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Regione Campania. Pubblicata la legge sulla maggiore sicurezza sul lavoro

testo-regione-campaniaPubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 49 del 09/09/2013 la legge n. 11 recante “Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro”.

Il testo innalza gli standard di tutela dei lavoratori della Regione Campania, favorendo l’accesso delle imprese, anche di ridotte dimensioni, ai più moderni sistemi di prevenzione degli infortuni professionali, basati sull’adozione dei modelli di gestione dei rischi previsti dalla normativa nazionale e dagli standard internazionali.

Le principali novità introdotte dalla legge regionale riguardano:

- la premialità nell’aggiudicazione degli appalti pubblici per le aziende che investono insicurezza;

- l’istituzione del sistema informativo regionale per la vigilanza e il monitoraggio degli infortuni professionali (SIRP) attraverso l’unificazione di tutte le banche dati attive a livello regionale e nazionale;

- l’”Anagrafe dei cantieri" per coordinare fra i vari Enti preposti alle politiche di prevenzione ed antinfortunistica, le verifiche ispettive;

- l’istituzione, presso I'Arlas  Agenzia regionale per il lavoro e l’istruzione - dello "Sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro" destinato a fornire specifica assistenza alle aziende in tutti gli adempimenti e le procedure amministrative previste dalla legge in materia, nonché per la partecipazione ad avvisi pubblici per l’erogazione di incentivi e contributi alle aziende e per tutte le iniziative destinate alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. Presso l’Arlas viene altresì istituito il "Registro delle imprese che adottano codici etici".

La legge introduce, inoltre, criteri più stringenti sotto il versante della sicurezza sul lavoro per la partecipazione delle aziende ad appalti pubblici. La normativa regionale, al contempo, punta anche a sostenere le attività di formazione, specie dei giovani, e quelle di informazione e diffusione della responsabilità sociale d’impresa.

Infine, la legge affida al Comitato regionale di coordinamento, organismo previsto dall’art. 24 della l.r. 14/09, presieduto dall’assessore Nappi e composto dai rappresentanti dei Ministeri, delle Asl e delle parti sociali le funzioni di regolamentazione e verifica della corretta applicazione delle procedure ispettive su tutto il territorio regionale.

AdA

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Campania (49/13)

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Cosa fare in caso di avvelenamenti. Disponibile un'utile app

AVVELENAMENTOJanssen Italia rilascia su App Store l’applicazione “Cosa fare in caso di avvelenamenti”, un servizio che fornisce informazioni ed indicazioni in caso di esposizione o ingestione accidentale di agenti pericolosi: principali agenti tossici, piante e classi di farmaci.
Elaborata da un board scientifico di farmacisti e da T&C srl, con la consulenza del Centro Antiveleni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” di Milano, l’applicazione si propone come strumento di facile ed immediata consultazione. Suddivisa in sezioni, suggerisce le principali domande relative a “Cosa chiedere se ti chiamano per un consiglio” e permette la ricerca di informazioni per causa di avvelenamento e relativi antidoti disponibili.
“Cosa fare in caso di avvelenamenti” è la seconda di una collana di applicazioni, dopo “STRAVASI e CONTAMINAZIONI”, sviluppata da Segno&Forma per Janssen Italia; è disponibile gratuitamente, per gli operatori sanitari, su App Store (sia per iPhone che per iPad) ed è accessibile tramite password che può essere richiesta via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

mb

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Proprietà industriale. Technapoli promuove un nuovo ciclo di iniziative

Formazione spec

Riprendono nelle prossime settimane le iniziative in tema di proprietà industriale organizzate dal PATLIB Campania e dal Patent Information Point – PIP della provincia di Caserta gestiti dal Consorzio Technapoli.

Il calendario degli eventi organizzati a Napoli dal PATLIB del Consorzio Technapoli è il seguente:
10 settembre 2013 - Lotta alla contraffazione, agli abusi anche su Internet e tutela del Made in Italy, CCIAA di Napoli ore 9:30
11 settembre 2013 - Il settore dei biosensori innovativi: tendenze ed ambiti di sviluppo, CCIAA di Napoli ore 10:00
16 settembre 2013 - Materiali innovativi per il settore aerospaziale, CCIAA di Napoli ore 10:00.

