fbpx

itenfrdees

Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

News

News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (81/08). Disponibile il nuovo testo coordinato nell'edizione settembre 2015

81-08 sett 15Disponibile il Testo Unico coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL) con tutte le disposizioni integrative e correttive, realizzato dal Ministero del Lavoro, coordinato con i Decreti Attuativi del Jobs Act.

Novità in questa versione:

AdA

Scarica il documento

Leggi tutto...

Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dal registro infortuni ai compiti di primo soccorso del datore di lavoro.

Primo SoccorsoPubblicato il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53) contenente “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Le principali modifiche introdotte in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Capo III, art. 20 e 21) riguardano diverse tematiche. Nello specifico, le principali novità sono:

  • la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell'Inail di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio e l’individuazione di strumenti di supporto per la valutazione dei  rischi  di  cui  agli articoli 17 e 28, tra i  quali  gli  strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive Risk Assessment);
  • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell'INAIL;
  • la trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro;
  • l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell'obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

AdA

Vai al decreto 14 settembre 2015, n. 151 (permalink)

Leggi tutto...

Prevenzione incendi: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice

incendioPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 (Suppl. Ordinario n. 51) il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

L’importante provvedimento, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico. L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.

L’allegato è strutturato in quattro sezioni:

  • Sezione G Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
  • Sezione S Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
  • Sezione V Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
  • Sezione M Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.

AdA

Vai al decreto 3 agosto 2015 (permalink)

Scarica il decreto 3 agosto 2015 (pdf)

Leggi tutto...

D.Lgs. 81/08. Modificati gli obblighi connessi all’informazione e formazione nei contratti di somministrazione

sicurezza-atipici-somministratiCon l’entrata in vigore il 25/06/2015 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n° 81 (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34) viene abrogato l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo Unico di Sicurezza) in materia di somministrazione del lavoro.

L’abrogata norma (art. 3, c. 5, D.lgs. 81/08) prevedeva che, “Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore"

Il decreto 81/2015, all'articolo 35 comma 4, prevede ora che sia il somministratore ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tale decreto, inoltre, stabilisce che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

AdA

Scarica il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Leggi tutto...

OT/24: pubblicato il nuovo modello 2016

ot24Pubblicato sul sito dell’Inail, nella sezione modulistica, il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2016 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2015.

L'Inail premia con uno sconto fino al 28%, denominato "oscillazione per prevenzione" (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

L'oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l'articolo 24 decreto ministeriale 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo.

Possono beneficiarne, su domanda da inoltrare telematicamente entro il 29 febbraio, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

La riduzione riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

AdA

Scarica il nuovo modello

Leggi tutto...

Vibrazioni corpo intero. Aggiornata Banca Dati WBV

vibrazioniAggiornata sul Portale Agenti Fisici la Banca Dati Vibrazioni Trasmesse al Corpo Intero (WBV) con misure in campo di n. 7 carrelli elevatori e 1 ruspa con ruote.

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 Capo VIII Titolo III fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al corpo intero: “Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.

AdA

Vai alla Banca Dati

Leggi tutto...

Cantieri temporanei o mobili, torna il coordinatore

cantieri temporanei mobiliRitorna ad essere più ampio il campo di applicazione del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/08). Dal 18 agosto, infatti, ai cantieri temporanei o mobili si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV secondo il testo precedente all’articolo 32 del “decreto del fare” e sono quindi esclusi solo i «lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X», senza che possa essere applicata alcuna deroga per i lavori di breve durata (non superiori a 10 uomini-giorno).

Per il committente di lavori di breve durata tornano dunque alcuni obblighi previsti dall’articolo 90 del Testo unico, come la nomina del coordinatore per l’esecuzione del relativo piano, la verifica della idoneità tecnica professionale dell’appaltatore e del possesso del Durc da parte di quest'ultimo.

La semplificazione introdotta dal Dl 69/13 è stata abrogata dall’articolo 16 della “comunitaria” per il 2014, approvata con legge del 29 luglio 2015 che entrerà in vigore il 18 agosto. L’iniziativa è stata assunta dal Consiglio dei ministri del 3 marzo scorso il quale ha approvato un disegno di legge per chiudere 11 procedure di infrazione e 7 Casi Eu Pilot. Tra questi ultimi figurava l’Eu Pilot 6155/14/Empl, che aveva censurato le disposizioni introdotte da “Decreto del fare” 69/13, il quale prevedeva la semplificazione delle procedure di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del Testo unico.

Va premesso che è l’articolo 88 del Testo unico a individuare il campo di applicazione delle disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, il comma 2 definisce le attività a cui le disposizioni del citato Titolo IV non si applicano. Nel frattempo, già l’articolo 57 del Dlgs 106/09 era intervenuto sull’argomento, inserendo al comma 2, le lettere g-bis) e g-ter). In particolare, la lettera g-bis) prevedeva l’esclusione dal campo di applicazione del Titolo IV, i «lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X» (in cui sono elencati i lavori edili o di ingegneria civile che definiscono il cantiere temporaneo o mobile). Successivamente l’articolo 32, comma 1, lettera g), del Dl 69/13, ampliando la deroga, ha però escluso dall’applicazione delle norme di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili tutti i «lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI», il quale si riferisce ad attività meno frequenti riguardanti lavori comportanti rischi particolari.

