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Ecobonus e sismabonus: l’Agenzia delle Entrate dispone le modalità per cedere il credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 108577 del 8 giugno 2017, indica le modalità di cessione del credito d’imposta per i condomini beneficiari della detrazione, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico sulle parti comuni di edifici.
 
Nel provvedimento 108577/2017 l’Agenzia si concentra sugli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva secondo le modalità di legge.

Nel provvedimento 108572, anch’esso del 8 giugno 2017, invece, disciplina la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.
 
I provvedimenti spiegano che i condòmini, anche incapienti, che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, possono cedere il credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e ad altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini.

È, invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condomino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.

Il condomino che cede l’intero credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. L’Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l’assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare.

Il credito d’imposta può essere utilizzato con la stessa tempistica con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione e, quindi, deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci quote, per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di portare in avanti la quota non utilizzata.

La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell’anno in cui l’amministratore di condominio comunica i dati all’Agenzia, limitatamente all’importo corrispondente alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente e riferibili al condòmino cedente.

AdA

Scarica il Provvedimento 108572/2017

Scarica il Provvedimento 108577/2017

Norma CEI 64-8. Pubblicata la Variante n. 4 sulla scelta dei cavi elettrici

64-8 caviÈ disponibile e in vigore dal 1 giugno 2017 la nuova Norma CEI 64-8;V4 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua”, che aggiorna la Norma CEI 64-8 alle disposizioni del Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011.
La Variante 4 riguarda infatti la scelta dei cavi elettrici destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, così come definito all’articolo 2, comma 3, del Regolamento citato.
La Norma CEI 64-8;V4 è destinata a sostituire e/o integrare gli articoli 527.1 “Precauzioni da prendere all’interno di un ambiente chiuso”, 751.04.2.8 “Requisiti delle condutture per evitare la propagazione dell’incendio” e 751.04.3 “Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.2” della Norma CEI 64-8:2012, con validità in parallelo fino al 31 dicembre 2017.
Per la validità in parallelo è necessario fare riferimento alla nota indicata nella Variante, che recita: “Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante”.

Fonte CEI

Efficienza energetica nella PA: le linee guida ENEA e GSE

prepacIl Ministero delle Sviluppo Economico ha pubblicato le linee guida predisposte da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e dal GSE (Gestore Servizi Energetici) relative alla presentazione dei progetti per il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale.

Le linee guida predisposte in attuazione dell’articolo 16, comma 3 del D.M. 16 settembre 2016 recante "Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale", illustrano i criteri generali e le indicazioni operative per la predisposizione e la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell’ammissione al “Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale” (PREPAC) che ha l'obiettivo di efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato.

Il documento descrive gli interventi e le spese ammissibili al PREPAC e illustra le modalità di redazione della proposta progettuale, relativamente ai contenuti minimi previsti, alla documentazione necessaria a soddisfarli e alle schede (sia descrittive che di sintesi degli interventi).

In più, fornisce le indicazioni operative sulla valutazione dei consumi energetici, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e della cogenerazione, la vita utile degli interventi, le modalità previste per il calcolo del risparmio energetico, delle emissioni di CO2 evitate e del costo del kWh risparmiato.

Negli Allegati, accanto alle schede format (anagrafica, interventi, sintesi), sono riportati i criteri adottati per la valutazione delle proposte progettuali e il quadro di riferimento della principale normativa in materia di efficienza energetica.

La riqualificazione energetica degli edifici pubblici è stata prevista dalla Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che fissa l'obbligo dell’efficientamento di almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato.
 
Il D.lgs. 102/2014, con cui è stata recepita la direttiva europea, ha previsto per questi obiettivi uno stanziamento complessivo di 355 milioni di euro per il periodo 2014-2020.

AdA

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Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque. Indicazioni per la scelta delle sostanze

leadImage miniPubblicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il documento “Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque. Indicazioni per la scelta delle sostanze".

Nell’ambito del monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque, l’ISPRA svolge una funzione di coordinamento e indirizzo tecnico-scientifico nei confronti di Regioni e Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

Il documento amplia e aggiorna le informazioni utili per la scelta delle sostanze da considerare nella programmazione del monitoraggio, già fornite in precedenti documenti di indirizzo predisposti dall’Istituto. Tali informazioni riguardano le sostanze rilevanti individuate dalla normativa comunitaria e nazionale, i dati di vendita, la pericolosità, i dati di monitoraggio e le indicazioni ottenute con l’utilizzo di indici di previsione dell’esposizione.

