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Casa Sicura: agevolazioni fiscali per la messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e delle attività produttive

Casa Sicura è la nuova agevolazione fiscale per interventi edilizi antisismici voluta dal Governo nella legge di Bilancio 2017 per consentire un’ampia azione di prevenzione in Italia. L’agevolazione consente di ottenere la detrazione fiscale dall’imposta lorda di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici su abitazioni e immobili per attività produttive. Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 ed i lavori devono essere stati autorizzati dopo il 1° gennaio 2017.

Il cosiddetto “Sismabonus” riguarda costruzioni adibite ad abitazione (prima e seconda casa), ad attività produttive e parti comuni condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, quasi l’intero territorio nazionale. Per accedere all'agevolazione è necessario classificare il rischio sismico dell’edificio prima e dopo aver effettuato i lavori.

Sarà possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi, su un ammontare delle spese non superiore a 96 mila euro, una percentuale variabile dal 50% fino all’85% secondo le tipologie di intervento. L’agevolazione si applica a interventi su abitazioni (prima o seconda casa), parti comuni di condomini e immobili adibiti ad attività produttive.

L’edificio sul quale sono realizzati i lavori deve trovarsi in una zona di rischio sismico 1, 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità), secondo la classificazione sismica del territorio italiano individuata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003.
Per sapere in quale zona di rischio sismico si trovi il Comune di interesse è possibile consultare il sito web del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri dove è disponibile la Classificazione sismica 2015 per Comune in formato excel - aggiornata a marzo 2015.

Possono essere portate in detrazione le spese per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica e per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

La valutazione del rischio sismico e dell’efficacia degli interventi deve essere realizzata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

In particolare, il progettista attesta ufficialmente, compilando e firmando un apposito modulo di asseverazione, la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella che sarà raggiunta dopo i lavori ed il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano, al termine dell’intervento, se sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel progetto.

La detrazione fiscale riguarda esclusivamente chi ha sostenuto la spesa dei lavori edilizi, effettuati secondo quanto indicato dalla legge. Per ottenere l’agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta. La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, ma la percentuale aumenta se dopo i lavori si riduce il rischio sismico. La riduzione del rischio è valutata sulla base di una graduatoria di 8 classi da A+ (meno rischio) a G (più rischio). La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall'anno in cui sono stati pagati gli interventi.

Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati. Le modalità di attuazione della cessione del credito saranno definite con un prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso non è possibile la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

AdA

Scarica l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003

Scarica la Classificazione sismica 2015 per Comune

Scarica il Decreto ministeriale 7 marzo 2017 n.65

Scarica le Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni (allegato A del decreto ministeriale 7 marzo 2017 n.65)

Verifiche periodiche: pubblicata la circolare per la presentazione dell'istanza di rinnovo

verifiche periodicheIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è stata pubblicata la circolare n. 11 del 17 maggio 2017, a cura della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, nella quale sono riportate le indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008.

AdA

Scarica la circolare n. 11 del 17 maggio 2017

I Sistemi di Gestione della Qualità in ambito sanitario. Pubblicata UNI EN 15224.

ospedaliLe Commissioni Tecniche UNI "Tecnologie biomediche e diagnostiche" e "Strutture e sistemi sanitari" hanno pubblicato in italiano la norma UNI EN 15224:2017Sistemi di gestione per la qualità - Applicazione della EN ISO 9001:2015 per la cura della salute

La norma specifica i requisiti per un sistema di gestione per la qualità nel caso in cui un'organizzazione:

  1. ha l'esigenza di dimostrare la sua capacità di fornire regolarmente servizi o prodotti relativi alla cura della salute che soddisfino i requisiti del cliente e i requisiti legali e cogenti applicabili;
  2. desideri accrescere la soddisfazione del cliente tramite l'applicazione efficace del sistema, inclusi i processi per il miglioramento del sistema, l'assicurazione della conformità ai requisiti del cliente, ai requisiti legali e regolamentari applicabili e a requisiti relativi alle caratteristiche di qualità.