L’iniziativa adottata dal “decreto del fare”, seppure meritevole di attenzione in quanto sollevava il committente di lavori edili di breve durata dai vari adempimenti, anche burocratici, previsti sempre dal Titolo IV del Testo unico, contrastava tuttavia con la definizione data dall’articolo 2, lettera a), della Direttiva base 92/57/CEE (cosiddetta Direttiva cantieri) in ottemperanza alla quale è stato emanato il Dlgs 494/96, poi trasfuso nel Titolo IV del Testo unico.

Questa direttiva, nel richiamare l’allegato I, faceva riferimento ad un elenco non esauriente, lasciando quindi intendere che il campo di applicazione avrebbe potuto subire un ampliamento e non una restrizione o limitazione, come invece ha fatto l’articolo 32 del “Decreto del fare”, prevedendo un’ipotesi di esclusione riferita alla durata (dieci uomini-giorno), non prevista dalla direttiva sopra richiamata, la quale avrebbe dovuto trovare applicazione invece in tutti i tipi di “cantiere temporaneo o mobile”, prescindendo da una qualsiasi durata e qualsivoglia tipologia di rischio.

AdA

fonte IlSole24Ore n. 220/15 L.C. e R. C.

Leggi tutto...

Cantieri temporanei o mobili. Introdotte modifiche all'art. 88 del D.Lgs 81/08

Cantieri temporaneiNella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3-8-2015 è stata pubblicata la Legge 29 luglio 2015, n. 115 contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" che - al Capo VI, Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale, art. 16 Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili - modifica la lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del D.Lgs. 81/08 che riguarda il campo di applicazione del Titolo IV - cantieri temporanei o mobili).

La Legge europea 2014, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di procedure di infrazione, sostituisce la lettera g) bis del comma 2 dell’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni nella seguente forma:
"Le disposizioni del presente capo non si applicano (art. 88 comma 2):
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X»".

Si riporta per confronto la lettera g) bis nella precedente formulazione:
"g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'ALLEGATO XI"

Il provvedimento entra in vigore il 18/08/2015

AdA

Scarica la Legge 29 luglio 2015, n. 115

Leggi tutto...

Verifiche periodiche delle attrezzature: circolare ministeriale sui criteri di abilitazione del personale

attrezzature macchineLa Direzione Generale tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali ha reso disponibile la Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 relativa alla disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.Lgs.  81/08, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Si ricorda che, nell’allegato VII del D.Lgs.  81/08 e s.m.i.  vengono riportate le periodicità delle verifiche sulle attrezzature, mentre nell’Allegato II del Decreto 11 Aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo) vengono definite le modalità di effettuazione delle verifiche per le attrezzature di cui all’Allegato VII divise in tre gruppi:
Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;
Gruppo SP: Sollevamento persone;
Gruppo GVR: Gas, vapore, riscaldamento.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti concernenti l’applicazione del D.I. 11 aprile 2011, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni concernenti i criteri di idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati per poter effettuare le verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare si fa riferimento al personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica e ai titoli di studio ed esperienze professionali dei quali deve essere in possesso.

Tale personale, secondo quanto previsto al punto l, lettera d), dell’Allegato I del D.I. 11 aprile 2011, deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.

La suddetta esperienza può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR), seguendo un’attività di addestramento come verificatore – adeguatamente riportata nel proprio curriculum vitae – che si articola nel modo seguente:

  1. affiancamento con verificatori abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di un “soggetto abilitato”, che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell’evidenza di tale affiancamento, alla firma del” Verificatore” sul verbale di verifica di cui all’Allegato IV del D.I. 11 aprile 2011, deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto);
  2. effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell’ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
  3. copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.

AdA

Scarica la Circolare n. 22 del 29 luglio 2015

Leggi tutto...

Radiazioni Ottiche e Campi Elettromagnetici nelle strutture sanitarie

roa1Pubblicato sul Portale Agenti Fisici il documento “Il rischio da Radiazioni Ottiche e Campi Elettromagnetici nelle strutture sanitarie” a cura del Laboratorio Agenti Fisici della USL 7 di Siena.

Il rapporto contiene una sintesi dei risultati inerenti la valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici (CEM) e radiazioni ottiche artificiali non coerenti (ROA) che sono state condotte presso le strutture sanitarie della Regione Toscana.


Le valutazioni sono state condotte a seguito di un censimento preliminare e su di un campione di apparecchiature rappresentativo del parco macchine di diffuso impiego presso le strutture sanitarie pubbliche attive sul territorio regionale, che è stato oggetto di valutazioni specifiche.

Nell’ambito del lavoro sono stati presentati i principali risultati delle campagne di misura selezionandoli tra quelli che hanno riguardato le categorie di sorgenti di maggior interesse dal punto di vista della prevenzione e protezione dai rischi. I risultati analitici delle misure condotte presso i differenti apparati sono riportati nelle banche dati ROA e CEM del Portale Agenti Fisici.

AdA

fonte PAF

Scarica il documento

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS