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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Sistri, spostato di tre mesi il termine per applicare le sanzioni.

SISTRIIl Senato ha approvato la legge di conversione del decreto sulla razionalizzazione della pubblica amministrazione (Dl n. 101/2013). Il provvedimento porta qualche novità in materia di Sistri: viene spostato in avanti di tre mesi il termine per l'applicazione delle sanzioni e viene ristretta ulteriormente la definizione dei rifiuti sottoposti a tracciabilità. Non arriva, però, la novità più attesa dalle imprese, che avrebbero sperato in una proroga ulteriore degli obblighi scattati lo scorso primo ottobre: per le imprese di costruzioni che producono rifiuti pericolosi la data da ricordare resta il 3 marzo 2014.
La novità principale portata da Palazzo Madama è contenuta nel nuovo comma 3 bis dell'articolo 11. Qui si stabilisce che "le sanzioni relative al Sistri si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema". Quindi, per l'applicazione di multe e ammende bisognerà aspettare altri tre mesi, a partire dal primo ottobre scorso: di fatto, se ne riparlerà nel 2014. In questo modo si conferma un impianto normativo già particolarmente morbido sul fronte delle sanzioni. Lo stesso decreto n. 101/2013, infatti, stabilisce che sono necessarie tre violazioni delle regole relative al sistema prima di essere puniti. Restano salve le sanzioni relative ai registri di carico e scarico e al trasporto dei rifiuti fissate dal codice Ambiente. E resta la possibilità per il ministero dell'Ambiente di rivedere il sistema delle sanzioni con un suo prossimo decreto.
Un'altra modifica importante riguarda la platea dei soggetti sottoposti all'obbligo di Sistri. La definizione dell'articolo 11 viene ulteriormente ristretta e, adesso, riguarda i soggetti che producono o trasportano rifiuti "speciali pericolosi" e non più soltanto pericolosi. Infine, le regole della tracciabilità vengono estese anche ai soggetti esteri che operano sul territorio nazionale.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore 11/10/13 G.L.

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Stop al certificato energetico senza la revisione. Le condizioni di validità dell'Ape

APE Attestato Prestazione EnergeticaLe prestazioni, in termini di efficienza, dell'impianto termico di un edificio (sia per la climatizzazione che per l'acqua calda sanitaria) passano anche al vaglio dell'Ape, l'attestato di prestazione energetica, che deve essere rilasciato in caso di costruzione, ristrutturazione o cessione a titolo oneroso (affitti o compravendite) di un immobile. L'attestato fotografa, infatti, fra i vari parametri, anche le performance dei sistemi termici e decade nel caso in cui non siano effettuate, in modo corretto, tutte le operazioni di manutenzione e controllo.
A disegnare le modalità di rilascio e regolamentazione delle targhe verdi dei fabbricati non è, questa volta, il Dpr 74/2013. Bensì il Dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013 (in vigore dallo scorso 4 agosto) e che a sua volta agisce, modificandolo, sul Dlgs 192/2005.
La disciplina chiarisce che l'Ape – che è valido dieci anni – è un documento, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio, attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. A sua volta, la prestazione energetica, dipende dalla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio: fra questi c'è la climatizzazione invernale o estiva e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari. La prestazione dell'impianto termico, dunque, è uno degli elementi fondanti per compilare l'Ape e definire la classe energetica in cui rientra l'edificio.
Non solo: la legge 90 specifica anche che la validità temporale massima del'Ape è subordinata «al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici del l'edificio, in particolare per gli impianti termici». Tradotto in parole semplici: se l'apparato di riscaldamento e climatizzazione o di produzione dell'acqua calda non è manutenuto a dovere, decade anche la targa dell'edificio.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 261

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Controlli semplificati sugli impianti termici. Nuova tempistica per le verifiche