La norma si focalizza solo su requisiti relativi alla gestione dei processi clinici.
La norma intende specificare e completare i requisiti della EN ISO 9001:2015 per adattarli alle condizioni specifiche della cura della salute, ove i prodotti sono principalmente servizi ed i clienti sono principalmente pazienti.
La norma è disponibile sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

mb

Fonte UNI

Riscaldamento e contabilizzatori, in vista la proroga a fine settembre

Contabilizzatori-di-caloreIl contesto normativo della contabilizzazione dei consumi per riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria pare destinato a non avere una connotazione definitiva e stabile. Un riassunto delle ultime novità e dei cambiamenti in atto a complessa situazione pare molto utile, visti i tanti cambiamenti che si sono succeduti.

La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2016 è stata posticipata al 30 giugno 2017 con l’immancabile decreto «milleproroghe». Tuttavia, iniziano a circolare notizie di una possibile ulteriore proroga a fine settembre, per sfruttare integralmente il periodo di inattività degli impianti di riscaldamento.

Di maggiore concretezza sono le possibili modifiche sulla norma UNI 10200, indicata dal legislatore come strumento per la corretta suddivisione delle spese energetiche nei condomìni e negli «edifici polifunzionali» che abbiano installato un sistema di contabilizzazione. La norma UNI 10200 venne inizialmente individuata come unica regola generale, salvo poi essere resa derogabile qualora non applicabile (come nel caso del raffrescamento), o laddove fossero comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro, tra le unità immobiliari, superiori al 50%. In questi casi è infatti attualmente possibile attribuire una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari e il resto in base ai vecchi millesimi di riscaldamento o ad altre metodologie.

Ora l’ennesima nuova versione della stessa norma è in procinto di essere pubblicata. Con importanti novità. La prima è una metodologia più precisa per la ripartizione delle spese negli edifici scarsamente occupati (come ad esempio le seconde case). Per il consumo involontario (la cosiddetta “quota fissa”) viene infatti proposto un incremento linearmente proporzionale al mancato utilizzo dei fabbricati. L’altra (grande) novità è l’introduzione di un’appendice informativa contenente una possibile metodologia per il calcolo (non obbligatoria ma utile per incentivare la riqualificazione energetica) dei coefficienti compensativi.

La proposta italiana prevede di ripartire tra tutti i condomini i consumi energetici generati dalla scarsa coibentazione delle parti comuni (quali ad esempio l’ultimo solaio disperdente). Con la metodologia della vigente norma UNI 10200 queste dispersioni di energia sono invece totalmente a carico degli inquilini i cui alloggi sono delimitati da tali superfici. La compensazione si annullerebbe solo dopo aver attuato un processo di riqualificazione energetica dell’immobile, con adeguamento dell’isolamento ai severi limiti normativi vigenti.

Il tutto genererebbe un evidente vantaggio: la riqualificazione energetica (anche parziale) dell’immobile ridurrebbe sensibilmente i consumi condominiali. La logica sarebbe quindi quella di rimuovere il potere di veto delle assemblee condominiali, poco propense a finanziare interventi apparentemente a vantaggio di pochi “eletti”. L’intento, coerente con la stessa direttiva europea 2012/27, che prevede che gli Stati membri si attivino per rimuovere qualsiasi barriera alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, non pare tuttavia sufficiente in Italia. È infatti necessaria anche una modifica al testo legislativo nazionale, al fine di rendere possibile e legale l’applicazione di un algoritmo di compensazione decisamente difforme da quanto previsto come principio basilare dal legislatore italiano.

AdA

fonte Sole24Ore 135/17 LR

APERTO - Rilevazione esigenze formative

formazioneIl Consorzio Promos Ricerche, congiuntamente ad Enti ed Istituzioni, ha da tempo attivato un’azione di promozione della Sicurezza sui luoghi di lavoro e della Responsabilità Sociale d’Impresa, offrendo assistenza informativa-formativa ad imprese, organizzazioni e liberi professionisti, al fine di favorire specifiche conoscenze su sistemi gestionali orientati, non solo a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche a promuovere lo sviluppo della qualità di produzioni e servizi e della tutela ambientale.

