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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Diagnosi energetica degli edifici. Dall’Enea il software SEAS 2.0

Diagnosi EnergeticaRealizzato dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e dal Dipartimento DESTEC dell’Università di Pisa, con il supporto del Ministero dello Sviluppo economico, il software calcola i fabbisogni dei vettori energetici per i servizi di riscaldamento (esclusi gli impianti aeraulici), produzione di ACS, energia elettrica per illuminazione e altre utenze. Tra le fonti rinnovabili, SEAS 2.0 considera pannelli solari termici, impianti fotovoltaici, pompe di calore, generatori a biomassa.

Il software permette, inoltre, di svolgere l’analisi costi-benefici dei possibili interventi di retrofit energetico proposti dall’auditor.

Per validarne il corretto funzionamento, SEAS 2.0 è stato testato attraverso tre audit energetici condotti su edifici a destinazione d’uso, rispettivamente, residenziale, uffici e scuole. Oltre alla simulazione energetica, sono state effettuate le stime dei risparmi energetici conseguibili attraverso una serie di interventi di riqualificazione energetica suggeriti e le relative analisi costi-benefici.

La procedura di calcolo è aggiornata alle più recenti normative tecniche del settore, con integrazioni e correzioni necessarie per adattare nel migliore dei modi i risultati alla reale gestione dei locali effettuata dall’utenza.

L’interfaccia grafica consente un’intuitiva conduzione della simulazione da parte dell’auditor. La flessibilità nelle possibilità di inserimento dei dati e soprattutto la disponibilità dell’opzione di suddivisione dell’edificio in zone funzionali, ciascuna con le sue caratteristiche tecniche e di utilizzo, permette di simulare praticamente qualunque configurazione di sistema edificio-impianto.

“Le caratteristiche di SEAS - spiega l’Enea - lo rendono uno strumento idoneo a rispondere alle richieste provenienti dalle Direttive UE e ad una domanda di mercato per l’efficienza energetica in continua crescita, in modo particolare per il segmento dell’efficienza energetica nella PA”.

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Gas fluorurati: il nuovo formato da trasmettere per le comunicazioni

fgasIn GUUE (L 318 del 5.11.2014) è stato pubblicato il nuovo Regolamento della Commissione n. 1191/2014 (UE) del 30 ottobre 2014, che determina il nuovo formato e le modalità di trasmissione della Relazione che i produttori, gli importatori e gli esportatori di taluni gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione di queste sostanze.

Tali comunicazioni erano previste ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, abrogato dal recentissimo regolamento (UE) n. 517/2014, che pone il medesimo obbligo all'articolo 19.

A sua volta, il nuovo Regolamento della Commissione n. 1191/2014 (abrogando il precedente regolamento (CE) n. 1493/2007) detta il nuovo formato della Relazione sui gas serra da presentare attraverso uno strumento di comunicazione elettronico, basato sul formato stabilito nell'allegato al regolamento n. 1191/2014, che contiene i formulari corrispondenti alle loro attività individuali forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente e che è accessibile dal sito web della Commissione europea.

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Impianti fotovoltaici, ecco come richiedere gli incentivi "spalmati"

impianti-fotovoltaiciIl Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato le Istruzioni operative riguardanti i meccanismi di rimodulazione delle tariffe incentivanti per gli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore ai 200 kW.

Si tratta della norma Spalma Incentivi contenuta nell’articolo 26, commi 2 e 3, della Legge 116/2014, di conversione del Decreto Competitività (DL 91/2014) che ha dato ai proprietari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW tre alternative:

  1. erogazione per 24 anni della tariffa, ricalcolata secondo percentuali di riduzione indicate nell’allegato 2 al Decreto Competitività;
  2. incentivo erogato in 20 anni e rimodulato secondo modalità fissate dal Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. tariffa erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell’impianto.

Dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale incentivata superiore a 200 kW sarà rimodulata a scelta dell’operatore sulla base delle tre opzioni - a), b) e c).

Per l’attuazione dell’opzione b), il GSE ha pubblicato qualche giorno fa le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare agli incentivi per calcolare la riduzione in base al periodo di incentivazione residuo, come previsto dal DM 17 ottobre 2014 che disciplina la rimodulazione degli incentivi. Nelle Istruzioni del GSE sono descritte le modalità di erogazione, secondo il criterio dell’acconto-conguaglio, delle tariffe incentivanti.

La scelta dell’opzione potrà essere effettuata dai soggetti responsabili degli impianti fino alle ore 23,00 del 30 novembre 2014, esclusivamente attraverso l’applicazione web FTV/SR del portale informatico del GSE.