In occasione dei seminari dell’11 e del 16 settembre verranno presentati e distribuiti due report tematici, incentrati rispettivamente sui biosensori innovativi o sui nuovi materiali per il settore aerospaziale, in cui vengono evidenziate le aree tecnologiche per le quali negli ultimi anni si sono maggiormente concentrati i depositi brevettuali.

Sempre nel corso dei seminari informativi dell’11 e del 16 settembre sarà possibile effettuare incontri one-to-one con un consulente in proprietà industriale.

Il calendario degli eventi organizzati a Capua dal Patent Information Point – PIP del Consorzio Technapoli è invece il seguente:
17 settembre 2013 - Tutela della PI e la lotta alla contraffazione nel settore agroalimentare, Capua ore 10:00;
18 settembre 2013 - Tutela della PI e la lotta alla contraffazione nel settore arredamento ed interior design, Capua ore 10:00;
23 settembre 2013 - Tutela della PI e lotta alla contraffazione nell’espansione su mercati emergenti, Capua ore 10:00;
24 settembre 2013 - Tecnologie per il risparmio energetico nel settore costruzioni, Capua ore 10:00.

Anche in occasione dei seminari organizzati dal PIP sarà possibile effettuare incontri one-to-one con un consulente in proprietà industriale.
I seminari organizzati dal PIP si svolgeranno presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli, C.so Gran Priorato di Malta - Aula F, Capua.

Tutte le iniziative sono gratuite e realizzate nell’ambito di due progetti MISE-Unioncamere per la realizzazione di attività di supporto alle innovazioni delle imprese sui temi della proprietà industriale.

La partecipazione alle iniziative è gratuita, previa registrazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Technapoli

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Al via gli aiuti per le startup al Sud

finanziamenti-start-upParte la corsa agli incentivi Smart&Start varati dal ministero dello Sviluppo economico e gestiti da Invitalia. Dalle ore 12 del 04/09/2013 potranno essere presentate le domande di agevolazione, esclusivamente online utilizzando la procedura informatica disponibile nel sito www.smartstart.invitalia.it. Il regime di aiuto è finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese al Sud: in tutto ci sono a disposizione 190 milioni di euro divisi in due misure: Smart, con 100 milioni, per contributi che coprono i costi di gestione sostenuti nei primi quattro anni di attività aziendale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; Start, con 90 milioni, per contributi a coprire le spese per l'investimento iniziale in innovazione in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
«È la prima volta – spiega l'a.d. di Invitalia Domenico Arcuri – che un regime d'aiuto è interamente rivolto a imprese innovative nel Mezzogiorno, con Smart a sostegno delle startup e con la misura Start a favore delle imprese posizionate nei settori dell'economia digitale o delle tecnologie innovative. Stimando in media un contributo unitario di 190mila euro, contiamo di incentivare 1.000 imprese».
I fondi, provenienti dalla programmazione comunitaria, sono destinati a nuove piccole imprese (meno di 50 occupati e fatturato annuo non superiore a 10 milioni). Le imprese devono essere costituite da non più di 6 mesi, devono essere costituite in forma societaria (coop comprese) e in maggioranza assoluta numerica e di partecipazione da persone fisiche. Smart&Start non è un bando, ma segue il criterio dello "sportello": le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di invio e non è prevista né una graduatoria né una data ultima per la presentazione.
«Le richieste di accesso – aggiunge Arcuri – possono essere inoltrate solo via web, anche questa una novità assoluta, con l'impegno di comunicare l'esito dell'istruttoria in 60 giorni». È necessario registrarsi sul sito dedicato, compilare online la domanda e il piano d'impresa, inviare telematicamente la domanda con i relativi allegati, che dovrà descrivere il soggetto proponente, l'attività imprenditoriale, l'innovatività del progetto. È inoltre necessario che le domande siano firmate digitalmente dal legale rappresentante o, nel caso di società non ancora costituite, dalla persona fisica proponente. Le imprese che posseggono i requisiti, possono richiedere, con un'unica domanda, entrambe le agevolazioni. «Il meccanismo – ricorda infine l'a.d. di Invitalia – consente di presentare solo il progetto e di costituire l'impresa solo quando si è certi di aver avuto accesso alle agevolazioni, con 30 giorni di tempo dalla comunicazione».