Promos Ricerche intende, pertanto, verificare l’interesse di imprese, organizzazioni, loro consulenti e liberi professionisti, per attivare specifiche attività formative sui sistemi gestionali (qualità, ambiente, sicurezza, energia, ecc.). Le azioni formative saranno erogate, grazie a particolari accordi con organismi di formazione accreditati e qualificati (ACCREDIA).

La quota richiesta ai partecipanti sarà estremamente contenuta e rappresenterà solo un contributo versato a parziale copertura delle spese organizzative.

In particolare, i contenuti formativi dei corsi per Lead Auditor di Sistemi di Gestione ed i relativi esami finali sono riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione AICQ-SICEV/CEPAS, ecc. Il superamento degli esami e il rilascio dell’attestazione di Auditor di terza parte, costituisce titolo per l’avvio delle pratiche di iscrizione al registro degli Auditor certificati (AICQ-SICEV/CEPAS, ecc.).

Allo scopo di avviare i percorsi formativi in maniera coerente alle necessità, è stato predisposto un questionario di rilevazione delle esigenze di formazione. Le tipologie di intervento e la calendarizzazione dei corsi saranno stabilite in base alle risposte pervenute tramite il questionario, consentendo una programmazione adeguata alle reali esigenze del pubblico.

Nell’auspicio di aver riscontrato il Vostro interesse, si ringrazia fin da ora per la collaborazione!

Compila il Questionario

Economia circolare, dal Ministero due bandi per ricerca ed ecodesign

economia-circolareEconomia circolare al centro di due bandi pubblicati dal Ministero dell'ambiente che hanno l’obiettivo di realizzare un uso efficiente delle materie prime, lo sviluppo e il potenziamento della circolarità tra la gestione dei rifiuti e il mercato di prodotti e materiali.

Nello specifico, gli avvisi pubblicati dal Ministero dell’ambiente, che possono contare su uno stanziamento complessivo di 2,1 milioni di euro, mirano a incentivare l'uso su scala industriale di tecnologie innovative e sostenibili per il trattamento di materiali provenienti da prodotti complessi a fine vita, come anche lo sviluppo dell’ecodesign dei prodotti per facilitare l’industria dello smontaggio, la separazione delle singole componenti e l’avvio al riciclo delle matrici ambientali.

I progetti finanziati dovranno essere caratterizzati da elevata replicabilità e dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all’industria per l’attuazione degli interventi.

Il primo bando è destinato al cofinanziamento di progetti di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) e ha una copertura finanziaria di 900mila euro.

Il secondo si rivolge invece a quelle categorie di rifiuti non rientranti tra quelle già servite dai consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti e alla corretta gestione dei relativi rifiuti. Le risorse a disposizione sono pari a 1,2 milioni di euro.

"L’italia – afferma il ministro Gian Luca Galletti – ha già accettato la sfida dell’economia circolare, nel contesto del forte impegno continentale che si sta concretizzando nel Pacchetto europeo sulla ‘circular economy’: proprio per questo abbiamo bisogno di lavorare sull’innovazione e soprattutto in quei terreni nei quali c’è più bisogno di elevare le performance ambientali: apriamo dunque questa opportunità al settore pubblico e ai privati, contando di ricevere un grande riscontro e ottime idee per il nostro Paese”.

Parallelamente, approda in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell'ambiente del 14 aprile 2017, che disciplina le condizioni di accesso all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas. L'incremento in questione, pari a 30 €/Mwh, spetta agli impianti alimentati da prodotti e sottoprodotti di origine biologica. Il decreto prevede che il gestore dell'impianto invii all'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente il progetto del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMe) o del sistema di analisi emissioni (Sae) con le istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione, e le procedure di calibrazione/taratura, garanzia di qualità dei dati e validazione delle misure. Il periodo di accesso al premio decorre dal primo mese civile successivo alla data in cui il gestore dell'impianto utilizza un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMe) o un sistema di analisi emissioni (Sae) soggetto a positiva verifica iniziale di idoneità.