In caso di mancata comunicazione dell’opzione scelta entro i termini indicati, il GSE applicherà la rimodulazione prevista alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 26, come previsto dalla norma.

Si ricorda che il decreto Sblocca Italia ha escluso dalla rimodulazione dei bonus gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali o scuole. Per considerare definitiva questa esclusione, occorre però attendere l’approvazione della legge di conversione del decreto Sblocca Italia da parte del Senato, che dovrà avvenire entro il prossimo 11 novembre.

AdA

Scarica le Istruzioni Operative del GSE

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Impianti fotovoltaici: rimodulate le tariffe incentivanti

impianti-fotovoltaiciÈ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 248 del 24 ottobre il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 ottobre 2014Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116“.

Il Decreto definisce le percentuali di rimodulazione degli incentivi che dall’1 gennaio 2015 saranno applicati agli impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 200 kW per i proprietari di impianti che aderiranno all’opzione. Le nuove tariffe incentivanti vengono rimodulate secondo specifici fattori di calcolo.

Al fine di rendere più semplice la visualizzazione delle percentuali di rimodulazioni che spetta a ogni impianto, il GSE ha pubblicato le tabelle dei fattori moltiplicativi (1- Xi) stabilite sulla base del periodo residuo di diritto agli incentivi (espresso in anni e mesi approssimati per difetto, calcolati a decorrere dal 31 dicembre 2014).

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Scarica le tabelle di calcolo

Scarica il Decreto 17 ottobre 2014

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Prestazioni energetiche edifici, le nuove norme UNI/TS 11300-1 e 2

ape-attestato-prestazione-energetica-edificiCome anticipato in aprile, sono state pubblicate dall’UNI, Ente Italiano di Normazione, le nuove norme UNI/TS 11300, parte 1 e 2, sulle prestazioni energetiche degli edifici su cui si basa la metodologia di calcolo per la redazione dell'attestato di prestazione energetica.

Dalla data di pubblicazione (2 ottobre 2014) entra in vigore la nuova metodologia di calcolo, che apporta notevoli variazioni rispetto alla versione precedente.

Tra le maggiori novità introdotte dalle norme tecniche c’è una notevole riduzione dei dati per cui è possibile utilizzare valori precalcolati al posto di quelli rilevati in campo e/o a progetto. In particolare, questo aspetto tocca il calcolo dei ponti termici: a causa della sempre maggiore importanza che assume la presenza dei ponti termici, soprattutto nell’ottica di avere sul mercato sempre più edifici con involucri ad elevate prestazioni energetiche, non è più consentito l’utilizzo di maggiorazioni percentuali in sostituzione del calcolo analitico.

Inoltre, se i certificatori vogliono avvalersi, nel caso di edifici esistenti, della determinazione semplificata della trasmittanza termica, basata sull’abaco delle strutture murarie più diffuse in Italia, devono far riferimento ad una terza norma tecnica: la nuova UNI TR 11552:2014, l’“Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici”.

La nuova metodologia di calcolo, a fronte di un maggior numero e dettaglio di dati di input, è in grado di fornire un risultato maggiormente accurato in termini di calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione degli edifici. Variano in modo sostanziale, infatti, le procedure di calcolo delle dispersioni termiche per ventilazione e degli apporti interni e solari.

In particolare, la portata d’aria di ventilazione è calcolata applicando un fattore di correzione alla portata minima necessaria a garantire una qualità dell’aria interna accettabile (sulla base di quanto richiesto dalla norma tecnica UNI 10339). Si segnala che nel caso degli edifici residenziali tale variazione procedurale non porta a sostanziali variazioni nei risultati di calcolo.

Inoltre viene introdotto il calcolo del fabbisogno di energia termica latente (connesso al contenuto di energia immagazzinato dal vapore presente nell’aria di ventilazione/infiltrazione e prodotto da sorgenti interne quali le persone e le apparecchiature), di cui non si teneva conto nella versione precedente delle norme.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN, DIN, BSI, AFNOR, ecc.).

AdA

 

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Deposito di rifiuti: la Cassazione chiarisce le differenze fra le ipotesi di reato

stoccaggio rifiutiCon la sentenza n° 15659/2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che, secondo l'attuale giurisprudenza, c'è una chiara differenza fra le varie ipotesi di reato in materia di deposito dei rifiuti, (art. 1, D.Lgs. n. 152/06); pertanto, si chiariscono le fattispecie di deposito temporaneo, di deposito preliminare o stoccaggio e di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti.

Deposito temporaneo
Per quanto riguarda la configurabilità del deposito temporaneo ci deve essere la presenza di un raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, intendendo per essa le operazioni di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; tale deposito è considerato lecito se vengono rispettate le condizioni, anche di durata temporanea e di altro genere connesse alla natura dei rifiuti, previste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m).

