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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

SISTRI, obbligo di continuare anche con i registri e formulari fino al 31 dicembre 2014

SISTRICon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale italiana della legge 15/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" è stato spostato a fine 2014 l'obbligo del "doppio regime della tracciabilità dei rifiuti".

La legge di conversione ha infatti apportato modifiche all'art. 11 del Decreto-legge 101/2013 disponendo che, fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano.

Con le nuove disposizioni il "doppio regime" è stato quindi procrastinato al 31 dicembre 2014. I soggetti obbligati ad aderire al Sistri, oltre ad utilizzare il sistema di controllo dei rifiuti, dovranno per tutto il 2014 continuare ad osservare anche le disposizioni relative ai registri e ai formulari. Per tutto questo periodo, però, non si applicheranno le sanzioni riferite al Sistri.

AdA

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Sistri, parte la seconda fase. In arrivo decreto per esentare imprese ed enti fino a 10 dipendenti

usb sistriDal 3 marzo 2014 è scattato l'obbligo di utilizzo del SISTRI (Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti) anche per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per il trasporto dei rifiuti pericolosi in conto proprio.

In base a quanto disposto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono tenuti ad aderire al Sistri i seguenti soggetti:

  1. “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
  2. “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
  3. in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;
  4. “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
  5. “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;
  6.  “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.

Sono invece esclusi dall’obbligo di adesione al Sistri i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi; i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione). Tali soggetti possono aderire al Sistri su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione.

Sanzioni slittano al 1° gennaio 2015

Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (n. 150/2013), è stato posticipato al 1° gennaio 2015 il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate al Sistri che, pertanto, non si applicano fino al 31 dicembre 2014.

Decreto per esentare le imprese e gli enti fino a 10 dipendenti

Il 28 febbraio scorso il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare ha diramato uno schema di decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al Sistri gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti. Questo decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. “Le istanze avanzate dai 'piccoli produttori' sono tenute nella massima considerazione. È infatti in via di perfezionamento un decreto che assoggetta al Sistri solo imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti con più di 10 dipendenti nei settori dell’industria, artigianato, commercio e servizi. Il decreto inoltre contiene altre semplificazioni finalizzate a venire incontro alle esigenze dei produttori al fine di assicurare un “decollo” della fase 2 che sia meno problematica possibile”, ha spiegato il neo ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.

Per i professionisti niente obbligo di adesione al Sistri

Con la circolare n. 1/2013 del Minambiente, è stato precisato che per “enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi” si intendono i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, dall'obbligo di adesione al Sistri sono esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese, cioè i professionisti.

La copia della scheda “movimentazione” non sostituisce il formulario

Nel quadro sinottico relativo agli aspetti normativi del Sistri, pubblicato sul sito www.sistri.it, il Ministero ha precisato che fino a quando non entrano in vigore le sanzioni relative al Sistri, la copia della scheda “movimentazione” non sostituisce il formulario.

Rifiuti quantificabili anche in volumi

Nella scheda Sistri la quantificazione del rifiuto può essere espressa anche con il volume. Le procedure di riallineamento devono riguardare anche i delegati. In corso di valutazione sui tavoli tematici la duplicazione scheda movimentazione per conferimenti periodici.

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Gas fluorurati a effetto serra - Dichiarazione F-gas 2013

MIN AMBEntro il 31 maggio 2014 è obbligatorio compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa all’anno 2013 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e può essere effettuata a partire dal 1 marzo 2014 al seguente link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

Maggiori informazioni nella Nota Esplicativa

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Fonte: Minambiente

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Fotovoltaico, meno costi deducibili

FOTOVOLTAICOLe conseguenze della circolare 36/2013 che separa adempimenti fiscali e civilistici

Nuove modalità di determinazione degli ammortamenti per le imprese titolari di impianti fotovoltaici. Infatti, a seguito della circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, i soggetti interessati devono ripensare le scelte (sia di bilancio che fiscali) effettuate in passato per adeguarsi a quanto sostenuto (innovativamente) dall'Agenzia, la quale, ben conscia del «cambio di rotta» operato, ha dovuto riconoscere la salvaguardia dei comportamenti passati (articolo 10 dello Statuto del contribuente).
In particolare, per quanto riguarda l'ammortamento, occorre fare attenzione alla nuova distinzione tra bene mobile ed immobile. Si è nel primo caso solo quando l'impianto è modesto e non ha autonoma rilevanza catastale, ossia quando possiede almeno uno dei seguenti requisiti indicati nella tabella a fianco. Solo quando l'impianto è qualificabile come «bene mobile» può essere mantenuta l'aliquota di ammortamento del 9% prevista sino ad ora (circolare n. 46/E/2007), fatto salvo, ovviamente, il caso in cui l'impresa abbia imputato a conto economico una quota inferiore, con conseguente rilevanza anche fiscale per effetto del principio di derivazione.
Laddove, invece, come avviene nella maggior parte dei casi concreti, l'impianto (d'ora in poi) deve essere fiscalmente qualificato come «unità immobiliare», vanno esaminati i vari casi pratici. Uno dei più semplici è quando l'impianto è «a terra» e tanto il terreno che la costruzione sono di proprietà dell'impresa. In tal caso, sostiene l'Agenzia, l'aliquota corretta di ammortamento fiscale è (dal 2013) il 4%, con scorporo del 30 per cento per l'area di sedime (non ammortizzabile) qualora essa sia stata acquistata unitamente al l'impianto (e non abbia, pertanto, un costo separatamente individuabile).
Se l'impianto (non bene mobile) è stato realizzato (con integrazione parziale o totale) su un fabbricato di proprietà del l'impresa (determinandone l'incremento della rendita catastale), per l'Agenzia si è in presenza di costi da capitalizzare a quello dell'immobile e da ammortizzare unitamente ad esso (nella maggior parte dei casi, pertanto, si applicherà l'aliquota del 3%). Qui il problema dell'area non si pone, trattandosi di un costo incrementativo del «costruito» (circolare n. 1/E/2007). Questa è la fattispecie che, civilisticamente, lascia più perplessi, perché (sulla base del principio contabile Oic 16) se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale (come avviene certamente per l'impianto rispetto all'immobile), l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. Per cui, a quanto pare, in questo caso ci si dovrà «rassegnare» a gestire, con le variazioni in dichiarazione, un «doppio binario» tra ammortamento civilistico (più rapido) e quello fiscale (più lento).
Se l'impianto è stato costruito su un fabbricato o su un terreno di proprietà di terzi (ricorrendo al diritto di superficie o alla locazione/affitto), secondo l'Agenzia occorre distinguere l'ipotesi in cui l'impianto sia considerato un bene «separabile» oppure no, sulla base del concetto di autonoma funzionalità (principio contabile Oic 24). Nel primo caso (che si ritiene più «veritiero» anche solo considerando i furti di impianti che si stanno verificando), l'ammortamento riguarda una «immobilizzazione materiale», ad una aliquota che (trattandosi di un «immobile fotovoltaico») non potrà che essere del 4 per cento.

Fonte: Il Sole 24 Ore
Autore: Giorgio Gavelli,  Gian Paolo Tosoni

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"Scegli la lampadina giusta". Guida all'utilizzo delle lampade di nuova generazione

lampadineUn video e una brochure per guidare i consumatori nella scelta delle lampadine di nuova generazione. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Milano in collaborazione con Assil, CEI, Federdistribuzione e IMQ.
“Scegli la lampadina giusta”: è questo il titolo e l’obiettivo dell’iniziativa realizzato dalla Camera di Commercio di Milano in collaborazione con i principali protagonisti del mercato: l’ente di normazione (CEI), i produttori (rappresentati da ASSIL), i distributori (rappresentati da Federdistribuzione) e l'ente di certificazione (IMQ).
Lo scopo è quello di informare i consumatori sulle caratteristiche delle lampadine di nuova generazione. Dopo l’addio alle “vecchie” lampade a incandescenza, il consumatore si trova ora a fare i conti con un’offerta vasta e di recente tecnologia, che accanto ai numerosi vantaggi offerti (durata e in particolare efficienza) presenta però nuove caratteristiche e terminologie che occorre conoscere.
A cominciare dalle informazioni relative ai lumen, per finire con le procedure di smaltimento, passando per l’etichetta energetica e le indicazioni inerenti alla dimmerabilità o alla tipologia di attacco, nel video e nel pieghevole realizzati sono raccolte tutte le indicazioni necessarie per un acquisto consapevole.

