità e non facendo affidamento esclusivamente al mero dato economico.

mb

Fonte UNI

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Siti potenzialmente contaminati. Pubblicate le Linee Guida ARPAC per la predisposizione e l’esecuzione di indagini preliminari.

arpac-napoliSono state approvate, con Decreto Dirigenziale Regione Campania n° 796 del 09/06/2014, le Linee guida, redatte da ARPAC, per l'esecuzione delle indagini preliminari, previste dall'art. 242 del D. Lgs. n° 152/06. Per l’esecuzione delle indagini preliminari, le strategie e le modalità di campionamento dovranno seguire i criteri generali descritti nelle Linee guida allegate, riferiti a siti con superficie inferiore o uguale all’ettaro. Per i siti con superficie superiore all’ettaro verrà effettuata una stima proporzionale.

Le indagini preliminari sono finalizzate ad accertare la presenza di inquinamento nelle matrici ambientali coinvolte da un evento che sia potenzialmente in grado di contaminarle. Esse sono predisposte ed eseguite per accertare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione a seguito di un evento incidentale o per la verifica di un fenomeno di contaminazione storico. In particolare, i punti di campionamento delle matrici ambientali dovranno essere quelli in cui è ipotizzabile che sia presente la concentrazione più elevata di inquinanti (potenziali punti di criticità).

I risultati delle indagini preliminari, potranno successivamente essere utilizzati nella predisposizione del Piano di Caratterizzazione, al fine di contribuire alla definizione del Modello Concettuale Preliminare.

La predisposizione e l’esecuzione delle indagini preliminari è differenziata per tipologia di siti e per dimensione delle aree da investigare.

Le tipologie di siti prese in considerazione, così come indicate negli elenchi del Piano Regionale di Bonifica pubblicato sul BURC n. 30 del 5 giugno 2013, sono di seguito riportate:

  • aree di discariche esaurite;
  • impianti trattamento rifiuti;
  • attività estrattive dismesse e/o abbandonate;
  • attività produttive dismesse ed attive;
  • industrie RIR (di cui alla Direttiva 2003/105/CE, recepita in Italia con il D.lgs n. 238 del 21 settembre 2005);
  • siti di stoccaggio e deposito di idrocarburi;
  • siti oggetto di stoccaggio temporaneo;
  • punti vendita carburanti dismessi o attivi.

Le attività di investigazione preliminare avranno come obiettivo la verifica della potenziale contaminazione delle matrici suolo superficiale/profondo ed acque sotterranee.

AdA

Scarica Decreto dirigenziale e le Linee Guida

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Efficientamento energetico. Nuova Guida al rifasamento in ambito industriale

rifasatoriAnie energia, l'associazione federata a Confindustria che rappresenta i comparti della produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzo di energia elettrica, ha reso disponibile una nuova guida sul tema “Rifasamento elettrico industriale: opportunità di efficientamento energetico”.

Il documento si rivolge alle industrie che hanno nei propri impianti molti carichi che, secondo la nuova delibera dell’Autorità, dal 1 gennaio 2016 devono essere rifasati a 0,95 per non incorrere in penali. La pubblicazione nasce dall’esigenza di fare il punto sulla nuova normativa e sul concetto di rifasamento, pratica che permette di ridurre lo sfasamento introdotto nella linea elettrica da un carico, oltre a permettere la riduzione delle perdite per potenza dissipata nelle reti e aumentarne così la loro efficienza.

In occasione di questa pubblicazione, Anie energia ha ritenuto necessario riassumere le nuove caratteristiche del quadro legislativo che l’Aeeg, Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ha definito con la delibera 180/13 nel regolamentare l’ambito dei consumi di energia reattiva e le relative penali. Ciò anche in considerazione del fatto che in molti contesti industriali di bassa tensione sono proliferati negli ultimi anni impianti di produzione elettrica da fonte solare, novità questa che porta ad una variazione delle caratteristiche elettriche del sistema.

