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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Attestato di Prestazione Energetica. Disponibile il software Docet di Enea

docet eneaL’Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha reso disponibile la versione BETA del Software DOCET per il calcolo delle prestazioni energetiche e la redazione dell’APE di edifici residenziali esistenti con superficie al di sotto dei 3000 m2.

Il software nasce dalla ricerca di approcci semplificati per facilitare l’inserimento dei dati da parte di utenti anche senza specifiche competenze, definendo un’interfaccia che consente di qualificare dal punto di vista energetico edifici esistenti, in modo semplice e riproducibile.

Lo strumento, infatti, si contraddistingue per l’elevata semplificazione dei dati in input e la Riproducibilità delle analisi, senza tuttavia rinunciare all’accuratezza del risultato.

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Efficienza energetica. Nuova «pagella verde» per gli immobili, Ape obbligatorio per affittare o vendere

ape 2Come da noi già anticipato a giugno, il nuovo modello di attestato energetico per gli immobili è pronto a entrare in vigore: dal 1° ottobre cambiano le modalità per la compilazione dell’attestato di prestazione energetica (o Ape) degli edifici e delle unità immobiliari.

La normativa di riferimento, che modifica il Dlgs 192/2005 e attua in Italia la direttiva europea 2010/31/Ue, è contenuta nelle linee guida emanate dal ministero dello Sviluppo economico lo scorso 26 giugno (pubblicate sulla Gazzetta n. 162/2015). Il nuovo «certificato» che attesta i consumi energetici dell’immobile è composto da cinque pagine, suddivise in due parti: una prima più generica, di facile comprensione per tutti, dove viene indicata la classe energetica dell’immobile, l’indice di prestazione energetica globale (da energia non rinnovabile e rinnovabile) e dove sono riportate le raccomandazioni per migliorare l’efficienza dell’edificio attraverso gli interventi più significativi ed economicamente convenienti. Nella seconda parte si trovano informazioni più di dettaglio e di maggior contenuto tecnico, utili agli addetti ai lavori per una conoscenza più approfondita dell’edificio o dell’appartamento.

Anche se nella denominazione l’attestato di prestazione energetica ha sostituito ormai da due anni il vecchio attestato di certificazione energetica (Ace) fino ad oggi, di fatto, le modalità di compilazione erano rimaste ferme al passato. Ora si cambia. Innanzitutto, aumenta il numero dei servizi energetici presenti in casa che vengono presi in considerazione ai fini dell’esame di efficienza: oltre alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, vengono esaminati – se presenti – la climatizzazione estiva e la ventilazione meccanica.

Per gli edifici terziari si tiene conto anche dell’illuminazione e dei servizi di trasporto a persone o cose (ascensori e montacarichi). Non solo. Dal 1° ottobre, la performance del fabbricato o dell’alloggio è ricavata confrontando l’unità con il cosiddetto edificio standard, un fabbricato “ombra” in tutto e per tutto analogo al progetto reale, ma progettato in condizioni ottimali. Come in passato, il giudizio finale è espresso in classi di merito identificate da lettere, dalla A (la più virtuosa) alla G.

I livelli complessivi sono 10 (prima erano sette): i primi quattro fanno tutti riferimento alla lettera A, con quattro gradazioni, da A4 (il più efficiente) ad A1. Ultima novità di rilievo è che decadono i sistemi regionali per il calcolo delle prestazioni dell’edificio. Pregio della nuova norma, infatti, è essere riuscita infatti a far dialogare le Regioni, riportando la metodologia di esame delle prestazioni a un unico sistema nazionale, con poche eccezioni.

La nuova targa energetica è composta secondo le nuove regole in tutti i casi di nuova costruzione o risanamento di uno stabile già esistente. Nei casi di vendita o affitto dell’unità immobiliare l’attestato è prodotto secondo il nuovo modello solo se non è già presente un vecchio Ape o Ace ancora in corso di validità (il documento ha una vita di 10 anni, salvo lavori di ristrutturazione tali da modificare le prestazioni energetiche del fabbricato).