Nel documento è inoltre trattato il tema dei prodotti di degradazione, tuttora poco considerati nei programmi di monitoraggio e viene affrontato in via preliminare il tema della priorità per i sedimenti. Viene presentata infine la problematica delle miscele, per i possibili effetti cumulativi, di cui si dovrebbe tener conto nella programmazione del monitoraggio.

AdA

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Ordigni bellici inesplosi: dal CNI le Linee guida per la valutazione del rischio

ordigni-bellici-cantiereIl CNI, su proposta del GdL Sicurezza, dopo una fattiva e concreta collaborazione con numerosi Ordini provinciali e con il Genio Militare di Padova e Caserta, ha approvato, nel corso della seduta del 17/05/2017, le "Linee Guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi". Esse sono finalizzate ad indirizzare gli approcci dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione (CSP) riguardo all'obbligo di valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi (obi).

Il documento, che recepisce quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs.81/2008 e ss.mm. come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 177, introduce un insieme di raccomandazioni sviluppate sulla base delle conoscenze disponibili, ed è redatto allo scopo di rendere appropriato, e con elevati standard di qualità, l'approccio e il comportamento del CSP, che è investito, a partire dal 26 giugno 2016, dell'obbligo di valutare il rischio di rinvenimento di obi.

Le linee guida rappresentano pertanto la base di partenza per progettare le più adeguate misure di prevenzione e protezione in analogia all'adozione di approcci, comportamenti e "modus operandi" commisurati agli scenari di rischio prevedibili. Il CNI è consapevole della necessità di intervenire sui soggetti istituzionali per correggere alcuni aspetti dell'attuale disposto normativo, come ad esempio: l’impossibilità da parte dei professionisti interessati di avere accesso alla documentazione cartografica richiamata nell'Interpello n.14/2015 in larga parte del territorio del nostro Paese; la necessità di attribuire al committente un ruolo attivo finalizzato ad una valutazione precoce del rischio di rinvenimento obi.

AdA

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CHIUSO - Corso per Lead Auditor Sistemi di Gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001:2015)

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CHIUSE le iscrizioni al corso di formazione per Lead Auditor di Sistemi di Gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) che si terrà il 5, 6 e 7 luglio 2017.

Il Consorzio Promos Ricerche, insieme con Confapi Napoli, CFS e Rina Academy, ha organizzato questo corso per Lead Auditor e potenziali Auditor di S.G.Q., Responsabili della Qualità, Responsabili del coordinamento e della gestione dell’implementazione di un S.G.Q., Consulenti e Progettisti di Sistemi di Gestione per la Qualità.

Attestazioni e certificati di esame

I contenuti formativi del corso per Lead Auditor ed i relativi esami finali sono riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione AICQ-SICEV. Il superamento degli esami e il rilascio dell’attestazione di Auditor di terza parte, costituisce titolo per l’avvio delle pratiche di iscrizione al registro degli Auditor certificati AICQ-SICEV per Auditor terza parte Sistemi di Gestione. I corsi saranno erogati da RINA ACADEMY (Gruppo RINA), organismo accreditato e qualificato da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento).

Articolazione formativa e costi

Il corso prevede l’erogazione del modulo specialistico finalizzato alla formazione di Lead Auditor SGQ (UNI EN ISO 9001:2015) di terza parte. Il corso, i cui costi rappresentano una mera copertura delle spese organizzative, è riservato a coloro che risultano essere già in possesso di un attestato di partecipazione a corsi sulle Metodologie di Audit, in conformità alle norme UNI EN ISO 19011:2012 e ISO/IEC 17021-1:2015 conseguito in data successiva al 2012.

Il costo del corso per Lead Auditor di SGQ, della durata di 24 ore / 3 gg, è di € 300,00 oltre IVA.

Date di svolgimento e sede del corso

Il corso si terrà, dalle 9:30 alle 18:00, il 5, 6 e 7 luglio 2017

ll corso si svolgerà presso la sede di CONFAPI NAPOLI in via Sant’Aspreno, 13

Iscrizione

Le iscrizioni al corso dovranno pervenire, mediante registrazione on-line, entro il 28/06/2017. L’iscrizione avviene attraverso il versamento dell’intera quota di partecipazione al corso (€ 366,00 comprensiva di IVA al 22%) eseguito tramite bonifico bancario sul c.c. n. 27/7642 del Banco di Napoli Ag. 1 - IBAN: IT78 P010 1003 4010 0002 7007 642, intestato al Consorzio Promos Ricerche. Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta almeno 7 giorni prima della data di inizio del corso; in tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata.