La pubblicazione Anie energia evidenzia quali sono le principali criticità e fornisce consigli per migliorare la scelta del rifasamento in presenza di impianti elettrici dotati di fotovoltaico con scambio sul posto. Affronta inoltre il tema degli incentivi e quello dell’ottenimento dei titoli di efficienza energetica, che nel caso di rifasamento elettrico sono diTipo I, ovvero “attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica”.

AdA

Scarica la guida

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Rifiuti: novità per gli imballaggi, in vigore il recepimento della direttiva 2013/2/Ue

imballaggiCon il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 aprile 2014 (in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2014, n. 136), è stata attuata nell'ordinamento italiano la direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'Allegato I della direttiva "packaging" 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

L'intervento ministeriale elimina imprecisioni e ambiguità presenti nella normativa pregressa che avevano determinato discrepanze nelle legislazioni in materia tra i diversi Stati membri. Il Dm 22 aprile 2014 modifica l'allegato E, Parte IV, D.Lgs. 152/2006 specificando meglio gli esempi illustrativi dei criteri che definiscono cosa sia o cosa non sia "imballaggio" ai sensi della normativa.

Secondo i nuovi esempi, che andavano implementati entro il 30 settembre 2013, sono "imballaggio", tra gli altri, le grucce per abiti (solo se vendute insieme all'abito), i rotoli per alluminio, pellicola o carta, le scatole di fiammiferi, piatti e tazze monouso, capsule per il caffè lasciate vuote dopo l'uso, la pellicola di plastica che ricopre gli abiti lavati in lavanderia.

Non sono "imballaggio" i budelli per salsicce, le bustine solubili per detersivi, le posate monouso, i lumini per tombe, i macinapepe ricaricabili.

Scarica il DM 22 aprile 2014

AdA

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Impianti termici. Debutta a giugno l'obbligo di libretto

impianti condizionamentoCome già anticipato, la novità scatta dal prossimo 1° giugno: anche i condizionatori dovranno essere dotati, così come le caldaie, di un libretto di impianto e, al di sopra di una certa potenza, saranno soggetti a verifiche periodiche e all'obbligo di trasmissione del «rapporto di controllo» dell'efficienza energetica.

La regola è introdotta da un decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, che a sua volta attua le disposizioni del Dpr 74/2013. Il nostro Paese ha sanato, così, una procedura di infrazione aperta dalla Ue proprio perché non erano mai state contemplate in Italia norme relative alle ispezioni sugli impianti di raffrescamento, al fine di contenerne i consumi.

Ora la legge c'è e va rispettata. Innanzitutto con la predisposizione del libretto. Si tratta di una sorta di "cartella clinica" dell'impianto, che lo segue dalla prima accensione fino a fine servizio e demolizione. Dal 1° giugno deve essere disponibile sia per gli impianti esistenti che per quelli nuovi. Per gli impianti nuovi, a predisporlo (secondo il modello aggiornato e scaricabile qui) è l'installatore, all'atto della messa in funzione dell'apparato. Poi tenere aggiornato il documento spetta a chi ha la responsabilità dell'impianto, cioè il singolo proprietario o, per impianti condominiali, l'amministratore o la ditta abilitata e, da questi, delegata.

Per gli impianti esistenti, in teoria dopo il 1° giugno toccherebbe al responsabile (quindi, all'utente) scaricare il nuovo modello di libretto dai pdf predisposti sul sito del Mise e trascriverne sulla prima pagina i dati identificativi dell'impianto. Tuttavia, anche secondo quanto suggerisce il Cti, è ragionevole che a compilare il libretto la prima volta sia il manutentore, alla prima occasione utile, quando l'impianto viene sottoposto a una revisione.

Tanto più che, per gli impianti di potenza superiore ai 12 kW, i controlli per la verifica di efficienza scattano di legge. La periodicità cambia a seconda della potenza: in caso di apparati standard, fino a 100 kW, si procede ogni quattro anni. Terminata l'ispezione, così come già avviene per le caldaie, il tecnico manutentore dovrà ora compilare anche il rapporto (secondo il modello dedicato ai condizionatori in vigore dal 1° giugno) e trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all'ente locale che tiene aggiornato il catasto (in genere, la Provincia o il Comune, a seconda di quanto stabilito con delega dalla Regione).