Verifiche periodiche attrezzatureCambia il calendario dei controlli sugli impianti termici. Il Dpr 74/2013 – in vigore dallo scorso 12 luglio – e diluisce scadenze, adempimenti e doveri. Con effetti positivi sia per i privati, che devono effettuare le revisioni, sia per gli enti pubblici, incaricati di sovrintendere al rispetto della legge. Tuttavia, il principio alla base del nuovo regolamento, che abroga parzialmente il Dpr 412/1993 e riscrive le modalità di verifica e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione di acqua calda, va nella direzione opposta. Così come richiesto dalle direttiva europea 2002/91/Ce e 2010/31/Ue (a cui alla fine il nostro Paese si adegua, sanando una procedura di infrazione), se da una parte c'è una maggiore semplificazione, dall'altra il nuovo testo definisce un quadro più chiaro dei compiti e disegna un meccanismo di verifica virtuoso, mirato a individuare e punire chi non rispetta le regole. Dunque prima di procedere all'accensione degli impianti è opportuno verificare cosa è cambiato. Il decreto, innanzitutto, fissa per gli ambienti limiti di temperatura (calcolati sulla media ponderata dei valori). D'inverno i termosifoni non dovranno superare i 20° C per le abitazioni e i 18° C per gli immobili industriali e artigianali, con un massimo di due gradi in più di tolleranza. Nei mesi estivi (e questa è una novità introdotta dal Dpr 74/2013), il termostato non potrà invece andare al di sotto dei 26° C, anche in questo caso con due gradi di tolleranza. Restano invariate le fasce orarie giornaliere entro cui sarà possibile accendere i termosifoni nei mesi freddi. Il calendario termico varia a seconda della zona di residenza: i Comuni sono suddivisi in sei zone climatiche, dalla A alla F, in base alle temperature medie registrate in ciascuna località durante l'anno. A fronte di esigenze particolari e comprovate, sarà comunque lasciata libertà di deroga ai Comuni. Numerose inoltre le deroghe alla suddivisione in fasce orarie: ad esempio, anche per chi ha già installato in casa la termoregolazione. Il decreto 74 disegna una nuova tabella delle periodicità. Il termine per gli impianti domestici, a combustibile liquido o solido e con una potenza compresa tra i 10 kW (12 per i climatizzatori estivi) e i 100 kW, è fissato ogni due anni, mentre prima era annuale. Così anche per le caldaie alimentate a gas (le più diffuse), la revisione deve avvenire ogni quattro anni. Novità anche per le ispezioni, a carico dell'amministrazione pubblica, per verificare il corretto funzionamento del sistema rispetto all'efficienza e al contenimento dei consumi. Per gli impianti a metano o gpl tra i 10 e i 100 Kw e per quelli di raffrescamento tra 12 e 100 Kw non è infatti più necessario l'intervento dell'ente pubblico, ma sono sufficienti i rapporti redatti dal manutentore o dal terzo responsabile. Tutto questo, però, non implica una generale deroga agli obblighi normativi. Se diminuiscono le verifiche sul campo, la soglia di attenzione non si abbassa. Anzi, il Dpr stabilisce, per gli impianti termici sotto i 100 kW, l'obbligo (in carico al tecnico che effettua la verifica) di compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere inviato «prioritariamente in via informatica» alle autorità competenti. Il documento certifica il funzionamento dell'impianto e consente la creazione di una sorta di «catasto» degli impianti. Le verifiche dell'ente pubblico scatteranno così in maniera più mirata, soprattutto verso quegli impianti che saranno sprovvisti di rapporto di controllo o per cui siano emerse criticità. Gli impianti sono inoltre da controllare periodicamente (anche qui a carico di chi ha la responsabilità dell'impianto) sotto l'aspetto del contenimento del consumo energetico e del buon funzionamento. Il compito può essere espletato solo da ditte abilitate. La periodicità e il tipo di verifiche da effettuare sono stabilite dai libretti di istruzione forniti dal l'impresa installatrice o dal fabbricante dei componenti o dalle norme Uni e Cei. Gli impianti per la climatizzazione o per la produzione di acqua calda sanitaria devono, inoltre, essere muniti di libretto di impianto, che deve essere sempre aggiornato e consegnato in caso di trasferimento del l'immobile. Se a livello nazionale la normativa è ridisegnata, in molte Regioni si opera sulla base di leggi regionali, che, in alcuni casi, hanno già recepito la direttiva 2002/91/Ce. Il decreto invita le Autonomie a uniformarsi, ma nelle more dell'adeguamento bisogna tenere conto anche della disciplina vigente a livello locale.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 261 (di S.R. e M.C.V.)

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Solare termico: arriva l’etichetta energetica

etichetta sistema riscaldamentoEtichettatura energetica anche per gli impianti di solare termico. La Gazzetta Ufficiale europea pubblica quattro regolamenti della Commissione che definiscono le norme per l'etichettatura energetica e l'eco-design degli impianti di riscaldamento degli ambienti e dell'acqua misti e alimentati a energia solare. La pubblicazione dei regolamenti, che entreranno in vigore il 27 settembre, viene salutata con entusiasmo dall'associazione europea del solare termico, la Estif, secondo cui “l'etichettatura, introdotta dopo anni di sforzi e a seguito di una cooperazione tra le istituzioni Ue e l'industria di settore, mostrerà in modo facile da comprendere per i consumatori i benefici e i risparmi ottenibili col solare in tutta l'Europa”.