AdA

Bandi Psr, nuove scadenze per le domande

PSR 14 20 logoLa Regione Campania comunica che, con decreto n. 114 del 15 maggio 2017, si è stabilito, con riferimento alle Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali, sono stati modificati i termini per il rilascio sul portale Sian, sia delle domande di sostegno/pagamento delle misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali del Psr 2014/2020, sia delle domande di pagamento per conferma degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente il 2007 e degli impegni conformi alla programmazione 2007-2013.

Per le domande iniziali la data è fissata al 15 giugno 2017. La presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017, sono irricevibili.

Viene inoltre fissato alle ore 12 del 1 settembre 2017, limitatamente alle Misure 11 e 14 ed alle Sottomisure 10.1 e 15.1 del Psr 2014/2020, nonché alle domande di pagamento per la conferma degli impegni in corso conformi alla programmazione 2007-2013 ed alla programmazione antecedente il 2007, il termine ultimo per la consegna, alle competenti UOD Servizi Territoriali Provinciali, del modello stampato sottoscritto dal richiedente e rilasciato per via telematica attraverso il Siam, allegando copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento e la eventuale documentazione prescritta dai bandi / avvisi.

AdA

Scarica il Decreto Dirigenziale n° 114 del 15/05/2017

Filtri d'aria per ventilazione generale: in italiano le parti 1, 3 e 4 della UNI EN ISO 16890

FILTROLa commissione tecnica “CTI - Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi” ha pubblicato in lingua italiana le norme UNI EN ISO 16890-1, UNI EN ISO 16890-3 e UNI EN ISO 16890-4 in materia di filtri d’aria per ventilazione generale.
La norma UNI EN ISO 16890-1 stabilisce un sistema di classificazione dell'efficienza dei filtri per ventilazione generale basato sul particolato (PM). Questa parte della norma fornisce una descrizione delle procedure di prova, specifica i requisiti generali per la valutazione e la marcatura dei filtri così come per la documentazione dei risultati di prova. La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente con la ISO 16890-2, ISO 16890-3 e ISO 16890-4.
La norma si applica agli elementi filtranti aventi un'efficienza di filtrazione del PM1 non superiore al 99% quando testati con le procedure definite dalla norma stessa.
La norma UNI EN ISO 16890-3 specifica l'apparecchiatura e la procedura di prova per misurare l'efficienza gravimetrica e la resistenza al flusso d'aria in funzione della quantità di polvere di prova trattenuta dei filtri per ventilazione generale.
La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente con la ISO 16890-1, ISO 16890-2 e ISO 16890-4.
La norma UNI EN ISO 16890-4  stabilisce un metodo di condizionamento per determinare l'efficienza spettrale minima di prova dei filtri per ventilazione generale, fornisce i requisiti per l'apparecchiatura di prova e la camera di condizionamento nonché le procedure da seguire per il condizionamento.
La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente con la ISO 16890-1, ISO 16890-2 e ISO 16890-3.
Le norme sono disponibili sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

mb

Fonte UNI

 

 

Terzo Settore e Impresa Sociale, la riforma

Terzo-SettoreIl Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2017 ha approvato la bozza di tre decreti, il codice del terzo settore, quello sulla impresa sociale e quello sul cinque per mille. Dopo tre anni di discussioni e confronti, la legge delega di riforma del Terzo Settore prende forma con uno stanziamento di 190 milioni di euro: 105 milioni a copertura delle misure fiscali e tributarie di maggior favore, il resto per il Fondo progetti per gli ETS, i Centri di Servizio per il Volontariato, l’istituzione e il funzionamento del Registro Unico del Terzo Settore e il Fondo per il Servizio Civile Universale.