Per chi dovrà rifare l’Ape (non a fronte di lavori di recupero, ma per naturale scadenza), uno dei risvolti (forse non graditi) nel passaggio dal sistema regionale a quello unico nazionale sarà la possibilità che si verifichino “declassamenti”. In pratica, la casa, che magari era stata venduta come performante e in classe A secondo la scala adottata dal territorio di riferimento, potrebbe finire bruscamente in classe B.

Se in passato la verifica sugli attestati è sempre stata blanda, dal prossimo mese i controlli scatteranno d’obbligo da parte delle Regioni almeno sul 2% degli Ape, a partire da quelli che dichiarano classi più efficienti. Se manca l’attestato per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione amministrativa che parte da un minimo di tremila euro, ma può arrivare fino a 18mila.

Se manca l’Ape in un atto di compravendita o locazione il venditore o il proprietario incorrono in multe fra i 3mila e i 18mila euro nel primo caso e fra i 300 e 1.800 nel secondo. Rispetto al passato, non è però più prevista la nullità dell’atto di trasferimento dell’immobile o del contratto di affitto.

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fonte Sole24Ore 253/15 S.R. e M.C.V.

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Diagnosi energetica: obbligo entro il 5 dicembre 2015

Diagnosi-energetica-impreseSi avvicina la scadenza per le imprese obbligate a eseguire la diagnosi energetica aziendale. L’articolo 8 del decreto legislativo 102/2014, approvato il 20 luglio 2014, stabilisce per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti, fatturato superiore a 50 mln €, bilancio annuo oltre 43 mln €) e le aziende a forte consumo di energia di eseguire entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni, una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, da auditor energetici o dall’ISPRA, relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale.

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS (CE/1221/2009 - Sistema di Ecogestione ed Audit) e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati del decreto.

Il D.Lgs 102/2014 prevede sanzioni per le aziende obbligate che non si doteranno di diagnosi energetica entro la scadenza del 5 dicembre 2015: da 4.000 a 40.000 € per ogni sito aziendale per chi non effettuerà la diagnosi nei tempi previsti e da 2.000 a 20.000 € per diagnosi che non rispondono ai requisiti previsti dal decreto.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, le "imprese a forte consumo di energia" sono quelle che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
•    abbiano utilizzato almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall'elettrica;
•    siano caratterizzate da un rapporto tra il costo effettivo dell'energia e il fatturato pari almeno al 3%.

Il MiSE ha recentemente pubblicato il documento che rende disponibili a imprese e operatori del settore informazioni per facilitare l’esecuzione delle diagnosi energetiche previste all’articolo 8 del decreto legislativo n. 102/2014. Tale diagnosi costituiranno un’opportunità per le imprese di individuare i margini di miglioramento negli usi energetici e di intervenire per contenere i consumi, accrescendo il proprio vantaggio competitivo.

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Scarica il documento “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese”

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Discariche: novità per i criteri di ammissibilità dei rifiuti

rifiutiNovità per i criteri di criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche. È la conseguenza della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2015 n° 211, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015, che modifica il D.M. 27 settembre 2010.

In estrema sintesi, le modifiche introdotte riguardano:

  • l’elenco dei rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza preventiva caratterizzazione;
  • limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti;
  • l’ammissione in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi;
  • le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;
  • gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi.

Tra le modifiche al D.M. 27 settembre 2010, anche la sostituzione integrale dell’Allegato 3 «Campionamento e analisi dei rifiuti»

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Consulta il decreto 24 giugno 2015 (permalink)

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ISO 14001:2015, pubblicata la nuova norma per i Sistemi di Gestione Ambientale

ISO14001L'ISO (International Organization for Standardization) ha pubblicato la nuova versione 2015 della norma ISO 14001 "Environmental management systems - Requirements with guidance for use" che sostituisce la ISO 14001:2004.