AdA

Fonte: Il Denaro

Gazzetta Ufficiale: eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:239:SOM:IT:HTML

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Aeeg. Luce e gas, la chance di conciliare le liti online

Servizio conciliazioneSi svolge completamente online il servizio di conciliazione attivato, dallo scorso 1° aprile, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la soluzione delle controversie che derivano da contratti di fornitura dell'energia elettrica e del gas. Si tratta di una strada alternativa alle negoziazioni paritetiche e alla conciliazione presso le Camere di commercio, che punta a facilitare la composizione delle controversie tra clienti finali e operatori (venditori o distributori) di energia elettrica e gas, facendoli incontrare online con l'intervento di un conciliatore esperto in materia di mediazione e dotato di una specifica formazione sul settore energetico.
Il nuovo procedimento conciliativo – che si inserisce tra i sistemi di alternative dispute resolution e in particolare tra i procedimenti facilitativi istituiti presso le Autorità indipendenti – è previsto dal l'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 93/2011 (attuativo della direttiva 2009/72/Ce), in base al quale l'Aeeg è stata chiamata ad assicurare il «trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica». Con tre delibere, a partire dal 21 giugno 2012, l'Aeeg ha attuato questa norma, istituendo e rendendo operativo il nuovo servizio di conciliazione, gratuito, volontario e che si svolge "a distanza", tramite sistemi telematici di comunicazione. È quest'ultima la caratteristica principale del procedimento nel panorama italiano della conciliazione, in quanto le parti e il conciliatore si incontrano soltanto in "stanze virtuali" (chat room o video-conferenza). Se le parti non disponessero della strumentazione necessaria, gli incontri potranno avvenire in call conference, ossia attraverso il telefono.
Possono attivare la conciliazione per il settore elettrico: tutti i clienti domestici; e le piccole e medie imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. E per il settore gas: tutti i clienti domestici; il condominio uso domestico con consumi non superiori a 200mila metri cubi annui; e le piccole e medie imprese con consumi non superiori a 50mila metri cubi annui.
Prima di avviare la conciliazione è necessario presentare un reclamo scritto all'esercente. In esito a una risposta scritta ritenuta insoddisfacente (e non oltre sei mesi dal ricevimento della risposta stessa) o, in mancanza della risposta, non prima di 50 giorni dall'invio del reclamo (e comunque entro un anno dalla data di invio dello stesso) è possibile presentare la domanda di conciliazione esclusivamente compilando la modulistica online sul sito web dell'Aeeg.
Non è possibile attivare la conciliazione quando, per la stessa controversia sia già stata avviata o conclusa una procedura di fronte all'autorità giudiziaria, sia in corso o sia stata svolta altra procedura di risoluzione alternativa della controversia, anche volontaria e paritetica, sia in corso o sia stata svolta una procedura di reclamo presso lo Sportello per il consumatore di energia.
La procedura ha una durata massima di 90 giorni dalla presentazione della richiesta di attivazione completa di tutti gli allegati (con la possibilità di una proroga su richiesta congiunta delle parti non superiore a 30 giorni). Se il venditore o il distributore al quale è stato inviato il reclamo si è iscritto all'elenco creato dall'Autorità e ha selezionato il «Servizio conciliazione», allora si è obbligato a partecipare alla procedura. Diversamente, l'esercente è libero di scegliere di aderire alla procedura o no.

AdA

Fonte: Sole 24 Ore n. 240/13

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La Regione Campania approva un programma per promuovere l'energia efficiente

regione campania logoPubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania la delibera approvata dalla Giunta sul programma "Energia efficiente – Piano per promuovere e sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania".
Con essa vengono stanziati 115 milioni di euro, che finanzieranno in particolare:interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizi di edifici di proprietà dei Comuni, delle Asl, della Aziende ospedaliere, dei Consorzi di Bonifica e della rete del Sistema di Metropolitana regionale;
interventi per sostenere l’innovazione tecnologica per il potenziamento e l’ottimizzazione delle reti di bassa, media, altissima tensione finalizzati al risparmio energetico;
interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.I beneficiari dei finanziamenti sono Comuni, Asl, Aziende ospedaliere, Consorzi di Bonifica, Consorzi di Sviluppo Industriale, Enti strumentali della Regione, Società partecipate e/o Aziende di trasporto del TPL ferroviario campano.

Delibera Giunta regionale n. 193 del 21/06/2013

Decreto 332/2013

Allegato

mb

Fonte: Regione Campania

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Attestato energetico. Pagella sui consumi anche per chi affitta

Attestato EnergeticoLe novità che il decreto legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, ha apportato nella materia della prestazione energetica degli edifici e della sua incidenza nella contrattazione immobiliare sono assai importanti.
In sintesi, il decreto 63/2013, ha introdotto l'Ape (attestato di prestazione energetica) al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica) e ha sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell'Ape, a far tempo dal 6 giugno 2013:

- i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera);

- i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito;

- i "nuovi" contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti).