AdA

Fonte: Sole 24 Ore n. 242/2013

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Dall’ILO una guida formativa per la lotta al lavoro minorile

Lavoro minorIn vista della terza Global conference on child labour, che si svolgerà a Brasilia dall’8 al 10 ottobre, l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ha presentato un nuovo strumento a sostegno dell’attuazione della tabella di marcia per eliminare le peggiori forme di lavoro minorile entro il 2016, adottata l'11 maggio 2010 a conclusione della conferenza mondiale dell’Aja.
Fondamentali il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese. Lo strumento consiste in una guida formativa che, avendo come punto di riferimento i contenuti della road map tracciata all’Aja, offre una definizione delle forme peggiori di lavoro minorile, presenta le strategie chiave per eliminarle, illustra casi di studio e interventi che possono essere adottati dai governi e dalle organizzazioni sindacali, datoriali e della società civile, e affronta il tema del monitoraggio e della valutazione delle azioni intraprese come fattori chiave per il successo dei piani adottati. Il tutto accompagnato da una serie di 14 esercizi per favorire la comprensione delle cause e delle caratteristiche del fenomeno.
“Un nuovo stimolo per il raggiungimento dell’obiettivo”. “La guida – precisa Constance Thomas, direttore dell’International programme on the elimination of child labour dell’Ilo – è allo stesso tempo uno strumento di formazione e un trampolino verso la definizione o la revisione dei piani di azione nazionali per l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, che rappresenterà un nuovo stimolo per le iniziative promosse dai vari Stati per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo”.
Anche un manuale per l'organizzazione di workshop e seminari. Prima della pubblicazione, la guida è stata sottoposta a un processo di validazione attraverso gruppi di lavoro condotti a Fiji, in Sierra Leone e in Messico. Attualmente è disponibile solo in inglese, mentre entro la fine dell’anno è previsto il rilascio delle versioni in francese e spagnolo, ed è accompagnata da un manuale che fornisce consigli pratici e materiali utili per lo svolgimento del corso nell'ambito di workshop e seminari formativi.

mb

Scarica la Guida

Fonte INAIL

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Aeeg. Luce e gas, la chance di conciliare le liti online

Servizio conciliazioneSi svolge completamente online il servizio di conciliazione attivato, dallo scorso 1° aprile, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la soluzione delle controversie che derivano da contratti di fornitura dell'energia elettrica e del gas. Si tratta di una strada alternativa alle negoziazioni paritetiche e alla conciliazione presso le Camere di commercio, che punta a facilitare la composizione delle controversie tra clienti finali e operatori (venditori o distributori) di energia elettrica e gas, facendoli incontrare online con l'intervento di un conciliatore esperto in materia di mediazione e dotato di una specifica formazione sul settore energetico.
Il nuovo procedimento conciliativo – che si inserisce tra i sistemi di alternative dispute resolution e in particolare tra i procedimenti facilitativi istituiti presso le Autorità indipendenti – è previsto dal l'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 93/2011 (attuativo della direttiva 2009/72/Ce), in base al quale l'Aeeg è stata chiamata ad assicurare il «trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica». Con tre delibere, a partire dal 21 giugno 2012, l'Aeeg ha attuato questa norma, istituendo e rendendo operativo il nuovo servizio di conciliazione, gratuito, volontario e che si svolge "a distanza", tramite sistemi telematici di comunicazione. È quest'ultima la caratteristica principale del procedimento nel panorama italiano della conciliazione, in quanto le parti e il conciliatore si incontrano soltanto in "stanze virtuali" (chat room o video-conferenza). Se le parti non disponessero della strumentazione necessaria, gli incontri potranno avvenire in call conference, ossia attraverso il telefono.
Possono attivare la conciliazione per il settore elettrico: tutti i clienti domestici; e le piccole e medie imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. E per il settore gas: tutti i clienti domestici; il condominio uso domestico con consumi non superiori a 200mila metri cubi annui; e le piccole e medie imprese con consumi non superiori a 50mila metri cubi annui.
Prima di avviare la conciliazione è necessario presentare un reclamo scritto all'esercente. In esito a una risposta scritta ritenuta insoddisfacente (e non oltre sei mesi dal ricevimento della risposta stessa) o, in mancanza della risposta, non prima di 50 giorni dall'invio del reclamo (e comunque entro un anno dalla data di invio dello stesso) è possibile presentare la domanda di conciliazione esclusivamente compilando la modulistica online sul sito web dell'Aeeg.
Non è possibile attivare la conciliazione quando, per la stessa controversia sia già stata avviata o conclusa una procedura di fronte all'autorità giudiziaria, sia in corso o sia stata svolta altra procedura di risoluzione alternativa della controversia, anche volontaria e paritetica, sia in corso o sia stata svolta una procedura di reclamo presso lo Sportello per il consumatore di energia.
La procedura ha una durata massima di 90 giorni dalla presentazione della richiesta di attivazione completa di tutti gli allegati (con la possibilità di una proroga su richiesta congiunta delle parti non superiore a 30 giorni). Se il venditore o il distributore al quale è stato inviato il reclamo si è iscritto all'elenco creato dall'Autorità e ha selezionato il «Servizio conciliazione», allora si è obbligato a partecipare alla procedura. Diversamente, l'esercente è libero di scegliere di aderire alla procedura o no.