mb

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Fonte CEI

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GreenItaly 2013. Presentato il quarto rapporto

RAPPORTO GREEN 2013Presentato a Milano il 4 Novembre scorso, GreenItaly 2013, quarto rapporto annuale di Unioncamere e Fondazione Symbola.
Il rapporto  mostra come green economy significhi prima di tutto innovazione. Si legge, infatti, che il 30,4% delle imprese del comparto manifatturiero che investono in eco-efficienza ha effettuato innovazioni di prodotto o di servizi, contro il 16,8% delle imprese non investitrici e, inoltre, che il 21,1% delle imprese manifatturiere eco-investitrici ha visto crescere il proprio fatturato nel 2012.Spiega Ferruccio Dardanello, presidente Unioncamere: “GreenItaly ci racconta di un’Italia che sa essere più competitiva e più equa, perché fondata su un modello produttivo diverso. In cui tradizione e innovazione, sostenibilità e qualità si incrociano realizzando una nuova competitività. L’Italia non è una delle vittime della globalizzazione ma, anzi, un Paese che ne ha approfittato per modificare profondamente la propria specializzazione internazionale, modernizzandola, proprio grazie alla green economy.”EcodesignLab è felice di poter contribuire a questa rinascita del made in Italy e ad una visione positiva del futuro nel nostro paese. Il know how, la passione e l’esperienza che ogni giorno mettiamo nello sviluppo e nell’innovazione di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili viene ricompensato da questi ottimi dati mostrati dal rapporto GreenItaly 2013.

mb

Comunicato Stampa

Scarica il Rapporto

Fonte Unioncamere

 

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L'Agenda Verde approvata in Consiglio dei Ministri

Agenda VerdeIl Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 novembre 2013, su proposta del Ministro dell’Ambiente e tutela del territorio e del Mare, Andrea Orlando, un disegno di legge collegato alla legge di Stabilità recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

Il testo rappresenta un fondamentale passo avanti nella definizione delle politiche ambientali nazionali in una logica che per la prima volta le collega ad innovative scelte di politica economica-industriale.
È questa la ragione per la quale questo disegno di legge può essere definito una vera e propria Agenda Verde che il governo mette in moto e con la quale prova con ambizione a dare una serie di risposte a quella che oggi deve essere considerata come una sfida decisiva per il nostro Paese: la scommessa sull’ambiente, il suo rispetto e la sua tutela, ma anche la sua straordinaria potenzialità di sviluppo economico.

Il provvedimento si occupa di protezione della natura, valutazione di impatto ambientale, acquisti ed appalti verdi, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, servizio idrico, acqua pubblica. Un pacchetto di norme a 360 gradi capaci di attivare politiche ambientali virtuose, semplificando il quadro normativo e rendendolo più moderno ed efficace creando al tempo stesso le condizioni per investimenti e crescita economica nel campo della green economy. Il tutto con una ferrea attenzione a riduzione dei costi, semplificazione e trasparenza amministrativa. Strumenti a costo zero, per una politica ambientale più efficace in tutti i settori.
Si tratta di un provvedimento che, abbinando politiche ambientali ed industriali, è il frutto di un continuo confronto fra ministeri - Ambiente, Economia e Attività produttive - in una logica di collaborazione istituzionale finalizzata al raggiungimento di un comune obiettivo di sviluppo sostenibile e progresso civico.

Unificazione e semplificazione Via, Vas e Aia

Semplificazione, celerità, risparmio e trasparenza. Con questa norma si unificano le Commissioni Via, Vas e Aia. La necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l’emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti.
Con la norma in esame è prevista anche una revisione al ribasso dei compensi per la Commissione unificata. Nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento.