La Cassazione, con la sentenza 28 febbraio 2012, n. 13361, relativamente alla nozione di deposito temporaneo, ricorda che la norma (art. 183, comma 1, D.Lgs 152/06), prevede requisiti specifici: il produttore infatti può scegliere alternativamente tra il limite quantitativo e quello temporale ma in ogni caso il deposito temporaneo non può essere protratto oltre l'anno.
Se si prescinde anche da uno solo dei requisiti richiesti dalla norma, il deposito temporaneo non è ravvisabile, e il deposito (o meglio: l'ammasso) dei rifiuti si delinea come gestione illecita dei rifiuti medesimi.

Deposito preliminare
Nel caso tali condizioni non vengano rispettate, il deposito temporaneo va qualificato come "deposito preliminare", o stoccaggio, attività per la quale sono necessarie l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, previste dal citato D.lgs., in difetto delle quali il deposito integra un reato.

Deposito incontrollato
Infine, ricorre il reato di deposito incontrollato di rifiuti nel caso di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato (Sentenza n. 15593/2011). Data tale distinzione, emerge che lo stoccaggio provvisorio, inteso come accantonamento di rifiuti in attesa del loro riutilizzo o smaltimento, è stato equiparato, sul piano sanzionatorio, alla fattispecie criminosa del deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva, costituendo anche lo stoccaggio un reato ove esso venga effettuato senza le prescritte autorizzazione di legge.

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Impianti termici degli edifici. Da ENEA le nuove Linee Guida per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni

verifica-impianti-termiciL'ENEA, da anni impegnata nell'attività di supporto e consulenza alle Regioni e alle Autorità competenti nell'attuazione della legislazione su esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) e con la collaborazione del Comitato termotecnico italiano (CTI), ha predisposto le "Linee guida per la definizione del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013" che vuole costituire un riferimento per le autorità competenti circa il delicato compito loro affidato.

Il contenuto del documento affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti e autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti termici e degli ispettori.

Suggerisce, inoltre, alle Regioni una possibile struttura delle tariffe, sia per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica che per le ispezioni. Contiene anche possibili modelli per le comunicazioni tra l'utente e l'autorità competente circa la nomina/cessazione del terzo responsabile, la nomina/cessazione dell'amministratore del condominio, la disattivazione dell'impianto, l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni e la sostituzione del generatore di calore, e infine un promemoria circa gli adempimenti spettanti al responsabile, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto.

Per quanto riguarda le ispezioni il documento contiene due modelli di rapporto di prova, generatori a fiamma e macchine frigorifere, comprensivi delle istruzioni di compilazione.

AdA

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Fonte ENEA

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Bonifiche dei SIN. Credito d'imposta per le imprese

sinÈ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.229 del 2-10-2014) il decreto 7 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) sull'istituzione di un credito d'imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di Interesse Nazionale (SIN).

Il decreto attua quanto previsto dal Dl 145/2013, convertito in legge 9/2014 e determina le modalità per ottenere i benefici. Due le condizioni: l'impresa deve essere titolare o interessata alla bonifica e riconversione industriale di un sito inquinato di interesse nazionale e deve avere firmato con il MiSE un "accordo di programma" ai sensi dell'articolo 256-bis, Dlgs 152/2006, che individua gli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione. La misura coinvolge i siti nazionali in esercizio e quelli dismessi.

Il credito d'imposta, usabile solo in compensazione, è per l'acquisto di beni strumentali nuovi (fabbricati, macchinari e veicoli industriali, software e brevetti) effettuato dopo la firma dell'accordo di programma. Le unità produttive devono essere nei SIN situati nelle "aree svantaggiate" ai sensi delle norme Ue, o in altre aree nel caso titolare sia una PMI.

AdA

Scarica il Decreto 07/08/2014

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Sistemi antincendio contenenti sostanze ozono lesive. In scadenza la comunicazione per i detentori

idrici-antincendioCome precedentemente pubblicato, scade il 30 settembre 2014 il termine per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, per dare comunicazione delle quantità detenute ai Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il formato di cui all'allegato I del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa Europea

AdA

Scarica il DL 91/14

Fonte: Minambiente

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Impianti termici e certificazione energetica degli edifici: nuovi libretti.

efficienza-energeticaCome precedentemente anticipato, dal 15 ottobre nuovi libretti per gli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.

È impianto termico quello destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Queste alcune delle risposte contenute nelle FAQ del Ministero dello sviluppo economico in merito all'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale e estiva. Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Tra le singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate sono da intendersi comprese anche gli edifici residenziali monofamiliari, le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

AdA

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Fonte: ItaliaOggi

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