Inoltre, la nuova legge prescrive che il proprietario, quando inizia la trattativa per vendere o locare un alloggio, deve rendere disponibile l'Ape alla sua controparte, alla quale l'attestato va fisicamente consegnato alla conclusione della trattativa (e cioè ad esempio quando si stipula il contratto preliminare).
Se fino a qui è tutto abbastanza chiaro, meno chiare (e, a prima lettura, apparentemente inestricabili) erano due fondamentali questioni:

- come si dovessero predisporre gli Ape dal 6 giugno 2013 in avanti nelle Regioni (e Province autonome) che non avessero legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici;

- se, nelle Regioni che invece abbiano legiferato, per redigere gli Ape si potessero applicare le leggi locali o se esse si dovessero considerare travolte dalla legge nazionale.

Il primo punto è oggi chiarito dalla nota n. 16416 del 7 agosto 2013 del ministero per lo Sviluppo economico, nel senso che l'articolo 4 del Dl 63/2013 demanda a un futuro regolamento la definizione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica; l'articolo 9 del Dl 63/2013 dispone che, fino all'entrata in vigore di questo regolamento, i calcoli si continuano a effettuare in base a quanto previsto dal Dpr 59/2009 e relative norme Uni e Cti; l'articolo 13 del Dl 63/2013 abroga il Dpr 59/2009 a far data dall'entrata in vigore del futuro regolamento.
In sostanza, nelle Regioni "non legiferanti" l'Ape si redige come si redigeva l'Ace (nemmeno importa che i nuovi certificati siano ancor oggi denominati Ape, perché l'utilizzo dell'espressione Ace è una mera imperfezione formale, priva di conseguenze). Pertanto, ad esempio, sono ancora utilizzabili, se non ne sono venuti meno i presupposti (ad esempio per lavori effettuati nell'edificio), gli Ace prodotti anteriormente al 6 giugno 2013. L'unica cosa che seriamente cambia è che l'Ape/Ace rilasciato oggi è (anche se il certificato non lo espliciti espressamente) qualificato dalla legge come una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" del certificatore che lo firma, il che comporta la sua responsabilità penale.
Sul secondo punto le complicazioni apparivano colossali, perché non solo la materia è aggrovigliata in sé (si "mischiano" infatti norme di contenuto prettamente giuridico con norme estremamente tecniche ed è assai difficile padroneggiare questi due "mondi"), ma anche perché c'è da "gestire" la complessità dell'incrocio tra normativa statale e leggi regionali e, pure, l'intervento di leggi statali successive a leggi regionali già vigenti e, infine, la conformità di tutta questa normativa alla direttiva Ue cui essa deve dare attuazione.
Ebbene, in soccorso degli operatori professionali sono intervenute sia la nota n. 16416 del ministero dello Sviluppo economico, sia il comunicato n. 100 della Giunta regionale della Lombardia dell'8 agosto 2013. In sintesi:

- in tutte le Regioni (e Province autonome) comunque legiferanti, gli Ape/Ace si continuano a redigere secondo la normativa locale vigente al 6 giugno 2013;

- la normativa statale invece prevale su quella locale (la quale è pertanto da ritenersi tacitamente abrogata) sia con riferimento alla nullità per mancata allegazione dell'Ape/Ace (e quindi all'individuazione dei contratti ai quali l'Ape/Ace deve essere allegato) sia con riferimento all'individuazione dei fabbricati per i quali vi è l'esonero dall'Ape.

 

AdA

Fonte: Sole 24 Ore n. 231/13

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Rinnovabili e prodotti hi-tech Pmi, dalla Regione 14,5 mln

rinnovabili eolicoFavorire lo sviluppo di processi e tecnologie innovativi in agricoltura e valorizzare il made in Campania attraverso la creazione di nuovi sbocchi di mercato e la produzione di energia rinnovabile. La Regione riapre la misura 123 del Programma di sviluppo rurale (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali) mettendo sul piatto 8 milioni di euro cui si aggiungono le risorse destinate alle priorità “Health Check1” per un totale di 6,5 milioni così suddivisi: 1 milione per la gestione delle risorse idriche, 7,7 milioni per le misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero- caseario e 866,8 mila euro per l’adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti. Domanda di aiuto e relativi formulari saranno resi disponibili sul portale del Psr mentre il termine di chiusura è fissato al 18 settembre 2013.

Scarica la documentazione

 

AdA

 

Fonte: Il Denaro

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