Nel documento, allegato in copia anche al libretto, sarà indicato il risultato dell'ispezione. Se i valori dei parametri che sono rilevati e caratterizzano l'efficienza energetica dell'impianto risultano inferiori fino al 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento (riportati sul libretto d'impianto), i sistemi vanno riportati alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5% (articolo 8, comma 9 Dpr 74/2013). Altrimenti, sostituiti.

Per i controlli, come per gli impianti di riscaldamento, le verifiche sono effettuate a campione. Con relative sanzioni. Ad esempio, da 500 a 3mila euro per proprietari, conduttori, amministratori di condominio o terzi responsabili che non ottemperino ai propri obblighi.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore SR e MCV

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Al via gli incentivi per l'acquisto di veicoli "verdi"

auto verdiL'appuntamento è per il 6 maggio, dalle 9 di mattina. Quando sarà possibile entrare nella piattaforma del Bec (www.bec.mise.gov.it) per prenotare gli incentivi sull'acquisto di veicoli "verdi". Sul piatto ci sono 63,4 milioni di euro: metà per i privati e l'altra metà, in cambio della rottamazione di un vecchio veicolo, per imprese e pubblica amministrazione.

Le procedure coinvolgono solo i venditori e, successivamente, le case di costruzione. Chi acquista non farà altro che sottoscrivere il normale contratto in concessionaria. Spetterà a chi vende adempiere alle procedure per prenotare e incassare le agevolazioni. Si inizia con la prenotazione, che coincide con la stipula del contratto di acquisto del nuovo veicolo ecologico (elettrico, a metano, Gpl). Il venditore si registra alla piattaforma Bec - spiega il Mise - e ottiene in posta elettronica certificata le credenziali di accesso al sistema, anche più di una per consentire ai concessionari di operare nelle varie parti di Italia. Da qui la procedura di accreditamento entra nel vivo. Il sistema infatti, attraverso l'inserimento di alcuni dati, come la natura della persona che acquista il mezzo (privato, ente, professionista, impresa), il nome e il tipo di veicolo, verifica la disponibilità delle risorse e le "congela" assegnandole per 90 giorni a quella pratica attraverso un codice rilasciato al venditore. Entro questo termine il venditore dovrà consegnare il veicolo e perfezionare l'operazione.

A veicolo immatricolato si passerà alla seconda fase. Il venditore dovrà inserire in piattaforma alcuni documenti. Tra questi il libretto di circolazione, il contratto d'acquisto e, ove previsto, le indicazioni sull'eventuale rottamazione del veicolo che si intende sostituire. Bisognerà fare attenzione, avverte lo Sviluppo economico, perché nel contratto dovranno essere riportate correttamente alcune voci "chiave" per ottenere i benefici. Innanzitutto il prezzo a netto delle imposte, lo sconto applicato dal venditore e separatamente lo sconto statale. Queste due ultime voci dovranno essere identiche.

Se poi sono stati concordati optional, dovranno essere indicati successivamente alle voci principali del contratto, in modo che sia chiara l'applicazione dei due sconti. Così il venditore otterrà l'ok definitivo agli incentivi. Un ulteriore termine riguarda solo le pratiche che prevedono obbligo di rottamazione di un vecchio veicolo (con più di 10 anni): la legge prevede un ulteriore termine di 15 giorni entro il quale il venditore dovrà consegnare il veicolo usato a un demolitore e provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.

Il venditore potrà avere più account, ciascuno per ogni veicolo scontato venduto. Per tenere d'occhio tutte le pratiche attive sulla piattaforma il concessionario ha a disposizione un "cruscotto" con la situazione di ciascuna in tempo reale.
La piattaforma del Bec è impostata in modo tale da non accogliere moduli in cui le informazioni siano discrepanti tra i dati della prenotazione e quelle della "conferma" finale. Un meccanismo di verifiche controllerà che tutte le informazioni siano congrue e corrispondenti ai dati inseriti.