La legge delega, approvata dal Governo il 6 giugno 2016, dava tempo 12 mesi all’Esecutivo per adottare i decreti legislativi attuativi, ora approvati dal CdM, come annunciato anche un comunicato del Ministero del Lavoro nel quale si sottolinea come il provvedimento più importante sia quello del Codice del Terzo Settore attraverso il quale si introduce una disciplina uniforme per gli Enti di Terzo Settore (ETS), sia per la parte civilistica che per quella fiscale. Finora aveva trovato attuazione solo il decreto recante l’istituzione e la disciplina del Servizio Civile Universale.

Tra le novità di maggiore rilievo vengono citate:
•    l’acquisizione facilitata della personalità giuridica per le Associazioni;
•    l’ampliamento dei settori di attività di interesse generale in cui possono operare gli Enti Terzo Settore (ETS);
•    la nascita delle Reti associative;
•    l’istituzione e la regolamentazione del Nuovo Registro Unico del Terzo Settore;
•    la riforma dei Centri di Servizio per il Volontariato;
•    la nascita di un Fondo per sostenere i progetti e le iniziative degli ETS;
•    una riforma del regime fiscale degli Enti di Terzo Settore;
•    l’introduzione di un “social bonus” per la valorizzazione degli immobili pubblici destinati agli Enti di Terzo Settore;
•    la nascita dei “titoli di solidarietà” quali strumenti per orientare il risparmio verso le opere degli Enti di Terzo Settore;
•    un aumento delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali destinate agli ETS;
•    l’abolizione della tassa di registro per le transazioni di immobili di una parte degli Enti di Terzo Settore.

Con riferimento all’impresa sociale le novità riguardano:
•    l’ampliamento dei campi di attività;
•    l’introduzione della possibilità di ripartire, seppur in forma limitata, gli utili;
•    le misure fiscali agevolative per chi investe nel capitale sociale delle imprese sociali e defiscalizzazione degli utili reinvestiti.

Il nuovo Cinque per mille presenta invece le seguenti novità:
•    accesso al beneficio del cinque per mille attraverso l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore;
•    accelerazione delle procedure di erogazione dei contributi;
•    introduzione di una soglia minima dell’importo erogabile sulla base delle scelte del contribuente e modalità di riparto dell’inoptato;
•    trasparenza delle informazioni sull’utilizzo del contributo ricevuto, sia per i beneficiari che per l’Amministrazione erogatrice.

AdA

Prodotti da costruzione: la marcatura CE, passo a passo

marcatura ceLa marcatura CE è obbligatoria per la maggior parte dei prodotti da costruzione. Essa rappresenta un duplice vantaggio perché da un lato garantisce la più facile e immediata commercializzazione di tali prodotti all’interno del Mercato Unico europeo, dall’altro offre ai fabbricanti e ai distributori una notevole semplificazione.

Questo perché la marcatura CE attesta che la prestazione del prodotto che viene commercializzato è identica a quella dichiarata e che è stata ottenuta applicando appropriata specifica tecnica europea.

La marcatura CE è dunque un elemento fondamentale per chiunque operi nel settore delle costruzioni. Ma quali sono le regole che la governano? Quali sono gli adempimenti necessari? Quando è obbligatoria? E ancora: che cos’è il sistema AVCP (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, nella brochure italianizzato in VVCP)? E quali sono le procedure semplificate?

Considerato che le regole in materia di marcatura CE sono cambiate a partire dal 1° luglio 2013, e che quindi molti produttori o distributori potrebbero trovarsi ora a dover aggiornare la marcatura CE dei propri prodotti, la Commissione europea ha pubblicato un interessante opuscolo. Si intitola “La marcatura CE dei prodotti da costruzione. Passo a passo” ed è un vademecum molto utile, che illustra la materia in modo semplice e con un approccio pratico ed esaustivo.

AdA

Scarica il vademecum "La marcatura CE dei prodotti da costruzione. Passo a passo"

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