La norma stabilisce i requisiti per un standard di gestione ambientale, uno degli standard più diffusi del mondo e uno strumento di business fondamentale per molte organizzazioni. Con più di 300 000 certificati emessi a livello globale ogni anno, si colloca ai primi posti nell'agenda di molte organizzazioni la cui attività abbia una importante ricaduta ambientale.

IAF - International Accreditation Forum ha fissato, per l'entrata in vigore, un periodo transitorio di 3 anni dalla pubblicazione, come deciso dall'Assemblea Generale nel corso dei meetings di Vancouver di ottobre 2014. Per supportare tutte le parti interessate nel processo di transizione alla nuova norma, IAF ha pubblicato il documento informativo IAF ID 10:2015 "Transition Planning Guidance for ISO 14001:2015".

Per gestire la transizione degli accreditamenti rilasciati nello schema Ambiente, ACCREDIA ha elaborato una serie di disposizioni riportate nella “Circolare DC N° 13/2015 - Disposizioni in materia di transizione alla norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015".

A partire dalla data di pubblicazione della nuova norma ISO 14001, non saranno più accolte nuove domande di accreditamento che facciano riferimento alla precedente edizione della ISO 14001:2004, mentre, continueranno ad essere accettate domande di estensione che facciano riferimento alla precedente edizione della ISO 14001:2004.

ACCREDIA precisa che, prima di gestire pratiche di certificazione a fronte della nuova edizione 2015 della ISO 14001, gli Organismi devono assicurarsi che - in funzione del livello di competenza - il personale coinvolto (staff operativo, ispettori, Comitati di delibera e per la salvaguardia dell'imparzialità) sia adeguatamente formato sulle novità e sulle implicazioni delle nuove norme.

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Scarica la Circolare DC N° 13/2015

Scarica il documento IAF ID 10:2015 “Transition Planning Guidance for ISO 14001:2015”

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Efficienza energetica: da ENEA il software per calcolare le prestazioni di serramenti e schermature solari

winshelterDopo il successo della prima versione, con oltre 4mila download da parte di utenti di diverse realtà professionali, è ora disponibile online sul sito “Progetto Involucro Trasparente” di ENEA l'aggiornamento di WINSHELTER, il software gratuito per calcolare le proprietà termiche, solari e luminose dei serramenti e dei sistemi di schermatura solare, ai fini di una sempre maggiore efficienza energetica degli edifici.

Realizzato da ENEA in collaborazione con la Stazione Sperimentale del Vetro nell'ambito dell'Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per la Ricerca di Sistema Elettrico, WINSHELTER (WINdows and SHading Energy Lighting and Thermal Evaluation Routine), consente di valutare le caratteristiche di quello che tecnicamente viene definito "involucro o sistema trasparente" di un edificio. Si tratta dell'insieme di finestre, porte-finestre, pareti vetrate, schermature solari che giocano un ruolo importante nelle prestazioni energetiche e ambientali dell'intera struttura, incidendo notevolmente sul fabbisogno energetico e sui consumi.

Si tratta di uno strumento che unisce semplicità d'uso e accuratezza di calcolo, un prezioso alleato per progettisti, tecnici, imprese e per gli operatori dei settori infissi, serramenti e schermature solari - evidenzia Michele Zinzi, il ricercatore ENEA dell'Unità Tecnica Efficienza Energetica, responsabile dello sviluppo del software. WINSHELTER, inoltre, è utile non solo per le applicazioni professionali, ma anche per quelle didattiche. Questa nuova versione – aggiunge l'esperto - va incontro alla continua evoluzione del quadro normativo e tecnico del settore, con particolare riferimento al nuovo standard europeo di Edifici a Energia Quasi Zero, obbligatorio dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per gli edifici privati e ai meccanismi finanziari e di incentivazione, come le detrazioni fiscali del 65%.

La nuova versione del software WINSHELTER, è articolata in tre moduli di calcolo:

  1. Calcolo della trasmittanza termica del serramento secondo la norma UNI EN ISO 10077-1:2007 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 1: Generalità, integrata con la norma UNI EN 13125:2003: Chiusure oscuranti e tende - Resistenza termica aggiuntiva - Assegnazione di una classe di permeabilità all'aria ad un prodotto.
  2. Calcolo delle proprietà luminose e solari di sistemi trasparenti in combinazioni con schermature solari. Il modulo è suddiviso in 4 sub-moduli che implmentano le procedure definite in UNI EN 13363-2:2006: Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato e, con alcune semplificazioni, in ISO 15099:2003: Thermal performance of windows, doors and shading devices - Detailed calculations. La nuova versione include la possibilità da parte dell'utente di inserire i propri dati spettrali per il calcolo dei sistemi trasparenti; le procedure sono indicate nel Manuale Utente.
  3. Calcolo e rating dei serramenti secondo le procedure definite in ISO 18292:2011: Energy performance of fenestration systems for residential buildings - Calculation procedure, introducendo elementi tipici del contesto nazionale.

La versione 2015 del software dispone di una serie di database di prodotti standard (per esempio vetrate o tende solari), forniti a titolo gratuito da alcune delle più importanti associazioni di categoria: Assovetro, EdilegnoArredo, UNICMI-Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti.

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Efficienza energetica degli edifici, in Gazzetta i tre nuovi decreti

efficienza-energetica-edificiPubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 tre nuovi decreti, approvati lo scorso 26 giugno, che completano a livello nazionale il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici e permetteranno all’Italia di essere in linea con le direttive europee in materia:

  • il primo decreto è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione;
  • il secondo decreto adegua gli schemi e le modalità di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere;
  • il terzo decreto aggiorna le linee guida nazionali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).

I tre provvedimenti che entreranno in vigore il 1 ottobre 2015 introducono importanti novità. Il nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica sarà valido su tutto il territorio nazionale e avrà un volto completamente nuovo per fornire maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo così un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti.

Sono inoltre previsti nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero.

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Ulteriori info

Scarica la Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015

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Seveso III: recepita la Direttiva

seveso 3Con la pubblicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (G.U. del 14 luglio 2015, n. 161) è stata data attuazione, nell’ordinamento italiano, alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (cosiddetta “Seveso III”). Il decreto entra in vigore dal 29 luglio 2015.

Tra le principali novità:

  • l’adeguamento dell’Allegato 1 al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze GHS delle Nazioni Unite, recepito nell’Unione europea con il regolamento CLP 1272/2008;
  • il rafforzamento del ruolo di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l’istituzione di un coordinamento per l’applicazione uniforme sul territorio nazionale della normativa introdotta, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate e degli organi tecnici;
  • la regolazione a livello nazionale, in senso garantista dei livelli di sicurezza, del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva per le sostanze non in grado di generare incidenti rilevanti;
  • l’introduzione di una modulistica unificata, utilizzabile in formato elettronico per la comunicazione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore dell’impianto;
  • il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti;
  • il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

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Ambiente, al via il modello unico per l’autorizzazione ambientale

auaArriva, dopo oltre due anni di attesa, il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA). Il modello di istanza costituisce oggetto dell’allegato al Dpcm 8 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno ed è in vigore dalla stessa data.

Fino a oggi la domanda di AUA è stata presentata dalle imprese usando moduli predisposti dalle Regioni e comunque, nell’attesa del nuovo modello, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, Dpr 59/2013, istitutivo dell’AUA; quindi, alla domanda occorreva allegare documenti, dichiarazioni e altre attestazioni previste dalle normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione ricompresi dall’AUA. Oggi, i documenti sono sostituiti dalle dichiarazioni che l’impresa deve rendere con il nuovo modello, dagli allegati che questo richiede e dalle relazioni tecniche redatte usando gli allegati, diversificati in ragione delle attività per le quali si chiede l’autorizzazione e in ragione delle informazioni richieste dalle discipline di settore.