Ma ce n'è anche per i costruttori. Sono loro, infatti, a godere del credito di imposta in ragione degli sconti applicati. E sono loro quindi a risarcire il venditore del contributo statale (sul venditore grava dunque l'altra metà dello sconto totale applicato). A questo proposito vale la pena ricordare la risoluzione 32/2013 con cui le Entrate hanno dettato i codici tributo (6832, 6838, 6839) con cui, in base allo sconto applicato per livello di emissioni, le case costruttrici potranno accedere ai benefici. Infine, le Entrate comunicheranno gli importi degli sconti accordati alle case che il Mise provvederà a restituire al Fisco.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore FL

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Niente Sistri fino a dieci addetti e contributo rinviato a giugno.

sistri5È ufficiale: imprese (comprese quelle agricole) ed enti che sono produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e hanno fino a 10 dipendenti sono esclusi dal Sistri, il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti pericolosi. Il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ha firmato il 24 aprile scorso il decreto di semplificazione, dopo due anni di annunci, attese e limature. Per la soddisfazione del mondo delle imprese, con in testa Confindustria, che però sollecita il completamento di un sistema "leggero".

Il testo in sostanza è la versione snella di quello messo a punto in autunno dall’allora ministro Andrea Orlando. Prevede l’obbligo di adesione solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti. Inoltre, sono sottoposte al Sistri tutte le imprese che trattano i rifiuti urbani in Campania (articolo 5), la regione per la cui emergenza ambientale era nata la prima (e ben differente) idea di Sistri.

Sono escluse dal sistema anche se hanno più di 10 dipendenti le imprese agricole e quelle produttrici iniziali di rifiuti da attività di pesca professionale e acquacoltura, se conferiscono i rifiuti pericolosi nei circuiti organizzati di raccolta.

Restano invece obbligati al Sistri:

  • produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole e agroindustriali, da pesca e acquacoltura con più di 10 dipendenti (sono escluse le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile e gli iscritti alla sezione "imprese agricole" del Registro imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, conferiscono a circuiti organizzati di raccolta);
  • produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da scavo, costruzione e demolizione; da lavorazioni industriali e artigianali; da attività commerciali, di servizio e sanitarie con più di 10 dipendenti;
  • produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che li stoccano (operazioni R13 o D15);
  • che raccolgono, trasportano, recuperano e smaltiscono rifiuti urbani nella Regione Campania.

Sono state previste anche altre semplificazioni amministrative, chiarite le modalità di gestione dei trasporti intermodali (articolo 2) e prorogato al 30 giugno il versamento del contributo annuale. Confermati i costi di sostituzione degli apparecchi relativi al 2013 (articolo 4).

In particolare, semplificati gli adempimenti per un deposito di rifiuti pericolosi, se dura meno di un mese all’interno di una logistica intermodale con trasbordi e operazioni di carico e scarico.

Comunque, anche chi è esentato dal Sistri dovrà continuare a compilare le normali dichiarazioni ambientali.
Altre misure di semplificazione sono previste nell’articolo 3, con controlli e aggiustamenti delle funzioni del sistema, in modo da eliminare i bachi informatici che si manifestassero e da concedere nuovi snellimenti procedurali. Per esempio, per le microraccolte e per la compilazione dei documenti offline.

Per Confindustria è una misura attesa, che le imprese interessate accoglieranno con sollievo e quindi c’è da apprezzare l’impegno del Governo nell’affrontare le molte criticità e problemi connessi al Sistri. Confindustria auspica anche che con questo stesso spirito vengano al più presto avviati e conclusi i lavori per definire un nuovo sistema, leggero, semplice, economico e funzionale. Paolo Uggè, presidente della Fai Conftrasporto, osserva che il Sistri va migliorato ancora per consentire all’autotrasporto di bloccare le ecomafie senza eccessivi costi. Rete Imprese Italia è soddisfatta per la semplificazioni a favore delle Pmi.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore

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