AdA

Fonte: Sole 24 Ore n. 240/13

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La Regione Campania approva un programma per promuovere l'energia efficiente

regione campania logoPubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania la delibera approvata dalla Giunta sul programma "Energia efficiente – Piano per promuovere e sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania".
Con essa vengono stanziati 115 milioni di euro, che finanzieranno in particolare:interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizi di edifici di proprietà dei Comuni, delle Asl, della Aziende ospedaliere, dei Consorzi di Bonifica e della rete del Sistema di Metropolitana regionale;
interventi per sostenere l’innovazione tecnologica per il potenziamento e l’ottimizzazione delle reti di bassa, media, altissima tensione finalizzati al risparmio energetico;
interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.I beneficiari dei finanziamenti sono Comuni, Asl, Aziende ospedaliere, Consorzi di Bonifica, Consorzi di Sviluppo Industriale, Enti strumentali della Regione, Società partecipate e/o Aziende di trasporto del TPL ferroviario campano.

Delibera Giunta regionale n. 193 del 21/06/2013

Decreto 332/2013

Allegato

mb

Fonte: Regione Campania

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Linee guida per l’applicazione della UNI EN ISO 9001:2008 nelle biblioteche

biblioL'idea di realizzare una linea guida per supportare le biblioteche ad applicare la norma UNI EN ISO 9001 è nata dalle Biblioteche Italiane Certificate-BIC, un coordinamento a cui aderiscono le biblioteche italiane che hanno intrapreso la sfida di implementare e certificare un sistema di gestione per la qualità.La necessità di un coordinamento a livello nazionale è sorta per rispondere all'esigenza di condividere risorse ed esperienze fra le biblioteche che hanno già ottenuto la certificazione ISO 9001, o che intendono avviare questo percorso, in una logica di "mutuo soccorso" e di crescita della professionalità dei partecipanti. La condivisione consente di valutare le soluzioni trovate a problemi comuni e di capitalizzare i punti di forza che ciascuno può mettere in campo.La prospettiva di realizzare uno strumento che potesse aiutare le biblioteche a intraprende il viaggio verso la certificazione ISO 9001 è sfociato nella realizzazione dell'UNI/TR 11486:2013 "Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per l'applicazione della UNI EN ISO 9001:2008 nelle biblioteche".
Il documento traduce i principi della gestione per la qualità in un linguaggio più accessibile agli operatori delle biblioteche, calando concetti e requisiti generali della ISO 9001 nella realtà concreta del mondo bibliotecario.
L'applicazione delle indicazioni descritte nella linea guida intendono facilitare il cambiamento organizzativo nelle biblioteche, favorire il miglioramento dei servizi offerti, definire una efficace politica per la qualità con obiettivi coerenti, misurabili e utili al loro funzionamento.Il rapporto tecnico UNI/TR 11486 tratta i processi necessari per applicare il SGQ nell'ambito di tutta l'organizzazione, le procedure per la gestione di documenti e registrazioni, la responsabilità della direzione, la gestione delle risorse umane e la formazione, gli impianti e le attrezzature, l'erogazione del servizio.