L’articolo 1, comma 2 del Dpcm stabilisce che le Regioni adeguano i contenuti del nuovo modello, in relazione alle normative regionali di settore, «entro il 30 giugno 2015» cioè entro la data in cui il Dpcm 8 maggio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta ed è entrato in vigore. Questa coincidenza appare bizzarra (la Conferenza unificata aveva raggiunto l’intesa fin dal 26 febbraio). Inoltre, l’adeguamento regionale rischia di vanificare il valore aggiunto del provvedimento che, mediante la potente semplificazione dell’AUA, tende a porre tutte le imprese nazionali sullo stesso piano. Tuttavia, anche in materia ambientale, ogni Regione ama condursi secondo logiche piuttosto individuali.

All’articolo 10, comma 3, Dpr 59/2013 si legge che «con decreto… è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale». Dunque, la norma considera il Dpcm come condizione di procedibilità delle domande di AUA; pertanto, si ritiene che ora queste domande, fino agli adeguamenti regionali, dovranno essere presentate al Suap (Sportello unico attività produttive), in base al nuovo modello anche se le singole Regioni hanno già adottato i propri. Il Suap è il referente unico per l’impresa; riceve l’istanza e, previa verifica della sua correttezza formale, la trasmette all’autorità competente. Può indire la conferenza di servizi quando occorre «acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di altre Pa» (articolo 7, Dpr 160/2010).

L’AUA ha una durata di 15 anni e il rinnovo va richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

L’AUA sostituisce i seguenti sette titoli abilitativi: autorizzazione agli scarichi idrici; comunicazione preventiva (articolo 112 del Dlgs 152/2006) per l’uso agronomico di effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari e acque reflue provenienti dalle aziende; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale in deroga per gli impianti a emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti; comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore delle attività produttive o edilizie; autorizzazione all’uso agricolo dei fanghi di depurazione; comunicazioni e autorizzazioni per autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti. Sono esclusi dall’AUA gli impianti soggetti ad AIA. Il gestore può scegliere di non richiedere l’AUA se l’attività è soggetta solo a comunicazione o ad autorizzazione generale per le emissioni.

AdA

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Fonte Sole24Ore n 180/15 P.F.

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Rifiuti: il Governo «salva» gli impianti in attesa dell’autorizzazione integrata ambientale

Rifiuti

Con un decreto “salva-imprese” venerdì scorso il Cdm ha sventato il rischio che da ieri 7 luglio molte imprese italiane specializzate nelle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti dovessero interrompere le proprie attività per la mancata conclusione da parte della Pa dell'iter di concessione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L’altro giorno il Consiglio dei ministri, su iniziativa del ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ha infatti approvato un decreto (Articolo 2, Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46) nel quale si afferma che «le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

La questione era stata sollevata nei giorni scorsi dalle associazioni di Confindustria Fise Assoambiente e Fise Unire che avevano più volte sollecitato il ministero dell'Ambiente a porre rimedio alla situazione, che rischiava di avere «conseguenze gravissime su tutto il sistema industriale italiano».

Al centro della questione le imprese che devono ottenere l'AIA per la prima volta.

Nell'ambito di queste ultime esistono due fattispecie: impianti funzionalmente collegati ad altri già soggetti ad AIA (per esempio, parti di impianto gestite da altro gestore): per esse la circolare 17 giugno 2015 protocollo 0012422/Gab ha già chiarito che la scadenza del 7 luglio 2015 non era applicabile. Diverso il discorso per impianti singoli assoggettati per la prima volta ad AIA. Come nel caso, per esempio, di inceneritori di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 tonnellate al giorno oppure di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno mediante trattamento biologico, chimico/fisico; oppure di rigenerazione/recupero di solventi. «Le imprese – avevano rilevato le organizzazioni confindustriali - pur avendo rispettato la scadenza del settembre 2014 per la presentazione della domanda di AIA, si troveranno obbligate a bloccare la propria attività nel caso di ritardi nel rilascio del provvedimento».

AdA

Fonte Sole24Ore

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