 

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Serrande di controllo dei fumi: aggiornata la parte 10 della UNI EN 1366

serrande tagliafuocoIn vigore dall'11 maggio la parte 10 della UNI EN 1366 (Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi) che riguarda le Serrande di controllo dei fumi. Recepisce la Recepisce la EN 1366-10:2011+A1:2017 Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers che era entrato in vigore il 5 aprile, e sostituisce la precedente versione della UNI, che risaliva al 2011.

La UNI specifica i metodi di prova per le serrande di controllo dei fumi per valutare la loro prestazione quando sottoposte ad elevate temperature o in condizione di incendio.

La norma è da utilizzare unitamente alla EN 12101-8, UNI EN 13501-4, UNI EN 1366-2, nonchè alla UNI EN 1363-1, che fornisce ulteriori dettagli per le prove di resistenza al fuoco. Sono da considerare anche i requisiti di installazione definiti nelle UNI EN 1366-8 e UNI EN 1366-9.

La UNI EN 1366 è stata aggiornata anche nel 2015 e nel 2014: il 27 agosto 2015 era entrata in vigore la nuova Parte 2: "Serrande tagliafuoco".

AdA

Mercurio: l'UE detta nuove regole su commercio, smaltimento e sanzioni

In Gazzetta europea pubblicato il Regolamento UE n.2017/852 del 17 maggio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, per quanto concerne i processi e i prodotti privi di mercurio. Il regolamento è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2018 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Il regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio. Gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.

Il CAPO II indica per l'appunto le nuove restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio (art.3,4 ), composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio (art.5) ed i relativi Moduli per l'importazione e l'esportazione.

Al CAPO III si dettano invece le restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio per attività industriali (art.7 nei nuovi processi di fabbricazione (art.8)) per le attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (art9) e l'Articolo 10 (Amalgama dentale)

Le regole sullo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio sono trattate al CAPO IV: si indicano i rifiuti da smaltire, le informazioni che, ogni anno entro il 31 maggio gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), dovranno trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri, con le indicazioni sul mercurio presente. Lo stoccaggio è regolato all'art.13 (anche temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e II della Dir. 1999/31/CE) e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio).

L'art.14 indica alcune regole per la tracciabilità sulla quantità di rifiuti ricevuti e/o spediti o stoccati dai contesti industriali.

Infine, per quanto riguarda le sanzioni, il CAPO V riporta che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione.Gli Stati membri notificheranno alla Commissione, entro le rispettive date di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tali norme e misure nonché, tempestivamente, ogni modifica ad esse apportata successivamente.

AdA

Scarica il Regolamento UE n.2017/852 del 17 maggio

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a Maggio 2017

81-08coverPubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la versione aggiornata a maggio 2017 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi.

Il testo è stato integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli e altre fonti normative e amministrative. La precedente versione risaliva al Giugno 2016.

In questa versione sono stati inseriti diversi importanti atti emanati nel 2016, fra i quali:

  • l’Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 (Formazione RSPP/ASPP) finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
  • Il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche;
  • Il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, Serie Generale;
  • Il Decreto Interdirettoriale n. 35/17, che regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017

AdA

Scarica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 aggiornato a maggio 2017

Uni 10847: pubblicata la nuova norma su pulizia e manutenzione canne fumarie

pulizia-canne-fumariePubblicata e disponibile nel catalogo UNI la norma nazionale UNI 10847:2017Pulizia di sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e solidi – Linee guida e procedure”.

La nuova norma ritira e sostituisce la norma UNI 10847:2000, revisionata dalla Commissione tecnica 258 del CTI, stabilisce i criteri e le procedure da adottare per realizzare un efficace intervento di pulizia, compreso il successivo controllo, l'allestimento ed il disallestimento del cantiere dei sistemi fumari asserviti a generatori di calore e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e biocombustibili solidi.

La pulizia del generatore è esclusa dal campo di applicazione della norma. La normativa revisionata e resa attuale pone nuovamente la corretta attenzione sulla manutenzione e la pulizia delle canne fumarie di servizio a caminetti e stufe e la necessità da parte del cliente di rivolgersi unicamente a personale qualificato quali sono gli spazzacamini professionisti.

AdA

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