mb

Fonte UNI

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Attestato energetico. Pagella sui consumi anche per chi affitta

Attestato EnergeticoLe novità che il decreto legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, ha apportato nella materia della prestazione energetica degli edifici e della sua incidenza nella contrattazione immobiliare sono assai importanti.
In sintesi, il decreto 63/2013, ha introdotto l'Ape (attestato di prestazione energetica) al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica) e ha sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell'Ape, a far tempo dal 6 giugno 2013:

- i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera);

- i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito;

- i "nuovi" contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti).

Inoltre, la nuova legge prescrive che il proprietario, quando inizia la trattativa per vendere o locare un alloggio, deve rendere disponibile l'Ape alla sua controparte, alla quale l'attestato va fisicamente consegnato alla conclusione della trattativa (e cioè ad esempio quando si stipula il contratto preliminare).
Se fino a qui è tutto abbastanza chiaro, meno chiare (e, a prima lettura, apparentemente inestricabili) erano due fondamentali questioni:

- come si dovessero predisporre gli Ape dal 6 giugno 2013 in avanti nelle Regioni (e Province autonome) che non avessero legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici;

- se, nelle Regioni che invece abbiano legiferato, per redigere gli Ape si potessero applicare le leggi locali o se esse si dovessero considerare travolte dalla legge nazionale.

Il primo punto è oggi chiarito dalla nota n. 16416 del 7 agosto 2013 del ministero per lo Sviluppo economico, nel senso che l'articolo 4 del Dl 63/2013 demanda a un futuro regolamento la definizione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica; l'articolo 9 del Dl 63/2013 dispone che, fino all'entrata in vigore di questo regolamento, i calcoli si continuano a effettuare in base a quanto previsto dal Dpr 59/2009 e relative norme Uni e Cti; l'articolo 13 del Dl 63/2013 abroga il Dpr 59/2009 a far data dall'entrata in vigore del futuro regolamento.
In sostanza, nelle Regioni "non legiferanti" l'Ape si redige come si redigeva l'Ace (nemmeno importa che i nuovi certificati siano ancor oggi denominati Ape, perché l'utilizzo dell'espressione Ace è una mera imperfezione formale, priva di conseguenze). Pertanto, ad esempio, sono ancora utilizzabili, se non ne sono venuti meno i presupposti (ad esempio per lavori effettuati nell'edificio), gli Ace prodotti anteriormente al 6 giugno 2013. L'unica cosa che seriamente cambia è che l'Ape/Ace rilasciato oggi è (anche se il certificato non lo espliciti espressamente) qualificato dalla legge come una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" del certificatore che lo firma, il che comporta la sua responsabilità penale.
Sul secondo punto le complicazioni apparivano colossali, perché non solo la materia è aggrovigliata in sé (si "mischiano" infatti norme di contenuto prettamente giuridico con norme estremamente tecniche ed è assai difficile padroneggiare questi due "mondi"), ma anche perché c'è da "gestire" la complessità dell'incrocio tra normativa statale e leggi regionali e, pure, l'intervento di leggi statali successive a leggi regionali già vigenti e, infine, la conformità di tutta questa normativa alla direttiva Ue cui essa deve dare attuazione.
Ebbene, in soccorso degli operatori professionali sono intervenute sia la nota n. 16416 del ministero dello Sviluppo economico, sia il comunicato n. 100 della Giunta regionale della Lombardia dell'8 agosto 2013. In sintesi:

- in tutte le Regioni (e Province autonome) comunque legiferanti, gli Ape/Ace si continuano a redigere secondo la normativa locale vigente al 6 giugno 2013;

- la normativa statale invece prevale su quella locale (la quale è pertanto da ritenersi tacitamente abrogata) sia con riferimento alla nullità per mancata allegazione dell'Ape/Ace (e quindi all'individuazione dei contratti ai quali l'Ape/Ace deve essere allegato) sia con riferimento all'individuazione dei fabbricati per i quali vi è l'esonero dall'Ape.

 

AdA

Fonte: Sole 24 Ore n. 231/13

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