Disposizioni per agevolare “appalti verdi” nella Pubblica amministrazione (Green public procurement)

La disposizione mira a introdurre un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e che sono muniti di registrazione Emas (che certifica la qualità ambientale dell’organizzazione aziendale) o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di “prodotti”, comprensivi di beni e servizi). Il beneficio è una riduzione del 20% della cauzione a corredo dell’offerta, ai sensi del codice appalti. La disposizione, inoltre, ha lo scopo di introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche il criterio - per i contratti che hanno come oggetto beni o servizi - che le prestazioni al centro del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.
Inoltre, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene introdotto quello del costo del ciclo di vita dell’opera, prodotto, o servizio, criterio previsto dalla bozza di nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici.
Si tratta di misure a costo zero volte a garantire minori impatti sull’ambiente e una conseguente riduzione della spesa nel breve-medio periodo.

Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, anche alimentari

Tra le questioni ambientali più rilevanti che l’Italia deve affrontare, vi sono quelle legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili (con la conseguente emissione di Co2) e quelle legate alla produzione di rifiuti. Per entrambe le problematiche, rendere obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (Green Public Procurement) può contribuire in maniera rilevante alla loro soluzione, con ricadute positive anche sotto il profilo economico.
Si inseriscono inoltre nel Green Public Procurement gli acquisti relativi al settore “alimentare”, considerato a livello europeo il principale settore di impatto ambientale con il 31% degli impatti totali dei consumi.
Si tratta sostanzialmente di introdurre - accanto allo strumento degli accordi volontari con i grandi attori della distribuzione (in particolare la grande distribuzione) - anche strumenti obbligatori che premiano quegli operatori che, nella gestione della ristorazione collettiva o della fornitura delle derrate alimentari, agiscono in modo virtuoso.

Incentivi per la Green economy

Si introducono nella nostra legislazione un insieme di principi e di incentivi ai consumatori, alle aziende e agli enti locali per sostenere l'acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo in modo da promuovere il recupero, riciclo e il riutilizzo oltre al recupero energetico, per il quale esistono già numerose forme di incentivo (certificati verdi e bianchi, ecobonus per le ristrutturazioni). Uno dei vantaggi di tali politiche di incentivazione è quello non solo di prevenire lo spreco di materiali ma anche quello di ridurre il consumo di materie prime con la conseguenza immediata di un uso razionale di risorse materiali scarse, un minor utilizzo di energia, e la progressiva diminuzione di emissioni di gas serra.
L'incentivazione dell'acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo apre un nuovo mercato in cui piccole e medie imprese possono recuperare i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici di beni. Un mercato che si può tradurre pertanto anche in nuova occupazione ed innovazione tecnologica, nel campo della Green Economy che non è fatto solo di attività in campo energetico ma anche e soprattutto di attività nel campo dell’uso razionale delle materie e dei materiali.

Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

Si stabilisce la previsione di raggiungere di un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell’anno 2020. Tale previsione è perfettamente coerente con le disposizioni europee che non individuano obiettivi di raccolta differenziata ma fissano, invece, specifici obiettivi di recupero. Questo provvedimento si rende necessario per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di legge.
Tale modifica si rende necessaria anche alla luce dei recenti dati sulla raccolta differenziata dai quali si evince che gli obiettivi previsti dalla normativa vigente non sono stati perseguiti a livello omogeneo sul territorio nazionale. Attualmente la percentuale media nazionale di raccolta differenziata si attesta sul valore del 39,9% (dato preliminare Fonte Ispra: Rapporto Rifiuti urbani Ed. 2013).
Con il provvedimento si incentivano i Comuni che raggiungono gli obiettivi prefissi e che verranno premiati con il pagamento di solo il 20% del tributo regionale rispetto ai rifiuti che si conferiscono in discarica.
Per i Comuni che non raggiungono gli obiettivi vengono stabilite delle misure addizionali al tributo.
Tutto il gettito, tributo e addizionali, vanno in un fondo che le regioni devono utilizzare per incentivare il mercato del riciclo e quindi della green economy.

Fondo di garanzia per il servizio idrico nazionale

Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni europee e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dal 2014 è istituito un Fondo di garanzia di interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.
Obiettivi prioritari del Fondo sono rilanciare la politica di sviluppo delle infrastrutture nel settore; completare le reti di fognatura e depurazione; evitare sanzioni europee per inadempimento dell’Italia; ridurre l’onere finanziario della realizzazione di investimenti nel settore idrico, con vantaggi per l’utenza; avviare la realizzazione di infrastrutture finalizzate al recepimento dei principi della strategia Blue P rint.
Il Fondo di garanzia viene alimentato da una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato opportunamente definita.

Tariffa sociale del servizio idrico integrato

La disposizione mira a rendere effettivo l’obiettivo di rafforzare la natura “pubblica” della risorsa acqua, come richiesto anche dal Referendum del giugno 2011 e dalla stessa relazione del Gruppo di Lavoro in materia economico e sociale ed europea (cosiddetti “Saggi”) e come già affermato nella normativa nazionale. Con questa norma l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici a basso reddito del servizio idrico integrato, l'accesso a condizioni agevolate alla quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. La sostenibilità dell’intervento e la copertura dei relativi costi viene garantita dalla previsione di un’apposita componente tariffaria in capo alle utenze non agevolate del servizio idrico integrato.

Morosità nel servizio idrico integrato

Con l’applicazione delle tariffe basate sul principio di copertura dei costi, l’impatto economico sugli utenti è cresciuto in modo rilevante, creando crescenti problemi di morosità. Il provvedimento mira a regolamentare le modalità di gestione del fenomeno della morosità per limitarne l’insorgenza, assicurarne l’efficace contrasto in modo che i costi non ricadano sugli utenti non morosi e per garantire un livello minimo di fornitura di acqua anche alle utenze non in regola con i pagamenti.

AdA

Fonte: Consiglio Ministri

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SISTRI. Pubblicato un quadro sinottico per rispondere a 25 quesiti

SISTRIIl Ministero dell’Ambiente fornisce ulteriori delucidazioni sulle metodologie applicative del sistema di tracciabilità dei rifiuti, riunendo in un documento pubblicato sul sito del SISTRI i pareri della Direzione in merito alle richieste formulate da varie Associazioni del settore.

Il Quadro sinottico è finalizzato a chiarire ulteriori aspetti operativi sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, alla luce sia delle novità normative introdotte dal D.L. 101/2013 modificato in Legge 125/201 che, soprattutto, di 25 pareri espressi dal Ministero in riferimento ad altrettanti interrogativi rivoltigli da varie Associazioni di categoria (Confindustria, FISE, Assoelettrica, Fai Conftrasporto Sistri, Associazioni dei Gestori Rifiuti, ANSEP-Unitam e Selex ES).

In 25 domande, e altrettante risposte, sono state sintetizzate le più comuni problematiche che gli operatori devono affrontare nella gestione dei rifiuti, tra le quali:

  • obblighi dei "nuovi produttori" di rifiuti;
  • modalità di utilizzo della scheda Sistri in presenza di soggetti che non aderiscono volontariamente il sistema di tracciabilità dei rifiuti;
  • soggetti obbligati ad aderire al Sistri;
  • definizione dei “trasportatori a titolo professionale” obbligati a partire dal 1 ottobre 2013;
  • obblighi relativi alla compilazione della scheda Sistri nel caso di trasporto navale dei rifiuti;
  • obbligo di adesione al sistri per i soggetti che gestiscono veicoli fuori uso
  • modalità di adesione al Sitri da parte dei produttori iniziali di rifiuti che svolgono anche attività secondarie di gestione di propri rifiuti pericolosi;
  • obblighi del produttore iniziale dei rifiuti e rispetto della normativa Sistri da parte del trasportatore;
  • calcolo del numero dei dipendenti;
  • temporanea indisponibilità o di interruzione e mancato funzionamento del SISTRI;
  • operazioni di recupero/smaltimento svolte all’interno dell’impianto;
  • gestione della micro raccolta (tentato ritiro);
  • convalida massiva delle operazioni;
  • interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali;
  • gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ai sensi del Dlgs. 182/2003 da parte delle imprese portuali.

Scarica il Quadro Sinottico

AdA

Fonte: Sistri

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Presentate le “Linee Guida per l’Efficienza Energetica negli Edifici”

LOGO LGEE - pngPromuovere l'efficienza energetica nel settore residenziale con un approccio di sistema e non legato alle singole tecnologie, ma frutto di scelte progettuali integrate: questo l'obiettivo dichiarato delle "Linee Guida per l'Efficienza Energetica degli Edifici" presentate il 29 ottobre 2013, presso la Camera di Commercio di Milano e realizzate da AICARR dietro il mandato di AGESI, ASSISTAL, ASSOPETROLI-ASSOENERGIA e patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Milano.

Una pubblicazione che fonda le sue radici nel Progetto Efficienza Energetica presentato nel 2010 da Agesi nell'ambito del tavolo "Ambiente Energia", uno dei Tavoli Tematici Camera Commercio ed Expo 2015.

Le "Linee Guida per l'Efficienza Energetica degli Edifici" vogliono essere uno strumento tecnico-operativo dedicato non solo ai tecnici del settore ma anche agli utilizzatori finali, sia del settore pubblico che privato, per gli interventi di riqualificazione del sistema edificio-impianto attraverso il finanziamento tramite terzi e con contratti di Servizio Energia a garanzia di risultato (EPC-Enetgy Performance Contract). Grazie a questo strumento gli interventi di efficienza energetica potranno essere eseguiti rigorosamente, garantendo risultati sia tecnici, in grado di sfruttare al meglio le tecnologie disponibili - comprese le fonti rinnovabili - sia economici e di risparmio energetico rigorosamente "misurato".

Le Linee Guida, infatti, identificano un processo finalizzato all'ottimizzazione degli interventi tecnici utilizzando strumenti in grado di fornire dati oggettivi sulla prestazione energetica dell'edificio. Nel documento viene riservata particolare attenzione alla fase della Diagnosi Energetica: processo che non solo aiuta a definire lo stato energetico dell'edificio, ma è in grado di proporre le soluzioni di efficientamento più adeguate alla successiva fase di intervento.

Ridurre il fabbisogno energetico specifico degli edifici residenziali e del terziario, a parità di comfort erogato, ottenendo così una significativa riduzione dei consumi di combustibili primari e le conseguenti emissioni di CO2, SOx, NOx e PM, rappresenta per le Associazioni proponenti un traguardo strategico dal punto di vista ambientale, politico ed economico, che non vede nella pubblicazione delle Linee Guida un punto d'arrivo, ma un punto di partenza per il concreto avvio di processi finalizzati all'ottenimento di questo obiettivo comune.

Le Associazioni promotrici ritengono inoltre necessario dare impulso all'efficienza energetica attraverso un'adeguata sensibilizzazione che accresca la consapevolezza della committenza, attraverso l'avvio di un piano di comunicazione in grado di coinvolgere i diversi soggetti intervenuti in occasione della presentazione del volume quali le Istituzioni patrocinanti (Comune di Milano, Regione Lombardia), le Associazioni dei consumatori che hanno preso parte al progetto in qualità di partner (Anaci e Adiconsum) e le Istituzioni tecniche coinvolte (Enea, Fire, CTI), nonché attraverso le strutture Confindustriali e del Commercio di relativa appartenenza (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e Confcommercio).
 
Consulta le Linee Guida

AdA
 
Fonte: ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

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SISTRI: nuova circolare del Ministero dell'Ambiente

SISTRIIl 31 ottobre 2013 il Ministero dell'Ambiente ha diramato una nuova circolare per la “semplificazione e razionalizzazione del Sistri”, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Nella premessa della circolare viene ricordato che l’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per:

  • “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
  • “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
  • in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;
  • “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
  • “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”. 

Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell’articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.

Non hanno l'obbligo di adesione, ma possono aderire al Sistri su base volontaria, ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione:

  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
  • gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
  • i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione suddetta).

La circolare fornisce ulteriore informaziono riguardo:

  • I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI;
  • i termini di inizio dell’operatività del SISTRI;
  • la modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI;
  • il regime transitorio e sanzioni;
  • l'adesione volontaria al SISTRI;
  • le modifiche e semplificazioni regolamentari. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI - sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo;
  • il tavolo tecnico.

Secondo quanto previsto, a seguito delle modifiche, dall’articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto verrà adottato entro il 3 marzo 2014, affinché l’ambito dei soggetti obbligati sia certo al momento di avvio della seconda fase di operatività.
La circolare sostituisce la Nota esplicativa, pubblicata nelle more della conversione del d.l. n. 101/2013

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